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Cartelli di crisi o cartelli nella crisi? Le mani in pasta ovvero il procedimento I/694. Andrea Pezzoli Temi di Politica Industriale 2009. Schema della presentazione. Il procedimento istruttorio Il mercato rilevante e le sue caratteristiche La prima intesa (27 imprese ed Unipi)
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Cartelli di crisi o cartelli nella crisi?Le mani in pasta ovvero il procedimento I/694 Andrea Pezzoli Temi di Politica Industriale 2009
Schema della presentazione • Il procedimento istruttorio • Il mercato rilevante e le sue caratteristiche • La prima intesa (27 imprese ed Unipi) • Le argomentazioni difensive • Le repliche dell’Ufficio • La seconda intesa (UnionAlimentari) • Le argomentazioni difensive • Le repliche dell’Ufficio • Sintesi e conclusioni
Il procedimento istruttorio 1/2 • Procedimento avviato nell’ottobre del 2007 nei confronti delle associazioni di categoria Unipi ed UnionAlimentari per comunicati stampa che preannunciavano aumenti del prezzo della pasta e notizie riguardanti riunioni organizzate in sede associativa • In seguito agli accertamenti ispettivi sono emerse evidenze in merito a fenomeni collusiviche coinvolgevano direttamente le imprese: • il 5 dicembre 2007 il procedimento è stato esteso a 29 imprese produttrici di pasta
Il procedimento istruttorio 2/2 • Nel marzo 2008 sette società (Amato, Barilla, De Cecco, Divella, Garofalo, Mennucci e Rummo) hanno presentato impegni ex art. 14 ter della legge 287/90 • Impegni rigettati con provvedimento del 27 marzo 2008 in quanto manifestamente inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria • Alcune delle parti hanno parzialmente attuato gli impegni presentati • Il 4 novembre 2008 è stata inviata alle parti la CRI
L’identificazione del mercato rilevante • Il mercatorilevante è il mercato nazionale della pasta secca di semola: • differenze nelle abitudini di consumo tra questa e gli altri tipi di pasta; • oggetto della concertazione era essenzialmente il prezzo della pasta secca di semola • L’Italia è il primo produttore ed esportatore di pasta al mondo; circa il 60% della produzione nazionale è destinata al consumo interno; il consumo nazionale è secondo al mondo intermini assoluti e primo in termini pro-capite; il mercato vale oltre 1 miliardo di euro (stima prudenziale su dati delle parti)
Caratteristiche del mercato rilevante • Alcuni fenomeni caratterizzano il settore e facilitano la comprensione dei comportamenti osservati: • un importante eccesso di capacità produttiva (nel 2006/2007 il 23% della capacità produttiva delle parti non è stato utilizzato); • una configurazione dell’offerta molto differenziata, per dimensioni assolute, per struttura dei costi e per quota di mercato; • un operatore con il 40%, 6 tra il 3% e l’11% e molti piccoli CR5=74%; HHI=1760/10.000; • il rilevante recente incremento del costo della materia prima; • il ruolo delle marche private (cd private label), ovvero dei pastifici che producono con il marchio della GDO e segmentazione in tre fasce dei produttori (premium, standard, primo prezzo)
Le intese contestate • Almeno dalla fine del 2006 le associazioni e 27 delle imprese parti hanno posto in essere due intese restrittive della concorrenza, nel mercato nazionale della pasta secca di semola, volte a coordinare l’aumento dei prezzi: • una prima intesa articolata e complessa si è realizzata fra Unipi e 27 delle imprese parti, anche attraverso un certo numero di riunioni aventi ad oggetto e per effetto l’aumento concertato dei prezzi, scongiurando la possibilità che insorgesse una guerra dei prezzi; • una seconda intesa è stata realizzata da UnionAlimentari ed è consistita nell’emanazione di un comunicato stampa che auspicava un determinato aumento di prezzo
Le intese contestate: 1a intesa (2 fasi) 27 imprese ed Unipi • Ampia documentazione agli atti attesta che si tratta di un’intesa complessa, realizzatasi in due fasi e con un diverso grado di partecipazione, fra 27 imprese parti della procedura ed Unipi, tramite le riunioni ed i contatti avvenuti anche direttamente tra le imprese • Alla prima fase hanno partecipato Unipi e 15 imprese • Alla seconda fase hanno partecipato i precedenti soggetti e 12 nuove imprese • In entrambe le fasi si sono svolte riunioni nelle quali si è realizzata la concertazione di una politica di aumenti generalizzata, tale da limitare il rischio di reazioni aggressive da parte dei concorrenti più diretti • Nel 2007 emergono anche nuove problematiche: • reagire in modo coordinato all’aumento del prezzo della semola, coinvolgendo anche le private label, per superare le resistenze dell’opinione pubblica e della GDO agli aumenti, implementando un monitoraggio strutturato sull’applicazione degli aumenti
