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Diritto Costituzionale. Verfassungsrecht. Diritto costituzionale. Disciplina che studia le forme giuridiche del potere politico, la tecnica di organizzazione del potere politico Aufbau des Staats
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Diritto Costituzionale Verfassungsrecht
Diritto costituzionale • Disciplina che studia le forme giuridiche del potere politico, la tecnica di organizzazione del potere politico • Aufbau des Staats • Diverso da scienza politica perché non ha come obiettivo la individuazione della migliore forma di distribuzione del potere, ma lo studio dei meccanismi attraverso i quali i rapporti politici assumono rilievo giuridico e vengono organizzati in sistema
Diritto costituzionale • disciplina il potere come autorità • il diritto costituzionale è anche una tecnica di garanzia delle libertà dei singoli nei confronti di ogni potere, pubblico o privato, che possa limitarle. • Garantie - Gewähr gegen politischen Gewalt
Jus publicum • Ispirazione: Dichiarazione diritti dell’uomo e del cittadino 1789 • Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte • Risorgimento • Statuto Albertino 1848 – carta costituzionale del Regno di Sardegna
La prima Costituzione italiana • Per sottolineare la continuità con il Regno di Sardegna, • lo Statuto Albertino diventa • la Costituzione del Regno d’Italia nel 1861
Statuto Albertino • carta ottruata (dal francese octroyée: concessa dal sovrano), • natura "flessibile", ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario. • Rende l’Italia prima una monarchia costituzionale e poi una monarchia parlamentare
Statuto Albertino • mai qualificato con il termine costituzione • lacunoso, ambiguo (zweideutig) e generico ma così ha potuto adeguarsi a mutate esigenze e situazioni, per quasi 100 anni. • Costituzione breve • Aufzählung -Elenca diritti (es. uguaglianza, ma solo formale) • Enuncia forma di governo • Stato confessionale, la religione è Cattolica, Apostolica e Romana
Necessità di una nuova Costituzione • Decreto legge 151/1944: prevede elezione di un’Assemblea Costituente con il potere di approvare una nuova Costituzione e di decidere sulla forma dello Stato (monarchia o repubblica) • Ma in realtà ci fu un Referendum il 2 giugno 1946 Repubblica(Volksentscheidung über die Form des Staates) • 1946 eletta l’ Assemblea Costituente a suffragio universale (per la prima volta votano anche le donne)
La Costituzione della Repubblica Italiana - Grundnorm • Approvata dall’Assemblea Costituente il 22-XII-1947 • Promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 • Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947. • In vigore dal 1 gennaio 1948
La Costituzione italiana • Votata - abgestimmt • Scritta - schriftliche • Lunga - lange • Rigida – starr • Garantita - verischerte
Votata: adottata volontariamente dal popolo attraverso un apposito organo, l’Assemblea Costituente (Verfassungsgebende Versammlung) • Straordinario - außerordentlich • Temporaneo (1946-1948) - vorläufig • 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali
Costituzione italiana • Scritta: contenuta in un testo legislativo • Lunga • Non indica solo le norme sull’organizzazione statale, • ma anche principi fondamentali dello Stato, diritti fondamentali dei cittadini e diversi ambiti della vita individuale e associata (lavoro, famiglia, scuola..) • Carattere programmatico
Rigida • è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti non basta la normale maggioranza, ma secondo l’art. 138 devono essere approvate per 2 volte (con intervallo di almeno 3 mesi) da ciascuna Camera del Parlamento • Camera dei deputati • Senato • a maggioranza ASSOLUTA
Garantita • È prevista l’istituzione di un organo (art. 134-137) competente ad annullare le leggi contrastanti con i principi costituzionali: la Corte Costituzionale • le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.
Recepisce principio della separazione dei poteri (Montesquieu) • Protegge e tutela diritti dell’individuo • Ma anche funzione sociale
Parte I • Diritti e doveri dei cittadini • Rapporti civili • Libertà individuali • Libertà collettive • Rapporti etico-sociali • Famiglia, salute, arte e cultura, scuola • Rapporti economici • Organizzazione del lavoro, proprietà privata • Rapporti politici • Elezioni, difesa, tasse
Parte II - Ordinamento della Repubblica • Il parlamento • Le camere • La formazione delle leggi • Il Presidente della Repubblica • Il governo • Il consiglio dei Ministri • La Pubblica Amministrazione • Gli organi ausiliari • La Magistratura • Le regioni, le province, i comuni • Garanzie costituzionali
Principi fondamentali • Forma Repubblicana • Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. • Scelta repubblicana compiuta dai cittadini con il referendum del 2 giugno 1946 • Rafforzata da art. 139: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. • Cfr. art. 20 deutsches Grundgesetz (Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist).
