460 likes | 595 Views
Seminario universitario di alta formazione in tema di cooperazione Il finanziamento delle cooperative. Prof. Maurizio CAVANNA UNIVERSITÀ di TORINO Torino, 8 giugno 2010. Forme di finanziamento. Capitale Riserve Strumenti finanziari (partecipativi, di debito, ibridi) Prestito sociale
E N D
Seminario universitario di alta formazione in tema di cooperazione Il finanziamento delle cooperative Prof. Maurizio CAVANNA UNIVERSITÀ di TORINO Torino, 8 giugno 2010
Forme di finanziamento • Capitale • Riserve • Strumenti finanziari (partecipativi, di debito, ibridi) • Prestito sociale • Fondi mutualistici
Le ragioni dell’investimento in società a) Redditività dell’investimento b) Possibilità di influire sulla gestione della società in funzione delle azioni sottoscritte Nessuno dei due obiettivi è facile da raggiungere nelle cooperative
Il capitale delle cooperative Tesi tradizionale: il capitale ha rilevanza modesta L’atto costitutivo segnala non il capitale, ma solo i conferimenti dei soci fondatori Le cooperative non devono indicare il capitale negli atti e nella corrispondenza
Segue Approccio più moderno: il capitale cooperativo ha una funzione diversa rispetto alle società lucrative, ma non perde la propria funzione di promozione dell’attività garanzia per i terzi
Segue Se infatti talvolta (spesso) il capitale può essere irrisorio … … altre volte invece è il legislatore ad imporre dei minimi (6,3 mln di Euro per le banche popolari e 2 mln per le banche di credito cooperativo)
Le particolarità del capitale delle cooperative Tendenziale equiparazione tra capitale e patrimonio (per effetto dell’obbligo di imputazione alla riserva legale) … cui si aggiunge l’indivisibilità delle riserve, per le cooperative agevolate (non a caso è il patrimonio, e non il capitale ad essere preso a riferimento per fissare l’ammontare massimo dei prestiti sociali)
Segue Nelle cooperative il capitale non svolge la funzione organizzativa, tipica di s.p.a. e s.r.l. per l’attribuzione del voto, stante la regola del voto pro capite … ma, in caso di voto plurimo, nulla impedisce che i voti aggiuntivi siano dati in ragione dell’entità del conferimento
Tipi di conferimento Sono ammessi i conferimenti in natura e di crediti In tal caso non operano i limiti previsti per i conferimenti in denaro
Il socio d’opera nelle cooperative-s.r.l. È stato introdotto nella disciplina delle s.r.l. con la riforma del 2003, ma sinora è stato assai poco utilizzato • in generale, a causa degli elevati costi della garanzia richiesta … • … nonché per le incertezze interpretative • specificamente, per le interferenze di tipo lavoristico con la disciplina cooperativa
Il problema dei conferimenti asimmetrici • È ammessa la non corrispondenza tra entità dei conferimenti e numero delle azioni o misura della quota assegnate – ma il valore totale dei conferimenti non deve essere inferiore al capitale • Dubbia la compatibilità con il capitale variabile e il principio di democraticità
Le riserve nelle cooperative Le riserve per le cooperative costituiscono un surrogato del capitale sociale, svolgendo funzione propulsiva e di garanzia Esse possono essere LEGALI OBBLIGATORIE FACOLTATIVE
La riserva legale Si deve destinare a riserva legale almeno il 30% degli utili netti annui, indipendentemente dalla sua entità rispetto al capitale TUTTI gli utili, non solo quelli derivanti da attività con i terzi – quindi compresi quelli “ristornabili”
Segue • La percentuale è portata al 30% con la riforma del 2003: è la regola generale • ma resta fissata nella precedente misura del 20% per le cooperative che non avessero adottato le clausole mutualistiche ex lege Basevi al 1.1.04
L’art. 2514 c.c. impone la clausola di indivisibilità – clausola mutualistica, v. l. Basevi Regole diverse valgono per i soci finanziatori Riserve e mutualità prevalente
Strumenti finanziari: i precedenti Scopo: incentivare e valorizzare l’investimento in cooperativa Si tenta di perseguirlo attraverso la creazione, a fianco dei cooperatori, di un binario parallelo di soci solo interessati alla remunerazione dell’investimento
l. n. 59/92 A) Soci sovventori • Le azioni di sovvenzione presuppongono la creazione statutaria di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale • Non vi sono limiti all’investimento • Ad ogni socio sovventore possono essere dati più voti, ma il totale dei voti dei sovventori non può (poteva) eccedere il terzo dei voti spettanti a tutti i soci • Trattamento economico di favore (con limiti)
segue B) Azioni di partecipazione cooperativa • Lo statuto deve prevedere l’adozione di procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale • Non possono essere messe per ammontare superiore al valore contabile delle riserve indivisibili • Non attribuiscono diritto di voto • Garantiscono un trattamento economico privilegiato
Segue Scarsa la loro utilizzazione anche per alcuni dubbi. Sui sovventori, ad es.: • Si tratta di finanziamenti o di apporti a capitale? • A quale organo della società va riservata la loro emissione (assemblea ordinaria, straordinaria, CdA)? • Un cooperatore può essere ad un tempo anche sovventore?
