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Codice dell’Ambiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007

Codice dell’Ambiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 . IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. Codice dell’Ambiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 . L’OBIETTIVO DEL CODICE….E’ UN VECCHIO OBIETTIVO (Decreto Ronchi dlgs n. 22/1997 )

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Codice dell’Ambiente S.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007

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  1. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

  2. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • L’OBIETTIVO DEL CODICE….E’ UN VECCHIO OBIETTIVO (Decreto Ronchi dlgs n. 22/1997) • IL SUPERAMENTO DELLA PARCELLIZZAZIONE GESTIONALE A LIVELLO COMUNALE GRAZIE AD UN SISTEMA DI ACCORPAMENTO IN UNA GESTIONE UNITARIA DI TUTTE LE ATTIVITA’ RELATIVE AL CICLO DEI RIFIUTI • Esigenza di superare la frammentarietà degli originari sistemi di organizzazione dei servizi medesimi (in cui gli ambiti di gestione ricalcavano sostanzialmente l'articolazione delle Amministrazioni comunali) al fine di consentire la più facile trasformazione degli stessiin attività imprenditoriali complesse, gestite dagli enti locali in forma associata, in modo da garantire i fondamentali principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione nonché il conseguimento di economie di scala e di integrazione.

  3. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • La frammentazione delle gestioni, infatti, con la netta prevalenza di quelle in economia, ha, da sempre, determinato dimensioni di impresa insufficienti a garantire livelli minimi di efficienza tecnica, economica e di razionalità ambientale. • Ricondurre gli ambiti di pianificazione e di gestione dei servizi a livelli territoriali diversi dai confini amministrativi dei singoli Comuni ha fatto sì che l'obiettivo delle Pubbliche Amministrazioni diventasse quello di ricercare le forme per garantire la produzione e l'offerta più efficienti dei servizi medesimi, in modo che fossero assicurati elevati livelli di qualità, anche in un'ottica di tutela del consumatore.

  4. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • DI QUI LA DEFINIZIONE • 183. Definizioni • Comma 1, lettera cc) • cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d); • dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

  5. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 OTTIMIZZAZIONE RAGGIUNTA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI • AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO) • Che ai sensi dell’art. 200, entro sei mesi dall’approvazione del Codice, dovranno essere delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida (adottate dallo Stato) di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: • a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; • b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; • c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; • d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; • e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; • f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

  6. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • COSA SONO LE ATO ? • 201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani • 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amminstrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

  7. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. • La norma non chiarisce la natura giuridica dell’Autorità d’Ambito, tuttavia poiché gli enti locali compresi nell’Ambito dovranno obbligatoriamente aderirvi è ragionevole prevedere che la forma più opportuna possa essere quella consortile.

  8. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 I COMPITI DELL’ATO • 1)Organizza il servizio. E’ una sorta di organo di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. • 2) Determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; • 3) Adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3, comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato

  9. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d’ambito

  10. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 L’ ATO provvede all’affidamento per un periodo non inferiore a quindici anni della realizzazione, gestione ed erogazione del servizio e degli impianti, nonché della raccolta anche differenziata, della commercializzazione e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell’ATO (commi 4 e 6, articolo 201)

  11. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • GLI OBIETTIVI MINIMI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA • Almeno il 35 % entro il 31.12.2006 • Almeno il 45% entro il 31.12.2008 • Almeno il 65% entro il 31.12.2012 • Qualora tali obiettivi non fossero raggiunti, viene prevista un’addizionale del 20% al tributo di conferimenti dei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità d’Ambito che poi ne ripartirà l’onere tra i comuni “colpevoli”

  12. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 COME VERRA’ AFFIDATO IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ? • Art. 1. Oggetto • 1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. • 2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. • 3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. • 4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

  13. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • Corte Costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111 • “trattasi di una formula che, secondo quanto comunemente si ritiene, vale quale criterio interpretativo per i futuri successivi interventi legislativi in materia, nel senso che i principi della legge n. 142 restano operanti di fronte ad ogni altra legge che non ne disponga ex professo la deroga o l’abrogazione”

  14. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 8.6.2000, n. 4 • “la clausola di salvaguardia in questione appare particolarmente significativa, rientrando essa nell’ambito di una tecnica legislativa già sperimentata dal legislatore in settori nei quali particolarmente forte è l’esigenza di dar vita ad un corpus unitario di norme, non suscettibili di interventi manipolativi non espliciti, idonei ad ingenerare dubbi ermeneutici circa l’effettivo assetto normativo. La clausola di rinforzo era già presente nella legge n. 142/90, e il trapianto di tale clausola pur apparentemente immutata quanto a tenore lessicale, si riflette, in chiave innovativa, sull’ampliamento delle norme salvaguardate rispetto a interventi manipolativi taciti … In particolare, la finalità di predisporre un testo chiaro e di agevole consultazione sarebbe frustrata laddove si consentisse, senza alcun filtro, una indiscriminata opera di successivi testi eccentrici al testo medesimo. In altre parole il testo, oltre a nascere unico, deve essere destinato a rimanere tendenzialmente tale nel tempo”

