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Radioprotezione del Paziente. Andrea De Nicola. RADIOPROTEZIONE.
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Radioprotezionedel Paziente Andrea De Nicola
RADIOPROTEZIONE Scienza interdisciplinare avente l’obiettivo di preservare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori, degli individui, della loro progenie e della popolazione nel suo insieme, riducendo i rischi sanitari derivanti dall’impiego di radiazioni ionizzanti, in attività che siano giustificate dai benefici che ne derivano alla società e ai suoi componenti
Scopi della Radioprotezione • Prevenire i Danni Deterministici, fissando limiti di dose sufficientemente bassi tali che nessuna dose-soglia è raggiunta • Limitare, a livelli considerati “accettabili”, la probabilità di accadimento degli Effetti Stocastici, mantenendo le esposizioni in conformità con il principio ALARA
Effetti Biologici delle radiazioni ionizzanti Effetti deterministici Se la dose ricevuta da un organismo vivente è molto elevata allora è possibile individuare una correlazione deterministica tra dose somministrata e danno atteso Tale danno è dovuto in generale ad una inattivazione cellulare di entità tale da non poter essere compensata dalla proliferazione delle cellule sopravvissute Sono effetti non casuali in quanto si manifestano, a breve termine (entro qualche settimana), nell’individuo irradiato con dosi superiori a una certa dose soglia
Effetti Biologici delle radiazioni ionizzanti Effetti stocastici Sono effetti casuali, senza gradualità di manifestazione con la dose ricevuta (del tipo si-no) Anche basse dosi assorbite possono comportare, tardivamente (spesso a distanza di parecchi anni) nell’organismo vivente, modificazioni cellulari tali da aumentare il rischio di sviluppare neoplasie Se ad essere irradiate sono le cellule germinali, possono indursi mutazioni o variazioni cromosomiche in grado di produrre effetti deleteri sulla progenie dell’individuo irradiato (danni genetici)
Strumenti di Radioprotezione • Concettuali: principi “teorici” fondamentali della Radioprotezione • Normativi: raccomandazioni internazionali, direttive comunitarie, leggi nazionali, guide e norme tecniche, regolamenti, istruzioni e procedure operative, soggetti a continue rielaborazioni e aggiornamenti in base alle nuove conoscenze e al progresso tecnologico • Tecnici: dispositivi di Radioprotezione, procedure di collaudo o d’intervento, tecniche di misurazione delle radiazioni (dosimetria esterna ed interna) • Controlli e verifiche ispettive
I Principi Fondamentali della Radioprotezione(1990 Raccomandations of the International Commission on Radiological Protection – ICRP 60) La Commissione Internazionale di Radioprotezione (ICRP) nelle sue raccomandazioni ha stabilito quelli che debbono essere i principi fondamentali di radioprotezione ai quali attenersi allo scopo di predisporre un sistema di protezione radiologica efficace: • Giustificazionedella pratica • Ottimizzazione della protezione • Limitazione delle dosi individuali
Sistema Radioprotezione: Aspetti Normativi Radioprotezione degli Operatori e della Popolazione: (D.Lgs. 230/1995, D.Lgs. 241/2000, D.Lgs. 257/2001) • Esposizione di persone nell’ambito professionale (lavoratori esposti) • Esposizione di membri del pubblico Radioprotezione del Paziente: (D.Lgs. 187/2000) • Esposizione di persone sottoposte ad esami o a trattamenti medici
D.Lgs. 187/2000 Attuazione della direttiva 97/43 EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.
Campo di Applicazione • Esposizione di pazienti nell’ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico. • Esposizione di persone nell’ambito della sorveglianza sanitaria professionale. • Esposizione di persone nell’ambito di programmi di screening sanitario.
Campodi Applicazione • Esposizionedi persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica in campo diagnostico o terapeutico. • Esposizione di persone nell’ambito di procedure medico - legali. • Esposizione di persone che coscientemente e volontariamente assistono persone sottoposte a esposizioni mediche.
