430 likes | 894 Views
L’esame di Scuola Media. Direzione Scolastica Regionale SARDEGNA Ufficio Ispettivo. 1 - Nota preliminare. Importanza dell’esame: conclude un percorso scolastico nel quale all’alunno si è offerta la possibilità di formarsi una base conoscitiva generale,
E N D
L’esame di Scuola Media Direzione Scolastica Regionale SARDEGNA Ufficio Ispettivo
1 - Nota preliminare Importanza dell’esame: conclude un percorso scolastico nel quale all’alunno si è offerta la possibilità di • formarsi una base conoscitiva generale, • organizzare una prima sistematizzazione dei saperi • programmare consapevoli scelte per il futuro.
1 - Nota preliminare Normativa di riferimento • CM n°28, 15 marzo 2007 • Nota di indirizzo MPI, 31 agosto 2006 • Nota di indirizzo MPI, 10 novembre 2006 • D. Lgs. n. 59/2004, art. 11 • OM n° 90, 21 maggio 2001
1 - Nota preliminare AAA È TASSATIVAMENTE VIETATO INTRODURRE TELEFONINI NELLE AULE D’ESAME
ATTIVITÀ PREPARATORIE
1. Validità dell’anno scolastico • i docenti devono accertare per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni • è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato • Per casi eccezionali, sono possibili motivate deroghe preventivamente definite
2. Ammissione all’esame Non è più prevista l’ammissione all’esame Le disposizioni precedenti sono state abrogate dall’art. 19 del D. Lgs. 59/2004 con effetto dal corrente anno scolastico. non trovano più applicazione gli artt. • 177 (valutazione e scheda personale dell’alunno) • 183 (ammissione all’esame di licenza) ex T. U. (D. Lgs 297/1994)
2. Ammissione all’esame L’ammissione è disposta d’ufficio • frequenza dell’ultimo anno di corso, • indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti • alla sola condizione del raggiungimento del monte ore annuo di presenze
3. Relazione finale del consiglio di classe La relazione DEVE contenere • le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, • le linee didattiche seguite, • gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione – • sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha • ipotizzato, • verificato • vagliato.
3. Relazione finale del consiglio di classe La scheda individuale di valutazione, completa di • giudizi analitici per disciplina • giudizio globale conclusivo del terzo anno, è lo strumento che consente una conoscenza sufficientemente completa del risultato cui ciascun alunno è pervenuto in relazione • allo sviluppo delle capacità • al possesso dei contenuti culturali.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
4. Prove scritte AAA • la predisposizione di prove da parte dell’Invalsi per l’esame conclusivo del primo ciclo, è stata annullata (art. 3, L. 11 gennaio 2007) • è stata confermata l’esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.
4. Prove scritte • Sulle discipline del curricolo sono intervenute modifiche che incidono sulle prove d’esame, tra cui: • studio di una seconda lingua comunitaria • ristrutturazione dell’area tecnologica (D Lgs. 59/2004 e D Lgs 226/2005)
4. Prove scritte è prevista • l’effettuazione di tre prove scritte, • da svolgersi su tre giorni diversi • per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalle commissioni esaminatrici. Si rammenta l’obbligo di tener conto nella calendarizzazione delle prove della presenza di alunni di religione ebraica.
4. Prove scritte (a-Italiano) La prova scritta di italiano • è formulata in modo da consentire all’alunno di manifestare la propria capacità di • rielaborazione • organizzazione delle conoscenze acquisite. • è finalizzata ad accertare • la coerenza e la organicità del pensiero, • la capacità di espressione personale • il corretto ed appropriato uso della lingua
4. Prove scritte (a-Italiano) • almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni. • indicazioni di massima: • Esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia • cronaca, • diario, • lettera, • racconto o intervista ecc.); • Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali; • Relazione su un argomento attinente qualsiasi disciplina.
4. Prove scritte (b-Lingue com.) Per quanto riguarda le lingue comunitarie che, per la prima volta in modo generalizzato, oggetto di valutazione di esame, deve essere affermata la • pari dignità di entrambi gli insegnamenti di lingue comunitarie (inglese e altra lingua scelta dalla scuola), • tale parità deve essere praticata in modo graduale per renderla sostanzialmente credibile. AAA In questo anno di prima applicazione, l’effettuazione della prova per la seconda lingua ha carattere sperimentale.
