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RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO. Lorenzo Benatti Parma, 13 maggio 2014. RIPARTI PARZIALI E FINALE. Dopo decreto esecutività stato passivo: riparti parziali, ogni quattro mesi o nel diverso termine stabilito dal G.D. (art. 10, 1° co., l.f.). Termine liquidazione attivo: ripartizione finale.
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RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO Lorenzo Benatti Parma, 13 maggio 2014
RIPARTI PARZIALI E FINALE • Dopo decreto esecutività stato passivo: riparti parziali, ogni quattro mesi o nel diverso termine stabilito dal G.D. (art. 10, 1° co., l.f.). • Termine liquidazione attivo: ripartizione finale.
SOMME RIPARTIBILI • Somma disponibile, escluso: • nei riparti parziali 20% (art. 113, 2° co., l.f.); • somme occorrenti per la procedura (stimate) anche nel riparto finale; • somme ricevute per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi.
PRIVILEGI • Le somme vanno erogate ai creditori privilegiati, secondo l’ordine assegnato dalla legge, e successivamente ai creditori chirografari. • I privilegi possono riguardare beni determinati oppure tutti i beni mobili o anche immobili. • Per cui ………
PREDEDUZIONE • Crediti verso la massa (art. 111, 1° co., n.1, l.f.): le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate, in primo luogo, per il pagamento dei crediti verso la massa denominati prededucibili ossia quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali: • crediti sorti durante il fallimento per atti degli organi della procedura, inclusi quelli relativi all’esercizio provvisorio, • in caso di consecuzione, i crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura di concordato preventivo, • debiti contratti in funzione della presentazione del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (cd. finanziamenti ponte), e quelli sorti nella fase di esecuzione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 quater, l.f.) • Vanno soddisfatti in via prioritaria sul ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
PAGAMENTO CREDITI PREDEDUZIONE • Possono essere pagati al di fuori del riparto i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento purché non contestati e sempre ché l’attivo sia sufficiente a soddisfare integralmente tutti i crediti della massa. • Vanno soddisfatti nel riparto: • I crediti prededucibili sorti nel corso di una procedura di concordato preventivo o in relazione ad un accordo di ristrutturazione dei debiti e non soddisfatti alla data delle dichiarazione del fallimento consecutivo. • I crediti sorti nel corso del fallimento e contestati. • I crediti sorti nel fallimento in caso di presumibile insufficienza dell’attivo.
PAGAMENTI TARDIVI • I creditori ammessi tardivamente hanno diritto alle quote relative ai riparti già effettuati solo se: • assistiti da privilegio, • il ritardo non è loro imputabile come attestato nel provvedimento di ammissione. • Tali somme potranno essere loro ripartite solo con l’utilizzo dell’attivo ancora da ripartire ed in occasione della prima ripartizione successiva alla loro ammissione, è invece esclusa la possibilità di ripetere dagli altri creditori quanto da essi percepito all’atto dei precedenti riparti.
ACCANTONAMENTI • Creditori ammessi con riserva. • Creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari o la cui domanda è stata accolta nel giudizio di impugnazione con provvedimento non passato in giudicato. • Creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione o revocazione. • Nel riparto finale vengono distribuiti anche le somme precedentemente accantonate, ma se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato (art. 117, 2° co., l.f.). • Dopo lo scioglimento della riserva, ove risulti escluso il diritto al versamento delle quote assegnate, queste rientrano nell’attivo ripartibile se non si è ancora proceduto al riparto finale, altrimenti vanno fatte oggetto di un riparto supplementare. Dopo la chiusura del fallimento gli organi rivivono per procedere al riparto supplementare.
SOMME NON RISCOSSE • Le somme attribuite a creditori che non si siano presentati o risultino irreperibili, decorsi cinque anni dal loro deposito, vanno attribuite, con il rispetto delle regole sulla collocazione dei crediti, ai soli creditori che ne abbiano fatto richiesta (art. 117, 5° co., l.f.) e, in difetto di richiesta, vanno versate all’entrate del bilancio dello Stato.
PROCEDIMENTO • Il progetto di riparto va depositato ed è possibile la proposizione del reclamo al G.D. ex art. 36 l.f. entro quindici giorni dalla comunicazione che va fatta a tutti i creditori. • Dopo il termine per il reclamo il G.D. emana il decreto di esecutività del progetto di riparto. L’esecutività del riparto comporta l’irripetibilità delle somme assegnate in sua esecuzione. • Si ritiene ammissibile riparare, nelle successive ripartizioni, attraverso opportuni conguagli, ad errori commessi in precedenti riparti.
RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO lorenzo.benatti@unipr.it