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Regolarità contributiva e DURC 26 ottobre 2009 Alberto Mischi. DURC. Il DURC è disciplinato da articolo 2 decreto-legge 25/9/2002, n.210, convertito dalla L.22/11/2002, n.266 articoli 38/1/i, 38/3, 90/7 e 118/6 D.Lgs. 163/2006 articolo 90, commi 9 e 10 D.Lgs. 9/4/2008, n.81
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Regolarità contributiva e DURC 26 ottobre 2009 Alberto Mischi
DURC • Il DURC è disciplinato da • articolo 2 decreto-legge 25/9/2002, n.210, convertito dalla L.22/11/2002, n.266 • articoli 38/1/i, 38/3, 90/7 e 118/6 D.Lgs. 163/2006 • articolo 90, commi 9 e 10 D.Lgs. 9/4/2008, n.81 • articolo 1, commi 1173 - 1176 L.27/12/2006, n.276 • D.M. 24/10/2007 • circolare INAIL 25/7/2005, n.38 • circolare INPS 26/7/2005, n.92 • circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30/1/2008, n.5 • circolare INAIL 5/2/2008, n.7 • circolare INPS 18/4/2008, n.51 • circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15/12/2008, n.34
Cosa è il DURC • Per Documento unico della regolarità contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base rispettiva normativa di riferimento. (Circolare INAIL 25/7/2005, n.38 Circolare INPS 26/7/2005, n.92)
Cosa è il DURC • Il DURC attesta • la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali (INPS e INAIL) e • per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili (art. 4/1 D.M.24/10/2007) • Il DURC attesterà anche • la congruità della incidenza della manodopera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’articolo 1, commi 1173-1174 L.296/2006 (art. 118/6-bis D.Lgs.163/2006)
A cosa serve il DURC • Il DURC serve • ad ottenere i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1/1175-1176 L.296/2006) • ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico (art. 2 D.L.210/2002 convertito dalla L.266/2002) • ad ottenere il pagamento dei SAL e dello stato finale nei lavori pubblici (art. 118/6 D.Lgs.163/2006)
A cosa serve il DURC • Il DURC serve • ad evitare la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo (DIA o permesso di costruire) (art. 90/10 D.Lgs.81/2008) • a liberare l’appaltatore principale dalla responsabilità solidale nei confronti del subappaltatore (art. 35/28-32 L.248/2006 e D.M.74/2008) Abrogato dal D.L. 97/2008
Soggetti obbligati • Il possesso del DURC è richiesto • ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonchè ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (art. 1 D.M.24/10/2007) • ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia (art. 1 D.M.24/10/2007) • ai prestatori di servizi di ingegneria e architettura (singoli, associati, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili) (art.90/7 D.Lgs. 163/2006)
Chi può chiedere il DURC • Il DURC è richiesto • dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata • dal consulente del lavoro dell’interessato (o dall’avvocato, dal commercialista, dal ragioniere e perito commerciale che abbiano dato comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro) • dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti per appaltatore e subappaltatore • dalle SOA (art. 3 D.M.24/10/2007)
Come va richiesto il DURC • La richiesta e il rilascio del DURC avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. • Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga • dal consulente del lavoro dell’interessato (o dall’avvocato, dal commercialista, dal ragioniere e perito commerciale che abbiano dato comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro) • dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti • dalle SOA (art. 3/2 D.M.24/10/2007)
Come la PA chiede il DURC In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7/8/1990, n.241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti casi in cui sia richiesto dalla legge. (art. 16-bis/10 L.2/2009)
Chi rilascia il DURC • Il DURC è rilasciato • dall’INPS • dall’INAIL • dagli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa apposita convenzione con INPS e INAIL • dalle Casse edili, previa apposita convenzione con INPS e INAIL, solo per i datori di lavoro dell’edilizia • dagli enti bilaterali, previa apposita convenzione con INPS e INAIL, limitatamente ai propri aderenti (art. 2 D.M.24/10/2007)
Chi rilascia il DURC Le Casse edili che non applicano la reciprocità con altre Casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva. (art.252/5 D.Lgs. 163/2006)
Condizioni di rilascio del DURC • La regolarità contributiva è attestata se • vi è correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici • vi è corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti • non vi sono inadempienze in atto (art. 5/1 D.M.24/10/2007)
Condizioni di rilascio del DURC • La regolarità contributiva è attestata inoltre in caso di • richiesta di rateizzazione per la quale l’istituto competente abbia espresso parere favorevole • sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative • istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito (art. 5/2 D.M.24/10/2007) In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni (art. 7/3 D.M.24/10/2007)
Condizioni di rilascio del DURC • La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di • versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento, all’atto della richiesta del DURC • dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza • richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa edile abbia espresso parere favorevole (art. 5/3 D.M.24/10/2007)
Condizioni di rilascio del DURC • Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario (art. 8/1 D.M.24/10/2007)
