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SOCIETA’ SEMPLICI

SOCIETA’ SEMPLICI. AI SENSI ARTT. 2247-2249 C.C., LE S.S. NON POSSONO SVOLGERE ATTIVITA’ COMMERCIALE. POSSONO SVOLGERE : ATTIVITA’ AGRICOLA; PROFESSIONI INTELLETTUALI; DETENZIONI DI IMMOBILI. SOCIETA’ SEMPLICI.

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SOCIETA’ SEMPLICI

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Presentation Transcript


  1. SOCIETA’ SEMPLICI AI SENSI ARTT. 2247-2249 C.C., LE S.S. NON POSSONO SVOLGERE ATTIVITA’ COMMERCIALE. POSSONO SVOLGERE : ATTIVITA’ AGRICOLA; PROFESSIONI INTELLETTUALI; DETENZIONI DI IMMOBILI.

  2. SOCIETA’ SEMPLICI • AI SENSI ART. 2251 C.C., LA S.S. PUO’ ESSERE COSTITUITA IN FORMA LIBERA, SALVO QUELLE SPECIFICHE RICHIESTE DALLA NATURA DEI BENI CONFERITI. • IN PARTICOLARE CI SI RIFERISCE ALL’OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA PER I BENI IMMOBILI.

  3. SOCIETA’ SEMPLICI • AI SENSI ART.2253 C.C., IL CONFERIMENTO DEI BENI PUO’ AVVENIRE SECONDO DUE FORME: - IN PROPRIETA’; • IN GODIMENTO. NEL CASO DI CONFERIMENTO DI CREDITI, IL SOCIO RISPONDE DELLE INSOLVENZE DEL DEBITORE

  4. SOCIETA’ SEMPLICI • AI SENSI ART.2256 C.C., IL SOCIO NON PUO’ SERVIRSI DELLE COSE APPARTENENTI ALLA SOCIETA’, SENZA IL CONSENSO DEGLI ALTRI SOCI

  5. SOCIETA’ SEMPLICI AI SENSI ART.2252 C.C., LE MODIFICAZIONI DEL PATTO SOCIALE POSSONO AVVENIRE SOLO CON IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI (SALVO DIVERSA PATTUIZIONE). VENGONO CIOE’ COINVOLTI TUTTI COLORO I QUALI HANNO CONCORSO A FORMARE IL PATTO SOCIALE.

  6. SOCIETA’ SEMPLICI • L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ SPETTA A CIASCUN SOCIO, IN QUANTO TALE, SALVO DIVERSA PATTUIZIONE PER I SOCI CHE GODONO DELLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’.

  7. SOCIETA’ SEMPLICI • SONO PREVISTE DUE FORME DI AMMINISTRAZIONE: - AMMINISTRAZIONE DISGIUNTA (ART.2257); - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA (ART.2258)

  8. SOCIETA’ SEMPLICI • IN SEDE DI COSTITUZIONE POSSONO ESSERE NOMINATI UNO O PIU’ AMMINISTRATORI, I QUALI POSSONO ESSERE REVOCATI IN QUALUNQUE MOMENTO MA SOLO PER GIUSTA CAUSA AI SENSI ART.2259).

  9. SOCIETA’ SEMPLICI • AI SOCI NON AMMINISTRATORI SONO CONCESSI (AI SENSI DELL’ART.2261 C.C.) AMPI POTERI DI CONTROLLO SULL’OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI. • I SOCI POSSONO AGIRE IN RESPONSABILITA’ NEI LORO CONFRONTI. • I SOCI HANNO DIRITTO DI AVERE UN RENDICONTO DELL’AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DI OGNI ANNO.

  10. SOCIETA’ SEMPLICI • L’ART.2262 C.C. DISPONE CHE CIASCUN SOCIO HA DIRITTO DI PERCEPIRE LA SUA PARTE DI UTILI DOPO L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO. • LA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI AVVIENE IN PROPORZIONE AI CONFERIMENTI ESEGUITI, SALVO DIVERSA PATTUIZIONE.

