330 likes | 470 Views
COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA?. NON E’ MEZZO DI PROVA, MA SOLO STRUMENTO DI AUSILIO FORNITO AL GIUDICE NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA, COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELL’ATTIVITA’ DEL GIUDICE INFATTI:
E N D
COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA? NON E’ MEZZO DI PROVA, MA SOLOSTRUMENTO DI AUSILIO FORNITO AL GIUDICE NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA, COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELL’ATTIVITA’ DEL GIUDICE INFATTI: - LA CONSULENZA TECNICA E’ INSERITA NELLA PARTE DEDICATA ALL’ISTRUZIONE PROBATORIA, MA PRIMA E FUORI DALLA PARTE DEDICATA AI MEZZI DI PROVA PROPRIAMENTE DETTI • IL CODICE NON PREVEDE LA DISCIPLINA DELLA CONSULENZA TECNICA, MA PIUTTOSTO LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO. In definitiva, la Consulenza Tecnica d’Ufficio ha la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
CHI E’ IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO? E’ UN SOGGETTO FORNITO DI CONOSCENZE TECNICHE E SCIENTIFICHE DIVERSE DA QUELLE GIURIDICHE CHE IL GIUDICE NON CONOSCE, NE’ E’ TENUTO AD AVERE QUINDI: E’ UN AUSILIARIO DEL GIUDICE CHE PRESTA LA SUA OPERA IN BASE AD UN INCARICO SPECIFICO CHE GLI E’ STATO AFFIDATO DAL GIUDICE. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
IL RUOLO FONDAMENTALE DEL CONSULENTE DEL GIUDICE È QUINDI QUELLO DI RENDERE ESPLICITA, OSSIA CHIARAMENTE VISIBILE UNA CONDIZIONE DI FATTO SINO A QUEL MOMENTO DI DIFFICILE LETTURA PER CHI TECNICO NON E’, AFFINCHE’ COLUI CHE AVRA’ POI IL DOVERE DI DECIDERE POSSA SVOLGERE APPIENO IL SUO RUOLO, FINANCHE DISATTENDENDO IN TUTTO O IN PARTE LE CONCLUSIONI TECNICHE CUI LO STESSO C.T.U. E’ GIUNTO. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
PERCHE’ UN CONSULENTE TECNICO? Accade che ai fini decisori della causa in essere, si venga a palesare la necessità di ricorrere all’intervento di una figura, sino a quel momento esterna al processo, che funga da MEZZO MEDIANTE IL QUALE IL GIUDICE ACQUISISCE O INTEGRA, NELLA FASE DELL’ISTRUZIONE PROBATORIA, QUELLE COGNIZIONI TECNICHE DI CUI NON E’ FORNITO MA CHE SI APPALESANO NECESSARIE PER LA DECISIONE DELLA CAUSA. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
CHI E’ IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE? E’ UN SOGGETTO CHE RAPPRESENTA LE PARTI IN CAUSA PER QUANTO ATTIENE L’ASPETTO TECNICO OGGETTO D’INDAGINE QUINDI: SVOLGE FUNZIONI PARAGONABILI A QUELLO DEL LEGALE, E CIOE’ UN DIFENSORE LIMITATAMENTE AL PIANO TECNICO, CHE INTEGRA L’OPERA DEL DIFENSORE GIURISTA. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
A CHI LA DECISIONE DI AVVALERSI DI UN CONSULENTE TECNICO? LA DECISIONE DI AVVALERSI O NO DELL’AUSILIO DEL CONSULENTE TECNICO E’ RIMESSA IN VIA ESCLUSIVA ALLA DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE CHE E’ L’UNICO SOGGETTO PROCESSUALE IN GRADO DI VALUTARE, CASO PER CASO, SE EGLI STESSO POSSIEDE O NO LE CONOSCENZE TECNICHE NECESSARIE PER LA DECISIONE DELLA CAUSA. In sede di accoglimento (o di rigetto) di un’istanza di Consulenza Tecnica d’Ufficio avanzata da una delle parti del processo, il Giudice è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, l’esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell’istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
QUINDI: • l’istanza delle parti volta ad ottenere la nomina del consulente si configura quale mera sollecitazione rivolta al Giudice, non sussistendo in capo alle medesime un vero e proprio diritto all’ammissione della consulenza. La C.T.U. come mezzo istruttorio è sottratto alla disponibilità delle parti. La sua ammissione rientra nei poteri discrezionali del Giudice , cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità; • le parti possono suggerire i quesiti da sottoporre al consulente, senza che ciò costituisca vincolo per il giudice, ma anche con la possibilità di formularli in modo anche solo orientativo e al di fuori di ogni barriera preclusiva; • il Giudice può provvedere alla nomina di un C.T.U. anche senza alcuna richiesta delle parti. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 69/2009 (applicabili tendenzialmente ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore) • ANTICIPAZIONE DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI AL MOMENTO DELLA NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (art. 191 c.p.c.); • FISSAZIONE DA PARTE DEL G.I. DEL TERMINE ENTRO IL QUALE LE PARTI DEVONO TRASMETTERE AL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO LE PROPRIE OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE (art. 195 c.p.c.); • FISSAZIONE DA PARTE DEL G.I. DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO DEVE DEPOSITARE LA RELAZIONE, LE OSSERVAZIONI DELLE PARTI E UNA SINTETICA VALUTAZIONE DELLE STESSE (art. 195 c.p.c.). ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