4. Prove scritte (b-Lingue com.) • la prova riguarda la prima lingua comunitaria. • previa delibera del collegio dei docenti, potrà essere sperimentata la prova scritta unica delle due lingue comunitarie. In tal caso, la prova avrà • modalità esecutive differenziate per ciascuna lingua • valutazione riferita a ciascuna lingua. AAA per gli alunni ripetenti e/o che non hanno potuto usufruire di tale insegnamento per l’intero corso, si terrà conto • della durata dello specifico percorso compiuto • dei relativi livelli di competenza conseguiti.
4. Prove scritte (b-Lingue com.) Se il CdD, non include la seconda lingua comunitaria nell’unica prova scritta, essa sarà obbligatoriamente materia del colloquio pluridisciplinare con • specifica trattazione • e valutazione AAA Le scuole interessate da esperienze consolidate di bilinguismo possono deliberare autonomamente lo svolgimento di prove scritte separate delle due lingue comunitarie.
4. Prove scritte (c-Matematica) La terza prova scritta verifica • le capacità • e le abilità essenziali • di matematica • elementi di scienze • tecnologia • La prova può essere articolata • su più quesiti, concernenti • aspetti numerici, geometrici e tecnologici • nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità • attività svolte nel campo delle scienze sperimentali. • È obbligatorio evitare soluzioni dipendenti l'una dall'altra (per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa). • Ogni commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo si possono usare (dare preventiva comunicazione ai candidati).
5. Colloquio pluridisciplinare Il colloquio è condotto • collegialmente • alla presenza dell’intera commissione esaminatrice • col fine di valutare la maturazione globale dell’alunno. IMPORTANTE ciascuno scuola decide autonomamente le forme di svolgimento del colloquio (DM 26 agosto 1981)
5. Colloquio pluridisciplinare VALUTAZIONE • La commissione verifica per ciascuna disciplina • capacità • competenze conseguite (NB: per le due lingue comunitarie a livello differenziato) • Per le sole classi ad indirizzo musicale, viene verificata, anche • la competenza musicale raggiunta al termine del triennio • sia nella pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme • sia nella conoscenza teorica. (DM 201/1999)
5. Giudizio finale La commissione, che • nella correzione degli elaborati • nello svolgimento del colloquio • nella formulazione dei giudizi opera sempre su base collegiale, sulla base • degli scrutini finali • delle prove scritte e • del colloquio pluridisciplinare formula un motivato giudizio complessivo. Tale giudizio, • se positivo, si conclude con la formulazione sintetica di • “OTTIMO” • “DISTINTO” • “BUONO” • “SUFFICIENTE” • se negativo, con il giudizio di “NON LICENZIATO”. AAA Le prove scritte non assumono valore eliminatorio rispetto al colloquio
6. Diploma • Il giudizio sintetico viene riportato sul diploma di licenza di scuola secondaria di I grado, firmato dal presidente della Commissione esaminatrice. • I diplomi, stampati dal Poligrafico dello Stato sono trasmessi agli Uffici Scolastici Provinciali entro il mese di aprile,
SITUAZIONI PARTICOLARI
7. Alunni con disturbo specifico di apprendimento Gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o con diagnosi di dislessia, • sostengono tutte le prove scritte, • si raccomanda l’impiego di • misure dispensative • strumenti compensativi anche in sede di esame, (Nota Ministeriale 4099/5 ottobre 2004 e 26/A/4 gennaio 2005)
8. Alunni diversamente abili • I docenti di sostegno • fanno parte del consiglio di classe • partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse • alla predisposizione • correzione delle prove • formulazione del giudizio globale. • Gli alunni • possono svolgere una o più prove differenziate • in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI (art. 318 del T.U., D. Lgs 297/1994). • Le prove d’esame, • dovranno essere idonee a • valutare il progresso conseguito in rapporto • potenzialità • livelli di apprendimento iniziali. • per eseguirle, può avvalersi degli ausili necessari,
8. Alunni diversamente abili AAA • Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. • Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati • Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni diversamente abili.
