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Confartigianato impianti. L’impianto d’antenna alla luce del diritto costituzionale . 30 settembre 2006. Claudio Pavan. “Giustizia distributiva”. (Etica Nicomachea libro V). Aristotele 384 a.C. – 7 marzo 322 a.C. “DARE A CIASCUNO IL SUO”…. SEGNALE.
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Confartigianato impianti L’impianto d’antenna alla luce del diritto costituzionale 30 settembre 2006 Claudio Pavan
“Giustizia distributiva” (Etica Nicomachea libro V) Aristotele 384 a.C. – 7 marzo 322 a.C.
“DARE A CIASCUNO IL SUO”… SEGNALE TV, dati, comunicazione, ecc.
La Costituzione Italiana garantisce, con l’articolo 21, il diritto all’informazione. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” E’ chiaro che con il termine “ogni altro mezzo di diffusione” i costituenti avevano ben presente il ruolo che la radio cominciava ad assumere e -saggiamente- non hanno voluto porre limiti allo sviluppo tecnologico che si intravedeva; Con l’Articolo 21 viene implicitamente riconosciuto anche il diritto ad accedere alla fruizione delle varie manifestazioni di pensiero.
Molti cittadini non vedono riconosciuto il diritto all’informazione per problemi di … “distribuzione”
ieri sera avete visto il programma … “XYZ” ? Purtroppo no! Abito al piano terra di un condominio … mi è stato detto che devo accontentarmi … percorso cavo molto lungo … poco segnale … problemi nella rete di distribuzione … Nel mio condominio l’assemblea ha deciso di limitare a 12 il numero di programmi ricevibili … quello non c’è! Dove abito quel programma si riceve … ma io non l’ho visto … sapete … tre mesi di matrimonio … ho di meglio …!
Avete il decoder per il SAT ? Si, ma non si vedono tutti i programmi … sai ... in un condominio non puoi vedere ciò che vuoi! Nel mio palazzo non si possono mettere le parabole sui balconi … nei tubi esistenti non c’è spazio per arrivare sul tetto … esternamente non si può … sette piani, abito al primo … Lo abbiamo inserito nella lista nozze, ma è inutilizzabile perché nell’impianto centralizzato del nostro condominio si possono collegare solo decoder specifici … così ci hanno spiegato!
Si, ma alcuni programmi si vedono a “scacchi” altri si bloccano sul più bello … mi hanno spiegato che ... la rete di distribuzione … cavi vecchi … Avete il decoder per il digitale terrestre ? Anche da noi servirebbe un intervento all’antenna, ma chi abita la mansarda non permette che si passi dalla loro proprietà. No, ma il digitale terrestre ci ha rotto … abbiamo dovuto lasciare le chiavi ad un vicino perché devono intervenire sull’impianto. Hanno messo il centralino nella nostra mansarda.
????????? Sapete che è un vostro diritto poter accedere all’informazione ? Non avete mai sentito parlare del “DIRITTO D’ANTENNA”? Un diritto per godere di un diritto !!! Costituzione Italiana
prima che venisse approvata la nostra Carta Costituzionale esisteva il : DIRITTO D’ANTENNA GARANZIA DI UN DIRITTO DIFFICOLTA’ DI GODIMENTO
Il diritto d’antenna (1) Legge 6 maggio 1940, n. 554 (in Gazz. Uff., 14 giugno, n. 138).Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche. Art. l. I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3. Art. 2. Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del regio decreto 3 agosto 1928, n.2295. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi. A rt. 3. Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.
Il diritto d’antenna (2) 1959 Il 29 ottobre 1959, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, riconosce la validità del principio espresso all’art. 1 della legge 554/40 anche per la installazione di antenne televisive.
