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E N D
1. 1 La politica della concorrenza nell’Unione Europea Marcella Mulino(Università dell’Aquila)
2. 2 E’ una delle poche politiche che vengono applicate direttamente a livello europeo
La legislazione europea sulla concorrenza ha spesso preceduto quelle degli Stati membri
Il mercato unico europeo è nato più da spinte di tipo politico che da una naturale evoluzione economica
Realtà economiche e normative differenziate, con gradi diversi di concorrenza
Obiettivi:
non solo tutelare la concorrenzialità dei mercati, ma sostenere l’integrazione dei mercati nell’UE
evitare che la soppressione delle barriere tariffarie e non tariffarie fosse sostituita dal potere di mercato delle imprese
Da qui la necessità di vigilare sui comportamenti delle imprese, ma anche sui comportamenti degli Stati membri
3. 3 La politica europea della concorrenza ha duplice natura: di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali
A livello europeo, il principio è che la Comunità è garante delle regole e della libertà d’iniziativa; la concorrenza serve al benessere dei consumatori (la politica europea non è finalizzata alla tutela dei concorrenti, ma alla tutela della concorrenza)
A livello nazionale, la politica antitrust ha anche aspetti che sfumano nella politica industriale, che favorisce la “concorrenza tra gli Stati”:
Promozione di “campioni nazionali”
Partecipazione pubblica, diretta o indiretta, alla vita economica
Incoraggiamento alla formazione di accordi tra imprese
Poiché il mercato, lasciato a se stesso, non dà risultati ottimali, occorre definire quale livello di restrizione della concorrenza merita un intervento di politica antitrust
4. 4 Organi di vigilanza Gli organi comunitari di vigilanza sul corretto funzionamento del mercato interno e di tutela della concorrenza:
Il Consiglio dell’Unione emana i regolamenti e le direttive, secondo il processo decisionale europeo
La Commissione applica le norme, avvia le istruttorie (autonomamente o su ricorso di privati o di uno Stato), definisce azioni obbligatorie a tutela della concorrenza, commina le sanzioni, stabilisce le esenzioni
La Corte europea di giustizia si esprime sugli appelli contro le decisioni della Commissione
Le Autorità nazionali antitrust operano secondo il principio di sussidiarietà
La riforma del 2004 assegna loro un ruolo più attivo
5. 5 La politica europea di tutela della concorrenza Regole applicabili alle imprese
Intese restrittive (art. 81 Trattato)
L’abuso di posizione dominante (art. 82)
Le concentrazioni
Regole applicabili agli Stati
Aiuti di Stato
Settoriali
Regionali
Orizzontali
6. 6 Le intese restrittive Sono vietati gli accordi tra imprese volti a
Aumento dei prezzi
Limitazione della produzione
Limitazione del progresso tecnico
Ripartizione dei mercati
Discriminazione commerciale
Tutte le intese vietate sono nulle
La Commissione può applicare multe e sanzioni
Vi sono esenzioni
Se contribuiscono al progresso tecnico
Se sono benefiche per i consumatori
Se non eliminano la concorrenza in una parte sostanziale dei prodotti
7. 7 Inizialmente obbligo di notifica, poi esenzioni per categoria a causa del lavoro eccessivo
Principio de minimus: soglie di fatturato o di quote di mercato al di sotto delle quali vi è esenzione dal divieto (cooperazione tra piccole e medie imprese)
Ruolo crescente delle autorità nazionali
La normativa comunitaria fa riferimento prevalente a modelli di concorrenza statica
Le pratiche anticoncorrenziali vietate sono analizzate dalla teoria statica del monopolio
Rimangono ancora fuori, ad es., la pratica dell’eccesso di pubblicità o la proliferazione dei prodotti
8. 8 Le intese verticali Le intese verticali sono legate alla distribuzione esclusiva, all’acquisto esclusivo o alla definizione del prezzo del distributore
Atteggiamento restrittivo della Commissione, a causa del pericolo di segmentazione dei mercati:
“le imprese non devono avere la possibilità di ricostituire delle barriere di natura privata tra gli Stati membri, là dove le barriere statali sono state abolite”
Inammissibilità di principio
Esenzioni stabilite dalla Commissione:
Per alcune categorie
Per soglie di quote di mercato (<30%)
Problema della definizione del “mercato rilevante”
9. 9 Dal 2000:
Valutazione di tipo più economico, basata anche sugli effetti sul mercato
l’attenzione si è spostata dalla forma giuridica delle intese alla valutazione degli effetti sulla concorrenza
