1 / 36

Scuola di formazione all’impegno sociale e politico

Scuola di formazione all’impegno sociale e politico. II anno - Partecipare nel piccolo “Le autonomie locali: storia e contenuti” Altamura. Le Autonomie Locali: storia e contenuti.

lola
Download Presentation

Scuola di formazione all’impegno sociale e politico

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Scuola di formazione all’impegno sociale e politico II anno - Partecipare nel piccolo “Le autonomie locali: storia e contenuti” Altamura Vincenzo Picardi

  2. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La storia più significativa dei poteri locali in Italia, ha inizio con la ricezione della legislazione napoleonica. Nel primo decennio del XIX secolo, con l’occupazione francese della penisola furono importati negli stati preunitari molte conquiste della Rivoluzione francese e dell’Impero napoleonico, in particolare il territorio venne ripartito in: • Dipartimenti • Distretti • Cantoni (collegi elettorali) • Comuni Legge del 28 piovoso dell’anno VIII (17 febbraio 1800) Vincenzo Picardi

  3. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Nel Regno Sabaudo la Legge 23 ottobre 1859 n. 3702 (Legge Rattazzi) organizzava il territorio del regno in: • Province • Circondari • Comuni Enti caratterizzati dalla presenza di organi collegiali e di funzionari di nomina governativa. Vincenzo Picardi

  4. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La prima Legge comunale e provinciale dell’Italia unita, n. 2248 del 20 marzo 1865, ribadiva una logica di controllo centralizzato sugli enti locali, prevedendo quale uomo di fiducia del Ministero dell’Interno • Il Sindaco nei Comuni • Il Prefetto nelle Province Vincenzo Picardi

  5. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Con l’avvento della Sinistra storica, la legge n. 5865 del 1888 previde nei Comuni di maggiori dimensioni l’elezione del Sindaco da parte dei Consigli comunali. L’ultimo testo organico emanato dallo Stato liberale fu il Testo Unico n. 148 del 4 febbraio 1915, in cui il Comune assume quella che sarà poi la sua struttura organizzativa, fondata su tre organi fondamentali: il Consiglio, la Giunta, Il Sindaco. Vincenzo Picardi

  6. Le Autonomie Locali:storia e contenuti • Nella cultura giuridica liberale si contrapposero, sin dalla Legge Rattazzi (1859) due concezioni: • La concezione liberal-accentratrice, secondo la quale gli Enti locali non sono altro che articolazioni dell’organizzazione amministrativa dello Stato • La concezione liberal-individualista secondo cui alle collettività locali (come agli individui) deve essere lasciato il più ampio margine di iniziativa. Vincenzo Picardi

  7. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Il periodo fascista Il Primo passo verso la soppressione della autonomie locali fu la trasformazione del Comune di Roma in Governatorato, con R.D. del 28 ottobre 1925, n. 1949. Le funzioni amministrative furono affidate ad un Governatore e un Vice Governatore, coadiuvati da una Consulta nominati con decreto regio su proposta del Ministero dell’Interno. Vincenzo Picardi

  8. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Il periodo fascista Con la legge n. 237 del 4 febbraio 1926 nei Comuni tutte le funzioni amministrative e legislative comunali venivano affidate ad un unico organo nominato con decreto reale: il Podestà. Il Podestà veniva nominato con regio decreto per 5 anni e revocabile dal Ministero dell’Interno. Successivamente con R.D.L. n.1953 del 17 agosto 1928 fu introdotta nell’ordinamento la figura del Segretario comunale. Vincenzo Picardi

  9. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La Costituzione repubblicana All’indomani della caduta del fascismo, con l’avvento della Costituzione repubblicana del 22 dicembre 1947, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ad un unico apparato burocratico centrale affiancato da organi periferici, si è sostituita una pluralità di soggetti giuridici, tra cui gli Enti locali, che assumono rilevanza autonoma attraverso il riconoscimento di propri poteri. Vincenzo Picardi

  10. Le Autonomie Locali:storia e contenuti L’art. 5 della Costituzionerepubblicana: “La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. Vincenzo Picardi

  11. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Con il termine decentramento possiamo intendere una forma dei poteri pubblici in base alla quale un complesso di poteri di spettanza degli organi centrali dello Stato viene trasferito nella sfera di competenza di altri organi periferici dello stesso apparato statale o di altre soggettività giuridiche. Vincenzo Picardi

  12. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Nel nuovo assetto repubblicano viene introdotto un nuovo ente: la Regione, titolare di funzioni sia amministrative che legislative, ripartendo lo Stato (art. 114) in Regioni, Province e Comuni. Vincenzo Picardi