La prima intesa: le argomentazioni delle parti • Le argomentazioni delle parti sono riconducibili a 6 punti principali; • mancherebbe il consenso espresso e quindi l’accordo; • mancherebbe il parallelismo dei comportamenti e quindi la pratica concordata; • vi sarebbero solo inevitabili ed autonomi aumenti di prezzo dovuti alla crescita dei costi; • mercato competitivo e non cartellizzabile; • Unipi avrebbe svolto solo ruolo istituzionale; • contestazioni su base giuridica, gravità e durata. • Specifiche argomentazioni che riguardano la posizione delle singole parti saranno valutate puntualmente nel provvedimento finale
Argomentazioni delle parti: assenza di consenso espresso • Non si sarebbe in presenza di un accordo perché mancherebbe la convergenza di volontà o il consenso espresso • Le dichiarazioni riportate nei documenti agli atti non dimostrerebbero che le parti hanno raggiunto un accordo esprimendo un consenso, anche implicito, sull’ammontare degli aumenti e sulla tempistica degli stessi • Molte parti contestano l’attendibilità delle minute agli atti, frutto degli accertamenti ispettivi
Replica: assenza di consenso espresso 1/5 • I copiosi documenti agli atti dimostrano inequivocabilmente che le riunioni avevano un chiaro oggetto anticoncorrenziale in quanto volte ad eliminare ogni ragionevole incertezza in merito alla politica di prezzo dei partecipanti • In particolare, le riunioni erano volte a concertare una comune strategia di aumenti di prezzi, coniugando tale politica commerciale con la ragionevole tranquillità che ciò non avrebbe comportato l’esclusione dal mercato o la perdita di significative quote di mercato, dato il generale consenso raggiunto
Replica: assenza di consenso espresso 2/5 • Secondo la giurisprudenza consolidata, solo una esplicita dissociazione dall’oggetto della riunione avrebbe consentito alle parti di dimostrare la non adesione all’intesa (il principio è ammesso chiaramente anche da alcune delle parti, ad es. Russo) • Nel caso di specie: • sebbene non sia stato espresso un consenso su un determinato aumento, è chiaramente emerso un generale consenso sull’oggetto della riunione; • ciascuna impresa, secondo le proprie caratteristiche, avrebbe poi deciso la propria politica di prezzo, tenendo conto degli aumenti focali concordati (Cfr l’affermazione dell’allora rappresentate di Barilla che: “Ha chiesto "formalmente" ai produttori di andare per la loro strada in riferimento agli aumenti da richiedere, poiché (…) la struttura dei costi della Barilla è molto diversa da chi produce solo pasta ed in questa fase (Barilla) può permettersi "una richiesta inferiore agli effettivi e maggiori costi da sostenere")
Replica: assenza di consenso espresso 3/5 • Più di una parteammette esplicitamente o implicitamente l’esistenza di un accordo, pur contestando le CRI in merito alla propria estraneità o alle caratteristiche dell’accordo stesso: • Russo afferma: emerge con chiarezza … il comportamento anti-competitivo tenuto dalle imprese del G8 che appaiono le reali artefici dell’intesa; • Garofalo, con riferimento allo scopo delle riunioni, scrive: in tale situazione [Ndr: di aumento dei costi e di elevato potere della GDO], chi avesse ritoccato per primo il proprio listino (…) avrebbe rischiato di vedersi espulso completamente dal mercato (…) Da qui l’auspicio che la categoria tutta e in primo luogo gli operatori dotati di maggiore potere di mercato (…) reagissero all’evento;
Replica: assenza di consenso espresso 4/5 • segue • Di Martino: Se (…) avesse partecipato a tali riunioni in una situazione ordinaria di mercato, appare evidente che avrebbe potuto esserci una palese violazione dell’art. 81 CE(e poi richiama presunte giustificazioni eventualmente riconducibili all’81.3); • Zara: Se un qualche atteggiamento di categoria vi è stato (…), questo aveva il solo scopo di evitare i comportamenti distorsivi della GDO e di impedire eventuali comportamenti predatori da parte del price maker Barilla.