Passaggio dalla valutazione ex-ante alla valutazione ex-post (effetti sulla concorrenza)
Tutela della concorrenza, ma anche attenzione all’efficienza produttiva e allocativa, che favorisce il consumatore
10. 10 Le intese orizzontali Le intese finalizzate alla spartizione del mercato sono vietate
Restrizioni fondamentali:
ripartizione della clientela
dei mercati
delle fonti di approvvigionamento
fissazione dei prezzi
Proibiti non solo accordi espliciti, ma anche “pratiche” concordate e scambio di informazioni su strategie di prezzo, quantità prodotte e investimenti
Esenzioni concesse agli accordi che promuovono il progresso tecnico e/o economico (es. consorzio Airbus)
E’ ammessa la cooperazione tra concorrenti se contribuisce al benessere economico senza creare rischi per la concorrenza
Esenzioni per quota di mercato (<20%):
Le ragioni di efficienza sono implicitamente dimostrate
11. 11 Abuso di posizione dominante Una posizione dominante si ha quando l’impresa può agire indipendentemente dalle scelte altrui
La posizione dominante può essere stata legittimamente raggiunta da una impresa efficiente e/o innovativa
Si ha abuso di tale posizione quando si ricorre a mezzi diversi dalla normale concorrenza
E’ vietato nella misura in cui è pregiudizievole al commercio tra Stati membri
Gli abusi possono essere classificati :
Di sfruttamento dei consumatori e clienti
Di esclusione dei (potenziali) concorrenti
Di discriminazione tra consumatori, tra concorrenti, tra concorrenti nelle attività a monte od a valle
12. 12 Esempi di abusi:
imposizione di prezzi ingiustamente gravosi
imposizione di prezzi “predatori” (<CVMe)
limitazione della produzione
accordi di vendita di tipo esclusivo
applicazione di condizioni dissimili per contratti equivalenti
acquisizioni e fusioni tese a creare condizioni di monopolio
La Commissione interviene ex-ante, con un controllo preventivo dei comportamenti, perché non può smantellare l’impresa dominante
La legislazione comunitaria impone all’impresa in posizione dominante una “speciale responsabilità”
13. 13 Esempi Unilever:
Forniva ai distributori irlandesi frigoriferi gratis, a condizione che li utilizzassero solo per i prodotti Unilever
Microsoft:
Ha volontariamente limitato l’interfacciabilità con altri sistemi operativi, per aumentare il suo potere nei mercati “limitrofi” dei server e dei Media Player
Condannata a sanzione per 437 milioni di euro, a pubblicizzare le informazioni per l’interfacciabilità ed a offrire una versione del sistema operativo senza Media Player
14. 14 Le concentrazioni Fusioni e acquisizioni sono state stimolate dalla creazione del Mercato Unico (soprattutto concentrazioni “interne”)
La crescita interna comporta la “speciale responsabilità” della posizione dominante
La crescita esterna, tramite concentrazioni, può determinare una posizione dominante
Le concentrazioni sono vietate se le imprese già godono di una posizione dominante
Il controllo delle concentrazioni “di rilevanza comunitaria” (oltre certe soglie di fatturato) è una forma di divieto di posizione “eccessivamente” dominante
Per lungo tempo tentativo di mantenere la competenza sulle fusioni a livello nazionale (“campioni nazionali” o settori strategici o politicamente sensibili)
15. 15 Con la creazione del mercato unico vi è stata una grande ondata di fusioni e acquisizioni
Aumentate da 200 nel 1985 a 2000 nel 1989
Fusioni tra imprese di vari Stati, anche extra-UE
Crescita particolare nel settore dei servizi (bancario, assicurativo, commerciale)
Dal 1989 obbligo di notificazione alla Commissione delle fusioni di una certa dimensione (in termini di fatturato) – controllo ex-ante
Al di sotto del limite, competenza delle autorità nazionali
Dal 1997 è stato abbassato il limite di fatturato per la notificazione
Nel 2001, circa 300 notificazioni, con rilevante crescita (erano 91 nel 1994)
Complessivamente poche bocciature:
Nel 1990-2009 esaminate più di 4.000 fusioni
solo 20 bocciate
191 interventi per sostenere la concorrenza
16. 16
17. 17 Come spesso nella politica antitrust, è essenziale la definizione del “mercato”
La soglia di fatturato è riferita ad una certa dimensione del mercato
Le concentrazioni possono essere positive se permettono di realizzare economie di scala ed aumentare l’efficienza, purché i mercati siano “contendibili”
Il mercato del prodotto rilevante è definito come segue:
«Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.»
