480 likes | 855 Views
Strumenti di contrasto e prevenzione della corruzione per le PMI alla luce delle nuove normative INCONTRI DEL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO In collaborazione con Transparency International Italia Camera di Commercio di Bergamo 16 ottobre 2013. Bergamo, 16 Ottobre 2013
E N D
Strumenti di contrasto e prevenzione della corruzione per le PMI alla luce delle nuove normativeINCONTRI DEL SISTEMA CAMERALE LOMBARDOIn collaborazione con Transparency International ItaliaCamera di Commercio di Bergamo16 ottobre 2013
Bergamo, 16 Ottobre 2013 Dott.Ermelindo Lungaro –Avv.Matteo Morichi Esperti in compliance Legge 190/2012 e Legge 231/2001: gli obblighi in materia di anticorruzione
Argomenti • La legge 190/2012: la TRASPARENZA nella P.A.: quale impatto per le imprese? • La responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/01: i benefici organizzativi ed economici derivanti dall’adozione/attuazione dei Modelli 231 • Focus su: aree a rischio e conseguenti protocolli di controllo per i reati di corruzione fra privati e/o funzionari pubblici • Alcune indicazioni pratiche: come costruire, implementare e monitorare i Modelli 231; • Il Rating di Legalità: finalità, imprese destinatarie, i requisiti base e incrementali del livello di rating
Spinta decisiva dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)= recente Legge anticorruzione n. 190/2012 La legge 190/2012 e i suoi impatti per le imprese All’interno della Legge 190/12 e/o nei successivi decreti attuativi sono state introdotte importanti novità legislative che hanno impatti sulle imprese: • Introduzione dell’art. 25 Ter (Reati Societari), estendendo la responsabilità amministrativa degli Enti anche ai reati di corruzione tra privati (nuovo testo dell’art. 2635 del c.c.), oltre all’inasprimento delle sanzioni per le persone fisiche. • Le stazioni appaltanti potranno inserire nei bandi di gara le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. • Regole più stringenti in materia di trasparenza: pubblicazione sul sito web della PA delle informazioni concernenti le attività a più elevato rischio di corruzione (es. incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza); • Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A. (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 )
Il codice di comportamento ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (è bene che sia conosciuto dalle imprese che hanno rapporti con la P.A.:(id est: clausole di risoluzione del contratto o decadenza dalla carica in caso di violazione degli obblighi previsti all’interno del Codice). ESEMPI: Il dipendente non deve chiedere/accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità; per regali o altre utilità di modico valoresi intendono regalie non superiori a 100 euro, anche sotto forma di sconto (i piani di prevenzione della corruzione possono modulare tale importo, anche in misura ridotta, e comunque per un importo massimo non superiore a 150 euro). Il dipendente in servizio non deve accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. Nella conclusione di accordi negoziali e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non deve ricorrere a mediazione di terzi, né corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto (ad eccezione dei casi in cui l’amministrazione ritenga opportuno ricorrere all’attività di mediazione professionale). Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” prevede la creazione nei siti web istituzionali delle singole amministrazioni, di una nuova sezione: “Amministrazione trasparente”. In questa sezione la P.A. dovrà pubblicare: tutte le informazioni relative alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, dalla fase del bando fino a quella dell’esecuzione dell’opera; gli atti di governo del territorio (piani territoriali, piani di coordinamento, strumenti urbanistici, generali e di attuazione e delle rispettive varianti); la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in caso di calamità e/o emergenze, è prevista la pubblicazione degli atti urgenti e straordinari adottati; gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici; La trasparenza nel Settore Pubblico Il D.Lgs. 33/2013 è figlio della legge 190/2012 e si pone come scopo quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche
Il D.lgs. 231/01 e la corruzione fra privati • La nuova legge sulla corruzione, tra le numerose modifiche ha introdotto anche le seguenti fattispecie, rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.
Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di responsabilità “amministrativa” dell’ente associativo (società e consorzi, enti forniti di personalità giuridica, associazioni) per reati commessi da “soggetti apicali” o “dipendenti/collaboratori” nell’interesse o a vantaggio della società. La responsabilità ha di fatto natura penale perché deriva da reato, viene accertata con procedimento penale, e comporta l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività). E’ previsto l’esonero da detta responsabilità se l’Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cd. Modello 231), in ogni caso l’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. In base all’art. 4 del D. Lgs. 231/01 l’ente risponde anche in relazione ai reati commessi all’estero. Il D.lgs. 231/01: strumento di contrasto all’illegalità
Il D.lgs. 231/01: cosa è cambiato a livello di responsabilità? Persone Fisiche + “Enti” PersoneFisiche Ante D. Lgs. 231/01 Post D. Lgs. 231/01 • La responsabilità penale è solo riferita alle persone fisiche e non può essere trasferita su un Ente o una società, siano essi dotati oppure privi di personalità giuridica. • Soltanto gli art. 196 e 197 cod. pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolvibilità dell’autore materiale del fatto. • Né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell’ente, al controllo della regolarità e della legalità dell’operato sociale. • La responsabilità in sede penale degli enti si aggiunge a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito.
L’evoluzione delle fattispecie di reato 231 (1/2) D. Lgs. 231/2001 Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione D.Lgs. 61/2002 Art. 25 ter - Reati Societari Legge 7/2003 Art. 25 quater - Reati di finanziamento del terrorismo Legge 228/2003 Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale Legge 62/2005 Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato Legge 7/2006 Art. 25 quater 1 - Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Legge 146/2006 Reati transnazionali D.Lgs. 231/2007 Art. 25 octies - Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita D.Lgs. 81/2008 Art. 25 septies - Reati in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro
L’evoluzione delle fattispecie di reato 231 (2/2) Legge 48/2008 Art. 24 bis - Delitti informatici e del trattamento illecito dei dati Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata Legge 94/2009 Legge 99/2009 Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Artt. 25 bis 1 - Delitti contro l’industria e il commercio Art. 25 novies - Tutela del diritto d’autore Legge 116/2009 Art. 25 novies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria Art. 25 undecies - Delitti in materia ambientale Leggi 121/2011 Art. 25-duodecies - Reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 Art. 24 ter - Reati di corruzione fra privati La legge n. 190/2012
Aree a rischio in materia di corruzione di funzionari pubblici Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici Settore Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione Fattispecie di reato Attività sensibili a rischio • Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.) • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.) • Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318-322 c.p.) • Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Partecipazione a gare pubbliche e/o gestione dei relativi contratti di appalto per la fornitura di beni e servizi • Selezione e gestione dei rapporti per la partecipazione a gare pubbliche e/o costituzione di ATI o J.V. • Richiesta a soggetti pubblici di autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali (es. Autorizzazioni industriali) • Acquisizione e rendicontazione di contributi/finanziamenti pubblici • Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti per l’approvvigionamento di beni, servizi e consulenze • Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante • Gestione dei flussi finanziari • Sponsorizzazioni di eventi e/o concessioni di omaggi/liberalità/donazioni
Aree a rischio in materia di corruzione tra privati Settore Gestione dei rapporti con soggetti privati Art. 24 ter - Reati di corruzione fra privati Fattispecie di reato Attività sensibili a rischio • Art. 2635 c.c.,“Corruzione tra privati”: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti • Acquisizione di nuova clientela/nuove forniture e/o consolidamento della clientela già acquisita per la commercializzazione di beni e servizi • Selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e consulenze • Rapporti con la società di revisione legale e/o con le società di certificazione. • Omaggi, sponsorizzazioni, donazioni a favore del soggetto corrotto; • Operazione finanziarie e/o dismissioni di asset • Assunzione di personale, legato al soggetto corrotto; • Sconti o crediti personali in favore del soggetto corrotto; • Concorrenza sleale; • Spese di marketing in favore del soggetto corrotto
La corruzione pubblica/privata – Ipotesi delittuose • Acquisizione di nuova clientela/nuove forniture • Consolidamento della clientela già acquisita
La corruzione tra privati – Ipotesi delittuose (1/3) • Concorrenza Sleale
La corruzione tra privati – Ipotesi delittuose (2/3) • Gestione e Selezione dei Fornitori
La corruzione tra privati – Ipotesi delittuose (3/3) • Corruzione tra Privati………….altri esempi
Esonero della responsabilità amministrativa dell’Ente L‘esimente dalla responsabilità dell’ente offerta dal Decreto si realizza se l’ente è in grado di provare: • che ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e di gestione idonei a individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi; • che ha affidato ad un proprio organismo - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curarne il loro aggiornamento; • la violazione fraudolenta(o con colpa per gliillecitidisciplinati dagli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale) dei Modelli da parte degli autori del reato; • la diligenza dell’organismo di vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione e del controllo.
