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Liceo Scientifico Statale "A . Romita " VIA FACCHINETTI 86100 - CAMPOBASSO Mercoledì 13 novembre 2013 INCONTRO DI FORMAZIONE PER DSGA SUL TEMA «ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP – ACQUISTI MEPA – NOVITÀ MEPI – CERTIFICAZIONE CREDITI : I.P.A.
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Liceo Scientifico Statale "A. Romita" VIA FACCHINETTI 86100 - CAMPOBASSO Mercoledì 13 novembre 2013 INCONTRO DI FORMAZIONE PER DSGA SUL TEMA «ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP – ACQUISTI MEPA – NOVITÀ MEPI – CERTIFICAZIONE CREDITI : I.P.A. e P.C.C.- SEMPLIFICAZIONE DURC » Elaborazione e presentazione a cura dott. Salvatore GALLO Esperto di normativa e legislazione scolastica - Dirigente Nazionale Responsabile Ufficio Contabilità ANQUAP Presidente Regionale ANQUAP Campania - Autore Pais
ACQUISTI - CONVENZIONI CONSIP - MEPA - NOVITA MEPI Il Testo dell’art. 1, comma 150, della Legge di stabilità 2013 n.228, 24 dicembre 2012 - G.U. del 29.12 2012, ha apportato modifiche all’art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, in ragione delle quali lo stesso così recita “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro». 2
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI Risulta chiaro che dal 1°gennaio 2013 anche i contratti stipulati dalle scuole per acquisizione di beni o servizi sono assoggettati all’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. . Di conseguenza i contratti stipulati in maniera difforme da tali disposizioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini, poi, della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. 3
Appare utile evidenziare un ulteriore riferimento normativo per chiarire il concetto della necessità di successivi passaggi finalizzati all’omogeneizzazione e la definizione, ottimali, delle procedure per l’applicazione della norme Relative all’obbligo posto a carico delle istituzioni scolastiche pubbliche di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. . Il Comma 149 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013) ha infatti previsto che al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento». ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI 4
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI • Dunque dal 1°/1/2013 c’è l’obbligo di utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.. ma naturalmente: • deve essere attiva una convenzione perfettamente confacente alle esigenze dell’amministrazione pubblica e, dunque, della scuola stazione appaltante; • i minimi quantitativi previsti dalla convenzione per l’acquisto devono corrispondere alle necessità di approvvigionamento della scuola stazione appaltante; 5
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI • il bene o il servizio da acquisire in convenzione deve essere esattamente corrispondente per caratteristiche a quello previsto dal capitolato tecnico della scuola stazione appaltante; • il bene o il servizio da acquisire in convenzione deve essere fornito con modalità appropriate alle esigenze della scuola stazione appaltante sia rispetto ai tempi che alle modalità di consegna previste e regolate dalle convenzioni. 6
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI • In base a quanto appena illustrato appare logico poter fondatamente affermane che se da un lato : • noncostituisce motivo ostativo all’acquisizione di servizi, attraverso convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., il fatto che le stesse vincolino le scuole stazioni appaltanti alla stipula di contratti pluriennali. Infatti in tali circostanze è sufficiente acquisire una specifica delibera adottata, in merito alla durata del contratto, dal Consiglio di Istituto ex art. 33, c.1, lettera C del D.I. n.44/2001; 7
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI • Dall’altro si può notare come: • l’impossibilità di assunzione di impegni di spesa oltre l’esercizio finanziario di riferimento possa rappresentare un valido motivo di deroga all’obbligatorietà dell’uso delle convenzioni CONSIP per acquisizioni di beni e servizi, rendendo così possibile alle scuole stazioni appaltanti continuare ad utilizzare le normali procedure di acquisizione (gara, cottimo, affidamento diretto, ecc.) . 8
CHE COSA È CONSIP S.P.A.? La “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici”, nasce nel 1997 ed è una società pubblica per azioni che ha come suo unico azionista il MEF. Con il Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 414 sono state affidate alla Consip le attività informatiche dell'Amministrazione Statale in materia finanziaria e contabile, mentre con i Decreti del Ministero (DM) del Tesoro, del 22 dicembre 1997 e del 17 giugno 1998, è stato affidato alla società l'incarico di gestire e sviluppare i servizi informatici dello stesso Ministero. 9
