1 / 18

(Alcune delle novità del) COLLEGATO LAVORO Legge n.183 / 2010

(Alcune delle novità del) COLLEGATO LAVORO Legge n.183 / 2010. Avv. Umberto Oliva Vercelli , 24 gennaio 2011. pubblicata su G.U. del 9 novembre 2010 in vigore dal 25 novembre 2010 composta da 50 articoli integrata da Circolare Ministero Lavoro del 25 novembre 2010

Download Presentation

(Alcune delle novità del) COLLEGATO LAVORO Legge n.183 / 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. (Alcune delle novità del)COLLEGATO LAVOROLegge n.183 / 2010 Avv. Umberto Oliva Vercelli , 24 gennaio 2011

  2. pubblicata su G.U. del 9 novembre 2010 • in vigore dal 25 novembre 2010 • composta da 50 articoli • integrata da Circolare Ministero Lavoro del 25 novembre 2010 • Due anni di lavoro parlamentari e sette letture • Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio 3 marzo 2010 • Obiettivi : deflazione contenzioso, riduzione discrezionalità Giudice, maggior certezza, valorizzazione autonomia individuale assistita • legge “omnibus” e“ad personam”

  3. CONTENUTI GENERALI : • diversi e di immediata applicazione : su lavoro privato e pubblico, previdenza, doping, privacy, orario di lavoro, diritto processuale, medici, ecc. • Numerose deleghe al Governo : per i lavori usuranti (art.1), riordino Enti di Vigilanza (art.2), permessi aspettative e congedi (art.23), previdenza Vigili del Fuoco (art.27), ammortizzatori sociali (art.46), servizi per l’impiego incentivi all’occupazione e apprendistato (art.46), lavoro femminile : incentivi e sgravi, congedi parentali, part time (art.46) • Riscrive norme storiche, più recenti e il c.p.c., abroga la conciliazione obbligatoria, interviene in modo massiccio su licenziamenti e lavoro a termine, cerca di limitare il potere discrezionale del giudice

  4. Art. 30 Clausole generali e certificazione contratti di lavoro • Art. 31 Conciliazione e arbitrato • Art. 32 Decadenze e disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato

  5. Art. 30 : Clausole generali In tutti i casi in cui le norme lavoristiche: “contengono clausole generali … il controllogiudiziale è limitato esclusivamente … all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”

  6. Clausole generali ex art. 30 : • Instaurazione rapporto di lavoro (lavoro a termine, lavoro a progetto, somministrazione di lavoro) • Esercizio dei poteri datoriali (equivalenza mansioni) • Trasferimento di azienda (concetto di attività organizzata) • Licenziamento (giustificato motivo)

  7. Art. 30 : Motivi e conseguenze del licenziamento • “ … nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il Giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificatomotivo presenti nei contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi … • … nel definire le conseguenze del licenziamento ai sensi art. 8 l. 604/66 il Giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell’attività del datore di lavoro, la situazione del mercato locale, anzianità e condizioni del lavoratore, comportamento delle parti anche prima del licenziamento”

  8. I LIMITI AL CONTROLLO GIUDIZIALE • conferma la tendenza a sottrarre spazi discrezionali al Giudice in favore di maggiore certezza • mera ripetizione di acquisiti principi giurisprudenziali, dunque inutile, oppure norma innovativa e importante? • “contrattualizzazione” dei parametri interpretativi ?

  9. Clausole generali : norme aperte , elastiche attraverso le quali il legislatore demanda al giudice attività di integrazione idonea a dare concretezza a precetti normativi a carattere indeterminato … operano un rinvio, sul piano applicativo, a parametrivariabili nel tempo e nello spazio, desumibili da regole morali, sociali e del costume

  10. Corte Cassazione n.7838/2005: “… disposizioni di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni, relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama”

  11. Quale confine tra presupposto di legittimità e sindacato di merito La verifica del Giudice è meramente formalistica (limitata alla corrispondenza tra motivazione addotta e comportamento reale) oppure deve accertare la rispondenza a parametri concettuali esterni (principi sociali) e interni (principi di diritto) ?

  12. deve verificare solo la economicità della scelta o anche la sua opportunità ? Esempio : per alcuni nel licenziamento motivo oggettivo è sufficiente, ai fini della legittimità, un mero “incremento di profitti” (Cass. n.10672/2007), per altri no (Cass. N.12514/2004 , Appello Torino n.90/09) • Come si concilia con la permanenza dei principi di buona fede e correttezza contrattuale (1175-1375 c.c.) ? “regola di equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti “ (Cass.13783/06) • Esiste un contrasto tra art. 41 e art. 4 Costituzione ?

  13. Art. 31 : Conciliazione • Abroga 412 bis cpc (procedibilità della domanda) rendendo facoltativo il tentativo di conciliazione ante causam • Riscrive 410 – 411 cpc ridisegnando la procedura avanti la DPL : • Contenuti della richiesta simili al 414 cpc • Costituzione del convenuto entro 20 gg dal ricevimento racc. con possibilità del convenuto di non accettare • Entro i 60 gg successivi decadenza in caso di licenziamenti (uso strumentale …)

  14. Il nuovo art. 410 cpc SI APPLICA al pubblico impiego e NON si applica al tentativo di conciliazione svolto in sede sindacale • L’art. 420 cpc è così modificato: “..il giudice … tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva. …. La mancata comparizione delle parti o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio”

  15. Art. 32 : impugnazione licenziamenti Riscrive art. 6 legge n.604/1966 : • Conferma termine 60 gg per impugnare in via stragiudiziale • Prevede un secondo termine decadenziale di impugnazione giudiziale, entro 270 gg dall’impugnazione / entro 60 gg dalla conclusione tentativo conciliazione • Regime transitorio: si applica solo ai licenziamenti successivi al 24.11.2010

  16. IL DOPPIO TERMINE SI APPLICA ANCHE: • A tutti i casi di invalidità del licenziamento, escluso il solo licenziamento orale (nulli?); • Licenziamenti che presuppongono la qualificazione, a monte : A) del tipo di rapporto - B) del vero datore di lavoro • Recesso da co.co.co. e lavoro progetto; • Trasferimento ; • Legittimità/Nullità del termine; • Cessioni di contratto ex art. 2112 c.c. (c.d. “aziende bara”)

  17. N.B. : I termini di decadenza NON si applicano alle azioni di mero accertamento della natura subordinata del rapporto e conseguente richiesta differenze retributive e regolarizzazione contributiva

  18. GRAZIE ! ….. e buon proseguimento

More Related