Principio di giustificazione BENEFICI COSTI • Giustificazione della pratica:nessuna attività umana, comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, deve essere accolta a meno che la sua introduzione produca un beneficio netto e dimostrabile agli individui esposti o alla società Le attività che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere preventivamente giustificate e periodicamente riconsiderate alla luce dei benefici che da essi derivano
Principio di giustificazione ANALISI BENEFICI / COSTI Costo di base Detrimento sanitario Beneficio netto B = V – (P + X + Y) Beneficio lordo Costo per la radioprotezione Deve essere: B > 0 Beneficio netto e dimostrabile
Principio di giustificazione (esposizioni mediche) • È vietata l’esposizione non giustificata • Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici dell’esposizione stessa e delle caratteristiche del paziente • Nelle esposizioni mediche bisogna considerare che l’individuo esposto è lo stesso che ricava un beneficio dall’esposizione stessa • A tal fine bisogna tener conto dei dettagli della procedura proposta e di tutte le possibili alternative, della dose prevista, nonchè della disponibilità di informazioni relative a procedure passate o previste in futuro
Principio di ottimizzazione • Ottimizzazione della protezione :ogni esposizione alle radiazioni deve essere tenuta tanto bassa quanto è ragionevolmente ottenibile, facendo luogo a considerazioni economiche e sociali (principio A.L.A.R.A. – As Low As Reasonably Achievable) B = V – (P + X + Y) L’ottimizzazione si raggiunge rendendo massimo il beneficio netto, agendo sul costo per la radioprotezioneeX(S)e sul detrimento sanitarioY(S) S = Dose Collettiva [Sv x persona]
Principio di ottimizzazione (esposizioni mediche) Nella Protezione Radiologica dei pazienti occorre studiare tre aspetti: 1) la scelta della tecnica da adottare 2) la qualità del risultato conseguito 3) la dose di radiazione al paziente
Principio di ottimizzazione (Diagnostica per immagini) L’obiettivo è raggiungere massima qualità di immagine CON minima dose di radiazione al paziente
Limitazione delle dosi individuali(radioprotezione dei pazienti) InDiagnostica per immagini, tuttavia,l’ICRP raccomanda l'uso di Livelli Diagnostici di Riferimento(LDR),che sono grandezze (tempi, ESD, CTDI, attività, etc...) facilmente misurabili e tipiche per ogni procedura diagnostica La verifica dei LDR , prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 187/00, fornisce l’informazione di buon funzionamento degli apparecchi radiologici e quantificano l’ottimizzazione del protocollo clinico nel rapporto rischio/beneficio
Il Responsabile dell'impianto adotta tutte le possibili misure correttive affinchè la dose assorbita sia la più bassa possibile compatibilmente con le finalità diagnostiche Valutazioni dosi CQ periodici Verifica biennale LDR
Principio di ottimizzazione (Terapia mediante radiazioni ionizzanti) L’obiettivo è ottenere massima dose assorbita nel volume bersaglio (PTV) CON minima dose agli organi a rischio (O.A.R.)
Radioprotezione dei pazienti Livelli Diagnostici di Riferimento -LDR ottimizzazione dell’esposizione del paziente
Radioprotezione dei pazienti LDR EUR n.16260,16261,16262,16263 per la radiologia dell’adulto, pediatrica e CT
LDR-Descrittori di dose • Radiologia Convenzionale • dose d’ingresso ESD (mGy)
LDR-Descrittori di dose • Radiologia CT • Prodotto dose-lunghezza DLP (mGy x cm) • Indice di dose tomografica in aria CTDI (mGy) • Indice di dose tom. pesata in fantoccio CTDIW (mGy)
D.lgs 187/2000 • Esercente • Responsabile impianto radiologico • Medico Specialista • Medico prescrivente • Esperto in Fisica medica • TSRM • Esperto Qualificato
Esercente Legale rappresentante dell’ente o dell’impresa
Responsabile impianto radiologico Specialista inradiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare nominato dall’esercente. Può essere lo stesso esercente se abilitato a svolgere direttamente l’indagine clinica.
Medico specialista Radiologo,radioterapista,medico nucleare, odontoiatra o medico chirurgo che svolge attività radiodiagnostica complementare all’esercizio clinico.
Medico prescrivente Medico chirurgo o odontoiatra, iscritto nel rispettivo albo
Esperto in fisica medica Ex Fisico Sanitario Specialista Esperto Qualificato Iscritto negli elenchi nominativi del Ministero del Lavoro
Compete all’esercente • Identificazione del responsabile dell’impianto radiologico (art.5) • Interventi correttivi segnalati dal responsabile dell’impianto radiologico (LDR,C.Q.) (art.6) • Aggiornamento inventario apparecchiature radiologiche (art.8)
Compete all’esercente, assieme al responsabile dell’impianto • Utilizzo di attrezzature e tecniche adeguate per pratiche speciali (bambini, screening, pratiche con alte dosi) (art. 9) • Assicurarsi che le attrezzature radiologiche siano controllate ai fini radioprotezionistici (art.8) • Registrazione indagini e trattamenti (art.12) • Garantire la presenza dell’e.f.m. in R.T. e in M.N. (art.6)
Compete al responsabile dell’impianto • Verifica dei livelli diagnostici di riferimento LDR (art.6) • Attuazione programmi di G.Q. con l’e.f.m. (art.8) • Che siano effettuate le prove di accettazione, di stato e di costanza esprimendo il giudizio clinico d’idoneità (art.8) • Segnalazione interventi correttivi all’esercente (art.8) • Redazione del manuale di qualità (art.8)
Compete al medico specialista • Responsabilità esposizioni, scelta metodologie ottimizzate o metodiche alternative (art.5) • Valutazione della dose all’utero (art.6) • Avvalersi dell’esperto in fisica medica nelle attività di radioterapia e di medicina nucleare in vivo (art.6)
Compete al medico prescrivente • Partecipare al processo di giustificazione (art.3) • giustificazione generale della pratica radiologica • giustificazione della singola esposizione (specialista e prescrivente)
Compete all’Esperto in fisica medica • Valutazione preventiva,ottimizzazione e verifica delle dosi ai pazienti (art.7) • Definizione delle procedure e realizzazione del PGQ dal punto di vista tecnico (art.8) • Prove di accettazione e di stato (art.8) • Prove di costanza (art.7)
Competenze del TSRM • Collaborazione con l’E.F.M. nella esecuzione delle prove di accettazione e di stato (art.8) • Effettuazione delle prove di costanza (art.7)
Compiti dell’esperto qualificato • Esecuzione prove di costanza (se iscritto elenco prima del 7.7.2000) (art.7)