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Operazioni straordinarie di impresa IMPOSTE D’ATTO. dott. Enrico ZANETTI. Profili introduttivi. OPERAZIONI ESAMINATE. CESSIONI DI AZIENDA. CONFERIMENTI DI AZIENDA. DONAZIONI DI AZIENDA. DONAZIONI DI PARTECIPAZIONI. Atti di cessione d’azienda. ALTERNATIVITÀ IVA - REGISTRO. IVA.
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Operazioni straordinarie di impresa IMPOSTE D’ATTO dott. Enrico ZANETTI
Profili introduttivi OPERAZIONI ESAMINATE CESSIONI DI AZIENDA CONFERIMENTI DI AZIENDA DONAZIONI DI AZIENDA DONAZIONI DI PARTECIPAZIONI
Atti di cessione d’azienda ALTERNATIVITÀ IVA - REGISTRO IVA OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA REGISTRO OPERAZIONE SOGGETTA AD IMPOSTA CON ALIQUOTA PROPORZIONALE
Atti di cessione d’azienda BASE IMPONIBILE IMPOSTE DI REGISTRO IL VALORE DI MERCATO IL VALORE DICHIARATO NELL’ATTOO (IN MANCANZA O SE SUPERIORE) IL CORRISPETTIVO PATTUITO COSTITUISCONO “SOLO” LA BASE IMPONIBILE “PROVVISORIA” LADDOVE TALE BASE IMPONIBILE “PROVVISORIA” SI RIVELASSE, IN SEDE DI CONTROLLO EX CO. 4 DELL’ART. 51, NON COERENTERISPETTO AL VALORE DI MERCATO DELL’AZIENDAL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PROCEDEREBBEA RETTIFICARE LA BASE IMPONIBILE SU CUI ERA STATA PROVVISORIAMENTE LIQUIDATA L’IMPOSTA DI REGISTRO
Atti di cessione d’azienda VALORE DI MERCATO DI UNA AZIENDA VALUTAZIONE PATRIMONIALE VALUTAZIONE REDDITUALE VALUTAZIONE MISTA PATRIMONIALE-REDDITUALE VALUTAZIONE FINANZIARIA
Atti di cessione d’azienda ACCERTAMENTO VALORE AVVIAMENTO COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 52 DEL 25.7.2003 PERCENTUALE DI REDDITIVITÀAPPLICATA SULLA MEDIA DEI RICAVI ACCERTATI O, IN MANCANZA, DICHIARATI NEGLI ULTIMI TRE PERIODI DI IMPOSTAANTERIORI A QUELLO DI CESSIONE MOLTIPLICATA PER TRE
Atti di cessione d’azienda ACCERTAMENTO COMPONENTE IMMOBILIARE A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DL 223/2006 SULLA COMPONENTE IMMOBILIARE DELL’AZIENDA COMPRAVENDUTA NON TROVA PIÙ APPLICAZIONE LA C.D. “SOGLIA DI NON RETTIFICABILITÀ” IN ALTRE PAROLEANCHE SE NELL’ATTO DI CESSIONE D’AZIENDAIL VALORE DI TRANSAZIONE ATTRIBUITO AGLI IMMOBILIÈ SUPERIORE AL VALORE CATASTALE DEI MEDESIMIRESTA POSSIBILE PER L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIAPROCEDERE AD ACCERTAMENTOSULLA BASE DELL’EVENTUALE MAGGIOR VALORE DI MERCATO
Atti di cessione d’azienda RIFLESSI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO R.M. 1.7.1980 N. 9/1437 L’ACCERTAMENTO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRONON PUÒ ESPLICARE EFFICACIA AUTOMATICAANCHE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITOIN QUANTO LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA SI FONDA SULLA CONTRAPPOSIZIONE DI COSTI E RICAVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI L’IMPOSTA DI REGISTRO COLPISCE INVECENON IL PREZZO BENSÌ IL VALORE DEI BENI OGGETTO DELL’ATTO CIÒ NONOSTANTE SPESSO ACCADE CHE GLI UFFICI RIBALTINO DE PLANONELL’AMBITO DEL REDDITO DI IMPRESAL’ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE ESPERITO AI FINI DEL REGISTRORICALCOLANDO SU TALE MAGGIOR VALORE LA PLUSVALENZA IMPONIBILE NON MANCANO PER ALTRO PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALICHE AVALLANO TALE CENSURABILE PRASSI