Il mercato geografico rilevante è definito come segue:
«Il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.»
18. In sede di controllo comunitario delle concentrazioni si esaminano i mutamenti strutturali dell'offerta di un prodotto o servizio per impedire l'instaurazione o il rafforzamento di una posizione dominante che ostacoli in maniera significativa una concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato comune
Nuova regolamentazione 2004:
Sportello unico (per 3 o più Stati)
Bocciate le fusioni che riducono sostanzialmente la concorrenza (limitano una scelta sufficiente per i consumatori)
Particolare attenzione alle fusioni orizzontali
Attenzione anche ai possibili incrementi di efficienza
Una fusione che “impedisce significativamente un’effettiva concorrenza” deve essere bloccata e può essere consentita solo dopo che siano stati adottati gli eventuali rimedi indicati
18
19. 19 Gli aiuti di Stato Art. 87 del Trattato di Roma:
vieta gli aiuti concessi dagli Stati che favoriscono specifiche imprese o talune produzioni, falsando, o minacciando di falsare, la concorrenza
Gli aiuti di Stato, per loro natura, tendono ad alterare la concorrenza, in quanto sono diretti a favorire alcuni operatori, o alcuni settori, o specifiche aree geografiche
State aid is a form of state intervention used to promote a certain economic activity. It implies that certain economic sectors or activities are treated more favourably than others and thus distorts competition because it discriminates between companies that receive assistance and others that do not. In order to determine whether a measure constitutes State aid, a distinction has thus to be drawn between the situation where the support is directed at certain undertakings or the production of certain goods, as specified in Article 87(1) of the Treaty, and the situation where the measures in question are equally applicable throughout the Member State and are intended to favour the whole of the economy. In the latter case, there is no State aid within the meaning of Article 87(1).
20. 20 Trovano giustificazione nella presenza di situazioni di fallimenti del mercato
Tuttavia possono portare ad un deterioramento dell’efficienza allocativa e produttiva
Art.87.c.2: aiuti comunque compatibili
A carattere sociale
Per calamità naturali o eventi eccezionali
A sostegno di regioni della Germania svantaggiate dalla divisione tedesca
Art. 87.c.3: aiuti potenzialmente compatibili
Per lo sviluppo regionale
Per promuovere un importante progetto di comune interesse europeo
Per lo sviluppo di talune attività
Per promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio culturale
Altre categorie di aiuti, deliberate dal Consiglio europeo
21. 21 La Commissione vigila sulle “regole del gioco” nella costruzione di un mercato interno unico e concorrenziale
Sono considerati “aiuti” i sussidi, ma anche la concessione di sgravi (risparmio di costi)
Stretti collegamenti con la politica fiscale e con la politica industriale dei singoli paesi
Sono incompatibili con il mercato interno, ma con alcune deroghe
Sono potenzialmente ammissibili:
aiuti destinati allo sviluppo economico regionale
aiuti di tipo “orizzontale”, rivolti a incentivare particolari comportamenti (es. il sostegno all’innovazione, alla salvaguardia ambientale, all’occupazione, alle PMI)
aiuti settoriali, previa approvazione della Commissione
22. 22 Criteri di valutazione:
natura pubblica del sostegno
rispondenza tra il vantaggio conferito e la contropartita richiesta
selettività del provvedimento
conseguenze sugli scambi all’interno dell’Unione
Il Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000 ha sollecitato la Commissione, il Consiglio europeo e tutti gli Stati membri a "further their efforts to … reduce the general level of State aid, shifting the emphasis from supporting individual companies or sectors towards tackling horizontal objectives of Community interest, such as employment, regional development, environment and training or research".
Gli aiuti di Stato si sono complessivamente ridotti, da 67 miliardi di euro nel 1997 a 49 miliardi nel 2002. Rispetto al PIL, gli aiuti di Stato erano il 2% negli anni ‘80, poco inferiori all’1% negli anni ‘90 ed oggi sono intorno allo 0,5-0,6%.
Sono aumentati poi con l’allargamento, poiché i nuovi membri stanno ancora ristrutturando le loro economie
23. Trend nel livello complessivo dell’aiuto di Stato in percentuale del PIL, EU, 1992-2007 23
24. Trend nell’aiuto di Stato nell’ndustria e nei servizis in percentuale del PIL, 2002-04 e 2005-07 24
25. Tutta la regolamentazione è sotto revisione
Dal 2005, la Commissione ha lavorato in stretta cooperazione con gli Stati membri modificando a fondo la materia
Sono state modificate le linee guida sui servizi di interesse economico generale, quelle sugli aiuti di Stato regionali, sugli aiuti alla ricerca e sviluppo, per la protezione ambientale ed è stato introdotto un nuovo regolamento di esenzione.