Il diritto d’antenna (4) Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 (suppl. ord. Gazz. Uff., 3 maggio, n.113) “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.” Art.397 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, ne arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché‚ il secondo comma dell'art. 237. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni. …[omissis]
Il diritto d’antenna (3) Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 Art. 232 Limitazioni legali Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
Il diritto d’antenna (4) Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 Art 237 Innovazioni sul fondo Comma 2 Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Possibilità passaggio di condutture e cavi o qualsiasi altro impianto (oltre alle antenne e sostegni). • Obbligo sopportare passaggio del personale addetto alla installazione, riparazione, manutenzione degli impianti. (dimostrando necessità interventi) • Consenso proprietario NON necessario per passaggio di fili o cavi per antenne (senza appoggio, sopra o davanti la proprietà purché lati senza finestre o aperture) Il DPR aggiunge qualcosa alla legge 554/40:
Il diritto d’antenna oggi (1) Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150 Art. 209 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica. Comma 1. Iproprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. Comma 2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi. Comma 3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92. Comma 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
Il diritto d’antenna oggi (2) Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" Art. 91Limitazioni legali della proprietà Comma 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Comma 2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Comma 3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Comma 4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
Il diritto d’antenna oggi (3) Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" Art. 92 Servitù(ex innovazioni sul fondo) Comma 7 : Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
Come devono essere gli impianti lo specifica il DM 11 novembre 2005 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DECRETO 11 novembre 2005 Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione. Art.1 Scopo 1. Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Art. 4 Divieti di discriminazione 1. Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari. 2. L'impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze. Art. 6Criteri realizzativi vengono indicate le norme tecniche di riferimento compreso le norme CEI
Non mancano indicazioni di principio a garanzia degli utenti Legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 - Supplemento Ordinario n. 82 (legge Gasparri) Art. 4. (Principi a garanzia degli utenti) • La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: • a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni; 2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l’adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
(… ci sono obblighi finalizzati a garantire: accessibilità,adattabilità e visitabilità ai fini del superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche. Legge 9 gennaio 1989, n. 13ed il suo decreto applicativoDM 236 del 14 giugno 1989 una adeguata “predisposizione” favorisce soluzioni tecnologiche …)
La Cassazione si è pronunciata in più occasioni: diritto d’antenna … purché … Suprema Corte di Cassazione Sezione Seconda Civile Sentenza 06-05-2005, n. 9393 Il diritto del singolo condominio di installare l’antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini deve intendersi condizionato alla impossibilità per l’utente dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri. [omissis] … Il sacrificio imposto ai proprietari di immobili dalle disposizioni che disciplinano la materia (art. 1 della legge 6 maggio 1940, n. 554, art. 397 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) deve intendersi condizionato alla impossibilità per gli utenti dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri …[omissis]. Roma, il 17 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2005.
Diritto d’antenna sulla carta … Nella realtà molti problemi …. poche, inadatte o addirittura assenti le “condizioni installative” che consentano, senza costi elevati e/o difficoltà tecniche insormontabili, il godimento del diritto d’antenna.
Quante mansarde devono “subire” servitù ? Quante reti di distribuzione TV “passano” di appartamento in appartamento? Quante liti condominiali per l’antenna ?
L’impianto d’antenna è considerato un “accessorio” da aggiungere al termine dei lavori di costruzione. • pensato per le esigenze che emergono al momento dell’installazione. • la posizione del sostegno è decisa a prescindere dalle esigenze di ricezione. • la posizione del terminale di testa è decisa senza considerare le esigenze di manutenzione e/o integrazione. • La distribuzione è realizzata “su misura”… per le esigenze del momento. • realizzata con tubi dimensionati sul cavo … quasi una guaina del cavo. • realizzata senza tenere in considerazione la filosofia distributiva dei segnali. • sembra mancare una visione “futura” dell’impianto … la possibilità che siano necessari interventi di manutenzione, ampliamento, integrazione... L’antennista viene coinvolto a “casa finita” !
Sinteticamente: Il Diritto d’accesso all’informazione è subordinato al riconoscimento del: • Diritto di installare antenna anche su proprietà altrui (stesso stabile). • Diritto di passare su proprietà altrui per installazione, riparazione, manutenzione • Diritto di attraversare, anche senza il consenso, proprietà altrui, con cavi, fili, ecc.(sia puresenza appoggio e dove non ci siano aperture o finestre) Diritti che comportano condizionamenti, poiché qualcuno sarà: • Obbligato a lasciare installare un’antenna sulla sua proprietà • Obbligato a lasciar passare persone estranee sulla sua proprietà • Obbligato a “subire” il passaggio di cavi, fili ecc. a poca distanza dalla sua proprietà.
