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NORME COMUNITARIE NEL SETTORE EDILE. Immobili e Direttiva IVA 2006/112/CE ( rifusione Sesta direttiva comunitaria n. 77/388/CEE).
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NORME COMUNITARIE NEL SETTORE EDILE
Immobili e Direttiva IVA 2006/112/CE ( rifusione Sesta direttiva comunitaria n. 77/388/CEE) Gli Stati membri possono considerare soggetti passivi d’imposta chiunque, anche a titolo occasionale, effettui la cessione di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo, anteriormente alla prima occupazione NB - Nell’ordinamento nazionale questa disposizione non è stata recepita ART. 12
Immobili e Direttiva IVA 2006/112/CE ( rifusione Sesta direttiva comunitaria n. 77/388/CEE) REGOLA GENERALE Le locazioni e le cessioni di beni immobili sono sempre esenti da IVA (conseguente limitazione della detrazione per l’imposta assolta sugli acquisti) ART. 135 OPZIONE E DEROGA Gli Stati membri possono accordare ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione (per poter recuperare l’IVA sugli acquisti) ART. 137
Immobili e Direttiva IVA 2006/112/CE ( rifusione Sesta direttiva comunitaria n. 77/388/CEE) Estende l’uso dell’inversione contabile (senza specifica autorizzazione) alle seguenti operazioni: • prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni (contratti di appalto) • messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui sopra • cessioni di beni immobili qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell'operazione ART. 199
NORME NAZIONALI PER LOCAZIONI E CESSIONI DI FABBRICATI EVOLUZIONE NEL TEMPO
Disciplina IVA immobili nel corso degli anni • Favorite imprese di costruzione • Imponibili tutte le cessioni di immobili • Esenti solo le locazioni di abitazioni 1973 • Agevolazioni per prima casa, a favore della cooperazione e ai fini sociali e di solidarietà (terremoti e calamità naturali ecc.) • Eliminate barriere architettoniche a favore dei portatori di handicap • Aliquota agevolata per recupero centri storici e urbani 1973/1996
Disciplina IVA immobili nel corso degli anni Introdotta esenzione IVA per vendite di fabbricati abitativi da parte di imprese non di costruzioni e per immobiliari di rivendita “… le misure introdotte costituiscono un primo intervento del più ampio disegno di razionalizzazione del delicato settore, volto ad evitare elusioni di imposta o distorsioni di mercato” 1996 DL 323 del 20 giugno
NORME INTRODOTTE • DAL 4 LUGLIO 2006 • Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 • Legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006 • Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) • Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) • Legge 220 del 13 dicembre 2010 (Stabilità 2011) • Decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 • Legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012
SOCIETA’ IMMOBILIARI, TIPO DI IMMOBILI E SINTESI DELLE REGOLE
NORME NAZIONALI PER FABBRICATI - TABELLE DI SINTESI -
INDETRAIBILITA’ OGGETTIVA 19 BIS 1 – SINTESI -
DETRAZIONE IMMOBILI ABITATIVI (solo per immobiliari di costruzioni e di ripristino) ART. 19-BIS 1 Le immobiliari "dicostruzione" e quelle "diripristino" – cioè quelle che hanno acquistato per ricostruire o ristrutturare un immobile abitativo per la successiva rivendita - possono recuperare l'imposta sugli acquisti e i costi di tali beni Alle altre imprese (immobiliari di gestione, immobiliari di rivendita, società di leasing, società di ogni tipo, imprenditori individuali, artisti e professionisti) non è consentito recuperare l’IVA sull’acquisto di fabbricati abitativi (… vedi tabella successiva)
DETRAZIONE IMMOBILI ABITATIVI (per immobiliari di rivendita, gestione, leasing e altre imprese) ART. 19-BIS 1 • Le "immobiliari di rivendita", le "immobiliari di gestione", le "società di leasing" e tutte le "altre imprese" (banche, assicurazioni, imprese di produzione o di vendita di beni diversi dagli immobili, enti ecc.) che non possono recuperare l'IVA sull'acquisto di fabbricati abitativi • possono detrarre l'IVA se concedendo in locazione l'immobile abitativo in regime di esenzione devono procedere alla riduzione della percentuale di detrazione applicando il pro-rata a norma dell'articolo 19, comma 5 e dell'articolo 19-bis nell'anno di acquisto dell'immobile e nei nove anni successivi • (Ad esempio, una immobiliare "di rivendita" che concede in locazione sia fabbricati abitativi in regime di esenzione che fabbricati non abitativi assoggettati ad IVA a seguito di opzione può detrarre l'IVA all'atto dell'acquisto di un fabbricato abitativo solo se applica il pro-rata di detrazione)