Replica: assenza di consenso espresso 5/5 • In merito all’attendibilità dei verbali: • agli atti vi sono molteplici riscontri documentali e fattuali acquisiti presso soggetti diversi che confermano l’attendibilità dei verbali e l’oggetto della concertazione; • nel diritto antitrust nazionale e comunitario è consolidato l’utilizzo di minute come prova dell’infrazione; • le stesse parti, ad es. Barilla, da un lato negano che il proprio rappresentante abbia pronunciato le frasi considerate “imbarazzanti”, dall’altro argomentano a proprio vantaggio usando altre frasi riportate negli stessi documenti di cui si nega l’attendibilità.
Le argomentazioni delle parti: assenza di parallelismo • Non si sarebbe nemmeno in presenza di una pratica concordata data l’assenza di un parallelismo di comportamenti: • gli aumenti sarebbero stati per tempi ed entità molto diversificati; • inoltre, non sarebbero state mantenute le distanze relative tra i prezzi dei partecipanti all’intesa; • infine, alcune contestazioni specifiche riguardano i prezzi indicati nelle CRI, in relazione alla loro esattezza o alla corretta identificazione del prezzo effettivamente rilevante (prezzo di listino, prezzo con lo sconto in fattura, sconto fuori fattura)
Replica assenza di parallelismo 1/3 • La documentazione agli atti dà conto di un accordo tra le parti che non richiede di dimostrare il parallelismo dei comportamenti per tempistica ed entità degli aumenti • Peraltro, le parti hanno effettivamente realizzato un parallelismo di comportamenti consistente nell’aver adottato una generale politica di incremento prezzi • Gli importi di riferimento (6 e 20 cent al kg) servivano come prezzi focali per orientare gli aumenti, coerentemente alla diversa struttura dei costi delle imprese, garantendo a tutte l’assenza di reazioni aggressive da parte dei concorrenti più prossimi • Del resto, risulta che la frequenza degli aumenti non è strettamente legata all’andamento del costo della materia prima, quanto appare seguire lo svolgimento delle riunioni
Replica assenza di parallelismo 2/3 • Lateoria economica prevede espressamente che, in un settore disperso, la collusione esplicita conduca a livelli di prezzo differenziati(M.Grillo 2006, Collusion and facilitating practices: a new perspective in antitrust analysis) • Dagli atti al fascicolo risulta che anche imprese sottoposte ad un unico indirizzo strategico hanno praticato aumenti non paralleli l’esistenza di un’intesa nel settore in esame non può produrre aumenti paralleli da parte di tutte imprese aderenti • Vi è comunque un vantaggio illecito nel partecipare ad un’intesa, pur in parte deviando (come per Nestlé)
Replica assenza di parallelismo 1/3 • In merito alle specifiche contestazioni dei prezzi riportati nelle CRI, si rinvia al provvedimento finale per una replica puntuale • In questa sede si vuole solo chiarire come i prezzi riportati dalla CRI sono quelli cui le imprese facevano riferimento nelle riunioni: • nelle riunioni di fine 2006 si discute di un aumento del prezzo di 6 cent al kg, che, nella riunione del luglio 2007, Barilla richiama come decisione del novembre 2006 e che risulta poi applicato da gennaio 2007 (“A nov deciso 6 cent di aumento kg, che Barilla ha fatto e molti altri no”) • Per fatti concludenti ciò dimostra anche la partecipazione di Barilla all’intesa fin dall’origine: nella riunione di ottobre cui Barilla non ha partecipato si auspicava espressamente un aumento di 6/7/8 cent, che doveva essere annunciato per primo da Barilla, come poi puntualmente avvenuto
Le argomentazioni: aumenti inevitabili ed info storiche • Gli aumenti non sarebbero il frutto di una concertazione, ma di determinazioni autonome dovute al rilevante aumento del costo della materia prima già iniziato nel 2006, che la CRI avrebbe sottostimato • Gli aumenti erano inevitabili e non è dimostrato che essi sarebbero stati inferiori in assenza delle riunioni • Gli aumenti sarebbero stati comunque inferiori all’incremento dei costi • Le riunioni hanno solo comportato lo scambio di informazioni storiche e pubbliche su decisioni di prezzo già assunte, che costituisce una pratica lecita • Alcune delle parti sottolineano anche come la complessità della prassi decisionale interna non avrebbe consentito di reagire così prontamente all’esito delle riunioni