Se tutti gli utenti che hanno limitazioni al diritto di accesso all’informazione dovessero far valere il diritto d’antenna? Domande provocatorie… per la riflessione! Quanti proprietari sono a conoscenza delle servitù che gravano sulle loro proprietà? I venditori degli immobili con servitù “occulte” potrebbero essere chiamati a risarcire? I costruttori o i progettisti potrebbero essere chiamati a rispondere per la loro parte di responsabilità?
Alla difficoltà dell’installazione si aggiungono i regolamenti comunali: diversi e … a volte severi.
Regolamenti Comunali in ottemperanza alla legge del31 luglio 1997, n.249 Art. 3, comma 13 "A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici."
Regolamento comune di Brunate Quattro articoli, ma ….
Regolamento comune diBassano del Grappa REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONEDELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI, AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 13,DELLA LEGGE N. 249 DEL 31.07.1997 Il presente Regolamento intende tutelare le zone del territorio comunale a maggior pregio architettonico, storico, ambientale e paesaggistico dalla posa di antenne per la ricezione dei segnali televisivivia satellite (c.d. parabole). Articolo 1 Gli immobili di nuova costruzione o soggetti a totale ristrutturazione edilizia, composti da più unità immobiliari, devono avvalersi, per la ricezione dei programmi radiotelevisivi satellitari, di antenne collettive (c.d. parabole). Articolo 2 L'installazione di antenne satellitari, singole o collettive, sugli immobili - vincolati ex lege 1089/39 - sottoposti alle disposizioni di cui alle Leggi 1497/39 e 431/85 - ricadenti nelle zone di interesse storico-ambientale classificate dal P.R.G. zone territoriali omogenee di tipo A/1, A/2, A/3 e A/4 deve avvenire nel rispetto dei caratteri paesaggistici propri dei luoghi tutelati e dei caratteri storico-ambientali degli edifici sui quali é prevista l'installazione stessa. Su tali immobili é vietata l'installazione di antenne satellitari, singole o collettive, sulle falde di copertura, sulle facciate e sugli sporti (balconi, terrazze, poggioli, finestre, torrette e camini, ecc.) che prospettano su spazi pubblici (strada, piazza, aree di uso pubblico). Le antenne satellitari devono essere collocate sulla falda di copertura che prospetta su aree/cortili interni (versante opposto agli spazi pubblici di cui sopra), rispettando il profilo del tetto, ossia senza che le stesse sporgano oltre il punto più alto del tetto (colmo).
Regolamento comune diBassano del Grappa Articolo 3 Qualora il posizionamento di antenne satellitari secondo le disposizioni di cui al precedente art. 2 non sia tecnicamente possibile o comporti un'insufficiente ricezione dei programmi televisivi, le antenne satellitari potranno essere collocate sulla falda del tetto latistante gli spazi pubblici, ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderle visibili dai sottostanti spazi pubblici. E' facoltà del Dirigente dell'Area Urbanistica di autorizzare, in base a comprovati motivi e sentita la commissione edilizia, soluzioni tecniche diverse rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, nel rispetto dei caratteri paesaggistici e storico-ambientali di cui al precedente art. 2. Per gli immobili diversi da quelli contemplati al precedente art. 2, le antenne satellitari, singole o collettive, devono essere installate sulle coperture degli edifici, essendone esclusa la posa sulle facciate e/o sugli sporti in genere, che prospettano su spazi pubblici., nonché sulle aree di pertinenza degli edifici. Articolo 4 E' vietata l'installazione di antenne satellitari collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-ambientale, nonché in contrasto con i caratteri paesaggistici e panoramici dei luoghi interessati. Articolo 5 Le antenne satellitari devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/90 e delle norme sulla compatibilità elettromagnetica. Articolo 6 Le disposizioni di cui al precedente art. 2 si estendono anche alle antenne satellitari installate dopo l'uno Agosto 1997. In tal caso i proprietari degli immobili interessati dovranno conformare l'installazione delle antenne satellitari esistenti alle disposizioni del presente Regolamento entro e non oltre il 31.12.2000.