Immobiliari - separazione delle attività Articolo 36, comma terzo • vendita fabbricati abitativi esenti • vendita fabbricati strumentali imponibili • locazione fabbricati abitativi esenti • locazione fabbricati strumentali imponibili Separazione permessa
Immobiliari - separazione delle attività Codici ATECO 2007 • 42.12.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali • 68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri • compravendite esenti IVA • compravendite imponibili IVA • 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri • locazioni esenti IVA • locazioni imponibili IVA Separazione permessa
REVERSE CHARGE E SISTEMA SANZIONATORIO PER ERRATA APPLICAZIONE
Reverse charge sub-appalti edili dal 1 gennaio 2007 • Inversione contabile obbligatoria per servizi resi da subappaltatori • nei confronti di: • imprese di costruzione o ristrutturazione • appaltatore principale o altro subappaltatore Sia il subappaltatore che la controparte devono svolgere entrambi un’attività appartenente al settore “F-costruzioni” della tabella Ateco 2007 (codici da 41 a 43.99.09)
Reverse charge sub-appalti edili • Fornitura con posa in opera • Prestazione dei professionisti • Prestazioni dirette di chi assume l’appalto principale • Consorzi • Associazioni temporanee di imprese • Noleggio ponteggi • Noli a freddo (senza operatore o senza montaggio/smontaggio dei beni) Attività escluse
Reverse charge sub-appalti edili • Considerano con aliquota “zero” le fatture emesse ai fini del rimborso IVA • Possono effettuare compensazione infrannuale • Se nell’anno solare precedente il volume di affari sia stato pari o maggiore all’80% delle prestazioni in subappalto rese, elevato a € 1.000.000 il limite della compensazione Agevolazioni per subappaltatori
Reverse charge per cessioni immobili Inversione contabile per cessioni di fabbricati abitativi effettuate da imprese di costruzione o ripristino oltre 5 anni da ultimazione lavori Inversione contabile per cessioni imponibili su opzione di immobili strumentali
Reverse charge per cessioni immobili Fatturazione ordinaria Cessioni immobili abitativi e strumentali effettuate • da imprese di costruzione o ristrutturazione entro i 5 anni dall’ultimazione dei lavori • da chiunque nei confronti di privati Locazioni di immobili abitativi o strumentali imponibili per opzione
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU FABBRICATI ABITATIVI - LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 - ALIQUOTA IVA 10% …
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU FABBRICATI ABITATIVI - LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 - ALIQUOTA IVA 10% …
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU FABBRICATI ABITATIVI - LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 - ALIQUOTA IVA 10% BENI SIGNIFICATIVI - DM 29 DICEMBRE 1999 - • Ascensori e montacarichi • Infissi esterni ed interni • Caldaie • Videocitofoni • Apparecchiature di condizionamento e riciclo • dell’aria • Sanitari e rubinetterie da bagno • Impianti di sicurezza REGOLA - CM n. 71/E del 7 aprile 2000 In presenza di interventi con impiego di beni significativi, gli stessi sono soggetti al 10% fino al limite massimo della differenza tra il prezzo della prestazione complessiva e il valore dei beni medesimi Il valore residuo sconta l’IVA del bene ceduto (22%)
1° CASO – BENI SIGNIFICATIVI DI VALORE INFERIORE AL 50% DELL’INTERO INTERVENTO LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 …
1° CASO – BENI SIGNIFICATIVI DI VALORE INFERIORE AL 50% DELL’INTERO INTERVENTO LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 … (*) In caso di beni significativi di valore inferiore al 50% dell’intero intervento su tutto il valore dei beni significativi si applica l’IVA del 10%
2° CASO – BENI SIGNIFICATIVI DI VALORE SUPERIORE AL 50% DELL’INTERO INTERVENTO LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 …
2° CASO – BENI SIGNIFICATIVI DI VALORE SUPERIORE AL 50% DELL’INTERO INTERVENTO … LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 (*) In caso di beni significativi di valore superiore al 50% dell’intero intervento l’importo della fattura va scisso e si applica l’aliquota ridotta del 10% sulla mano d’opera, sulle materie prime e su una parte di valore dei beni significativi