Replica: aumenti legati ai costi ed info storiche 1/6 • Nelle CRI non si discute la necessità degli aumenti, ma la modalità collusivacon la quale è stato possibile aumentare i prezzi • Le stesse parti confermano che lo scopo delle riunioni e dell’attività mediatica di Unipi era di facilitare gli aumenti (Cfr. Granoro, Garofalo, Di Martino, Zara) • In tal senso non rileva nemmeno che gli aumenti sarebbero stati inferiori all’incremento dei costi … • … né l’eventuale sottostima dell’incremento del costo della materia prima, in ogni caso a tal riguardo: • solo Barilla contesta la semola come indicatore corretto del costo e, comunque lo stesso rappresentante Barilla si riferisce molte volte al prezzo della semola; • aumenti 14% 2006, 167% 2007, 196% marzo 2008 (graf.11)
Replica: aumenti legati ai costi ed info storiche 2/6 • L’eventuale carattere meramente “difensivo” del cartello non lo renderebbe lecito sotto il profilo antitrust • L’intesa non risulta solo difensiva: • nella prima fase risulta evidente come l’addensamento di aumenti di prezzo nel gennaio 2007 si verifica a fronte di aumenti ancora modesti del costo della materia prima, peraltro in quella fase non più in corso (Graf. 11 CRI); • e, nella seconda fase, la strategia di cartello da seguire è lucidamente esposta da Barilla: “attenzione al tavolo con la GDO perché altrimenti i prezzi verranno "legati" all'andamento delle materie prime e potremmo anche ritrovarci con la richiesta di abbassare i listini. Dobbiamo evitare il blocco o il controllo dei prezzi da parte degli Enti Pubblici“
800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 08/05/2008 22/05/2008 05/06/2008 19/06/2008 03/07/2008 27/03/2008 10/04/2008 24/04/2008 26/10/2006 09/11/2006 23/11/2006 07/12/2006 21/12/2006 04/01/2007 18/01/2007 01/02/2007 15/02/2007 01/03/2007 15/03/2007 29/03/2007 12/04/2007 26/04/2007 10/05/2007 24/05/2007 07/06/2007 21/06/2007 05/07/2007 19/07/2007 02/08/2007 16/08/2007 30/08/2007 13/09/2007 27/09/2007 11/10/2007 25/10/2007 13/03/2008 12/10/2006 08/11/2007 28/02/2008 17/01/2008 31/01/2008 14/02/2008 20/12/2007 03/01/2008 14/09/2006 28/09/2006 22/11/2007 05/01/2006 19/01/2006 02/02/2006 16/02/2006 02/03/2006 16/03/2006 30/03/2006 13/04/2006 27/04/2006 11/05/2006 25/05/2006 08/06/2006 22/06/2006 06/07/2006 20/07/2006 03/08/2006 17/08/2006 31/08/2006 06/12/2007 Replica: aumenti legati ai costi ed info storiche 3/6
Replica: aumenti legati ai costi ed info storiche 4/6 • Le informazioni scambiate non sono storiche e non riguardano aumenti di prezzo già in vigore: • fin quando il prezzo non è effettivamente praticato, l’aumento può essere annullato, modificato o rinviato; gli annunci non sono irrevocabili tanto più se le nuove modifiche sono migliorative (cfr. ad es. casi I446-Compagnie Aeree-Fuel Charge e ATPCO); • con specifico riferimento all’aumento Barilla del luglio 2007, la stessa difesa chiarisce come l’annuncio dell’aumento sia stato inviato alla GDO dopo l’avvenuta comunicazione dell’esito della riunione del 18 (“le ore 15.00 dello stesso giorno [Ndr il 18 luglio 2007] (orario in cui, come detto, risultano inviati i fax alla centrali di acquisto della GDO)) • è ovvio che il processo decisionale si è svolto prima, ma che esso poteva riprendere ove fosse stato necessario, cosa non avvenuta in quanto: “niente di diverso dalle aspettative”
Replica: aumenti legati ai costi ed info storiche 5/6 • Inoltre, è inequivocabile dai documenti in atti che le riunioni erano volte a concertare una politica di aumenti piuttosto che a scambiare informazioni su aumenti già attuati: • nel 2006 Granoro riporta: “La proposta Unipi di aumento è di 7/8 cent di euro”; • Colussi “attenzione listini tutti insieme e soprattutto il leader, deve muovere il mercato per primo e incisivo – le aziende più importanti devono tracciare la strada, anche per il peso di quota che i primi sul mercato hanno e possono far valere”; • Zara “ Ghelfi [rappresentante di Barilla] gli ha parlato di <cartello>”; • Colussi: “Aumento 7%. Bisogna essere tutti insieme”; • nel 2007 Zara dichiara “Il problema è che tutti i pastifici dicano alla GDO lo stesso grado di aumento, chiaramente ognuno sulla propria base di partenza”;