Diritti inviolabili • Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. • Libertà personale (art. 13) • Domicilio (art. 14) - Wohnsitz • Libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15) - Heimlichkeit • Diritto alla capacità giuridica, cittadinanza (Staatsangehörigkeit) e nome (art. 22) • Diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24)
Diritti inviolabili – unverletzliche Rechte • Non possono essere eliminati • Eventuali revisioni della costituzione devono comunque preservare il CONTENUTO ESSENZIALE (WESENGEHALT) dei diritti inviolabili
Solidarietà - Solidarität • Il soggetto è inserito in una organizzazione statale e in quanto tale ha doveri fondamentali nei confronti della collettività, senza i quali non sarebbe possibile le convivenza • Art. 52, La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. • Art. 53, Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. • Art. 54, Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
Eguaglianza- Gleichberechtigung art. 3 • Formale Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. • Sostanziale È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Democraticità • Cariche pubbliche sono quasi tutte elettive • Possibilità di accedervi • Art. 51: Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. • Aggiunto dall’art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (G.U. 12 giugno 2003, n. 134).
Democraticità – diritto di voto - wählen - Art. 48 • Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. • Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. • La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. • [Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15)] • Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. (Unwürdigkeit )
Democraticità • Intervento dei cittadini nella determinazione delle scelte pubbliche • Referendum • Diritto di rivolgere PETIZIONI - Bittschrift einreichen - per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (art. 50) • Diritto di presentare progetti di legge (art. 71, se ci sono almeno 50.000 elettori)
Democraticità • Consapevole formazione della opinione pubblica e libera competizione politica: • Libertà di riunione (art. 17) • Libertà associativa (art. 18), • Libertà di stampa (art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.) • Libertà delle confessioni religiose (art. 8), • Libertà dei partiti politici (art. 49) e dei sindacati (art. 39).
Partiti non hanno riconoscimento giuridico per non limitarne l’autonomia ma hanno la forma di associazioni private non riconosciute soggette alle regole del Codice Civile • Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Leggi elettorali - Wahlgesetze • 1948 sistema proporzionale puro - Verhältinswahl • 1953 “legge truffa”: premio di maggioranza consistente nel 65% dei seggi della Camera dei Deputati alla lista che raggiunga il 50%. Abrogata nel 1954 • Fino al 1993, il sistema elettorale di tipo proporzionale puro, senza clausola di sbarramento (ohne Sperrklausel) garantiva la rappresentanza in Parlamento di formazioni politiche anche piccolissime • 1993: referendum abroga il sistema proporzionale • Legge 276/1993 maggioritaria (Mehrheitswahl) con elementi di proporzionalità (75% maggioritario, 25% proporzionale) • Sbarramento al 4%
1999, referendum per eliminare la quota proporzionale e costruire un sistema totalmente maggioritario, ma è mancato il quorum • 270/2005 nuova legge elettorale proporzionale ma con il premio di maggioranza • Da cambiare!