La nuova architettura si basa su tre canali: blocco di esenzioni, valutazione standard e valutazione dettagliata
Un numero crescente di misure di aiuto sono esentate dallo scrutinio ex ante della Commissione, sia per il principio del de minimis, sia per il regolamento di esenzione
Le misure esenti sono passate dal 40% del totale nel 2002 al 65% nel 2007
25
26. Quota dell’aiuto orizzontale sul totale, 2002-2007 26
27. Trend nel tipo di aiuto utilizzato (numero e ammontare) 27
28. Vi sono comunque difficoltà nell’ottenere la restituzione dell’aiuto illecitamente concesso, ma la situazione è migliorata dal 2005
A fine giugno 2008 vi erano 47 casi di restituzione arretrata, contro i 93 della fine del 2004.
L’ammontare degli aiuti da restituire per il periodo tra il 2000 ed il 2007 è di almeno € 9 miliardi. Di questi, circa € 7,1 miliardi di aiuti illegali o incompatibili erano stati restituiti, più € 2,4 miliardi per interessi.
Altri € 1,26 miliardi sono andati “perduti” per procedure di bancarotta.
Complessivamente, il 92% dell’ammontare totale degli aiuti illegali o incompatibili sono stati recuperati, contro solo il 25% alla fine del 2004.
Monitoraggio ex-post
Poiché un numero crescente di misure di aiuto non sono più soggette all’obbligo di notificazione alla Commissione, la Commissione ha rafforzato le procedure di monitoraggio ex post.
28
29. Restituzione dell’aiuto illegale o incompatibile – situazione al 30 giugno 2008 29
30. L’Articolo 88(3) del Trattato della Comunità obbliga gli Stati membri non solo a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato, ma anche ad aspettare il risultato dell’istruttoria della Commissione prima di realizzare le misure indicate.
Quando almeno uno di questi due obblighi non viene rispettato, la misura dell’aiuto di Stato viene considerata illecita.
Nel periodo 2000-2006, la Commissione ha assunto 608 decisioni sugli aiuti illeciti. Inoltre, vi sono circa 200 casi di possibili aiuti illeciti che sono all’esame della Commissione.
Nel periodo indicato, la Commissione ha assunto una decisione negativa nel 25.6% dei casi; per il 24,0% dei casi si è trattato di una dichiarazione di aiuto non compatibile, mentre per l’1,6% dei casi è stata assunta una decisione “condizionale”. 30
31. Totale degli aiuti di Stato per settore, EU-27, 2007 31
32. Totale degli aiuti di Stato come percentuale del PIL, 2007 32
33. Trend nel livello degli aiuti per obiettivo primario, EU-27, 2002-2007 33
34. Trend nelle quote degli obiettivi primari, in % dell’aiuto totale (2005-2007 rispetto al 2002-2004) 34
35. Quota dei vari strumenti nell’aiuto complessivo per l’industria ed i servizi, EU-27, 2005-2007 35
36. 36 Mercato dell’energia Fino agli anni ’90, dominio da parte di imprese pubbliche
Poi privatizzazione, ristrutturazione industriale e apertura alla concorrenza estera
La Francia è uno dei mercati più chiusi:
È difficile per le imprese straniere rifornire i consumatori francesi
Il monopolio di Electricité de France è strettamente controllato dal governo
EdF riceve vari sussidi che le danno un vantaggio sul mercato
37. 37 La UE ha adottato una politica di liberalizzazione parziale (la Francia si è opposta e ha ritardato l’approvazione delle leggi necessarie)
L’EdF ha lanciato una campagna di espansione nei mercati degli Stati limitrofi
Reazioni di Germania e Italia
2002: indagine della Commissione su EdF
38. 38 Compagnie aeree Nel campo dei trasporti gli Stati spendono considerevoli somme.
Devono assicurare che i finanziamenti pubblici si conformino alle norme UE e non comportino trasferimenti senza contropartita che possono distorcere la concorrenza.
