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Le agevolazioni previste dalla tabella A allegata al TUA

Le agevolazioni previste dalla tabella A allegata al TUA.

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Le agevolazioni previste dalla tabella A allegata al TUA

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Presentation Transcript


  1. Le agevolazioni previste dalla tabella A allegata al TUA • Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003 (in vigore dal 1 gennaio 2004) che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale direttiva ha abrogato le direttive n. 92/81 e n. 92/82 del 19 ottobre 1992, relative all’armonizzazione delle strutture e dal ravvicinamento delle aliquote delle accise sugli oli minerali. La direttiva, recepita nel diritto italiano con D.Lgs.02/02/2007,n.26 (in vigore dal 1 giugno 2007), apporta per alcuni aspetti modifiche sostanziali al T.U.A. (D.Lgs.504/1995).

  2. Circolare 16/D del 28/04/2006 (Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA. Modalità operative per il rilascio di autorizzazioni e per la gestione dei depositi). • Circolare 17/D del 28/05/2007 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell‟elettricità). • Nota 4436/AGT del 24/07/2007 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell‟elettricità”. Circolare 17/D del 28/05/2007. Precisazioni). • Nota 7179/AGT del 13/12/2007 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell‟elettricità”. Circolare 17/D del 28/05/2007. Precisazioni).

  3. Circolare 37/D del 28/12/2007 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”. Circolare 17/D del 28 maggio 2007.Precisazioni). • Nota 2057 del 04/04/2008 (Depositi di oli e grassi animali e vegetali – Autorizzazione alla gestione fiscale degli impianti). • Circolare 32/D del 05/08/2008 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”. Circolare 17/D del 28 maggio 2007.Precisazioni). • Nota 63386 del 25/05/2009 (Prodotti di cui alla NC3403. Regime di vigilanza – Istruzioni integrative alla circolare 37D/2007).

  4. Seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell’allegato I annesso al T.U.A.: • a)benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59); • b)benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49); • c)petrolio lampante o cherosene(codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25); • d)oli da gas o gasolio(codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); • e)oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69); • f)gas di petrolio liquefatti(codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00); • g)gas naturale(codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); • h)carbone, lignite e coke(codici NC 2701, 2702 e 2704).

  5. 8 10/08/2014

  6. NEL COMPUTO DELL'ACCISA SONO INLUSE ANCHE LE SEGUENTI VOCI: 1,90 lire per la guerra di Abissinia del 1935 14 lire per la crisi di Suez del 1956 10 lire per il disastro del Vajont del 1963 10 lire per l’alluvione di Firenze del 1966 10 lire per il terremoto del Belice del 1968 99 lire per il terremoto del Friuli del 1976 75 lire per il terremoto dell’Irpinia del 1980 205 lire per la missione in Libano del 1983 22 lire per la missione in Bosnia del 1996 0,02 euro per rinnovo contratto autoferrotranviari 2004(Fonte: Atti Parlamentari –Camera dei Deputati seduta del 17/03/2004)

  7. TABELLA A IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE 1110/08/2014

  8. 12 10/08/2014

  9. 1310/08/2014

  10. 1410/08/2014

  11. Comma 3 Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e’ previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Comma 4 Sono assoggettati all’aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l’attività industriale. 1510/08/2014

  12. 1610/08/2014

  13. L'agevolazione è accordata: 1710/08/2014

  14. 18 10/08/2014

  15. 19 10/08/2014

  16. 20 10/08/2014

  17. 21 10/08/2014

  18. 22 10/08/2014

  19. 23 10/08/2014

  20. 2410/08/2014

  21. 2510/08/2014

  22. 2610/08/2014

  23. 2710/08/2014

  24. 2810/08/2014

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