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6. GOVERNO FUNZIONE ESECUTIVA E POTERE REGOLAMENTARE. GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE. DEFINIZIONE TRADIZIONALE:. Titolare della funzione esecutiva governo come potere esecutivo governo come vertice dell’amministrazione MA: riduttività del termine “esecutivo”.
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6. GOVERNOFUNZIONE ESECUTIVA E POTERE REGOLAMENTARE.GLI ATTI CON FORZA DI LEGGE
DEFINIZIONE TRADIZIONALE: Titolare della funzione esecutiva • governo come potere esecutivo • governo come vertice dell’amministrazione MA: riduttività del termine “esecutivo”
RUOLO DEL GOVERNO NEL PASSAGGIO FRA: MONARCHIA ASSOLUTA MONARCHIA COSTITUZIONALE MONARCHIA PARLAMENTARE “democratizzazione delle istituzioni”
GOVERNI DELL’ETA’ REPUBBLICANA: Tendenza verso “governi di coalizione” Centralizzazione del Governo Rafforzamento della leadership del presidente del Consiglio
Composizione Il governo è un organo complesso composto da: • Presidente del Consiglio dei ministri – Presidenza del Consiglio • Ministri – vertice delle amministrazioni (ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del Presidente del Consiglio) • Consiglio dei ministri – organo collegiale costituito del Presidente, che lo presiede, e dei ministri
Altri organi: • Vicepresidente o Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri; - Sottosegretari di stato; - Viceministri; - Consiglio di gabinetto e Comitati di ministri; - Comitati interministeriali; - Commissari straordinari;
Formazione del governo (art. 92 Cost.) La formazione del Governo è il procedimento di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Tale procedimento è regolato solo in parte dalla Costituzione (art. 92 Cost.) ed è costituito di quattro fasi: • Fase preparatoria - Consultazioni (ma v. effetti della riforma elettorale in senso maggioritario) • Fase costitutiva - Conferimento dell’incarico • Fase precettiva - Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri • Fase integrativa dell’efficacia - Giuramento e fiducia
Responsabilità politica: il rapporto fiduciario • Mozione di fiducia (motivata, voto palese, magg. semplice) • Mozione di sfiducia (almeno 1/10 dei componenti) • Questione di fiducia • Crisi di governo (parlamentari ed extra-parlamentari) • Rimpasti governativi • Mozione di sfiducia individuale
Responsabilità giuridica Art. 96: REATI COMMESSI NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Prima: messa in stato d’accusa da parte del Parlamento e giudizio Corte Cost. Ora: competenza magistratura + autorizzazione a procedere MA da quella prevista per i parl. perché vincolata nei motivi del diniego
REATI PENALI COMUNI Piena responsabilità • Tentativi di approvare leggi su non perseguibilità P.C.M. e alte cariche dello Stato per reati comuni commessi anche prima dell’assunzione della carica: falliti - Lodo Schifani: illegittimità Corte cost. 2004 - Lodo Alfano: illegittimità Corte cost. 2009
Ruolo del Presidente del Consiglio e principio collegiale (art. 95 Cost.; art. 5 legge 400/1988) Attribuzioni del Presidente del Consiglio: • dirige la politica generale del Governo, essendone responsabile di fronte alle Camere (primus inter pares o primus supra pares?) • pone la questione di fiducia • presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa, sottopone al Presidente della Repubblica gli atti aventi forza di legge e i regolamenti governativi • solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e il conflitto di attribuzione contro un altro potere dello stato o una regione • mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo • promuove e coordina l’attività dei Ministri • tiene i rapporti con il Presidente della Repubblica, con la Corte Costituzionale, con le Istituzioni comunitarie, con le Regioni e le Autonomie locali • dirige gli organi collegiali • esercita poteri di rappresentanza
Attribuzioni del Consiglio dei ministri (art. 2 l.. 400/1988) • determina la politica generale del Governo e, ai fini dell’attuazione di essa, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa; • delibera su ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere; • dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri; • esprime l’assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere; • delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi; • delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione
ATTRIBUZIONI DEI MINISTRI COLLEGIALI INDIVIDUALI In quanto membri del in quanto organi di vertice Consiglio dei ministri di particolari settori della pubblica amministrazione
LE FUNZIONI DEL GOVERNO • Funzioni di indirizzo politico • Funzioni amministrative • Funzioni normative legislative (solo per d.l. e d.lgs.) regolamentari