Elementi costitutivi dei Modelli 231 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001 e con le indicazioni fornite dalle Associazioni di Categoria deve contenere i seguenti elementi: • Sistema organizzativo: formalizzazione di compiti, responsabilità e linee di dipendenza gerarchico/funzionale • Codice Etico: principi etici relativi ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato del D.Lg.231/01. • Sistema Disciplinare: previsione di sanzioni per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure. • Procedure manuali ed informatiche: tali da regolamentare i processi sensibili, i punti di controllo e la segregazione dei compiti. • Programma di comunicazione/formazione :per assicurare un’adeguata divulgazione dei contenuti e dei principi del modello. • Sistema di segnalazione (cd. Wistleblowing): in grado di fornire tempestiva segnalazione di situazioni di criticità • Organismo di Vigilanza: con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento periodico. Vigilanza e Controllo Leggi e regolamenti Organismo di Vigilanza Attività di Monitoraggio Clienti/Fornitori/Consulenti Rapporti contrattuali Codice Comportam. Programma di formazione Norme e procedure Sistemadideleghe e procure Valore Stakeholders
La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di protocollo di controllo (1/3) • Ciclo attivo • Chiara segregazione di funzioni e responsabilità avuto riguardo, da un lato, ai poteri autorizzativi dei processi di vendita e, dall’altro, ai poteri autorizzativi di spesa (es. consulenze). • Netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell’ambito dell’organizzazione delle vendite, in particolare tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni/tempi di pagamento (e relative penali) e/o responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di controversie. • Criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, di modo che qualunque anomalia possa essere agevolmente rilevata (cd. Prezzi di listino). • Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato) per monitorare il fair value.
La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di protocollo di controllo (2/3) • Ciclo passivo • Netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni nell’ambito dell’organizzazione degli acquisti, in particolare tra funzione che individua e seleziona il fornitore/consulente/prestatore di servizi, funzione che sottoscrive l’ordine/contratto di acquisto, funzione che certifica le prestazione e funzione che autorizza il pagamento • Individuazione di criteri generali e trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo di acquisto per singolo prodotto o servizio, attraverso l’acquisizione di più preventivi (almeno tre) e regole precise per la gestione degli acquisti in emergenza e/o da fornitore unico. • Determinazione di regole generali soprattutto su termini e condizioni di pagamento. • Pianificazione di attività di benchmarking (raffronto con i valori economici di mercato) per monitorare il fair value. • Attenzione alla definizione delle provvigioni degli agenti/procacciatori d’affari e all’assegnazione della responsabiiltà per il calcolo e/o loro liquidazione
La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di protocollo di controllo (3/3) • Gestione della Liquidità e della Contabilità • È vietato: • Effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari a partner commerciali, collaboratori, fornitori o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi di mercato e/o dai Codici Etici degli Enti Pubblici • Effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrazione e finanza e in assenza di documentazione contabile giustificativa a supporto. • Riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere. • Effettuare pagamenti in favore di persona diversa dal fornitore delle prestazioni, salvo espressa autorizzazione da parte del Vertice aziendale.
La corruzione pubblica/privata – Ipotesi di flussi informativi verso OdV • Comunicazione delle seguenti informazioni • operazioni di vendita superiori ad un determinato importo che potrà rappresentare la soglia di rischio; • operazioni di vendita superiori ad una certa percentuale rispetto al prezzo medio del prodotto, come risultante dai criteri generali suddetti; • operazioni di acquisto eseguite a valori non di mercato, che non rispecchiano gli standard adottati dalla società; • operazioni di incasso al di sotto/di sopra dei termini ordinari di pagamento (ad esempio, fatture pagate a vista).