Atti di cessione d’azienda APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO ALIQUOTA DI IMPOSTA SULL’INTERO VALORE DELL’ATTO, L’ALIQUOTA PIÙ ELEVATA TRA QUELLE APPLICABILI AI SINGOLI BENI O DIRITTI IN ESSO RACCHIUSI A MENO CHE NELL’ATTO VENGANO INDICATI VALORI DISTINTI PER I SINGOLI BENI O DIRITTI SCOMPUTO PASSIVITA’ SE NELL’ATTO LE PARTI HANNO EVIDENZIATO SEPARATAMENTE IL VALORE DI TRASFERIMENTO ATTRIBUITO ALLE ATTIVITÀ LE PASSIVITÀ CONTESTUALMENTE TRASFERITE CON L’ATTO VANNO IMPUTATE AI DIVERSI BENI IN PROPORZIONE DEL LORO RISPETTIVO VALORE
Atti di cessione d’azienda IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI SE NEL COMPLESSO AZIENDALE COMPRAVENDUTO SONO COMPRESI BENI IMMOBILI (O DIRITTI REALI IMMOBILIARI), SUL VALORE DEI MEDESIMI RISULTANO DOVUTE LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI NELLA MISURA PROPORZIONALE DEL 2% E DELL’1% NEL CONTESTO DI CESSIONE D’AZIENDANON DOVREBBE TROVARE APPLICAZIONE L’ALIQUOTA DEL 3%PREVISTA PER L’IMPOSTA IPOTECARIAIN RELAZIONE ALLE CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI LA BASE IMPONIBILE DELLE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI DEVE ESSERE ASSUNTA AL LORDO DELLE PASSIVITÀ CHE, VICEVERSA, AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO SONO STATE CONSIDERATE IN DIMINUZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI MEDESIMI
Atti di conferimento d’azienda IMPOSTE D’ATTO L’IMPOSTA DI REGISTROSI APPLICA IN MISURA FISSA SENEL COMPLESSO AZIENDALE CONFERITOSONO COMPRESI BENI O DIRITTI REALI IMMOBILIARIANCHE LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALISI APPLICANO IN MISURA FISSA TUTTAVIA SI SEGNALA CHELA RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 23.11.2007 N. 341/E AFFERMA INVECE CHESULLA COMPONENTE IMMOBILIARE DEL COMPLESSO AZIENDALE CONFERITOLE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI SI APPLICANO IN MISURA PROPORZIONALE
Donazione azienda o partecipazioni IMPOSTA SULLE DONAZIONI A FAVORE DEL CONIUGE O PARENTI IN LINEA RETTA 4% FRANCHIGIA DI 1 MILIONE DI EURO(1,5 SE PORTATORE HANDICAP) A FAVORE DI FRATELLI E SORELLE 6% FRANCHIGIA DI 100.000 EURO A FAVORE DI ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADOAFFINI IN LINEA RETTA E AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO 6% --- A FAVORE DI ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADOAFFINI IN LINEA RETTA E AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO 8% ---