La riforma del 2003 Il d. lgs. 5/2003 introduce la figura generale degli strumenti finanziari le azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, pur non abrogate, sono assorbite nella categoria generale
Le tipologie degli strumenti finanziari La legge non fissa un perimetro definito per la fattispecie e lascia ampio spazio all’autonomia statutaria, nella previsione dei contenuti degli strumenti finanziari È difficile “tipizzare”, meglio limitarsi a descrivere
L’art. 2526 c.c.:le “species” di strumenti Lo strumento finanziario è un genus, che contempla al suo interno tre species: a) le azioni che partecipano al capitale e danno alcuni diritti patrimoniali e anche amministrativi, escluso lo scambio mutualistico (strumenti partecipativi)
Segue b) i titoli di debito, come le obbligazioni (e simili) c) i titoli ibridi o misti, che uniscono in sé i caratteri dell’una e dell’altra species
I soci finanziatori Che si tratti di veri e propri soci emerge da una serie di indici: • la rubrica dell’art. 2526 c.c. • il riferimento in diverse norme ai soci “cooperatori” (che presuppone i “finanziatori”) • la disciplina dei conferimenti • il richiamo alle regole del recesso per i soci finanziatori • il voto in assemblea generale
Gli strumenti di debito • I titolari di strumenti di debito, invece, non sono soci • Trattandosi di obbligazioni, trovano applicazione le regole (e i limiti) generali
Strumenti ibridi o misti: azioni o titoli di debito? Per alcuni, lo strumento ibrido si differenzia dall’azione perché l’apporto del suo titolare non va a capitale ma si conta nel netto se irredimibile, ovvero nei debiti; tutto questo a prescindere dall’attribuzione di diritti di voto extrassembleari
Segue Altri invece distinguono a seconda che il titolo riservi o meno al sottoscrittore un diritto di voto In caso positivo, lo stesso attribuirà la qualità di socio se, oltre all’apporto a capitale, sussistano altri requisiti(in tema di recesso, informazione e controllo)
Strumenti finanziari nelle coop.-s.p.a.: la disciplina • Divieto di emissione: • Banche popolari, banche di credito cooperativo • dubbi per le cooperative edilizie e le cooperative di assicurazione • Limiti alla loro remunerazione: non sono nella legge (contra, il parere dell’Agenzia delle Entrate)
Segue • Possono essere create riserve divisibili dedicate ai soci finanziatori • Al socio spetta il diritto di intervento e voto, proporzionale, con il tetto massimo del terzo dei voti presenti in ciascuna assemblea i soci finanziatori non saranno mai in maggioranza
Segue • Competenze all’emissione: • Se sono titoli di debito: il consiglio di amministrazione • Se sono azioni emesse a seguito di aumento di capitale a pagamento: l’assemblea straordinaria • Se invece si tratta di azioni emesse gratuitamente: l’assemblea ordinaria
Strumenti finanziari nelle coop.-s.r.l.: i dubbi Interpretazione del Ministero delle Attività Produttive: sì all’emissione di azioni di sovvenzione Alcuni ritengono per lo più consentita l’emissione degli strumenti di debito, non quella degli strumenti partecipativi (grave limite per coop.-s.r.l.) Le posizioni della dottrina Una tesi minoritaria ammette anche i soci finanziatori, facendo prevalere la disciplina cooperativa su quella della srl
I prestiti sociali • È comune la prassi che, con apposita clausola statutaria, prevede la raccolta di prestiti volontari tra i soci • È una prassi frequente soprattutto nelle cooperative di consumo, ove talvolta la raccolta supera il fatturato