Il ciclo di sviluppo dei Modelli 231 e i suoi impatti per le imprese 2. Attuazione 3. Monitoraggio 1. Adozione 4. Aggiornamento 1.1 Individuazione delle aree di rischio 2.1 Attuazione Action Plan 3.1 Piano di Vigilanza 4.1 Aggiornamento normativo e/o organizzativo dei Modelli 231 3.2 Verifiche sull’operatività del Modello 1.2 As Is e Gap Analysis 2.2 Comunicazione e Formazione 3.3 Control Self Assessment periodico 1.3 Approvazione dei Modelli 231 dal CdA 2.3 Flussi informativi e reporting OdV 3.4 Adeguamento del SCI post - verifiche
Il ruolo e i requisiti dell’Organismo di Vigilanza (OdV) In conformità con il D.Lgs. 231/2001, le Società hanno provveduto ad affidare “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. Requisiti • Autonomia e Indipendenza. • Professionalità. • Continuità d’azione. Requisiti • verificare l’efficacia del Modello 231; • vigilare sul funzionamento e sulla sua osservanza; • curarne costantemente l’aggiornamento; • redigere, per ogni verifica, un report dell’attività; • promuovere iniziative di comunicazione e formazione; • valutare l’idoneità del sistema disciplinare • segnalaretempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate. Poteri
La collocazione dell’OdV nella governance aziendale ComitatoInterno diControllo(*) CdA CollegioSindacale Presidente/A.D. Organismo di Vigilanza Reporting periodico Flussi continui (*) Applicabile solo alle Società Quotate Direzioni Aziendali
Il funzionamento dei Modelli 231 Organismo di Vigilanza Flussi Informativi e CSA Piano di Vigilanza L’Organismo di Vigilanza, decide quali controlli attivare, utilizzando specifichi strumenti di verifica L’OdV riceve i Flussi e ne analizza il contenuto I soggetti coinvolti attuano e monitorano le proprie attività sensibili mediante un processo di self assessment, predispongono i Flussi Informativi e li inviano all’OdV L’Organismo di Vigilanza riceve anche segnalazioni spontanee relative a possibili violazioni del Modello Responsabili di Unità Operative • Terminate le attività di analisi e di controllo attuate come descritto, l’OdV predispone una relazione, in cui si evidenzia: • i possibili mutamenti nelle aree di rischio della Società; • lo stato di attuazione del Modello; • i miglioramenti possibili; • e la sottopone agli Organi Societari. Relazione al CdA, Comitato di Controllo e Collegio Sindacale
Le misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico della Società sono: pecuniarie, da un minimo di € 25.823 ad un massimo di € 1.549.371, applicate in quote comprese tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 (valore minimo di ciascuna quota € 258, valore massimo € 1.549); interdittive(*), applicate per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, consistenti in: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. confisca del profitto pubblicazione della sentenza Il Sistema Sanzionatorio 231 per le imprese (*) Le sanzioni interdittive possono essere irrogate anche in via cautelare nel corso del procedimento penale di accertamento del reato.
Evoluzione della giurisprudenza 231 in Italia: 142 sentenze • 2002 (2) • G.I.P. Tribunaledi Milano [1 Ord.] • Tribunaledi Pordenone [1 Sent.] • 2010 (4) • G.U.P. Tribunaledi Milano [1 Decreto] • Tribunale di Milano [2 Ord.] • Tribunaledi Molfetta [1 Sent.] • 2006 (12) • G.I.P. Tribunale Torino [3 Ord.] • G.I.P. Tribunale di Milano [1 Ord. - 2 Sent.] • Corte dei Conti [Lombardia] [1 Sent.] • Corte diCassazione [1 Ord. - 3 Sent.] • Consiglio di Stato [1 Decisione] • 2009 (21) • G.U.P. Tribunale di Milano [1 Sent.] • G.U.P. Tribunale di Milano [2 Ord.] • Corte di Cassazione [13 Sent.] • G.U.P. Tribunaledi Bari [1 Ord.] • Corte diAppellodi Torino [1 Sent.] • G.I.P. Tribunale di Milano [1 Ord.] • Tribunale di Asti [1 Ord.] • Tribunale di Lucera [1 Sent.] • 2005 (11) • Corte diCassazionesez. II e IV penale [2 Sent.] • ParereConsigliodiStato - sez. III • G.I.P. Tribunaledi Torino [3 Ord. - 2 Sent.] • G.I.P. Tribunale Milano [1 Ord.] • G.I.P. TribunaleIvrea [1 Ord.] • G.I.P. Tribunaledi Bari [1 Ord.] • 2008 (26) • Corte di Cassazione [7 Sent. - 3 Ord.] • G.I.P. Tribunale di Milano [6 Ord.] • Tribunaledi Milano [2 Sent.] • Corte di Appello di Milano [1 Sent.] • Corte diAppellodi Roma • (Sezionecivile) [1 Decreto] • Corte di Appello di Genova • (Sezione civile) [1 Decreto] • G.I.P. Tribunale Torino [2 Ord.] • Corte di Appello Tribunale di Torino [1 Sent.] • G.I.P. Tribunale di Napoli [1 Ord.] • Tribunale di Cosenza [1 Sent.] • 2004 (18) • G.I.P. Tribunaledi Milano [8 Ord.] • Tribunaledi Milano [1 Sent.] • G.I.P. Tribunaledi Torino [4 Ord.] • Corte diCassazionesez.II-VI penale [2 Ord.] • Corte diCassazionesez. VI penale [1 Sent.] • G.I.P. Tribunaledi Lucca [1 Ord.] • G.I.P. TribunalediViboValentia • [1 Ord.] • 2007 (11) • Tribunaledi Milano [3 Sent.] • Corte di Cassazione [4 Sent.] • Corte Costituzionale [1 Ord.] • 2003 (4) • G.I.P. Tribunaledi Roma [2 Ord.] • Tribunaledi Roma [1 Sent.] • G.I.P. Tribunaledi Salerno [1 Ord.]