Donazione azienda o partecipazioni BASE IMPONIBILE IMPOSTA DONAZIONI AZIENDA VALORE NETTO CONTABILESENZA TENERE CONTO DELL’AVVIAMENTO PARTECIPAZIONI NON QUOTATE PATRIMONIO NETTO CONTABILE PARTECIPATARISULTANTE DALL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO PARTECIPAZIONI QUOTATE MEDIA DEI PREZZI DELL’ULTIMO TRIMESTRE ANTERIORE ALL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE
Donazione azienda o partecipazioni ESCLUSIONE IMPOSTA DONAZIONI L’IMPOSTA SULLE DONAZIONI (E SULLE SUCCESSIONI)NON SI APPLICA SUI TRASFERIMENTIDI AZIENDE E PARTECIPAZIONI SOCIETARIESE SUSSISTONO TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI IL DESTINATARIO DEL DISPONENTE È UN SUO DISCENDENTE IN LINEA RETTA NEL CASO DI PARTECIPAZIONI IL TRASFERIMENTO DEVE CONSENTIRE AL DONATARIO DI ACQUISIRE O INTEGRARE IL CONTROLLO DI DIRITTO DELLA SOCIETÀ IMPEGNO FORMALE NELL’ATTO DA PARTE DEI BENEFICIARI DI ESERCITARE L’AZIENDA O POSSEDERE LE PARTECIPAZIONI PER UN PERIODO MINIMO DI 5 ANNI DALLA DATA DEL TRASFERIMENTO
Donazione azienda o partecipazioni DECADENZA DALL’ESCLUSIONE SE VIENE MENOUNA DELLE CONDIZIONI POSTE A BASEDELL’ESCLUSIONE DI CUI AL CO. 4-TER DELL’ART. 3 DEL DLGS 346/90DEVE ESSERE CORRISPOSTA L’IMPOSTA DI DONAZIONE DOVUTA IN MISURA ORDINARIA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL 30% SULL’IMPORTO NON VERSATO INTERESSI DI MORA A DECORRERE DALLA DATA IN CUI L’IMPOSTA AVREBBE DOVUTO ESSERE PAGATA IN ASSENZA DELL’ESCLUSIONE
Donazione azienda IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE SE NEL COMPLESSO AZIENDALE DONATOÈ COMPRESA UNA COMPONENTE IMMOBILIARESU DI ESSA RISULTANO DOVUTE LEIMPOSTA IPOTECARIA AL 2%IMPOSTA CATASTALE AL 1% SE IN CAPO AL BENEFICIARIOSUSSISTONO I REQUISITI “PRIMA CASA”LE PREDETTE IMPOSTE SONO DOVUTE IN MISURA FISSA SE SUSSISTONO I PRESUPPOSTIPER L’ESCLUSIONE DALL’IMPOSTA SULLE DONAZIONIEX CO. 4-TER DELL’ART. 3 DEL DLGS 346/1990NON SIANO DOVUTE NEMMENO LE IMPOSTE IPO-CATASTALISULLA COMPONENTE IMMOBILIARE DELL’AZIENDASTANTE GLI ESPRESSI RINVII DEL DLGS 347/1990 ALL’ART. 3 DEL DLGS 346/1990
Conferire per cedere o donare SCHEMA OPERATIVO CONFERIMENTO DELL’AZIENDAIN NEWCO SRLIN REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE EX ART. 176 CESSIONE O DONAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA DAL CONFERENTE NELLA CONFERITARIA
Conferire per cedere o donare VANTAGGI FISCALI DIRETTE SE L’OBIETTIVO È CEDERECESSIONE D’AZIENDA IN PEX SE L’OBIETTIVO È DONARENESSUN VANTAGGIO INDIRETTE SE L’OBIETTIVO È CEDERETUTTE LE IMPOSTE D’ATTO DIVENTANO FISSE SE L’OBIETTIVO È DONARELE IPO-CATASTALI DIVENTANO FISSE
Conferire per cedere o donare IMPOSTE SUL REDDITO ED ELUSIONE NON RILEVA AI FINI DELL’ART. 37-BIS DEL DPR 600/73 IL CONFERIMENTO DELL’AZIENDA EX ARET. 176 E LA SUCCESSIVA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA PER USUFRUIRE DELL’ESENZIONE TOTALE DI CUI ALL’ART. 87 O DI QUELLA PARZIALE DI CUI AGLI ARTT. 58 E 67 CO. 1 LETT. C)
