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Dal pluralismo altomedievale (secoli IX-XI) alla rinascita del XII secolo. Pluralità dei centri di potere: un ordinamento a pelle di leopardo. Impero Regni Città Feudi Signorie rurali laiche ed ecclesiastiche Castelli Ducati e Contee Vescovati Monasteri e abbazie.
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Dal pluralismo altomedievale(secoli IX-XI) alla rinascita del XII secolo
Pluralità dei centri di potere:un ordinamento a pelle di leopardo • Impero • Regni • Città • Feudi • Signorie rurali laiche ed ecclesiastiche • Castelli • Ducati e Contee • Vescovati • Monasteri e abbazie
Pluralità di ordini giudiziari • Corti imperiali e regie, dei missi dominici e comitali • Corti feudali e corti dei pari • Corti signorili • Corti pontificia e vescovili
Pluralità di status giuridici personali: • Liberi • Coloni • Aldii • Servi • Nobili • Ecclesiastici
Pluralismo delle fonti del diritto: • Capitolari imperiali • Leggi nazionali • Consuetudini locali a carattere territoriale: anche il diritto romano sopravvive in forma consuetudinaria • Decretali pontificie e canoni conciliari • Collezioni canonistiche non ufficiali • Principio della personalità del diritto
L’EUROPA TRA XI E XII SECOLO Rinnovamento della società e nuova scienza del diritto
Trasformazione della società e dell’economia • Estensione delle terre coltivate e introduzione di nuove tecniche agrarie • Sviluppo dei commerci e dell’artigianato • Incremento demografico
Trasformazione della società e delle istituzioni • Riforma della Chiesa e degli ordini monastici • Riaffermazione delle città come centro di organizzazione delle funzioni pubbliche e origine dei comuni cittadini e rurali • Trasformazione dei rapporti feudali • Formazione di strutture monarchiche nell’Italia meridionale, in Francia, in Inghilterra, in Castiglia …
La rivoluzione della fine dell’XI secolo Gli artefici - o i protagonisti - di una rivoluzione dimenticata: • 1. La società e la nuova concezione della giustizia • 2. I giuristi nel conflitto tra Impero e Chiesa • 3. Le città
I protagonisti • 1 - La società e una nuova concezione della giustizia
Il Medioevo e il diritto • Nell’età medievale a decorrere dalla fine dell’XI secolo, si impone in Europa una nuova concezione del diritto che parifica il diritto alla giustizia sulla base della definizione ulpianea del diritto come ars boni et equi • Nell’XI secolo ha inizio la formazione di un vero e proprio diritto europeo e degli strumenti per la sua creazione ed evoluzione
Cultura giuridica • Centri di studio vescovili (Attone da Vercelli sec. X) e monastici • Della scuola istituita da Lotario a Pavia non rimangono tracce: il diritto non è una disciplina autonoma, ma rientra nell’insegnamento delle arti liberali • Formazione di giudici e di notai nelle cancellerie e nelle corti giudiziarie
Cultura giuridica • XI secolo: scuola di Pavia • Liber Papiensis (post 1054) • Lombarda (1070) • Expositio ad librum papiensem (1070)
L’attività dei giudici-giuristi pavesi • La sede dell’insegnamento è il tribunale, probabilmente quello di Pavia • Nel corso dell’XI secolo e fino al 1070 si sono succedute almeno tre generazioni di giudici • Per coordinare norme del diritto longobardo, franco e delle costituizioni imperiali tra loro contrastanti • Per trovare soluzioni in caso di lacuna: rinvii al Codice, alle Istituzioni e alle Novelle di Giustiniano, perché il diritto romano è generale
Tecniche interpretative dell’ expositio ad librum papiensem • L’interpretazione nel caso di orientamenti giurisprudenziali discordanti: • Ad esempio: nell’exp. Ad Roth. 344 si discute se le sanzioni comminate da questo editto siano applicabili soltanto nel caso di danni provocati ad un campo altri con cavalli e buoi o anche con piccoli animali come le pecore ………
….. • Sunt qui: vi sono alcuni giudici che ritengono che gli editti 344 e 345 di Rotari siano stati abrogati dal successivo editto 357 che avrebbe introdotto una disciplina meno punitiva perché prevede soltanto una composizione di 6 soldi • Ma sbagliano (sed male arbitrantur) perché questo induce a interpretazioni contrarie all’equità e, in particolare, perché ci sarebbe una sanzione più grave per un danno parziale, rispetto a quella per la distruzione completa del foraggio • …………………………………………………….
………. • In questo caso l’interprete deve ricorrere al principio sancito nelle Istituzioni di Giustiniano: • Numquam enim actiones (IUST. INST. 4.18.9)…. Le azioni soprattutto penali che riguardano una medesima fattispecie (nella specie il danneggiamento di un campo) non si annullano a vicenda, ma si sommano.