“ … per non cadere in una sorta di “responsabilità oggettiva ” degli enti, Sussistenza Contestazione occorre verificare la efficacia del modello con valutazione “ex - ante” e dell’ illecito Inadeguatezza reato alle non “ex post ”, rispetto agli illeciti commessi . = = amministrativo Modello Persone Del resto non avrebbe senso ritenere inefficace un modello contestato Organizzativo organizzativo per il solo fatto che siano stati commessi degli illeciti da Fisiche all’ente parte dei vertici della persona giuridica” “In merito a questo fatto, comunque , si osserva che a quella data era già stata avviata la procedura di adozione del modello e che in ognicaso la societàaveva già autonomamenteadottato un proprio codicediautodisciplinasulla base deiprincipidettatidaBorsaItaliana s.p.a. Non Sussistenza Contestazione tempestiva dell’illecito Oltre a ciò si deve considerare che il CO nominato il 29.1.03 in base al reatoalle + = modello organizzativo era lo stesso soggettogià in precedenza adozione del amministrativo Persone nominato come responsabile dell' internal auditing. Modello contestato Fisiche Organizzativo all’ente Queste considerazioni evidenziano la volontà della società – giustificata dalla sua dimensione internazionale e dalla delicatezzadeiservizitrattati – diadeguarsialla nuova normativa con una tempestività quasi senzaprecedentinel panorama delle aziendeitaliane del settore costruzioni.” “Per tutti questi motivi si ritiene che i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non siano frutto di un errato modello organizzativo, ma siano da addebitare al comportamento dei vertici della società che risultano in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato . Elusione fraudolenta delle Procedure Contestazione Non Modello La società deve essere pertanto dichiarata non punibile ex art . 6 + + all’ente punibilità ex = D . Lgs . 231 / 2001 . Organizzativo dell’illecito art.6 D. Lgs. P.Q.M. efficace amministrativo 231/2001 Visto l'art . 530 / 2 c . p . p . assolve la Impregilo s . p . a . dall'illecito ascrittogli con riferimento al capo D perché il fatto non sussiste e con riferimento al capo C perché non punibile ai sensi dell'art . 6 D . Lgs . 231 / 01 ” L’esimente 231 secondo la giurisprudenza………. Sentenza del Tribunale di Milano Sezione Giudice per le indagini preliminari del 17 Novembre 2009
Benefici societari/organizzativi della compliance al d.lgs. 231/01 OBIETTIVO Beneficiare delle cause esimenti dalla responsabilità nel caso di illeciti commessi da suoi Amministratori, dipendenti e/o collaboratori esterni (recenti sentenze hanno confermato l’orientamento di considerare l’Organo di Vertice responsabile direttamente dei danni patiti dalla Società ove non sia stata predisposta una “rete di protezione 231”). BENEFICI SOCIETARI Migliorare l’immagine presso i clienti, il mercato e verso l’esterno in generale ed usufruire dei benefici finanziari previsti dal regolamento sul “rating di legalità delle imprese” . Assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto ogni qualvolta ciò venga richiesto nell’ambito dei rapporti contrattuali (es. Gare Pubbliche). BENEFICI ORGANIZZATIVI Effettuare un’attenta ricognizione delle attività e dei processi aziendali, del sistema di controllo e del sistema delle deleghe/procure al fine di definire e chiarire gli ambiti di autonomia all’interno del Gruppo e/o delle varie Direzioni aziendali, evitando la concentrazione dei poteri (cd. Segregazione dei compiti) e allineare la forma con la sostanza. Sensibilizzare tutti i stakeholder affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui la società si ispira e beneficiare di una rapida risoluzione, in caso di violazione, dei contratti sottoscritti con terzi contenenti l’obbligo delle parti di rispettare i principi contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico (senza attendere l’esito del procedimento giudiziario).