Conferire per cedere o donare IMPOSTE D’ATTO ED ELUSIONE GIÀ PRIMA DELLA RIFORMA OPERATA DAL DLGS 344/2003 L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AVEVA RITENUTODI POTER DISCONOSCERE I POSITIVI EFFETTIIN TERMINI DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI ATTIDERIVANTI AL CONTRIBUENTEDALLA CESSIONE O DONAZIONE “INDIRETTA”DI IMMOBILI O AZIENDESOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONI SOCIALIPREVIO CONFERIMENTO DEI BENINELLA SOCIETÀ LE CUI QUOTE VENGONO ALIENATE
Conferire per cedere o donare PRESUPPOSTI DELL’AZIONE DEGLI UFFICI LA CONSECUTIO DEI DUE ATTICONFERIMENTOE SUCCESSIVA CESSIONE O DONAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE EVIDENZIEREBBE UNA SOLA FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVAPRODUTTIVA DI UN UNICO EFFETTO GIURIDICO FINALEIDENTIFICABILE NELLA CESSIONE DELL’IMMOBILE O DELL’AZIENDA PREVIAMENTE CONFERITI NORMA UTILIZZATA ART. 20 DEL DPR 131/1986 NON L’ART. 37-BIS DEL DPR 600/1973ESTRANEO ALLA SFERA DEL REGISTRO
Conferire per cedere o donare ART. 20 DEL DPR 131/1986 L’IMPOSTA DI REGISTRO VA APPLICATA TENENDO CONTO DELLA INTRINSECA NATURA E DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEGLI ATTI PRESENTATI ALLA REGISTRAZIONE IN ALTRE PAROLENON CONTA IL NOMEN IURIS DATO DALLE PARTI ALL’ATTOMA L’EFFETTIVA NATURA SOSTANZIALE DELL’ATTO
Conferire per cedere o donare CONSIDERAZIONI CRITICHE L’ART. 20 DEL DPR 131/1986 CONSENTEUNA RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’ATTOSULLA BASE DEL SUO CONTENUTO SOSTANZIALE NON CONSENTE INVECEUNA RIQUALIFICAZIONE SULLA BASE DEGLI EFFETTI ECONOMICIRINVENIBILI DALL’OPERAZIONE COMPLESSIVANELL’AMBITO DELLA QUALE SI INSERISCE IL SINGOLO ATTO IN SENSO CONFORMECOMMISSIONE STUDI TRIBUTARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATOSTUDIO N. 95/2003/T DEL 26.3.2004 SI SEGNALANO TUTTAVIA ANCHE PRECEDENTI GIURISPURDENZIALIA FAVORE DELL’OPERATO DEGLI UFFICI
Conferire per cedere o donare NOVITÀ INTRODOTTE DAL DL 223/2006 LA LETT. A) DEL CO. 24 DELL’ART. 35 DEL DL 223/2006HA INTRODOTTO NEL DPR 131 IL NUOVO ART. 53-BISAI SENSI DEL QUALE“LE ATTRIBUZIONI E I POTERI DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E SEGUENTI DEL DPR 600/1973, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, POSSONO ESSERE ESERCITATI ANCHE AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO, NONCHÉ DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE PREVISTE DAL TESTO UNICO DI CUI AL DLGS 347/1990” È DUBBIO SE IL RINVIO OPERATO DALL’ART. 53-BISCONSENTA DI RITENERE ESTESO ALL’AMBITO DELLE IMPOSTE D’ATTOANCHE IL DISPOSTO DELL’ART. 37-BIS DEL DPR 600/1973 LA CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 6.2.2007 N. 6/ESI È LIMITATA ALL’ANALISI DEI POTERI DI CUI AGLI ARTT. 32 E 33 DEL DPR 600/1973 ANCHE LO STUDIO 20.4.2007 N. 68/T DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATORITIENE SOSTENIBILE LA TESI DELLA NON ESTENSIBILITÀ DELL’ART. 37-BIS