I precedenti:richiesta di aiuto diOttone III Imperatore ai giudici Roma dicembre 999 • date mihi consilium de hoc quid faciendum sit
I precedenti: fin dal 1119 l’imperatore Enrico V contrappone • Ius civile est omnibus commune • Ius consuetudinarium non autem legitimum • Chiama tra i propri consulenti Irnerio o Wernerius iudex bononiensis
Prima citazione del Digesto in giudizio: il placito di Marturi (= Poggibonsi - Si) del 1076 • Placito di Marturi 1076: membri della corte giudicante sono il rappresentante della marchesa Beatrice di Canossa (gloriosissima domina dux) , Guglielmo giudice, Pepo legis doctor e molti altri • Secondo il diritto vigente i diritti del monastero su una terra erano caduti in prescrizione • Diversamente, Lege Digestorum libris inserta considerata ( D. 4, 6, 26, 4), i giudici garantiscono la restitutio in integrum perché la prescrizione quarantennale era stata interrotta dall’impossibilità di ottenere giustizia senza propria colpa. • La citazione del diritto romano, considerato come diritto vigente, fa vincere la causa. • I giudici non possiedono il testo del Digesto, che è mostrato dall’avvocato di parte
Ricorso contro la sentenza di omicidio alla corte di Enrico IV in una delle sue discese in Italia (1080-1084 / 1090-1094) • Il giurista è Pepo, che insegnava in non si sa quale cattedra il Codice e le Istituzioni e si oppone all’applicazione del diritto vigente Roth. 14 e 130-137 • Chiede l’applicazione della legge del taglione (Esodo 21.14 e 24; Levitico 24.17-21) fondata sul diritto naturale, richiamata anche da Isidoro da Siviglia e compresa nelle istituzioni (Inst. 4.18.5 lex Cornelia de sicariis: homicidas ultore ferro persequitur) e nel codice di Giustiniano = C.1.4.3.3 (Graziano e Teodosio a. 385): homicida et parricida quod fecit semper expectet
Ricorso contro la sentenza di omicidio in un placito di Enrico IV in una delle sue discese in Italia (1080-1084 / 1090-1094) • Rivendicare la par condicio di liberi e servi significava invocare non l’applicazione del diritto romano, ma la sua deroga • I principi del diritto naturale primaevum, che rivendicavano l’originaria condizione di parità degli uomini) erano sanciti nel Digesto che Pepo non conosceva
Cultura giuridica nei placiti:il placito di Garfagnolo (RE) del 1098 e Matilde di Canossa • Possesso illegittimo di terreni della chiesa di San Prospero di Reggio Emilia da parte degli uomini de Vallibus • Il primo giudizio è stato vinto dalla Chiesa, sulla base dei privilegi di donazione di Carlo Magno e del Codice, che assicura la titolarità dei beni pubblici ottenuti per concessione (donazione) delle pubbliche autorità • Gli uomini de Vallibus presentano ricorso alla contessa di Canossa che impone che la causa sia decisa per duello, secondo le leggi di Carlo Magno • Il duello si svolge con diversi colpi di scena, ma non si riesce a stabilire che sia stato il vincitore e la causa termina con un non liquet.
Matilde di Canossa (1046 - 1111 o 1115) e Irnerio (1050 - 1130….) Dalla Cronaca di Burcardo e Corrado di Urpsberg (1125-1225) Irnerio tra il 1125 e il 1138 avrebbe iniziato a renovare libros legum di Giustiniano Imperatore, che fino a quel momento erano stati trascurati (neglecti) e che nessuno studiava, su richiesta di Matilde di Canossa
I protagonisti • 2 - i giuristi nel conflitto per il primato tra Impero e Chiesa
La riforma della chiesa • Abbazia di Montecassino
Dall’XI secolo • Movimento per la riforma della Chiesa contro il clero simoniaco e concubinario e contro l’interferenza dei poteri secolari nelle questioni ecclesiastiche • Centro di irradiazione della riforma il monastero benettino di Cluny • Maiolo a Pavia • Pier Damiani (1051) • Pontefice Niccolò II: riforma dell’elezione del pontefice (1059)
La lotta per le investitureGregorio VII e Enrico IV Dal “Chronicon” di Ottone di Frisia, abate del monastero cirstecense di Morimond (Francia)
GREGORIO VIIIldebrando di Soana, pontefice dal 1073 al 1085 • 1075 DICTATUS PAPAE (ierocrazia): • Autorità del pontefice sui vescovi • Autorità del pontefice sull’imperatore fino alla scomunica e allo scioglimento dei sudditi dall’obbligo di fedeltà • 1077 scomunica di Enrico IV per aver alterato le regole sulle investiture sancite dalla Chiesa, revocata dopo la penitenza presso il castello di Canossa
Enrico IV a Canossa Dal “Chronicon” di Ottone di Frisia, abate del monastero cirstecense di Morimond (Francia)
I protagonisti • 3 - Le città
Il ruolo della città nell’altomedioevo • La definizione di città nell’enciclopedia (Etymologiae) di Isidoro da Siviglia (VII secolo) • Tre tipi di società: famiglia, città, …… • “urbs ipsa moenia vocantur;civitas non autem saxa sed habitatores vocantur”
Il ruolo della città nell’altomedioevo • Che cosa ne è della città nell’altomedioevo? • Permangono: relativa concentrazione demografica, presenza di attività economiche strutturalmente diverse da quelle esercitate nelle campagne; mercato locale; ruolo amministrativo ed ecclesiastico • Centro di continuità di funzioni giuspubblistiche e di nozioni pubbliche del potere; vocazione al coordinamento delle attività interne e del territorio (G. Sergi) • Preminenza ideologica della vita urbana (Ch. Wickham) • Nonostante la delocalizzazione della giustizia e la destrutturazione delle campagne
Gli arimanni di Arezzo nel 715 e la loro volontà in giudizio • Et invitus nos …. • Et si nos licet … gaudenter habere desideramus
Partecipazione attiva delle popolazioni locali nelle questioni giudiziarie relative al territorio