Il rating di legalità per le imprese e le sue finalità Con delibera del 14 novembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercatoha approvato il "Rating di legalità” delle imprese in attuazione dell’articolo 5-ter del Decreto legge n. 1/2012 e successive modificazioni ed integrazioni (cd Decreto Sviluppo) Il Rating di legalità è entrato in vigore il 2 gennaio 2013 e costituisce un strumento di promozione della legalità e di principi etici al fine di elevare la sicurezza e la concorrenzialità nelle attività economiche. Ha infatti introdotto nell’ordinamento un sistema di premialitàper le imprese che rispettano la legge e/o si allineano ai più elevati standard etico/sociali e/o di governance, adeguando la propria organizzazione in tale direzione. Il Rating che sarà assegnata avrà un range tra un minimo di una stelletta ed massimo di 3 stellette attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
Benefici del rating di legalità per le imprese ACCESSO AL CREDITO BANCARIO E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI L’art. 5 ter del D. L. 1/2012 prevede che del “Rating di legalità si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchè in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento dell’AGCM”. Inoltre il medesimo art. 5 ter prevede che “gli istituti di credito che omettano di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione presa”. VISIBILITÀ DELLA SOCIETÀ L’attribuzione del Rating di Legalità viene pubblicizzata dall’AGCM, la quale “mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito” (art. 8 del Regolamento di attuazione dell’art. 5 ter del D. L. n. 1/2012). La Società verrà dunque inserita in un “elenco di imprese virtuose” che evidenzia il livello di rating assegnato, sospeso o revocato e che sarà facilmente consultabile dai propri clienti, fornitori. e più in generale Partners Perché richiedere il Rating di Legalità? Il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico è stata trasmesso al Consiglio di Stato il 4 aprile 2013 e si è ancora in attesa di conoscere gli esiti.
Chi può richiedere il Rating ? • Il Rating di Legalità può essere richiesto da qualsiasi impresa (in forma individuale o collettiva) che rispetti i requisiti previsti all’art. 1 del Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del D. L. n. 1/2012 e ss.mm.ii.. • In particolare, l’impresa deve: • avere sede operativa nel territorio nazionale; • aver raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di Rating; • risultare, alla data della richiesta del Rating, iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni. Qualsiasi impresa che rispetti questi requisiti può richiedere il Rating di Legalità, mediante la compilazione di un Modulo di Autocertificazione!!
I requisiti base per l’accesso al Rating (1/3) Per l’attribuzione del Rating di Legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’ art. 2, commi 2 e 3, del Regolamento dell’AGCM. Il rispetto di tali requisiti (di seguito sintetizzati) consente all’impresa di essere iscritta nella lista curata dall’Autorità con un punteggio base di una stella (per il dettaglio sui requisiti si veda l’Allegato 1). • I requisiti base sono: • L’imprenditore e il Direttore Tecnico (o i suoi soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza, legale rappresentante, amministratori e direttore generale se impresa collettiva) non hanno ricevuto misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000 e per reati ex d.lgs. n. 231/2001 (per il dettaglio dei reati si veda l’Allegato 2). Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p. • L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.
I requisiti base per l’accesso al Rating (2/3) • L’impresa, nel biennio precedente la richiesta di rating, non deve essere stata condannata per illeciti antitrust gravi (es. cartelli tra operatori concorrenti per la fissazione di prezzi o di altre condizioni contrattuali o la ripartizione dei mercati), mancato rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, violazioni di obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscalinei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. • L’impresa, nel biennio precedente la richiesta di rating, non deve avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione. • L’impresa deve infine dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (quali ad esempio Bonifico bancario/postale, Ri.Ba, RID, carte di credito, assegni non trasferibili ecc.) Tutti i provvedimenti che impediscono l’attribuzione di una stella dovranno essere divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato ed in ogni caso, il rating di legalità non sarà rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità
I requisiti base per l’accesso al Rating (3/3) • Ai sensi dell’ art. 2, commi 4, del Regolamento dell’AGCM, si dice che dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se: • nei confronti dell’Imprenditore, se l’impresa è individuale, e dei soggetti apicali richiamati al comma 2, se l’impresa è collettiva non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo; • nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari per gli illeciti previsti dal D.lgs. 231/01 e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L’impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.