Inoltre, un problema ulteriore è dato dal fatto che molte infrastrutture dei trasporti sono gestite su base privatistica (commerciale), sia sa imprese private, sia da imprese a comnpartecipazione pubblico/privato
Nel settore del trasporto aereo erano presenti troppe imprese, alcune compagnie di bandiera, sostenute da sussidi
Il governo USA ha sostenuto le compagnie americane (dopo l’11 settembre)
La Commissione ha limitato i sussidi ammessi solo alle “perdite eccezionali”, per spingere comunque alla ristrutturazione
Le compagnie a basso costo sono senza sussidi
Caso Alitalia
State aid to airports and start-up aid to airlines
39. 39 Particolari tipologie di aiuti di Stato Partecipazione al capitale di un’impresa:
è ammessa se l’investimento è giustificabile anche da punto di vista di un ipotetico operatore privato
Aiuti di Stato regionali
problema di coerenza tra politica di coesione e politica della concorrenza
la politica di coesione è fondata su criteri esclusivamente comunitari (la popolazione ammessa agli aiuti regionali deve essere < 50% della popolazione dell’Unione, il tenore di vita “basso” e l’elevata disoccupazione sono definiti in riferimento a quelli medi dell’UE (PIL pro-capite < 75%)
per gli aiuti di Stato regionali, lo svantaggio relativo delle regioni si riferisce invece alla situazione nazionale
La Commissione ha il potere di autorizzare tali sovvenzioni, purché “non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”
L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (oggi regioni della convergenza)
40. 40 la deroga di cui [all'articolo 87, paragrafo 3,] lettera c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati» non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse«. Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale».
Deve interessare una parte limitata del territorio (aree definite a livello di provincia) e della popolazione dell'UE (limite di copertura complessiva in termini di popolazione ammissibile pari al 42 % della popolazione)
Sono esentati dall’obbligo di notifica
gli aiuti regionali che rispettano la mappa approvata dalla Commissione sulla base di criteri comuni
gli aiuti di importo inferiore a 100.000 euro in 3 anni
in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono anche designare altre regioni che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili
Spetta agli Stati membri che desiderano avvalersi di questa possibilità dimostrare che la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti nella regione interessata è giustificata, utilizzando indicatori economici riconosciuti e raffronti con la situazione a livello comunitario
41. Aiuti regionali, 2007-2013 41
42. per consentire agli Stati membri maggiore flessibilità per far fronte a disparità regionali molto localizzate, al di sotto del livello NUTS-III (provincia), gli Stati membri possono anche individuare altre aree più piccole che non soddisfano le condizioni di cui sopra, purché abbiano una popolazione minima di 20 000 abitanti
In queste aree solo aiuti a finalità regionale a favore delle PMI, con investimenti inferiori comunque a 25 milioni di euro
Aiuti a finalità regionale agli investimenti
Distinzione tra la dimensione degli aiuti ammessi a seconda che siano destinati:
all’investimento iniziale,
alla creazione di posti di lavoro e
al funzionamento (volti a ridurre le spese correnti di un’impresa: esenzioni fiscali o riduzione degli oneri sociali)
con maggiorazioni nel caso di piccole imprese (+20%) e di medie imprese (+10%)
Parte delle risorse nazionali a finalità regionale sono assorbite dal cofinanziamento dei fondi comunitari
42
43. 43 I massimali di intensità degli aiuti si applicano all'ammontare complessivo degli aiuti, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie
Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati
Ammessi solo se giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare
Devono essere in genere temporanei e decrescenti nel tempo
Si sono significativamente ridotti gli spazi di manovra nel disegno e dell’attuazione delle politiche regionali nazionali
Vi è un controllo comunitario sugli aiuti nazionali alle regioni, per evitare alterazioni della concorrenza
Si vogliono evitare guerre tra regioni per:
favorire la delocalizzazione di imprese solo sulla base di forti incentivi pubblici
attrarre investimenti interni all’Unione
attrarre investimenti diretti esteri provenienti dall’esterno dell’Unione (caso irlandese)
44. Copertura degli aiuti a finalità regionale, 2007-2013 44
45. Tipologia degli interventi:
Sono preferite le sovvenzioni in conto capitale (aiuti all’investimento iniziale e alla creazione di posti di lavoro)