  15. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • Art. 113 - Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica • 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (relativo all’energia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (relativo al gas naturale). • (comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b), legge n. 326 del 2003)

  16. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 La disciplina generale contenuta nell’art. 113 da un lato si sovrappone alle eventuali discipline di settore preesistenti, nonché a quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie, ove esse contengano regole difformi rispetto a quanto da essa statuito, essendo le sue disposizioni inderogabili; dall’altro, ove dette discipline siano incomplete, le integrano, pur continuando le stesse ad applicarsi per quanto non disciplinato dall’art. 113.

  17. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 13 luglio 2004 • che ha preso in esame la legittimità dell’art. 14 del decreto legge n. 269/03, recante la novella dell’art. 113 del T.U.E.L. • Nozione di tutela della concorrenza • la nozione di concorrenza non può non riflettere quella operante in ambito comunitario, che comprende interventi regolativi, la disciplina antitrust e misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. • Costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali”.

  18. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 “ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l’assetto concorrenziale del mercato …. L’art. 14 si può…considerare una norma-principio della materia, alla cui luce è possibile interpretare il complesso delle disposizioni in esame, nonché il rapporto con le altre normative di settore, nel senso cioè che il titolo di legittimazione dell’intervento statale è fondato sulla tutela della concorrenza … e che la disciplina stessa contiene un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale. L’accoglimento di questa interpretazione comporta, da un lato, che l’indicato titolo di legittimazione statale è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l’affidamento di servizi pubblici locali <> e dall’altro che solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali”

  19. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL D.LGS 152 DEL 2006 ED IL SUO COORDINAMENTO CON L’ART. 113, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000

  20. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 183. Definizioni • Comma 1, lettera cc) • cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d); • dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada. • 202. Affidamento del servizio • 1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.

  21. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • 201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani • 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: • a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; • b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

  22. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA E’ L’UNICA MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI OPPURE VALGONO LE REGOLE DEL D.LGS. 267/2000 ?

  23. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • Art. 113 comma 5 • 5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: • (comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera d), legge n. 326 del 2003) • a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; • b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; • c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

  24. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • D.M. 2-5-2006 • Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. • Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2006, n. 108. • 1. Oggetto. • 1. Il presente decreto disciplina le modalità ed i termini secondo i quali le autorità di Ambito di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiudicano, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 201, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO. • 2. La gestione del servizio di cui al precedente comma 1 è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo modalità e termini disciplinati dal presente decreto

  25. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del decreto 2 maggio 2006 del Ministro dell’Ambiente il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

  26. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 IL LEGISLATORE QUANDO HA VOLUTO PREVEDERE ESPRESSAMENTE LA GARA QUALE UNICA FORMA DI GESTIONE AMMESSA L’HA SCRITTO !!! • 1° ESEMPIO – D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 a proposito del servizio distribuzione gas – art. 14 comma 1 • “L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. • 2° ESEMPIO – D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 a proposito del servizio di trasporto pubblico locale – art. 18, comma 3-bis, ultimo periodo) • “... Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) ”.

  27. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • A BEN VEDERE LE NORME DEL CODICE DELL’AMBIENTE SI ESPRIMONO IN MODO ESTREMAMENTE GENERICO • 202. Affidamento del servizio • 1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie…….. • 201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani • 4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica

  28. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • MA L’IN HOUSE PROVIDING E’ AMMESSO A LIVELLO COMUNITARIO……. • in house providing o “delegazione interorganica” contemplato dalla giurisprudenza della Corte dei Giustizia europea , implica che la società di gestione sia – in sostanza – niente altro che un plesso organizzativo dell’ente locale, privo di una sua autonomia imprenditoriale e di capacità distinte da quelle dell’ente locale. • Si rileva, al riguardo, che la Corte di Giustizia europea ha successivamente interpretato in senso restrittivo le condizioni da essa stessa fissate per l’ammissibilità dell’in house providing, vale a dire che il controllo sull’ente concessionario sia analogo a quello esercitato dall’amministrazione concedente sui propri servizi e che l’ente concessionario realizzi la maggior parte della sua attività con l’autorità che lo controlla, statuendo che dette condizioni “trattandosi di un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario …debbono formare oggetto di un’interpretazione restrittiva” (Corte di Giustizia, sentenza C-458/03, Parking Brixen). Si è così passati da una nozione di controllo per così dire quantitativa, in quanto limitata alla verifica dell’ammontare di capitale detenuto dall’amministrazione nel soggetto concessionario, ad una nozione per così dire qualitativa, nella quale non soltanto non è sufficiente, per consentire l’in house providing, che l’amministrazione detenga la totalità del capitale, ma occorre esaminare concretamente i singoli statuti per valutare se effettivamente essa eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