I requisiti per l’incremento del Rating Il punteggio base di una stella può essere incrementato , secondo quanto previsto all’ art. 3 del Regolamento dell’AGCM , al ricorrere di ciascuna delle condizioni sotto riportate. Ogni condizione rispettata corrisponde all’assegnazione di un +. Il raggiungimento di 3 + corrisponde all’assegnazione di una stella. RispettodeiProtocollidilegalità del Ministerodell’interno con Confindustria e dalleAssociazionidiCategoria con le Prefetture Adozionedi un Modello 231 o diunastrutturacheverifichiilrispettodellaLegge + + Rating 2 stelle Adozionediprocessi per garantireformediCorporate Social Responsibility + + Sistemiditracciabilitàdeipagamenti, anche per importi non previstidallalegge, ovveroinferiori a 1.000 € Adesione a CodiciEticidiautoregolamentazionedelle associazionidicategoria (es. Farmindustria) + + Iscrizionenelle“White List” per fornitoridiservizi/lavori non soggetti a tentatividiinfiltrazionemafiosa NB: L’impresa potrà conseguire un ulteriore segno + in caso di denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori e qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati
Iterdiattribuzione e rinnovo del Rating • Invio della richiesta • Il Legale Rappresentante della Società compila il formulario pubblicato sul sito dell’AGCM • La domanda viene inviata per via telematica all’Autorità • Comunicazione ai Ministeri Interno e Giustizia • L’AGCM trasmette copia della richiesta al Ministero dell’Interno (MI) e Ministero della Giustizia (MG), che possono formulare eventuali osservazioni • Verifiche da parte dell’AGCM • In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro 15 gg • L’Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni (es. per carichi pendenti, condanne definitive), in tal caso il termine per l’assegnazione del rating è sospeso al massimo per 45 gg • Comunicazione dell’esito della richiesta • L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta, entro 60 ggdal ricevimento della richiesta (a meno di comunicazioni/ osservazioni/ richieste, in seguito alle quali il termine viene prorogato di 30 ggse il MI o MG hanno fatto osservazioni e/o inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa) • Rinnovo • L’impresa invia all’AGCM, nei 30 gg recedenti la scadenza del periodo di validità del proprio Rating, un’ autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti. Istruzioni per la compilazione Fac-simile Formulario
Durata, revoca, sospensione e obblighi informativi Gli art. 6 e 7 del Regolamento dell’AGCM disciplinano la durata, le modalità per il rinnovo e gli obblighi informativi che devono essere rispettati. DURATA Due anni dal rilascio con possibilità di rinnovo su richiesta. REVOCA In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una stelletta, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l‟azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette. L’Autorità potrà disporre la sospensione del rating in caso di rinvio a giudizio dell’impresa o adozione di misure cautelari nei confronti della stessa, nell’ambito di un procedimento penale per uno dei reati cui si fa riferimento nei requisiti per l’ottenimento del rating. SOSPENSIONE OBBLIGHI INFORMATIVI L’impresa cui è stato attribuito il Rating è tenuta a comunicare all'AGCM ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati entro 10 ggdal verificarsi degli stessi.
Alcune considerazioni finali • Nonostante il dettato legislativo ponga in termini facoltativi e premiali la conformazione degli Enti alla normativa di riferimento (regolamento rating di legalità e D.lgs. 231/01), l’adozione di una politica aziendale conforme a principi di legalità preventiva possiamo dire che sia ormai diventata un “must” per le aziende, sia perché in futuro potranno godere di benefici finanziari per l’accesso al credito bancario/finanza pubblica sia perché, dopo più di 12 anni dalla sua entrata in vigore, è unanimemente riconosciuto che le aziende non possono rinunciare ai benefici diretti e indiretti che l’adeguamento al d.lgs. 231/2001 può dare loro. • L’azienda ha infatti l’opportunità di cercare di trasformare una spesa in investimento sfruttando l’occasione dell’adempimento al d.lgs. 231/2001 per rivedere criticamente i propri processi interni, non solo per identificarne i profili di rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal Decreto, ma anche per riprogettarli in un’ottica di recupero di efficienza, se non addirittura di efficacia. INVESTIRE IN STRUMENTI ORGANIZZATIVI PER PREVENIRE COMPORTAMENTI ILLECITI CONVIENE………………………………