Gli “aiuti al funzionamento” sono distorsivi della concorrenza (sono quelli volti a ridurre le spese correnti di un’impresa: esenzioni fiscali o riduzione degli oneri sociali)
E’ vietato introdurre misure di differenziarione della fiscalità su base territoriale (es. agevolazioni fiscali solo al Sud) 45
46. 46 Esempi Il caso Altmark
Finanziamento pubblico per il servizio di trasporto in un distretto rurale tedesco, con l’imposizione di obblighi di orari e di tariffe
Sì, se compensa per gli obblighi imposti
Il caso Alstrom
Partecipazione pubblica a metà dell’aumento di capitale di un’impresa francese produttrice di treni AV
Bocciato: trasformazione in prestiti
47. Aiuti di Stato nell’attuale crisi In mancanza di una supervisione europea del settore finanziario, ci si è rifatti alla disciplina degli aiuti di Stato per la valutazione delle politiche anticrisi in questo settore
Coordinamento delle misure e tutela del Mercato Unico
Decisioni della Commissione:
la ‘Comunicazione bancaria’ del 3 ottobre 2008 riguardante le operazioni di salvataggio delle istituzioni finanziarie
La 'Comunicazione sulle ricapitalizzazioni' del 5 dicembre 2008 riguardante l’intervento degli Stati per ricapitalizzare le banche e assicurare livelli adeguati di finanziamento all’economia
La ‘Comunicazione sugli assets senza valore’ del 25 febbraio 2009 riguardante la “pulizia” dei bilanci delle istituzioni finanziarie dai titoli tossici e dai prestiti inesigibili
Delibera sugli “aiuti temporanei di Stato per sostenere l’accesso ai finanziamenti” del 17 dicembre 2008, che consente agli Stati membri di adottare misure ulteriori in risposta alla recessione, per un periodo limitato di tempo, nel caso in cui le normali misure previste in materia di aiuti di Stato non risultino sufficienti 47
48. Nella prima fase, fino a settembre 2008, casi individuali trattati secondo l’art. 87 (3) (c) del Trattato (aiuti di Stato di salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà)
Gli interventi di salvataggio sono un’assistenza temporanea per imprese in difficoltà finanziaria per consentire l’elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Possono assumere la forma di prestiti o di garanzie e devono essere al livello minimo per tenere temporaneamente in vita l’impresa
Gli interventi di ristrutturazione sono volti a ristabilire la vitalità a lungo termine dell’impresa. Prevedono la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività dell’impresa, la ricerca di nuovi campi produttivi e/o l’eliminazione di quelli strutturalmente in perdita, la ristrutturazione del capitale e della situazione finanziaria (aumenti di capitale, riduzione dei debiti, ecc.)
La Commissione ha autorizzato misure di salvataggio previo impegno a presentare un piano di ristrutturazione
(Germania, UK, Danimarca) 48
49. Ottobre 2008: crisi di tipo sistemico: coinvolge anche istituzioni finanziarie più sane che trovano difficoltà ad avere accesso alla normale liquidità del mercato e che non porebbero essere normalmente considerate “imprese in difficoltà”
Viene messa in discussione la possibilità di applicare adeguatamente l’art. 87 (3) (c) del Trattato
L’aggravarsi della crisi spinge numerosi Stati membri ad elaborare interventi generali di sostegno al settore finanziario
Comunicazione del 13 ottobre 2008: 'application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crisis'
La Commissione si concentra sulle garanzie statali ampiamente annunciate dagli Stati membri: pericolo di esternalità negative, in particolare di attrazione dei fondi verso i paesi “che si muovono prima”
Ricorso all’art. 87 (3) (b) del Trattato, che consente un intervento flessibile ma controllato per fronteggiare uno shock serio all’intera economia di un paese. Fino a quel momento, il ricorso all’art. (3) (b) era stato richiesto una sola volta (Grecia, 1988), neppure durante la recessione degli anni ’70 49
50. 50
51. La Commissione può consentire aiuti di Stato “per affrontare le conseguenze di un serio disturbo all’economia del paese”
La Commissione ha riconosciuto le circostanze eccezionali ed il rischio sistemico della crisi finanziaria
Ha consentito di ammettere misure di salvataggio relative all’intero sistema bancario di uno Stato membro
Inizio 2009: le economie europee sono in recessione (due trimestri consecutivi di crescita negativa)
La Commissione cerca di evitare interventi pubblici che vadano contro l’obiettivo di pari opportunità per le imprese e che reintroducano forme di protezionismo
La decisione sugli “aiuti temporanei” permette agli Stati membri di finanziare le imprese colpite dalla crisi del credito. Queste possibilità addizionali sono giustificate sulla base dell’art. 87 (3) (b) del Trattato.
La Commissione non ha indicato alcun settore specifico, favorendo misure di tipo orizzontale
Sostegno al settore dell’auto?
51