Condizioni di rilascio del DURC • Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo • in pendenza di ricorso amministrativo il DURC va rilasciato fino alla decisione che respinge il ricorso • in pendenza di ricorso giudiziario il DURC va rilasciato fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 8/2 D.M.24/10/2007)
Condizioni di rilascio del DURC • Ai soli fini della partecipazione a gare d’appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale e a ciascuna cassa edile. • Non si considera grave • lo scostamento al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione • lo scostamento inferiore a € 100,00 (art. 8/3 D.M.24/10/2007)
Condizioni di rilascio del DURC • In caso di scostamento non grave • il DURC viene rilasciato ma • il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC (art. 8/3 D.M.24/10/2007)
Condizioni di rilascio del DURC La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC. A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito. (art. 9/1 D.M.24/10/2007)
Condizioni di rilascio del DURC 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno. (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)
Contenuto del DURC • Il DURC deve contenere • la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale del datore di lavoro • l’iscrizione agli istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili • la dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità contributiva con l’indicazione della motivazione o della specifica scopertura • la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva • la data di rilascio del DURC • il nominativo del responsabile del procedimento (art. 4/2 D.M.24/10/2007)
Tempi di emissione del DURC • Il DURC viene rilasciato • dagli istituti previdenziali entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio-assenso, fissato in 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari • dalle Casse edili e dagli enti bilaterali entro il termine previsto dalla convenzione (art. 6 D.M.24/10/2007)
Invito a regolarizzare In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. (art. 7/3 D.M.24/10/2007)
Validità del DURC • Il DURC ha validità • 1 mese ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive • 3 mesi nel solo settore degli appalti di lavori privati di cui all’articolo 3, comma 8, D.Lgs. 494/1996 (art. 7 D.M.24/10/2007) • Il DURC potrebbe avere validità • 6 mesi nei rapporti con la pubblica amministrazione • (art. 41 D.P.R.445/2000)
Dichiarazione sostitutiva del DURC Il DURC può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione? Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (…) p)assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto (art. 46/1/p D.P.R.445/2000)
Dichiarazione sostitutiva del DURC Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78. (art. 77-bis D.P.R.445/2000) Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. (art. 48/1 D.P.R.445/2000)
Requisiti morali • Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti i)che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art.38/1/I D.Lgs.163/2006)
Requisiti morali Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento. (art.2/1 L.266/2002) La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa. (art.2/1-bis L.266/2002)
Regolarità contributiva L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. (art.7/1 D. M.145/2006) A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. (art.7/2 D. M.145/2006)
Regolarità contributiva Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. (art.7/2 D.M. 145/2000) L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. (art.7/3 D.M. 145/2000)
Regolarità contributiva L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto. (art.118/6 D. Lgs.163/2006)
Sub-contratti • È fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, • il nome del sub-contraente • l’importo del contratto • l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. • (art.118/11 D.Lgs. 163/2006)
Regolarità contributiva • L’affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante • prima dell’inizio dei lavorila documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e infortunistici nonché copia del PSC o PSS • ai fini del pagamento dei SAL e dello stato finaleil DURC nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. • (art.118/6 D.Lgs. 163/2006) Abrogato dal D.Lgs. 152/208
Pagamenti della P.A. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 (29/3/2008), le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000,00 €, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. (art.48-bis D.P.R. 602/1973)
Pagamenti della P.A. Procedura 1.La P.A. si deve registrare sul sito www.acquistinretepa.it 2. Equitalia servizi spa assegna codice utente e password 3.L’operatore registrato della P.A. inserisce il codice fiscale del beneficiario, l’importo e il numero identificativo del pagamento 4. Equitalia servizi spa, se risulta un inadempimento, ne dà notizia entro i 5 giorni feriali successivi, con l’indicazione dell’ammontare del debito + spese + interessi
Pagamenti della P.A. Procedura 5.La P.A. non procede al pagamento delle somme dovute fino all’ammontare del debito per 30 giorni dalla comunicazione 6. L’agente della riscossione notifica l’ordine di versamento entro i 30 giorni 7.Se l’agente della riscossione non notifica l’ordine di versamento entro il termine, la P.A. procede al pagamento delle somme dovute
Avv. Alberto Mischi Studio legale associato Corinaldesi - Mischi Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna Tel. 051-264474 Fax 051-264564 alberto.mischi@corinaldesimischi.it