Replica: aumenti legati ai costi ed info storiche 6/6 • segue: • Divella concorda: “Dobbiamo comunicare tutti uniti 20 cent di aumento, senza allarmismi per i consumatori”; • Delverde afferma: “Se non si fa oggi quello che ho detto io, cioè uscire con una linea comune, dura, e una data precisa, non si ottiene nulla”; • Barilla: “A nov deciso 6 cent di aumento kg, che Barilla ha fatto e molti altri no”, inoltre afferma “Le marche devono uscire dalla spirale delle promozioni forti (…) Ciò porterà ad un beneficio strutturale del ns settore”. • Peraltro, se le informazioni fossero state storiche e pubbliche, non si sarebbe spiegata la necessità di organizzare l’attività di monitoraggio del G8
Le argomentazioni delle parti: mercato competitivo • Il settore sarebbe altamente competitivo e, per la propria configurazione, non si presterebbe alla realizzazione di un cartello • Gli altri organismi pubblici che si sono occupati del fenomeno (Garante dei Prezzie Gruppo di Azione Antispeculazione) non avrebbero rilevato anomalie ascrivibili ai pastifici • L’elevato potere di mercato della GDO renderebbe inefficace qualunque tentativo di cartello, soprattutto per i pastifici minori, a tal riguardo viene anche contestata la circostanza che la GDO avrebbe ridotto i propri margini nel periodo di osservazione della CRI
Replica: mercato competitivo • Proprio l’eccesso di capacità produttiva rendeva più “pericoloso” un aumento dei prezzi non concertato perché lo spostamento delle quote di mercato poteva essere più massiccio e colpire anche gli operatori maggiori • La frammentazione del mercato ha reso necessario il ricorso a riunioni con un’ampia partecipazione e l’attività di Unipi • Il Garante dei Prezzi e il Gruppo di Azione Antispeculazione si sono limitati ad affrontare eventuali problemi speculativi • L’elevato potere di mercato della GDO è il motivo per cui gli operatori minori hanno partecipato al cartello • Non vi è motivo di ritenere che i dati che attestano la riduzione dei margini della GDO siano errati, al contrario agli atti risultano solo elementi che li confermano
Le argomentazioni delle parti: ruolo di Unipi • Molte delle parti ed Unipi stessa sono concordi nel sostenere la liceità dell’operato dell’Associazione che avrebbe solo svolto la propria missione di rappresentazione pubblica degli interessi dell’industria, in particolare di informazione ai media riguardo alle difficoltà incontrate dal settore a seguito dell’incremento dei costi • Addirittura, secondo Unipi, alcuni associati avrebbero lamentato la debolezza dell’intervento dell’Associazione
Replica: ruolo Unipi • In merito alla liceità dell’operato di Unipi è già sufficiente richiamare i comunicati stampa effettuati dalla stessa e quanto affermato dalla stessa nella riunione dell’ottobre 2006: • l’Unipi ha deciso un rapido aumento del costo della pasta; • c’è bisogno di un ritocco dei listini del 20% - precisa il presidente dell’Unipi Mario Rummo – riscontrabile tra gli scaffali di vendita da settembre • La proposta Unipi di aumento è di 7/8 cent di euro • Unipi ha svolto attività organizzativa consistente nel convocare ed ospitare le riunioni e nell’avviare il monitoraggio dei prezzi • Si riconosce che molti degli associati chiedevano ad Unipi un ruolo anche più attivo, ma ciò ovviamente non rende leciti tali comportamenti
Le argomentazioni delle parti: base giuridica, gravità e durata • Sono state poi sollevate obiezioni in merito alla base giuridica del procedimento: • È stata contestata l’applicabilità della normativa comunitaria, con riferimento alla sussistenza del requisito del pregiudizio al commercio intracomunitario • È stata sostenuta l’applicabilità dei requisiti di esenzione in deroga (81.3) • Le parti hanno contestato la gravità della fattispecie, con particolare riferimento agli effetti della stessa che non sarebbero provati … • … nonché la durata dell’infrazione, che le CRI hanno considerato ancora in corso • Le parti interessate hanno negato la particolare responsabilità nell’organizzazione dell’intesa • Tali ultime contestazioni saranno oggetto della parte finale della presentazione
