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I DIRITTI UMANI NELL UNIONE EUROPEA

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I DIRITTI UMANI NELL UNIONE EUROPEA

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Presentation Transcript


    1. 1 I DIRITTI UMANI NELL’UNIONE EUROPEA

    2. 2 La pagina web sui diritti umani nell’Unione europea

    3. 3 Art. 6 TUE L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

    4. 4 La CEDU (1) La Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa. Firmata a Roma il 4 novembre 1950, è entrata in vigore nel settembre del 1953. Nelle intenzioni dei suoi autori, si trattava di adottare le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. La Convenzione da una parte enunciava una serie di diritti e libertà civili e politici e d’altra parte istituiva un sistema destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti.

    5. 5 La CEDU (2) Tre istituzioni condividevano la responsabilità di siffatto controllo: la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1954), la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (istituita nel 1959) e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, composto dai ministri degli affari esteri degli Stati membri o dai loro rappresentanti. Con vari protocolli successivi, il catalogo dei diritti è stato ampliato e la struttura di controllo modificata. In particolare, Il Protocollo n° 9 ha introdotto per i ricorrenti individuali la possibilità di portare il loro caso di fronte alla Corte, a condizione che detto strumento fosse stato ratificato dallo Stato convenuto e che il ricorso fosse accettato da un comitato di filtraggio.

    6. 6 La CEDU (3) Il Protocollo n° 11 (in vigore dal 1° novembre 1998) ha ristrutturato il meccanismo di controllo, eliminando la Commissione e ristrutturando la Corte. Da allora il carico di lavoro della Corte è enormemente aumentato. Tutti gli Stati membri dell’Ue sono singolarmente membri del Consiglio d’Europa e hanno aderito alla CEDU. Tuttavia l’Ue, attualmente priva di personalità giuridica, non può aderire alla CEDU. Le cose cambieranno con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

    7. 7 Per saperne di più

    8. 8 Art. 11 TUE, primo comma: i diritti umani nella PESC L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti: — difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, — rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme, — mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne, — promozione della cooperazione internazionale, — sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    9. 9 Applicazione dell’art. 11 TUE nelle relazioni esterne Sulla base dell’art. 11 TUE, l’UE nel tempo ha sviluppato una politica di promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle relazioni con gli altri paesi. Per saperne di più: http://europa.eu/scadplus/leg/it/s05060.htm#DEATHPE

    10. 10 Art. 49 TUE, primo comma: allargamento e diritti umani Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1, può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

    11. 11 Art. 13 TCE, primo comma: il principio di non discriminazione Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

    12. 12 Art. 177 TCE, secondo comma: la cooperazione allo sviluppo La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    13. 13 La giurisprudenza della Corte di Giustizia (prima del 2000) Il richiamo alla CEDU è stato inserito nel TUE con il Trattato di Maastricht. Sempre il Trattato di Maastricht inserisce in un apposito protocollo i diritti sociali (Carta sociale europea del 1989), con un opting-out di UK. In precedenza, non vi erano espliciti richiami al rispetto dei diritti fondamentali nei trattati comunitari, ad eccezione del principio di non discriminazione contenuto nel TCE. Tuttavia la CdG già a partire dalla metà degli anni ’70 in varie sentenze aveva statuito la propria competenza a sindacare il rispetto dei diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle convenzioni internazionali cui gli Stati membri aderivano (la CEDU). Negli anni ’80 questa tendenza giurisprudenziale di consolida. Con il Trattato di Maastricht essa riceve una base di appoggio normativa.

    14. 14 Procedura per violazione grave e persistente di principi all’art. 6 TUE Questa procedura, prevista dal Trattato di Amsterdam (1997) in previsione dell’allargamento dell’UE, è stata implementata con il Trattato di Nizza (2000) in risposta alla “crisi austriaca”. E’ regolata dall’art. 7 TUE. Crisi austriaca: in seguito alle elezioni politiche austriache del 1999, quattordici Stati membri adottarono una dichiarazione con cui preannunciavano che avrebbero ristretto i rapporti con il governo austriaco qualora la coalizione di governo avesse incorporato anche il partito di estrema destra guidato da Jörg Haider. Tale dichiarazione fu revocata in seguito ad un rapporto di “tre saggi” che escludeva il rischio di involuzione antidemocratica in Austria; tuttavia, si ritenne opportuno un rafforzamento della procedura di cui all’art. 7.

    15. 15 Procedura per violazione grave e persistente di principi all’art. 6 TUE Art. 7 TUE (mod. Nizza) Prima fase: su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

    16. 16 Procedura per violazione grave e persistente di principi all’art. 6 TUE Seconda fase: Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.

