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AVV. GIOVANNI BRANCALION brancalion@mitraco.it. RECUPERO CREDITO PROFESSIONALE. Il credito professionale matura all'esecuzione della prestazione.
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AVV. GIOVANNI BRANCALION brancalion@mitraco.it RECUPERO CREDITO PROFESSIONALE
Il credito professionale matura all'esecuzione della prestazione. Una prestazione prolungata nel tempo (come nel caso di intervento ripartito in più sedute) si considera conclusa all'esito dell'intervento e non della singola seduta. In caso d'interruzione volontaria della prestazione da parte del paziente l'ultima seduta effettuata corrisponderà alla conclusione della prestazione professionale; da tale momento il credito professionale sarà esigibile e matureranno gli interessi legali. ESIGIBILITA' DEL CREDITO
Dal momento in cui il credito diviene esigibile iniziano a decorrere gli interessi legali il cui tasso viene stabilito ogni anno e che sono fissati all' 1% per il 2010 (gazz.uff. 15.12.2009 decreto del 4 dicembre 2009). All'interesse legale si potrà sommare eventualmente il danno da svalutazione monetaria senza bisogno di alcuna pattuizione. La Corte di Cassazione, infatti, a Sezioni Unite con pronuncia n.19499 del 2008 ha affermato che: “il danno da svalutazione è riconoscibile in via presuntiva e per qualunque categoria di creditore nella misura della differenza tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato e il saggio degli interessi legali” INTERESSI 1
E' poi sempre possibile richiedere un danno da svalutazione monetaria maggiore della differenza stabilita dalla Sezioni Unite ma incombe sul creditore la prova del danno effettivamente subito. Tale possibilità di cumulare interessi legali con danno da svalutazione monetaria viene riconosciuto pacificamente ai professionisti dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez III n. 19958/2008; Cass. Civ. Sez II n.1063/2005; Cass. Civ. Sez II n.11594/2004) INTERESSI 2
In definitiva A fronte di una prestazione professionale non pagata o pagata con ritardo il professionista dovrà pertanto accontentarsi degli interessi legali o eventualmente, fornendo la relativa prova, ottenere il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria INTERESSI 3
QUAL' E' IL PROBLEMA? INTERESSI 4
Gli interessi legali, ancor più oggi che sono riconosciuti nella misura dell'1% su base annua, sono un ristoro insufficiente a fronte di un tardivo pagamento Il danno da svalutazione monetaria per essere riconosciuto richiede che il creditore ne fornisca prova dettagliata Gli interessi moratori ex L.231/2002 sono applicabili solo ai professionisti che operino con imprese o professionisti INTERESSI 5
E' pertanto consigliabile pattuire preventivamente con il cliente un saggio d'interesse convenzionale che a differenza di quello legale possa fornire un effettivo ristoro rispetto all'eventuale tardivo pagamento e rispetto al danno da svalutazione non oneri il creditore di fornire alcuna prova INTERESSI CONVENZIONALI 1
La pattuizione dell'interesse convenzionale deve avere: - forma scritta ad substantiam - inequivoca determinazione del tasso d'interesse - tasso non usuraio Il mancato rispetto anche di una di tali 3 condizioni comporta la nullità dell'accordo. INTERESSI CONVENZIONALI 2
Forma scritta Significa che l'accordo e le relative condizioni economiche devono essere scritti e sottoscritti dal professionista e dal paziente INTERESSI CONVENZIONALI 3
Tasso determinato Consigliabile la specifica in cifre del tasso applicabile ma è ritenuta valida anche l'indicazione del tasso mediante rinvio a usi purchè univocamente determinabile INTERESSI CONVENZIONALI 4
Tasso usuraio La legge 108/1996 definisce soglia d'usura il tasso risultante dal TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) aumentato di metà TEGM +1/2 = soglia usura Il TEGM viene emanato dal Ministero per l'Economia e le Finanze ogni 3 mesi ed è consultabile sul sito di Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi) INTERESSI CONVENZIONALI 5
Il piano di rientro è un accordo scritto e sottoscritto dalle parti con il quale il creditore (professionista) concede al debitore (paziente/cliente) il pagamento dilazionato della prestazione fornita: l'importo dovuto viene suddiviso in rate e maggiorato d'interessi in ragione della dilazione di pagamento. PIANO DI RIENTRO 1
VANTAGGI Con la firma del piano di rientro il paziente: - accetta l'applicazione dell'interesse convenzionale - riconosce il proprio debito PIANO DI RIENTRO 2
Il riconoscimento scritto del debito, grazie alla novella del 2005 del secondo comma dell'art. 642 c.p.c., è elemento sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Grazie alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo sarà possibile agire in via esecutiva immediata nei confronti del debitore non solvente. Inoltre ai sensi dell'art.1186 c.c. il creditore potrà chiedere il pagamento dell'intero importo precedentemente dilazionato se il debitore diviene insolvente. PIANO DI RIENTRO 3