  13. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Gli anni ’90: il decennio delle riforme Il sistema costituzionale degli Enti Locali è stato rivoluzionato da un decennio di riforme istituzionali avviato dalla Legge 142 del 8 giugno del 1990 e culminato con la riforma del Titolo V parte II della Costituzione, operata con Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (Riforma federale). Vincenzo Picardi

  14. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La Carta Europea dell’Autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati del Consiglio europeo, recepita dall’ordinamento italiano, affermava che per autonomia locale si intende “il diritto e la capacità effettiva per le collettività locali di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici”. Vincenzo Picardi

  15. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La legge 142 del 8 giugno del 1990 fornisce agli Enti locali nuove strutture e nuove procedure, recependo le istanze autonomistiche tracciate in sede europea. I punti salienti della legge sono: • Riconoscimento dell’autonomia statutaria di Comuni e Province e della relativa potestà regolamentare • Referendum consultivi come forme di partecipazione popolare • Pubblicità degli atti e il diritto di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini • La possibilità di istituire il Difensore Civico • La possibilità dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di prevedere una Unione di Comuni Vincenzo Picardi

  16. Le Autonomie Locali:storia e contenuti I punti salienti della L.142/90 : • Individuazione di 9 aree metropolitane • Lo sviluppo di forme di collaborazioni e associazioni tra Comuni attraverso Convenzioni, Consorzi, Unioni, Accordi di programma • L’individuazione di maggiori responsabilità per i Segretari comunali e provinciali • La possibilità di stipulare con i dirigenti degli enti locali anche contratti di diritto privato • La possibilità di revoca di singoli amministratori (assessori) Vincenzo Picardi

  17. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Riforma elettorale degli Enti locali: Legge del 25 marzo 1993 n. 81 Per rendere più semplice la formazione degli organi esecutivi degli Enti locali e determinare organi di governo stabili nel tempo, la Legge del 25 marzo 1993 n. 81 introduce notevoli riforme per le elezioni degli organi di governo di Comuni e Province. Vincenzo Picardi

  18. Le Autonomie Locali:storia e contenuti In sintesi la legge n. 81/93 ha introdotto: • Nelle Province e Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l’elezione diretta dei Presidenti delle Province e dei Sindaci con sistema a doppio turno. • Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti l’elezione diretta dei Sindaci a turno unico. • Collegamenti dei candidati a Sindaco e Presidente della Provincia con l’elezione dei Consigli comunali e provinciali; • Conferimento al Sindaco e al Presidente di Provincia dei poteri di nomina e revoca degli assessori, dei dirigenti e dei rappresentanti di Provincia e Comune in enti, aziende a partecipazione pubblica o istituzioni. Vincenzo Picardi

  19. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La Riforma Bassanini La legge di riformadel 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) ha inteso realizzare un progetto molto ambizioso. Un ampio “decentramento” di funzioni a Regioni ed enti locali senza modificare in senso federalista la Costituzione. Vincenzo Picardi

  20. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La Riforma Bassanini Il meccanismo della cessione di poteri verso le periferie è riassunto nell’espressione “conferimento”, che prevede la possibilità di concretizzarsi in trasferimento, cioè definitiva dismissione di competenze da parte dello stato, in delega (revocabile) o nell’attribuzione di nuove funzioni e compiti. Vincenzo Picardi

  21. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La Riforma Bassanini I principi a cui si deve ispirare il “conferimento” sono così esplicitati: • Principio di sussidiarietà: i compiti e le funzioni cedute dallo stato devono essere conferiti agli Enti più vicini ai cittadini, quindi ai Comuni, in seconda battuta, agli enti locali sovracomunali. • Principio di completezza: le competenze non cedute ai Comuni dovranno essere conferite alle Regioni, cui spettano soprattutto le funzioni di programmazione • Principio di efficienza ed economicità. • Principio di cooperazione tra Stato, Regioni e Enti locali. • Principio di responsabilità ed unicità dell’amministrazione. Ciascun servizio o attività amministrativa deve essere identificabile in un unico organo responsabile. • Principio della copertura finanziaria Vincenzo Picardi

  22. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La Riforma Bassanini La portata epocale della Legge Bassanini risiede in particolare sulla quantità delle funzioni e competenze trasferite a Regioni ed enti locali. L’art. 1 della L. 59/97 stabilisce che con successivi decreti legislativi sono trasferite alle Regioni e agli enti locali: tutte le funzioni amministrative localizzabili nei rispettivi territori Vincenzo Picardi