    17. 17 Procedura per violazione grave e persistente di principi all’art. 6 TUE Terza fase: Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

    18. 18 Procedura per violazione grave e persistente di principi all’art. 6 TUE Quarta fase: Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

    19. 19 Procedura per violazione grave e persistente di principi all’art. 6 TUE Disposizioni procedurali: Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

    20. 20 Procedura per violazione grave e persistente di principi all’art. 6 TUE Va sottolineato il ruolo marginale del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia. Infatti, il PE è coinvolto solo nella prima fase (sollecitazione al Consiglio di constatare il rischio di violazione) e nella seconda (parere conforme). La CdG non può né verificare l’effettiva esistenza della violazione né sindacare l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure decise dal Consiglio. Essa può soltanto verificare che lo Stato colpito da tali misure adempia correttamente ad esse.

    21. 21 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Proposta al C. E. di Colonia (giugno 1999). Istituzione di una Convenzione presieduta da Roman Herzog (ex presidente Germania) al C. E. di Tampere (dicembre 1999). Composizione Convenzione: 62 membri di cui 16 rappr. del P.E., 30 rappr. dei Parlamenti nazionali, 15 (+ supplenti) rappr. dei governi, 1 rappr. Commissione europea (Vitorino). Metodo di lavoro aperto e improntato ad ampia pubblicità e partecipazione (soprattutto attraverso internet). Testo della Carta presentato al C. E. di Biarritz (ottobre 2000) e promulgato al C. E. di Nizza (dicembre 2000). Deciso di non inserire la Carta nei Trattati (documento privo di valore giuridicamente vincolante). Preambolo + 54 articoli, divisi in 7 capi.

    22. 22 Il contenuto della Carta (1) capo I: Dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato); capo II: Libertà (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);

    23. 23 Il contenuto della Carta (2) capo III: Uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili); capo IV: Solidarietà (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori);

    24. 24 Il contenuto della Carta (3) capo V: Cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, mediatore, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare); capo VI: Giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato); capo VII: Disposizioni generali.

    25. 25 L’applicazione della Carta: art. 51 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati. 2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

    26. 26 L’interpretazione della Carta: art. 52 (1) 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

    27. 27 L’interpretazione della Carta: art. 52 (2) 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

    28. 28 L’interpretazione della Carta: art. 52 (3) 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti. 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta. 7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

    29. 29 Il rapporto fra la Carta e la CEDU Occorre che vi sia coerenza tra la Carta e la CEDU, per cui, qualora i diritti della Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La protezione accordata dalla Carta non può comunque in nessun caso situarsi ad un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU. Però il campo di applicazione della Carta è più ristretto rispetto alla CEDU: essa si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione; per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

    30. 30 Il rapporto fra la Carta e la CEDU Occorre che vi sia coerenza tra la Carta e la CEDU, per cui, qualora i diritti della Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La protezione accordata dalla Carta non può comunque in nessun caso situarsi ad un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU. Però il campo di applicazione della Carta è più ristretto rispetto alla CEDU: essa si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione; per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

    31. 31 Diritti e principi Nell’art. 52, par. 5, la Carta sancisce la distinzione fra diritti e principi. In base a tale distinzione, i diritti soggettivi sono rispettati, mentre i principi sono osservati (articolo 51, paragrafo 1). Ai principi può essere data attuazione tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dall'Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati membri unicamente nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione); di conseguenza, essi assumono rilevanza per il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo. Essi non danno tuttavia adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni dell’Unione o delle autorità degli Stati membri. Esempi di principi: artt. 25, 26 e 37 della Carta.

    32. 32 Un testo non giuridicamente vincolante? Attualmente la Carta, non essendo inserita nei Trattati, non è giuridicamente vincolante. Il rispetto del suo contenuto, quindi, costituisce per gli Stati membri dell’Ue un obbligo soltanto “politico”. La Corte di Giustizia non è esercita alcun controllo in tal senso. Tuttavia, essa esplicita il contenuto di quei “principi comuni agli Stati membri” il cui rispetto è assicurato dall’art. 6 TUE. Dopo l’emanazione della Carta, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno dichiarato che si sarebbero attenuti al rispetto della Carta nell’emanazione degli atti normativi e nell’implementazione delle politiche comunitarie. Il rispetto dei diritti contenuti nella Carta è stato anche considerato un requisito indispensabile per gli Stati candidati all’adesione.