FORMULAZIONE DEI QUESITI Con l’ordinanza di nomina del C.T.U., il Giudice formula i quesiti (al C.T.U. e alle parti è così consentito anticipare all’udienza fissata per il giuramento l’esame dei quesiti e la richiesta di eventuali modifiche e integrazioni che potranno essere discusse in quella sede) La formulazione del quesito riveste capitale importanza per il corretto svolgimento dell’incarico di consulenza tecnica in quanto più il quesito è analitico dettagliato chiaro puntuale minori saranno le questioni che potranno sorgere durante le operazioni peritali con riferimento all’ambito dell’indagine. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
COSA NON DEVE FARE IL CONSULENTE TECNICO? • non deve esuberare dal quesito che il Giudice gli sottopone; • non deve travalicare il profilo squisitamente tecnico del suo contributo al processo; • non deve pretendere di dirimere problematiche di natura legale o giuridica; • non deve dimenticare di avere dalla sua parte chi, in termini giuridici, può meglio di chiunque altro supportarlo o aiutarlo nel compimento del suo incarico: il Giudice che lo ha nominato. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
COSA DEVE FARE IL CONSULENTE TECNICO? • Deve esaminare gli atti e i documenti di causa – gli elementi di fatto sui quali fonda il C.T.U. fonda il proprio giudizio tecnico, devonoessere i medesimi sui quali il Giudice potrebbe fondare la propria sentenza Il C.T.U. non potrà fondare le proprie conclusioni tecniche su fatti o circostanze che non siano mai stati ritualmente dedotti e provati nel giudizio. L’indagine del C.T.U. deve quindi essere circoscritta alle risultanze acquisite al processo. La Consulenza Tecnica d’Ufficio NONpuò essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume tanto che la C.T.U. viene legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate. Nondimeno, per effetto dell’art. 194 c.p.c., egli può essere autorizzato dal Giudice a • chiedere chiarimenti alle parti e ad • assumere informazioni da terzi, oltre che a • procedere all’esecuzione di piante, calchi. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
segue COSA DEVE FARE IL CONSULENTE TECNICO? Il potere del C.T.U. di acquisire informazioni da terzi è circoscritto agli elementi accessori ed ai fatti secondari rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e in questi limiti e se ne sono indicate le fonti, quelle informazioni possono concorrere a formare il convincimento giudiziale. Unica eccezione, come si vedrà, è costituita dalla consulenza contabile per la quale il C.T.U. può, a certe condizioni, esaminare documenti non prodotti in causa e menzionarli nella Relazione. • Deve condurre le operazioni peritali in contradditorio tra le parti: tutte le parti in causa devono essere poste su un piano paritetico in quanto a documenti processuali, informazioni assunte sulla vicenda di causa, ecc.; • Deve esperire il tentativo di conciliazione della lite (art. 199 c.p.c.). ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DA PARTE DEL GIUDICE Considerazioni tecniche • Il Giudice potrà discostarsi in qualsivoglia momento dalle risultanze della consulenza purchè 1) motivi espressamente simile scelta che deve essere ancorata alle risultanze processuali; 2) Indichi gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il C.T.U. si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del C.T.U. In altre parole, le valutazioni espresse dal C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il Giudice che può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il Giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per giungere alla decisione contrastante con il parere del C.T.U. • Qualora invece il Giudice ritenga di non doversene allontanare, potrà fare un semplice riferimento alla consulenza, dando luogo ad una motivazione per relationem. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
segueVALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DA PARTE DEL GIUDICE Considerazioni giuridiche Diversa è la problematica del C.T.U. che, oltrepassando il campo del proprio incarico, abbia tratto delle conseguenze giuridiche dagli accertamenti svolti non limitando la propria analisi al campo meramente tecnico e fattuale al quale simile mezzo è destinato, ma invadendo il campo riservato alla cognizione del Giudice. In tal caso, il Giudice nonpotrà avvalersi dello strumento della motivazione per relationem, ma qualora voglia aderire alle conclusioni raggiunte dal C.T.U., dovrà formare una propria ed autonoma motivazione, tenendo conto delle deduzioni che abbiano fatto sul punto le parti. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
I DIVERSI GRADI DI RESPONSABILITA’ C.T.U. C.T.P. SI ATTIENE ALLE NORME DEONTOLOGICHE PROFESSIONALI + AL MANDATO POSTO DAL SUO COMMITTENTE Non presta giuramento e non sono applicabili le disposizioni sull’astensione e la ricusazione del C.T.U. SI ATTIENE ALLE NORME DEONTOLOGICHE PROFESSIONALI + ALL’ATTO FORMALE DI GIURAMENTO DI FRONTE AD UN ORGANO GIUDICANTE (assumendo funzioni di ausiliario del Giudice) Se esiste colpa grave: arresto o ammenda. Quindi non in caso di semplici errori od omissioni, ma quando il C.T.U. dà luogo d inadempimenti apprezzabili non già secondo il parametro della diligenza professionale propria del buon consulente, ma secondo la diligenza richiesta dalla comune esperienza (es. macroscopici vizi logici, inosservanza palese e grave del contraddittorio, ecc.) ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) L’esame contabile rappresenta una peculiare figura di consulenza tecnica disciplinata dagli artt. 198 – 200 c.p.c. che si distingue per i maggiori poteri che possono essere conferiti al C.T.U. nell’ambito del tentativo di conciliazione. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
segueCONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) Una prima caratteristica è rappresentata dal fatto che al C.T.U. , prima di effettuare le indagini, è attribuito dall’art. 199 c.p.c.il compito di tentare la conciliazione tra le parti. Unico caso in cui è prevista l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione a cura del C.T.U. Al di fuori dell’ipotesi della consulenza contabile, il C.T.U. non è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione. Ed infatti è proprio in relazione alla specifica previsione dell’incarico di tentare la conciliazione delle parti che l’art. 198 c.p.c., 2° comma, attribuisce al C.T.U., previo consenso delle parti stesse, la facoltà di esaminare documenti e registri non prodotti in causa, al fine evidente di permettere all’ausiliario del Giudice di formarsi una cognizione dei fatti, anche oltre gli stretti limiti dell’oggetto del processo, per facilitare il raggiungimento di un componimento della lite. Tale tentativo di conciliazione viene in genere compiuto sentendo le parti ed esaminando i documenti e i registri prodotti in causa e, eventualmente, quelli che le parti concordemente consentono di prendere in esame. Unico limite: la facoltà del C.T.U. di esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa può essere esercitata soloprevio consenso di tutte le parti. Di essi, senza il consenso delle parti il C.T.U. non può fare menzione nei processi verbali o nella sua Relazione. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) Domanda Qualora anche solo una parte neghi il consenso ad utilizzare documenti, ritenuti funzionali alla risoluzione del quesito, il C.T.U. può esaminare i documenti (quando in loro assenza la risposta sarebbe diversa o scorretta o addirittura impossibile? Risposte • Senza il consenso delle parti, il C.T.U. non può esaminare documenti prodotti tardivamente. In caso di utilizzo, la consulenza tecnica è affetta da nullità relativa, sanabile ex art. 157 c.p.c. La facoltà del C.T.U. di esaminare documenti non ritualmente prodotti sussiste solo in vista del potere di tentare la conciliazione, tanto che, se sono stati presi in considerazione documenti «nuovi» ai fini del tentativo di conciliazione e questo poi fallisce, la parte che li ha prodotti non può essere costretta ad esibirli in giudizio (salva l’ipotesi dell’art. 210 c.p.c.), né essi possono essere usati per la Relazione (art. 198, ult. co. c.p.c.). ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) segue Risposte 2) Le limitazioni relative all’assenza di consenso di tutte le parti non operano quando • i documenti prodotti tardivamente sono necessari per la risoluzione del quesito posto al C.T.U. e • la loro esistenza risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi allegati dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica L’acquisizione riguarderebbe quindi documenti già implicitamente considerati dalle parti nel processo e solo materialmente estranei ad esso. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) segue Risposte 3) Si riconosce al Giudice il potere di affidare al C.T.U. la facoltà di esaminare validamente i documenti che siano necessari per la soluzione della controversia, indipendentemente dal consenso di tutte le parti, semprechè essi siano poi comunicati a tutte le parti e quindi suscettibili di divenire oggetto di contraddittorio !!!!!!!!!!!!!!! 4) L’utilizzo da parte del C.T.U. di documenti non acquisiti al processo, anche in assenza di consenso di tutte le parti, è possibile solo se si tratta di documenti concernenti fatti secondari, cioè non fatti primari che le parti avrebbero dovuto porre a fondamento di domande od eccezioni. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) • Nel caso di esame contabile, l’accordo fra le parti, ottenuto a mezzo dell’opera del C.T.U., ha valore di conciliazione giudiziale. Il Giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale (art. 199, 2° co. c.p.c.) Conseguenza: La parte a favore della quale è stata definita la conciliazione, in mancanza di adempimento spontaneo di controparte, può agire in via esecutiva • Qualora invece, al di fuori dell’ipotesi della consulenza contabile, le parti concludano un accordo avanti il C.T.U., la relativa convenzione conserva valore di transazione stragiudiziale. Il Giudice non può attribuire efficacia di titolo esecutivo al verbale di conciliazione redatto dal C.T.U. Conseguenza: La parte a favore della quale è stata definita la conciliazione, in mancanza di adempimento spontaneo di controparte, deve promuovere un giudizio per procurarsi il titolo esecutivo ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) Nel caso in cui non sia possibile procedere alla conciliazione delle parti, il C.T.U. provvede all’esecuzione delle sue indagini affidate, sulla scorta dei: • registri e documenti acquisiti; • registri e documenti non prodotti che però le parti consensualmente consentono che siano indicati nella relazione; • dichiarazioni delle parti, che, ai sensi dell’art. 200, 2° co. c.p.c., se riportate dal C.T.U. nella relazione possono, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., essere valutate dal Giudice che da esse può desumere argomenti di prova, secondo il suo prudente apprezzamento. Una volta che le indagini siano state portate a compimento, il C.T.U. esprime il suo parere in apposita relazione che viene depositata in Cancelleria nel termine fissato ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
ESEMPI CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) Nell’ambito delle materie che ci interessano vengono in considerazione, a mero titolo esemplificativo: • corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; • corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili; • corrispondenza tra risultanze delle scritture e appostazioni nel bilancio di esercizio o consolidato; • conformitàdel bilancio alle norme che lo disciplinano; • ricostruzione dei rapporti di «dare» ed «avere» tra soggetti, risultanti dalle scritture contabili; • ricostruzione di operazioni finanziarie; • rilevazioni di movimentazioni di c/c bancario e calcolo dell’anatocismo; • valutazionedi aziende; • valutazione di quote societarie nelle controversie relative a recesso o esclusione del socio; • verifica del momento in cui la società ha perso il capitale ai fini della valutazione della responsabilità degli amministratori ex art. 2485 c.c. e 2486 c.c. e quantificazione del relativo danno ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
