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POLITICHE INDUSTRIALI PER LO SVILUPPO. Augusto Ninni Università di Parma a.a. 2008-2009. In Europa. Prima del ’92: Politica della concorrenza , 1958: intese, abuso di posizione dominante, aiuti di Stato, poi operazioni di concentrazione (m&a).
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POLITICHE INDUSTRIALI PER LO SVILUPPO Augusto Ninni Università di Parma a.a. 2008-2009
In Europa Prima del ’92: • Politica della concorrenza, 1958: intese, abuso di posizione dominante, aiuti di Stato, poi operazioni di concentrazione (m&a)
Politica della ricerca (via laboratori comuni interni alla Comunità: nucleare) • Politica della difesa di settori in difficoltà (siderurgia, fibre) • Politica industriale dominata da Politica Agricola e Politica Regionale
Politica per la concorrenza: Articolo 81 del Trattato (ex art. 85): Sono vietati in quanto incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi fra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concertate che riguardano il commercio fra Stati Membri e che hanno come obiettivo o come effetto prevenire, restringere o distorcere la concorrenza all’interno del Mercato Comune
In particolare sono vietati quelli accordi che consistono in: • Fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di scambio; • Limitare o controllare la produzione, i mercati, lo sviluppo tecnico o gli investimenti • Spartirsi i mercati o le fonti di approvvigionamento • Applicare condizioni dissimili a transazioni simili con altre parti, mettendole quindi in condizioni di svantaggio; • Vincolare la conclusione di contratti all’accettazione da parte delle altre parti di obblighi supplementari che … non hanno connessione con l’argomento di questi contratti
Eccezioni al divieto generalizzato: Le decisioni (di divieto degli accordi) sono però inapplicabili se gli accordi o le pratiche • contribuiscono al miglioramento della produzione o distribuzione di beni, • o a promuovere lo sviluppo tecnico o il progresso economico, • consentendo ai consumatori di beneficiare di una parte del risultato, a patto che a) non imponga restrizioni non indispensabili b) eviti di eliminare la concorrenza in una parte significativa del mercato.
Art. 82 (ex art. 86): • E’ vietato ogni abuso di posizione dominante che consiste in ….(come art. 81)
Art. 87 (ex art. 92) • Salvo quanto altrimenti disposto, ogni aiuto garantito da uno Stato Membro (o attraverso risorse pubbliche) • che distorca o minacci di distorcere la concorrenza favorendo determinate imprese, o la produzione di determinati beni, • è, in quanto riguarda il commercio tra Stati Membri, incompatibilecon le regole del mercato comune.
E’ compatibile con il mercato comune l’aiuto che: • Ha un carattere sociale ed è dato a singoli consumatori, purchè non si basi su discriminazioniper quanto riguarda l’origine dei prodotti oggetto dell’aiuto • Serve a rimborsare il danno causato da disastri naturali • (E’ dato ad alcune aree della Germania, interessate dalla divisione, finché ciò è richiesto dagli svantaggi economici causati dalla divisione)
Il generale operare della Concorrenza era comunque incoraggiato dappertutto, salvo che in quattro settori esenti: energia elettrica, gas, telecomunicazioni, acqua…. • In questi settori (oltre alla Difesa) non solo non vigeva la concorrenza, ma i soggetti operanti potevano approvvigionarsi dove e come volevano…. • COMMESSE PUBBLICHE PROTEZIONISTE (tradizionale strumento politica industriale)
La nuova Europa • 1985: Mercato Interno • 1987: Rapporto Cecchini, “Il costo della non-Europa” 1988: riforma dei Fondi Strutturali • Fondo Sociale Europeo (FSE) • Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) • Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola (FEOGA)
Ob 1: Sviluppo e adeguamento strutturale regioni con sviluppo in ritardo • Ob. 2: Riconvertire regioni frontaliere o parti di regione gravemente colpite da declino industriale • Ob 3: Disoccupazione di lunga durata • Ob. 4: Facilitare inserimento professionale dei giovani • Ob 5a: Accelerare adeguamento strutture agrarie • Ob 5b: Promuovere Sviluppo zone rurali
1991: Rapporto Bangemann • 1993: Mercato Unico (abolizione barriere non tariffarie) 4 libertà di movimento: • merci • persone • capitali • imprese
Liberalizzazione commesse pubbliche • Vantaggi liberalizzazione commesse pubbliche Costi Unitari Mercati chiusi Paese x Ammontare delle vendite (nel paese x)
Liberalizzazione commesse pubbliche • Vantaggi liberalizzazione commesse pubbliche Costi Unitari Apertura dei mercati: concorrenza fra produttori Paese x Ammontare delle vendite (nel paese x)
Liberalizzazione commesse pubbliche • Vantaggi liberalizzazione commesse pubbliche Costi Unitari Apertura dei mercati: concorrenza fra produttori: concentrazione dell’industria e raggiungimento dell’equilibro Paese x Impresa y paese x Ammontare delle vendite
Introduzione concorrenza nei mercati protetti (energia, gas, telecomunicazioni, acqua) • Liberalizzazione regolazione • Privatizzazione non richiesta • Monopolista pubblico concorrenza fra fornitori privati • (Non sostituzione di un monopolista pubblico con uno privato !!!) • Facilitata da progresso tecnico
Direttive europee: recepimento nelle normative nazionali • Scorporo delle fasi autenticamente di monopolio naturale da quelle dove la concorrenza è possibile • Rinuncia ai vantaggi dell’integrazione verticale • Creazione di un’autorità indipendente di regolazione
Aiuti di Stato • E’ un intervento dello Stato che implica distorsioni nella concorrenza, in quanto alcuni soggetti sono trattati in modo più favorevole di altri
Aiuti regionali • In regioni dove PIL pc è < 75% media CEE • Ammessi aiuti sino al 75 % valore investimento iniziale • (equivalente sovvenzione netta: Aiuto/Inv, al netto imposizione fiscale) • Nelle regioni a maggiore difficoltà, o periferiche, o dove mancano infrastrutture essenziali: ammessi aiuti anche al finanziamento (non nuovo investimento) purché temporanei e in grado di promuovere uno sviluppo durevole
Aiuti settoriali Compatibili se servono a: • Correggere gravi squilibri regionali • Agevolare e/o accelerare l’aggiustamento strutturale alle mutate condizioni dei mercati • Graduare nel tempo il processo di aggiustamento, ove necessario per ragioni sociali
Aiuto deve essere non solo compatibile ma ammissibile secondo principi di: • Proporzionalità (necessario e commisurato allo scopo) • Prospettive Comunitarie (non naz.le) • Temporaneità • Divieto di aiuti al funzionamento • Trasparenza (occorre poterne misurare l’intensità) C’è comunque esame permanente dei regimi esistenti
Ammessi se (non distorcenti): • Effettivamente necessari • Collegati a processi di riorganizzazione industriale atti a ripristinare l’efficienza nel lungo periodo (divieto aiuti al funzionamento e a scopo di salvataggio, salvo casi eccezionali per costi sociali) • Decrescenti nel tempo • Proporzionali all’entità dei problemi • Non devono capacità produttiva
Aiuti orizzontali • Tutela ambiente • R&S • Ricerca fondamentale