    33. 33 La giurisprudenza della Corte di Giustizia (dopo il 2000) Le conclusioni presentate dall’avv. gen. Tizzano l’8 febbraio 2001 (causa C-173/99) evidenziano che la Carta ha valore ricognitivo di diritti sanciti altrove e che il suo contenuto non può essere ignorato in un giudizio vertente sulla portata di un diritto fondamentale, fungendo in tal caso la Carta da parametro di riferimento. In una sentenza del 27 giugno 2006 (Parlamento vs. Consiglio) la CdG ha statuito che, anche se la Carta non ha ancora un valore “ obbligatorio”, tuttavia le sue disposizioni costituiscono un parametro per giudicare la legittimità di atti come le direttive (nella fattispecie, quella sulla tutela dei minori) che l’hanno nelle loro premesse citata espressamente. In una sentenza del 13 marzo 2007 (Unibet) la CdG ha statuito che «il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri , che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Cedu .… ed è stato ribadito dall’art. 47 della Carta europea dei diritti fondamentali proclamata a Nizza».

    34. 34 I diritti umani nel Trattato-Costituzione Art. I-2: l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla parità tra donne e uomini. Art. I-9: l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali (parte II); aderisce alla CEDU; i diritti fondamentali sanciti nella CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri fanno parte del diritto dell’Unione come principi generali.

    35. 35 La Carta dei diritti inserita nel Trattato-Costituzione Il Trattato-Costituzione del 2004 (non ratificato) prevedeva il conferimento della personalità giuridica all’Ue e la sua adesione alla CEDU. Prevedeva inoltre l’inserimento integrale della Carta dei diritti nel Trattato (nella parte II), conferendole valore giuridicamente vincolante. Ciò avrebbe potuto provocare conflitti di giurisdizione fra le due Corti, che si sarebbero dovuti risolvere in base al principio di interpretazione conforme dei diritti, del diverso campo di applicazione e della cooperazione fra i due organi giurisdizionali. Manteneva inoltre, senza varianti, la procedura per la violazione grave e persistente dei diritti umani.

    36. 36 Il valore giuridicamente vincolante della Carta Ammesso il sindacato della CdG sul rispetto della Carta nel contenuto degli atti normativi dell’Ue, nell’implementazione delle politiche dell’Ue da parte delle sue istituzioni e nell’attuazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Quindi anche i singoli potranno ricorrere alla CdG per far valere i propri diritti. Diviene vincolante il principio della riserva di legge (art. 52 comma della Carta). I diritti garantiti dalla Carta potranno essere modificati solo mediante emendamenti ai Trattati.

    37. 37 I diritti umani nel Trattato di Lisbona E’ mantenuto il conferimento della personalità giuridica all’UE e la sua adesione alla CEDU, specificando però che l’atto di adesione dovrà essere ratificato dai singoli Stati membri (disposizione incongrua, visto che tutti gli Stati membri hanno già da tempo aderito alla CEDU!). E’ mantenuta la procedura per violazione grave e persistente dei diritti e delle libertà. E’ esplicitamente previsto che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce requisito essenziale per l’adesione all’UE. La Carta dei diritti non è inserita nel TUE, ma il nuovo art. 6 stabilisce che essa ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Problema: quale procedura occorrerebbe utilizzare per eventuali revisioni della Carta?

    38. 38 Il nuovo art. 6 TUE (1) L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

    39. 39 Il nuovo art. 6 TUE (2) L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

    40. 40 La dichiarazione della CIG allegata al Trattato di Lisbona La Carta dei diritti fondamentali che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. La Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

    41. 41 La dichiarazione unilaterale della Polonia (allegata al Trattato) La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo.

    42. 42 Il Protocollo sulla Carta dei diritti (allegato al Trattato) Articolo 1 1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia o di qualunque altro organo giurisdizionale del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o le azioni amministrative del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà, ai principi fondamentali che essa riafferma. 2. In particolare e per evitare dubbi, nulla contenuto nel [titolo IV] della Carta crea diritti rivendicabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili al Regno Unito salvo nella misura in cui il Regno Unito ha previsto tali diritti nel diritto interno. Articolo 2 Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica soltanto nel Regno Unito.

    43. 43 In sintesi Con il Trattato di Lisbona la Carta dei diritti avrà valore giuridicamente vincolante, pur non essendo parte integrante del Trattato. Questo consente il sindacato giurisdizionale della Corte di Giustizia. Eventuali conflitti con la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo vanno risolti in base al principio dell’interpretazione conforme dei diritti e della diversa sfera di applicazione delle due carte. Cautele: è precisato che la Carta non determina una estensione delle competenze dell’Unione. Opting-out della Polonia (ma solo dichiarazione unilaterale). Opting-out di UK (protocollo giuridicamente vincolante).

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