  29. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • …….INOLTRE LA NORMATIVA INTERNA ALL’ART. 113 DEL DLGS 267/2000 CONTEMPLA, AL COMMA 5, TRE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA …… • 1) la gara di evidenza pubblica (lettera a), • 2) l’affidamento a società a capitale misto pubblico privato con socio scelto mediante procedure di evidenza pubblica (lettera b) • 3) l’in house providing (lettera c) • modelli nell’ambito dei quali gli enti locali possono autonomamente scegliere quello più rispondente alle proprie esigenze.

  30. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 E LE DEROGHE TACITE NON SONO AMMESSE…… • Di conseguenza, alla luce di quanto sopra rilevato circa la necessità che le eventuali deroghe a quanto stabilito in via generale dalle disposizioni del T.U.E.L. siano espressamente previste, si ritiene che gli enti locali, nell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, non siano obbligati a ricorrere unicamente all’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica, potendo utilizzare anche gli altri due modelli organizzativi previsti dall’art. 113, comma 5, del T.U.E.L. medesimo.

  31. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • SI RISCHIA ANCHE DI VIOLARE LE POSIZIONI DI AUTONOMIA RICONOSCIUTE DAL DLGS 267/2000 AGLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI LORO SERVIZI PUBBLICI. • Non si può, infatti, ignorare che, dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in relazione a quanto stabilito nei novellati artt. 114, comma 1 e 118, comma 1 della Costituzione, se un determinato compito e le relative funzioni amministrative sono assegnati a livello locale non è possibile svuotare di contenuto tali attribuzioni, stabilendo a livello centrale ogni profilo delle scelte organizzative e privando così le autonomie locali di possibilità di scelta tra più alternative.

  32. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Proprio con riferimento all’art. 113, con sentenza n. 272/04 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7 limitatamente al secondo ed al terzo periodo, in quanto “è evidente che la norma in esame, prescrivendo che deve considerarsi integrativa delle discipline settoriali di fonte regionale la disposizione estremamente dettagliata ed autopplicativa di cui al citato art. 113, comma 7, pone in essere un’illegittima compressione dell’autonomia regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all’obiettivo di tutela della concorrenza l’intervento legislativo statale”

  33. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • GESTIONI ESISTENTI (ART. 204) • I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito. • Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento. • Ma in che modo? Espropriazione ? Riscatto oneroso ? A quali condizioni ? • Non è dato saperlo !

  34. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (31 dicembre 2007 così modificato dal decreto Bersani 223/2006), l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta. • Qualora l'Autorità d'ambitonon provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento

  35. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • Art. 113, comma 15 – bis • 15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. • Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

  36. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a: • 1) società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, • 2) nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, • in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

  37. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • OSSERVAZIONI • 1) Il termine del 31.12.2007 è incompatibile con i complessi adempimenti per i nuovi affidamenti • (i) l’approvazione o l’adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, per il quale vi è un termine di due anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme recate dal D.lgs. n. 152/06 (art. 199, comma 7°); • (ii) l’istituzione delle Autorità di ambito (art. 201); • (iii) la ricognizione delle opere ed impianti esistenti (art. 203, comma 3°); • (iv) l’adozione dello schema-tipo regionale per il contratto di servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani (art. 203, comma 1° e 2°); • (v) l’adozione del piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi e di un piano finanziario (artt. 203, comma 3° e 201, comma 3°). • In assenza del quadro di riferimento, composto dai sopra menzionati adempimenti, non si potrebbe, infatti, procedere ai nuovi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani perché non sarebbe possibile individuarne l’oggetto concreto, oggetto che il gestore dovrebbe espletare.

  38. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • A dimostrazione della complessità lo stesso legislatore prevede un lasso di tempo elastico • Si veda l’art. 204, comma 1 • 1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.e l’art. 198, comma 1 • E l’art. 198, comma 1 • 1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  39. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 2) che la durata esatta degli affidamenti da assegnare, in base alle nuove norme, deve essere “disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità” (art. 201, comma 6°), di talché detta disciplina presuppone logicamente un quadro pianificatorio regionale già adeguato al nuovo sistema di norme. Pertanto, l’effettiva durata dei nuovi affidamenti non potrà essere immediatamente stabilita, con conseguente impossibilità di dare luogo in tempi brevi al superamento delle gestioni esistenti.