9. Alunni con cittadinanza non italiana AAA Spesso posseggono una preparazione scolastica compromessa • da un percorso di studi non regolare • dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Tuttavia, devono effettuare • tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato • il colloquio pluridisciplinare Le Commissioni vorranno considerare • la particolare situazione di tali alunni stranieri • e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche • delle potenzialità formative • della complessiva maturazione raggiunta. (CM 24 del 1 marzo 2006)
10. Candidati privatisti aAA • Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, perciò, i loro alunni devono presentare domanda per sostenere l’esame di Stato presso una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile.(art. 1-bis, comma 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27) • All'esame di Stato … sono anche ammessi i candidati che • abbiano compiuto (al 30 aprile), il tredicesimo anno di età • siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado • abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio • nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.”
11. Esami di adulti • Le Scuole, e, in particolare, i Centri Territoriali Permanenti (CTP) che organizzano corsi per adulti possono indire,anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami a favore di coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione. • Per lo svolgimento delle sessioni di esami le scuole possono assumere a riferimento le stesse disposizioni fin qui evidenziate, secondo opportuni adattamenti relativi a • durata, • modalità di svolgimento • contenuti delle prove • composizione delle commissioni. (OM, n. 134/2 maggio 2000, art. 5 e Nota Min. 777/31 gennaio 2006)
12. Normativa di riferimento • Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente • Regolamento per l’autonomia scolastica (DPR 275/1999, artt. 8, 10 e 13) • D. Lgs. n. 59/19 febbraio 2004, (artt. 8 e 11)
12. Normativa di riferimento (DPR 275/1999) DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento in materia di autonomia scolastica .. Articolo 8 – Definizione dei curricoli Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce per i diversi tipi e indirizzi di studio: a) gli obiettivi generali del processo formativo; b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; (segue)
12. Normativa di riferimento (DPR 275/1999) (segue art. 8) d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo; f) gli standard relativi alla qualità del servizio; g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi; h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti
12. Normativa di riferimento(DPR 275/1999) Articolo 10 – Verifiche e modelli di certificazione • Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione 2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici. (segue)
12. Normativa di riferimento(DPR 275/1999) segue art. 10 3.Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.
12. Normativa di riferimento(DPR 275/1999) Articolo 13 – Ricerca metodologica 1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze. 2. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
12. Normativa di riferimento(D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione Articolo 8 – La valutazione nella scuola primaria 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
12. Normativa di riferimento(D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) Articolo 11 – La valutazione nella scuola secondaria di I grado. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
13 – Livelli di competenze disciplinari Definizione degli ambiti di literacy di PISA • Competenza matematica (Mathematical Literacy) La competenza matematica è la capacità di un individuo di • identificare e comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale • operare valutazioni fondate • utilizzare la matematica • confrontarsi con essa in modi che rispondono alle esigenze della vita di quell’individuo in quanto cittadino che esercita un ruolo costruttivo, impegnato e basato sulla riflessione. • Competenza di lettura (Reading Literacy) La ccompetenza di lettura è la pacità di un individuo di • comprendere • utilizzare testi scritti • riflettere sui loro contenuti al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società. (segue)
13 – Livelli di competenze disciplinari (segue) • Competenza scientifica (Scientific Literacy) La competenza scientifica è la capacità di • utilizzare conoscenze scientifiche, • identificare domande alle quali si può dare una risposta attraverso un procedimento scientifico • trarre conclusioni basate sui fatti per comprendere il mondo della natura e i cambiamenti a esso apportati dall’attività umana e per aiutare a prendere decisioni al riguardo. • Problem solving (Problem Solving Skills) Il problem solving è la capacità di un individuo di mettere in atto processi cognitivi per • affrontare e risolvere situazioni reali e interdisciplinari • per le quali il percorso di soluzione non è immediatamente evidente • e nelle quali gli ambiti di competenza o le aree curriculari che si possono applicare non sono all’interno dei singoli ambiti della matematica, delle scienze o della lettura.
a cura di Bachisio Porru Tonino Loddo Piero Serio Mario Salis Arcangelo Cau Grazie e… Buon Lavoro! 05/2007