240 likes | 625 Views
Il lavoro subordinato. Il lavoro subordinato come fattispecie sociale prevalente. La tutela del lavoro come parte del complessivo progetto di società accolto nella Costituzione. Il diritto del lavoro come diritto del lavoro subordinato. La subordinazione nel diritto del lavoro.
E N D
Il lavoro subordinato come fattispecie sociale prevalente La tutela del lavoro come parte del complessivo progetto di società accolto nella Costituzione Il diritto del lavoro come diritto del lavoro subordinato
La subordinazione nel diritto del lavoro A cosa serve qualificare il rapporto di lavoro come subordinato?
Lavoratore subordinato versus Lavoratore autonomo (c.d. logica del “tutto o niente”)
Applicazione degli istituti “protettivi” del rapporto di lavoro subordinato • Sospensioni del rapporto • Limiti di orario • Garanzia di riposi e ferie • Garanzie retributive • Tutela contro il recesso • Tutele di natura previdenziale ed assicurativa
La tradizionale inscindibilità del binomio fattispecie/effetti La qualificazione giuridica del rapporto (individuazione della fattispecie) Gli effetti: L’applicazione della legislazione in materia di lavoro subordinato
1)Il lavoro autonomo (art. 2222 ss. cod. civ.) 2) Il lavoro gratuito (prestazione resa affectionis vel benevolentiae causae) 3) I rapporti di lavoro aventi natura giuridica associativa (soci di cooperativa; associati in partecipazione) 4) I c.d. nuovi lavori (collaboratori, lavoratori a progetto): RINVIO Le fattispecie diverse dalla subordinazione
L’art. 2094 cod. civ. “E’ lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”
E’ lavoratore subordinato chi si obbligamediante retribuzione acollaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manualealle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” Come si decifra l’art. 2094 c.c.? Debole attitudine qualificatoria e conseguente necessità di:: Operazionidottrinarie e interpretazionigiurisprudenziali
La giurisprudenza della Corte di cassazione “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento” Cass., sez. lav., 03-04-2000, n. 4036
La qualificazione del rapporto e la volontà delle parti (il rilievo del c.d. nomen iuris): quale peso deve attribuirsi alla dichiarazione di volontà delle parti, ai fini della qualificazione giuridica del contratto?
1) Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, il criterio del nomen iuris adottato dalle parti non ha valore prevalente, dovendo la qualificazione medesima desumersi dalle concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto. Cass., sez. lav., 11.9.2003, n. 13375 (indirizzo maggioritario) 2) Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la volontà delle parti, ancorché non decisiva, assume rilevanza centrale nelle ipotesi in cui, per la peculiarità del rapporto o della sua attuazione, non risulta agevole individuare elementi caratterizzanti un certo tipo di rapporto e sicuramente incompatibili con rapporti lavorativi di tipo diverso Cass. Sez. lav. 21 aprile 2005, n. 8307 (indirizzo minoritario)
La regola fondamentale in materia di interpretazione del contratto: l’art. 1362 cod. civ. stabilisce che per interpretare il contratto, occorre indagare la comune intenzione della parti, valutando anche il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (Cassazione Sezione Lavoro n. 3175 del 9 febbraio 2009). La prevalenza dell’elemento “sostanziale” su quello “formale”, costituito dalla volontà dei contraenti
La nozione di subordinazione in senso tecnico-funzionale E’ fondata sulla valorizzazione dell’elemento della eterodeterminazione (sotto la direzione dell’imprenditore…..) “si può considerare lavoratore subordinato qualunque debitore di opere tenuto ad obbedire alle disposizioni impartite da un soggetto autorizzato ad esercitare il potere di determinare luogo e tempo dell'adempimento, controllandone altresì l'esecuzione”
L’indice “dominante” è rappresentato dalla sottoposizione alle direttive tecniche, al potere di controllo e al potere disciplinare dell’imprenditore (indice di subordinazione in senso tecnico-funzionale) Secondo la Corte di Cassazione…
… “Quando la distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato non risulti agevole alla luce di criteri univoci come l'esercizio di potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro (la cui esistenza è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia)….” Cass., sez. lav., 27-03-2000, n. 3674
….vengono in rilievo gli altri indici giurisprudenziali • Il vincolo di orario • Le modalità della retribuzione • L’imputazione del rischio della prestazione, a carico del datore di lavoro • La concessione di periodi di riposo, senza incidenza sul trattamento retributivo • L’esclusività della dipendenza da un solo datore di lavoro
Si può parlare di una gerarchia tra indici?
Cass. 2 aprile 2002 n. 4682 L‘ elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (…) - con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria
Una massima standard sulla natura subordinata del rapporto La suprema corte ha annullato la sentenza impugnata che, in relazione al rapporto con una società di intermediazione immobiliare di lavoratore addetto a contatti con i clienti, aveva ritenuto insussistente la subordinazione, senza prendere in considerazione le risultanze istruttorie secondo cui il direttore dell'agenzia impartiva specifiche disposizioni di lavoro, disponeva i turni delle ferie ed esercitava di fatto il potere disciplinare, risultando inoltre la presenza di una quota di retribuzione fissa, di un orario di lavoro e di un profilo di continuità della prestazione. Cass., sez. lav., 21-10-2000, n. 13925
…e sulla natura autonoma Non sono configurabili gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui le prestazioni siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esplicazione di un potere gerarchico, concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare (fattispecie relativa a prestazioni di guardia medica presso una clinica privata, con organizzazione del servizio autogestita dagli stessi medici incaricati, che predisponevano concordemente i turni, secondo le rispettive disponibilità, e avevano la possibilità di non presentarsi al lavoro, purché sostituiti da colleghi, senza necessità di comunicarlo al datore di lavoro). Cass., sez. lav., 18-11-2000, n.14947
Cass. 21 gennaio 2009, n. 1536 (in materia di subordinazione “attenuata”) “Vi sono situazioni in cui il vincolo di subordinazione appare attenuato, in quanto il lavoratore non viene continuamente assoggettato a specifiche disposizioni, onde è legittimo accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base ai criteri distintivi sussidiari, quali la mancanza in capo al prestatore di lavoro di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito”.
Le conseguenze dell’approccio pragmatico impiegato in giurisprudenza 1) L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere riconosciuta anche in assenza di qualcuno degli indici (specie di quelli del secondo gruppo) 2) Rapporti che presentano caratteristiche analoghe possono subire diverse qualificazioni da parte di diversi giudici