La disciplina (per rinvio) del T.U. bancario I prestiti beneficiano, a certe condizioni, di agevolazioni fiscali La fattispecie della raccolta dei prestiti sociali è regolata in via generale dal d.lgs. 385/93, art. 3, tramite rinvio a delibera del CICR (1994 e 2005)
Gli elementi fondamentali della disciplina • La raccolta deve essere prevista da statuto e deve riguardare solo soci iscritti da tre mesi • Il limite massimo dell’ammontare dei prestiti non deve eccedere il triplo del patrimonio in base all’ultimo bilancio approvato (in certi casi si può arrivare al quintuplo) • Deve essere oggetto di regolamentazione accessibile al socio e non può collegarsi all’emissione o gestione di mezzi di pagamento o strumenti a vista
Natura giuridica Si tratta di un mutuo avente lo scopo di finanziare l’impresa; è regolato in conto corrente Il rapporto in esame presuppone la qualità di socio in capo al mutuante: se questi esce dalla società, il mutuo si scioglie
I prestiti obbligatori • Oltre che facoltativo (la regola), il prestito può essere imposto al socio (prestito obbligatorio) Sovrapprezzo Quote di cointeressenza Riserve individualizzate
Quote di cointeressenza Le quote di cointeressenza sono frequenti nel settore agricolo: qui la raccolta è finalizzata all’acquisto di beni destinati all’attività produttiva Dubbi operativi: calcolo della restituzione del prestito
Riserve individualizzate È un prestito forzoso che si realizza attraverso trattenute sugli utili e sui ristorni È discusso, ma si può dire che quella in esame non è una vera riserva
Successiva introduzione delle clausole inerenti i prestiti sociali Possono essere introdotte a maggioranza o è necessaria l’unanimità dei soci? Nonostante la sua ampia diffusione, l’obbligo di finanziamento sembra violare il divieto di imporre ai soci conferimenti ulteriori rispetto a quelli sottoscritti Di qui il fondamento della tesi che richiede l’unanimità
Il finanziamento esterno: i fondi mutualistici I fondi mutualistici sono istituiti dalla legge n.59/92 FILOSOFIA: • Collaborazione intercooperativa • Giustificazione della diversità delle cooperative • Valorizzazione del solidarismo
Natura dei fondi I fondi sono patrimoni autonomi Essi sono gestiti da associazioni di rappresentanza tramite s.p.a. o associazioni senza scopo di lucro
Formazione dei fondi • I fondi sono alimentati: • dal 3% degli utili annuali versati da cooperative aderenti alle associazioni di rappresentanza • dalla devoluzione dei patrimoni residui • dal finanziamento dello Stato • da contributi di privati
Destinazione dei fondi: promozionale Costituzione di nuove cooperative o partecipazione ad altre cooperative Finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione Gestione di corsi di formazione professionale di promozione di studi o ricerche su temi economici o sociali di interesse cooperativo
Fondi mutualistici come espressione della mutualità di sistema I fondi sono detti “mutualistici”: ma in un’accezione diversa rispetto alla gestione di servizio MUTUALITA’ di SISTEMA
Calcolo del 3% - Circolari del Ministero del Lavoro • Il calcolo dell’utile è fatto secondo i criteri civilistici • Ai fini della definizione della base contributiva non rilevano gli accantonamenti a riserva indivisibile e a fronte di rischi e oneri • Deducibilità dei ristorni