  11. SOCIETA’ SEMPLICI • L’ART.2265 C.C. DISPONE CHE E’ DA CONSIDERARSI NULLO IL PATTO SECONDO IL QUALE UNO O PIU’ SOCI SONO ESCLUSI DA OGNI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O ALLE PERDITE (PATTO LEONINO).

  12. SOCIETA’ SEMPLICI • AI SENSI DELL’ART. 2266 C.C., LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ SPETTA A CIASCUN SOCIO AMMINISTRATORE. • SE LA S.S. HA ADOTTATO UN SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, ANCHE IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DEVE ESSERE ESERCITATO CON LE STESSE MODALITA’.

  13. SOCIETA’ SEMPLICI • LA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA DEI SOCI SI ARTICOLA SECONDO QUESTE REGOLE: - ESISTE UNA RESPONSABILITA’ DIRETTA DI OGNI SOCIO (SALVA LA PREVENTIVA ESCUSSIONE); - E’ AMMESSO IL PATTO SOCIALE DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’, MA SOLO SE CONOSCIUTO CON MEZZI IDONEI.

  14. SOCIETA’ SEMPLICI • IL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO PUO’ SOLO (ART. 2270 C.C.): - FAR VALERE I SUOI DIRITTI SUGLI UTILI SPETTANTI AL DEBITORE; - COMPIERE ATTI CONSERVATIVI SULLA QUOTA DEL DEBITORE; - CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL DEBITORE.

  15. SOCIETA’ SEMPLICI • IN CASO DI MORTE DI UN SOCIO, GLI ALTRI SOCI POSSONO ART. 2284 C.C.): - LIQUIDARE GLI EREDI E PROSEGUIRE; - SCIOGLIERE LA SOCIETA’; - CONTINUARE CON GLI EREDI.

  16. SOCIETA’ SEMPLICI • L’ART.2285 C.C. RICONOSCE A CIASCUN SOCIO LA FACOLTA’ DI RECEDERE DALLA SOCIETA’ QUANDO QUESTA E’ CONTRATTA A TEMPO INDETERMINATO O PER TUTTA LA VITA DI UNO DEI SOCI, OVVERO NEI CASI PREVISTI DAL CONTRATTO SOCIALE O PER GIUSTA CAUSA.

  17. SOCIETA’ SEMPLICI • L’ART.2286 C.C. PREVEDE LE SEGUENTI CAUSE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO: - GRAVI INADEMPIENZE; - INTERDIZIONE O INABILITAZIONE (ANCHE TEMPORANEA); - SOPRAVVENUTA INIDONEITA’ DEL SOCIO A SVOLGERE L’OPERA CONFERITA.

  18. SOCIETA’ SEMPLICI • IN TUTTI I CASI DI INTERRUZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE, IL SOCIO USCENTE HA DIRITTO SOLTANTO ALLA SOMMA IN DENARO EQUIVALENTE IL VALORE DELLA QUOTA, DETERMINATA AL MOMENTO STESSO DELA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.

  19. SOCIETA’ SEMPLICI • L’ART.2272 C.C. PREVEDE LE SEGUENTI CAUSE DI SCIOGLIMENTO: - DECORSO DEL TERMINE; - CONSEGUIMENTO OGGETTO SOCIALE O IMPOSSIBILITA’; - VOLONTA’ DI TUTTI I SOCI; - VENIR MENO DELLA PLURALITA’ DEI SOCI; - ALTRE CAUSE PREVISTE DAL CONTRATTO.

  20. SOCIETA’ SEMPLICI • IN CASO DI SCIOGLIMENTO, VENGONO NOMINATI UNO O PIU’ LIQUIDATORI (ART. 2275 C.C.), I CUI ATTI E POTERI SONO LIMITATI AL COMPIMENTO DEGLI ATTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ (COMPRESA LA RESTITUZIONE DEI BENI CONFERITI IN GODIMENTO).

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