La seconda intesa: UnionAlimentari • Le evidenze istruttorie attestano che UnionAlimentariha divulgato una propria determinazione volta ad indirizzare gli associati verso un aumento uniforme di prezzo: • “l’incremento da noi auspicato è di 0,16 euro/kg e corrisponde alla differenza tra il prezzo odierno della semola (0,40 euro/kg) e il prezzo medio dell’anno 2006 (0,24 euro/kg)” • Il comportamento dell’associazione risulta idoneo a restringere significativamente il gioco della concorrenza in quanto finalizzato a sostituire l’adozione di una strategia uniforme all’operare indipendente delle singole imprese
La seconda intesa: le argomentazioni di UnionAlimentari • La parte ha sostenuto che la propria comunicazione rappresentava un’iniziativa del Presidente rivolta alla stampa per porre termine alla campagna denigratoria nei confronti dei pastifici • Inoltre, l’attività delleassociate nel mercato della pasta secca di semola italiano sarebbe assolutamente marginale, non suscettibile di alterare la concorrenza in maniera consistente
La seconda intesa: replica alle argomentazioni • La comunicazione alla stampa, una volta effettuata, non poteva essere ignorata dagli associati, per i quali ha rappresentato una chiara indicazione di prezzo (Cfr. I695-Listino prezzo del pane) • In merito alla consistenza dell’intesa, l’indicazione dell’unica altra associazione di categoria del settore, espressa pubblicamente, era idonea ad orientare il comportamento non solo degli associati ma di tutti gli operatori del settore
Sintesi e conclusioni 1/4 • Si è in presenza di due intese orizzontali di prezzo, restrittive per oggetto ed effetto: • la prima intesa ha visto una diversa partecipazione da parte delle 27 imprese, alcune delle quali solo nella seconda fase, e lo svolgimento di un ruolo specifico da parte di Unipi: • 15 di esse hanno aderito all’intesa fin dalla prima fase, mentre 12 vi hanno partecipato solo dal luglio 2007 in poi • inoltre, 9 delle 15 imprese che hanno attuato l’intesa fin dalla fine del 2006 hanno anche partecipato più attivamente alla realizzazione della stessa, assumendo un ruolo di coordinamento • Unipi ha svolto il ruolo attivo già evidenziato • la seconda intesa è consistita in una deliberazione di associazione di imprese, UnionAlimentari, volta al coordinamento delle politiche di prezzo degli operatori
Sintesi e conclusioni 2/4 • La giurisprudenza consolidata non richiede la valutazione anche degli effetti delle intese che abbiano un oggetto restrittivo della concorrenza … • … la CRI dimostra che le intese in esame hanno avuto come effetto il significativo aumento del prezzo di cessione della pasta, sia al canale distributivo che ai clienti finali • Tab. 8: incremento medio del prezzo della pasta secca di semola in formato standard, pari al 51,8% in due anni; • risulta che tale aumento del prezzo è stato in parte cospicua trasferito al consumatore dal canale distributivo, pur con significativa riduzione del margine trattenuto dalla GDO, dato che il prezzo finale è cresciuto nel medesimo periodo del 36%
Sintesi e Conclusioni 3/4 • Le intese contestate, contrariamente alla prospettazione di alcune delle parti, sono suscettibili di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri in quanto, conformemente alla giurisprudenza consolidata, gli accordi di prezzo posti in essere dagli operatori di uno Stato membro sono idonei a compartimentare detto Stato rispetto al restante territorio comunitario • In entrambe le intese oggetto di istruttoria si riscontra il requisito della consistenza ai sensi dell’art. 81 CE. Infatti, le intese hanno coinvolto, oltre alle due associazioni di categoria, numerosi, - nonché i più importanti - operatori attivi sul mercato nazionale, che costituisce una parte rilevante del mercato unico.
Sintesi e Conclusioni 4/4 • Entrambe le intese, in quanto accordi orizzontali di prezzo rivestono il carattere di gravità ai sensi della giurisprudenza consolidata • Durata: • La prima intesa: da ottobre 2006 ad oggi • La seconda intesa: da agosto 2007 ad oggi • In merito alla richiesta di applicazione dell’art.81 n.3 si osserva che non ricorrono, nel caso di specie, i requisiti qualitativi, cumulativamente richiesti ai sensi di legge.