Leggi, Decreti e Regolamenti, non mancano di riconoscere il diritto d’antenna, ma anche il dovere di rispettare l’ambiente e il libero uso della proprietà privata. Due “condizioni” contrapposte? Diritti … Doveri … Diritti … Doveri … Doveri … Diritti …
Diritti … Diritti … Diritti … Doveri … Doveri .. Doveri … Necessità di creare le condizioni edilizie per • favorire il ricorso ad impianti centralizzati senza limitare le esigenze particolari. • agevolare le varie soluzioni impiantistiche senza creare servitù.
Necessaria la diffusione della “filosofia della predisposizione” Una predisposizione adeguata alla: Filosofia distributiva dei segnali Diversa dalla: Filosofia distributiva dell’energia
Una predisposizione per favorire il diritto d’antenna, non è … non può essere considerata un lusso … è una necessità! in ogni edificio anche il più economico … anzi … proprio nei più economici si verificano le situazioni di maggiore “necessità” …
Non è indispensabile la realizzazione d’impianti completi per ogni tecnologia (terrestre e/o satellitare ecc) … è indispensabile una “predisposizione” che consenta “facilmente” l’ installazione degli impianti necessari a soddisfare le esigenze degli utenti. Meglio ottima predisposizione senza impianto … Incontestabile l’affermazione per cui: “una predisposizione ben fatta incide pochissimo sui costi finali”.
non è raro sentire operatori del settore edile esprimere convinzioni che con l’arrivo del digitale terrestre non sia più necessario pensare agli impianti satellitari; nulla di più sbagliato! Il satellitare ed il terrestre sono “complementari” come anche i servizi offerti attraverso cavi in rame o fibre ottiche.
Altra assurdità che capita di sentire: i tubi per i cavi non servono più … c’è il wire-less … tutto via radio. Lascio immaginare il commento che meriterebbero tali affermazioni.
a disposizione degli installatori ci sono due Guide: CEI 306-2 CEI 100-7 terza ed. Ma l’installatore viene coinvolto quando la costruzione è terminata … Troppo tardi! Quando capita che sia coinvolto per tempo, viene sottovalutata la sua richiesta di spazi adeguati ecc.
Non è molto, ma … una legge che stabilisce “Disposizioni in materia di infrastrutture …” per favorire il diritto d’antenna c’è:
Per “godere” del diritto d’antenna … Legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158 • Art. 40.(Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni) • I lavori di costruzione e di manutenzione straordinariadi strade,… [omissis]…devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unita' immobiliari.
Obbligo di: “agevolare il collegamento delle singole unità immobiliari” Ci sono tutti gli elementi per dire che l’impianto d’antenna è un impianto “primario” … indispensabile per il godimento di un diritto costituzionale; gli antennisti sono operatori garanti di un diritto.
Nei condomini nuovi o sottoposti a ristrutturazione generale le condizioni per consentire a ciascun condòmino di soddisfare le proprie esigenze di “accesso all’informazione” dovranno essere tali da non dover : • condizionare i vari proprietari a subire servitù. • condizionare alla rinuncia di un diritto per costi eccessivi o peggio per impossibilità dovuta a mancata “predisposizione”. in seguito l’amministratore dovrà “gestire” i vari interventi di integrazione o ampliamento per ottenere il “massimo” con il minor numero di antenne, applicando il dettato del DM 11 novembre 2005 : “ottimizzare ricezione” “minimizzare ricorso antenne singole” “evitare discriminazione in ricezione e in distribuzione”
Necessità di una Guida per i progettisti edili Lodevole iniziativa del Comitato Elettrotecnico Italiano nuova Guida CEI 64-100/1