ESEMPI CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) 1) Verifica del momento in cui la società ha perso il capitale e danno da prosecuzione dell’attività • Logica ex ante • Principi Contabili di riferimento • Differenzatra rettifiche e riclassifiche di bilancio • Rilevanza qualitativa delle riclassifichedi bilancio • Rilevanza quantitativa dellerettifichedi bilancio ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
ESEMPI CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) Segue Verifica del momento in cui la società ha perso il capitale e danno da prosecuzione dell’attività ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
ESEMPI CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.) 2) Scientiadecoctionisnell’azione revocatoria fallimentare Profilo soggettivo dell’azione • Logica ex ante • Patrimonio conoscitivo di riferimento e disponibile per la Parte convenuta «in base alle notizie a disposizione dell’Istituto di credito convenuto, nonché ai dati ufficiali noti all’Istituto, e precisamente: • bilanci d’esercizio e bilanci consolidati; • numero dei titoli emessi e collocati sul mercato, considerate le tornate tutte di emissioni; • i dati comunque noti al mercato creditizio; • le notizie della stampa; • gli atti emessi dalle Autorità di Controllo; • le segnalazioni comunicate ai centri di raccolta dati accessibili alla Banca» ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
DECALOGO Art. 62 c.p.c. Il C.T.U. compie le indagini che gli sono commesse dal Giudice e fornisce i chiarimenti che il Giudice gli richiede Obbligo per il C.T.U. di prestare l’ufficio tranne che il Giudice riconosca che ricorra un giusto motivo di astensione. Il C.T.U. può essere ricusato per i motivi indicati nell’art. 51 c.p.c. (es. se esiste, in capo al C.T.U., interesse nella causa) Art. 63 c.p.c. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
Segue DECALOGO Art. 64 c.p.c. Responsabilità del C.T.U. Se esiste colpa grave: arresto fino 1 anno o ammenda. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni Nomina del C.T.U. Al momento della nomina del C.T.U., il Giudice formula i quesiti (NEW) e fissa l’udienza in cui il C.T.U. deve comparire. Possibilità di nominare più C.T.U. in caso di grave necessità Art. 191 c.p.c. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
Segue DECALOGO Art. 192 c.p.c. Astensione e ricusazione del C.T.U. Termine di 3 giorni prima dell’udienza di comparizione • per il C.T.U. che non ritiene di accettare l’incarico; • per le parti che intendono proporre istanza di ricusazione Norma volta a tutelare, insieme alla nomina giudiziale, l’imparzialità-terzietà del C.T.U., come suoi connotati essenziali in quanto ausiliare del Giudice Giuramento del C.T.U. All’udienza di comparizione Art. 193 c.p.c. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
Segue DECALOGO Art. 194 c.p.c. Attività del C.T.U. • assiste alle udienze alle quali è invitato dal G.I.; • compie le indagini che gli sono commesse dal G.I.; • se autorizzato, chiede chiarimenti alle parti ed assume informazioni da terzi NEW Processo verbale e relazione Il C.T.U. deve predisporre Relazione, nella quale è tenuto ad inserire anche le osservazioni e le istanze delle parti. La Relazione viene trasmessa ai C.T.P. nel termine stabilito dal G.I. che stabilisce altresì • il termine entro il quale le parti devono trasmettere al C.T.U. le proprie osservazioni sulla Relazione; • - IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL c.t.u. DEVE DEPOSITARE LA Relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse. Art. 195 c.p.c. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
Segue DECALOGO Art. 196 c.p.c. Possibilità per il Giudice di disporre in ogni momento la rinnovazione delle indagine e, per gravi motivi, la sostituzione del C.T.U. Possibilità per il C.T.U. di assistere alla discussione dinnanzi al Collegio e ad esprimere il suo parere in camera di Consiglio, se ritenuto necessario dal Presidente Art. 197 c.p.c. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
Segue DECALOGO Art. 198 c.p.c. Esame contabile Se le parti si conciliano, si redige il processo verbale di conciliazione al quale il Giudice attribuisce, con proprio decreto, efficacia di titolo esecutivo Art. 199 c.p.c. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
Segue DECALOGO Art. 200 c.p.c. Se fallisce il tentativo di conciliazione, il C.T.U. passa alla stesura della propria Relazione Art. 201 c.p.c. Nomina e funzioni del C.T.P. ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013