Legge elettorale 270/2005 - Porcellum • Non è possibile voto di preferenza • Liste bloccate: nomi presentati in ordine stabilito • Sbarramento 8% al Senato • 4% alla Camera • Premio di maggioranza
Parte II - Ordinamento della Repubblica • Il parlamento • Le camere • La formazione delle leggi • Il Presidente della Repubblica • Il governo • Il consiglio dei Ministri • La Pubblica Amministrazione • Gli organi ausiliari • La Magistratura • Le regioni, le province, i comuni • Garanzie costituzionali
Introduce 3 nuove istituzioni nella struttura dello stato Corte Costituzionale Verfassungsgerichthof Referendum Regioni Ma non entrano in vigore subito, ma solamente dal 1955 1970 1971
Organi costituzionali • Organi al vertice dell’organizzazione statale, godono di uno statuto di indipendenza e di autonomia rispetto ad ogni altro potere e sono tra loro in condizione di parità giuridica • Presidente della Repubblica • Parlamento • Governo • Corte Costituzionale
Organi a rilevanza costituzionale • Non sono essenziali • Consiglio di Stato – Staatsrat • Consulenza giuridica amministrativa del governo • Corte dei Conti • controllo provvedimenti che comportano spese • funzioni giurisdizionali in materia contabile e finanziaria, e pensionistica • Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro • Consulenza delle Camere e del Governo • Consiglio Superiore della Magistratura - Oberster Rat für das Gerichtswesen
Parlamento • Organo della rappresentanza popolare • Legislatura = 5 anni • Sistema bicamerale perfetto: stessi poteri e stesse funzioni tra • Camera dei Deputati – Abgeordneten Kammer • Senato – Senat • Beide Kammern haben die gleichen Kompetenzen • Diverso da Bundestag-Bundesrat
Camera dei Deputati, 630 membri, elettiva Elettorato attivo: 18 anni Elettorato passivo: 25 Senato 315 senatori + ex presidenti Repubblica, + 5 senatori a vita Elettorato attivo: 25 Elettorato passivo: 40 Parlamento
Rapporto di fiducia - tra Governo e Parlamento • Formato il governo, entro 10 giorni deve presentarsi alle camere per esporre il programma e ottenere il consenso con una MOZIONE DI FIDUCIA - Vertrauensvotum • Potere di controllo del Parlamento con • Atti ispettivi (interpellanze, interrogazioni) • Atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno
Parlamento – funzione legislativa • Iniziativa legislativa • Formazione della legge • Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica • Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
1. Iniziativa legislativa • Art. 71 cost. l’iniziativa spetta al: • Governo – disegni di legge (Bilancio e finanziaria) • Membro Parlamento – proposta di legge • Popolo (50.000 elettori) • Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro • CONSIGLI REGIONALI - comunali
2. Formazione • Progetto presentato alle Camere • Approvazione articolo per articolo - Genehmigung • 2 procedimenti • Normale • Speciale
Normale • Progetto esaminato da commissione legislativa competente per materia • Presentato alla Camera • Possibilità di presentare emendamenti • Approvato con votazione finale • Sempre richiesto per materia costituzionale ed elettorale, bilancio, delegazione legislativa e autorizzazione a ratificare trattati internazionali
Speciale • Per materie meno importanti • La commissione permanente discute e approva la legge senza proporla in aula • Più breve • Confronto politico più ristretto
Promulgazione – Gesetzverkünden • Quando la legge è approvata dalle due Camere del Parlamento in identico testo viene trasmessa al Presidente della Repubblica che la deve promulgare entro 30 giorni • Controllo preliminare e generale di legittimità costituzionale: il Presidente può RINVIARE la legge alle camere con un messaggio MOTIVATO per una nuova approvazione • Poi deve essere promulgata
Pubblicazione • Sulla Gazzetta Ufficiale • Dopo 15 giorni dalla pubblicazione la legge entra in vigore e produce i suoi effetti
Parlamento in seduta comune • Si riunisce e delibera solo nei casi di • Elezione del Presidente della Repubblica (insieme ai delegati delle Regioni) - art. 83 • Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica - art. 90 - Anklage • Elezione di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (Oberster Rat für das Gerichtswesen) - art. 104 • Elezione di un terzo dei componenti della Corte Costituzionale - art. 135
Il Governo - Regierung • Potere esecutivo – vollziehende gewalt • Composto dal • Presidente del Consiglio dei Ministri (nominato dal Presidente della Repubblica) • Consiglio dei Ministri (Ministerrat) (nominato su proposta del Presidente del Consiglio)
Governo • Per esercitare le proprie funzioni occorre il voto di fiducia del Parlamento entro 10 giorni dalla sua formazione • Funzioni: • Direzione politica • Esecutive e amministrative – vertice apparato amministrativo e burocratico • Controllo – su tutti gli organi dell’amministrazione • Normativa – decreti legge, decreti legislativi - REGOLAMENTI
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti Delegierung von Befugnissen Funzione normativa del Governo Art. 76 Cost. decreti legislativi
Il parlamento delega il governo a legiferare Competenze tecniche molto specifiche il governo può ricorrere a esperti e tecnici Efficacia definitiva Endgültige Wirkung Esempio: la riforma del sistema Amministrativo (riforma Bassanini) è stata attuata attraverso decreti legislativi Decreti delegati