  40. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • 3) A ciò si aggiunga che, secondo quanto stabilito più volte dalla Corte costituzionale (n. 272/2004), la disciplina legislativa dei servizi pubblici locali è di prevalente competenza regionale, venendo così in rilievo quanto disposto dall'art. 177, comma 2° dello stesso D.lgs. n. 152/06, in base al quale le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. • Pertanto, qualora in materia di rifiuti siano vigenti leggi regionali, non può dirsi che tutte le norme del D.lgs. n. 152/06 sono immediatamente applicabili, poiché la cessazione di efficacia della normativa regionale si determinerà solo con l'inutile decorso del termine di un anno assegnato alle Regioni per l'adeguamento, secondo il noto schema di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 • (La norma fissa il principio per cui le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di una data materia abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse, ed i consigli regionali devono apportare alle leggi regionali le conseguenti e necessarie modificazioni entro novanta giorni)

  41. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 4) A ciò si aggiunga la presenza nell’ordinamento del principio del legittimo affidamento che, sotto l’influenza del diritto comunitario, risulta funzionalizzato alla tutela delle aspettative del soggetto privato inciso sfavorevolmente dall’emanazione di un atto amministrativo ovvero, come in questo caso, di una nuova disciplina normativa tale da pregiudicare i suoi interessi e diritti quesiti. • Ed infatti, sia la giurisprudenza comunitaria, sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale individuano nel rispetto del principio del legittimo affidamento una sorta di criterio che il legislatore deve applicare nel momento in cui esercita il proprio potere normativo incidendo sfavorevolmente sui diritti e gli interessi dei soggetti privati; • conseguentemente occorre che le discipline normative sopravvenute prevedano misure idonee a consentire ai soggetti interessati l’adeguamento al nuovo sistema normativo e che rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo presente la necessità di limitare in massimo grado il sacrificio dei privati.

  42. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • 5) In tale contesto si inserisce, altresì, l’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come novellata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che, nel disciplinare la revoca dei provvedimenti amministrativi aventi efficacia durevole (quale ad esempio la concessione di un servizio pubblico), pone il principio dell’indennizzabilità dei pregiudizi provocati dal provvedimento di revoca a danno dei soggetti interessati • Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) • 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazioneha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  43. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 6) Corte Costituzionale 272/2004 “vi deve essere …una razionalità della disciplina transitoria, attributo che la Corte Costituzionale ha messo in luce parlando di <> del periodo di transizione fra il vecchio ed il nuovo ordinamento”; ciò in quanto, se l’interruzione fosse repentina la gradualità e ..la razionalità verosimilmente non sussisterebbero”

  44. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • Possiamo affermare che • LE PRESCRIZIONI DELL'ART. 204, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 152/06, RELATIVE ALLA TEMPISTICA PER PROCEDERE AI NUOVI AFFIDAMENTI FISSANO IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2006 (ORA 31 DICEMBRE 2007) ATTRIBUENDOGLI VALENZA MERAMENTE ORDINATORIA O, SE SI VUOLE, ACCELERATORI

  45. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2006 (ORA 31 DICEMBRE 2007), IN RELAZIONE AL QUALE L'AUTORITÀ DI AMBITO DOVREBBE DISPORRE I NUOVI AFFIDAMENTI, RISULTA ESSERE SOLO QUELLO RELATIVO ALLE NORMALI CONCESSIONI A SUO TEMPO ATTRIBUITE SENZA EVIDENZA PUBBLICA, RESTANDO INVECE LE CATEGORIE DI SPECIALI CONCESSIONI/AFFIDAMENTI DI CUI AL COMMA 15-BIS DELL’ART. 113 ESCLUSE DALLA APPLICABILITÀ DI DETTO TERMINE. • PUÒ QUINDI RAGIONEVOLMENTE RITENERSI CHE L’ART. 204 DEL D.LGS. N. 152/06 NON TRAVOLGA I DIRITTI QUESITI RICONOSCIUTI DALL'ART. 113, COMMA 15-BIS, SECONDO E TERZO PERIODO, DEL T.U.E.L.

  46. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • PROPOSTA – DOTAZIONI – PERSONALE • I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativaallegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. • Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico. • Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

  47. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

  48. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO • I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o). • Lo schema tipo prevede: • a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; • b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; • c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; • d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; • e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; • f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte; • g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

  49. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; • i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; • l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; • m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; • n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; • o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

  50. Codice dell’AmbienteS.S.P.A.L. - Milano 20 giugno 2007 • FIN QUI L’ITALIA….E LA LOMBARDIA ?? • LA BASE DI PARTENZA E’ DUNQUE IL PIANO REGIONALE IN BASE ALL’ART. 199 • Al Piano compete di fissare le regole per l’organizzazione dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti. • I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: • a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; • b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; • c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m); • d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

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