  23. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis) recafondamentali innovazioni alla struttura e al funzionamento degli Enti locali: • maggiori poteri di potestà autorganizzative e di gestione del personale • maggiori poteri al Sindaco rispetto alla Giunta, tra cui il potere discrezionale di eleggere il Segretario comunale • piena autonomia gestionale e di spesa dei dirigenti, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici (Consiglio, Giunta, Sindaco) • riforma dei Segretari comunali, i quali sono scelti dal Sindaco in un Albo nazionale • semplificazione dei procedimenti amministrativi. Vincenzo Picardi

  24. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Momento simbolicamente conclusivo del decennio di riforma è il Testo Unico degli enti locali (D.Lgs. 18 8 2000, n. 267) Questo testo codicizza la decennale opera del legislatore di promozione (e insieme di recupero) del connotato di politicità degli Enti locali, le cui basi erano state gettate dalla legge 142 del 1990. Vincenzo Picardi

  25. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Il Decreto legislativo 267/2000 non è un testo unico ricognitivo meramente compilatorio ma è un provvedimento in grado di operare una novazione dei testi legislativi raccolti e quindi un Testo unico-fonte. Nel TU sono state inserite solo le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e le loro forme associative. Nella redazione del testo si è tenuto conto delle sentenze della Corte Costituzionale abrogative ed additive. Vincenzo Picardi

  26. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Le novità introdotte dal TU sugli EELL possono così enuclearsi: • fermo restando il ruolo del Sindaco o Presidente Provincia, quale rappresentante dell’ente, è possibile che tale funzione sia delegabile ai Dirigenti • le competenze dei Dirigenti sono estese a tutti gli atti di gestione e a quelli di carattere amministrativo: la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ad essi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, nonché l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi • l’approvazione delle aliquote ICI da parte della sola Giunta e non dal Consiglio, a cui compete solo l’istituzione e l’ordinamento dei tributi (art. 42) Vincenzo Picardi

  27. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Le novità introdotte dal TU sugli EELL possono così enuclearsi: • il riconoscimento agli enti locali di una più ampia autonomia in merito alla regolamentazione delle selezioni del personale • estensione della responsabilità amministrativa per illecito arricchimento agli eredi dei dipendenti ed amministratori degli enti locali. • la codificazione nell’ordinamento degli enti locali della società per azioni a partecipazione pubblica minoritaria come forma specifica di gestione di servizi pubblici locali. Vincenzo Picardi

  28. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La Riforma Costituzionale Con l’approvazione della Legge costituzionale n. 3 del 2001 i principi fondamentali enunciati nelle leggi del decennio precedente hanno trovato concreta trasposizione nella Carta Costituzionale. Il riferimento preciso è al principio di sussidarietà (nuovo art. 114), che indica come la Nazione si costruisce dal basso a partire dagli enti territoriali più vicini ai cittadini. Vincenzo Picardi

  29. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La Riforma Costituzionale L. cost. 3/2001 Il nuovo art. 114 della Costituzione sancisce che: “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione” Tutti i distinti livelli di governo si intendono collocati su di uno stesso piano istituzionale e sono dotati di una piena autonomia che trova vincoli esclusivamente nei principi fissati dalla Costituzione. Vincenzo Picardi

  30. Le Autonomie Locali:storia e contenuti La legge costituzionale n. 3/2001 abrogando gli artt. 118, 128 e 130 Cost., riformula l’intero art.117, disegnando un nuovo quadro di competenze tra lo Stato e le Regioni. Nuovo Art. 117 Costituzione Italiana Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Vincenzo Picardi

  31. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; Vincenzo Picardi

  32. Le Autonomie Locali:storia e contenuti i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Vincenzo Picardi

  33. Le Autonomie Locali:storia e contenuti Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. • rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; • commercio con l'estero; • tutela e sicurezza del lavoro; • istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; • professioni; • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; • tutela della salute; • alimentazione; • ordinamento sportivo; Vincenzo Picardi

  34. Autonomie locali: storia e contenuti • protezione civile; • governo del territorio; • porti e aeroporti civili; • grandi reti di trasporto e di navigazione; • ordinamento della comunicazione; • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; • previdenza complementare e integrativa; • armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Vincenzo Picardi

  35. Autonomie locali: storia e contenuti (Federalismo fiscale) Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome . Stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario . Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio . La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione , per i territori con minore capacità fiscale per abitante . Vincenzo Picardi

  36. Autonomie locali: storia e contenuti Art. 119 Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Vincenzo Picardi

More Related