CHE COSA È CONSIP S.P.A.? A partire dal 24 febbraio 2000 a Consip viene anche affidato il compito di gestire il Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, basato sull’utilizzo di strumenti informatici per gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni. Il 31 marzo 2000 stipula la prima convenzione per l'acquisto di servizi di telefonia per la P.A. e l’anno successivo realizza la prima asta on line nell’ambito della Pubblica Amministrazione italiana.Il 1° luglio 2003 parte il MePa (Mercato elettronico pubblica amministrazione) 10
Nel 2008 bandisce il primo Accordo quadrotelematico nell’ambito della Pubblica Amministrazione; Nel 2010 è la prima centrale di committenza pubblica a ricevere la certificazione ISO 9001; Nel 2011 lancia il primo bando per il Sistema dinamico di acquisizione. La Consip è UNA SOCIETÀ PER AZIONI, che lavora ad esclusivo servizio della P.A. (sul modello “in house”) sia come “consulente” - che realizza insieme alle amministrazioni progetti di innovazione nell’ambito del sistema pubblico –, sia come “stazione appaltante”, che realizza e aggiudica gare d’appalto, sempre per conto delle amministrazioni. Si avvale di una struttura costituita da profili professionali diversificati: tecnici, merceologi, legali, project manager, per circa 550 dipendenti, con un’età media di circa 42 anni e l’80% di laureati. 11
Due sono le sue aree di attività: • la gestione dei servizi informatici del MEF e della Corte dei Conti, attraverso un lavoro di consulenza e assistenza progettuale, organizzativa e tecnologica; • 2) l’attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, basato sull’utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità innovative per gli approvvigionamenti (area "e-procurement"). • PROGETTI PRINCIPALI PORTATI A TERMINE A PARTIRE DAL 1998 : • 1) sistemi conoscitivi e decisionali per la governance della finanza pubblica: in particolare il datawarehouse della RGS, la piattaforma informativa nella quale confluiscono tutti i dati provenienti da diversi sistemi gestionali del MEF e da fonti esterne; • 2) sistemi per l’organizzazione e la gestione del personale: tra questi, in particolare, il progetto “cedolino elettronico”; 12
3) interventi sulla sicurezza informatica: dal 2006 è stata costituita l’Unità locale di sicurezza MEF/Consip, l’organismo previsto dal Codice dell’amministrazione digitale e dal Sistema pubblico di connettività (SPC) per la prevenzione e la gestione degli incidenti e degli attacchi informatici. Consip nella sua storia ha ricevuto più riconoscimenti all’estero che in Italia: è ritenuta uno dei soggetti di primo piano nel panorama europeo ed extraeuropeo nello sviluppo di progetti innovativi nel settore ICT e degli acquisti. L’OCSE nel 2010 ha scelto Consip come team leader del processo di analisi e revisione del sistema di acquisto federale negli USA, mentre nel 2009 l’azienda ha ricevuto lo European e-Government Award 2009-2010, il più prestigioso premio della Commissione europea in materia di e-government, per il progetto MEPA. Nel 2007, Consip è stata scelta, infine, dalla Kennedy School of Government dell’Università di Harvard, come caso di studio nell’ambito di uno dei corsi. 13
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI • Il Mercato elettronico è gestito da Consip s.p.a che, non solo definisce in appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le modalità di consegna, ma gestisce anche le abilitazioni e le registrazioni dei fornitori (che possono essere anche i nostri abituali), in un sistema chiamato “ACQUISTINRETEPA” - aperto sia alle “Amministrazioni” che alle “Imprese”. • Il sistema CONSIP si articola secondo due diverse modalità di acquisto, tra loro complementari: • Convenzioni QUADRO, art. 26 legge 448/ 99, per acquisti sopra e sotto soglia di rilevanza comunitaria; • 2) MEPA (mercato elettronico della P.A.), DPR 101/2002, per acquisti sotto • soglia di rilevanza comunitaria. 14
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI CHE COSA SI INTENDE PER CONVENZIONI QUADRO CONSIP? Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99), nell’ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare - esperite in modalità tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete. Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, grazie all’aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli acquisti. Accedendo alla Vetrina delle Convenzioni o navigando sul catalogo prodotti è possibile verificare l’offerta di beni e/o servizi offerti in Convenzione. Per alcune iniziative, inoltre, la possibilità di effettuare ordini on line permette non solo di velocizzare il processo di acquisto ma anche di monitorare direttamente sul Portale lo stato degli ordinativi effettuati 15
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI • I principali vantaggi delle Convenzioni Quadro • Per le Amministrazioni: • semplificazione del processo di acquisto • riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento • aumento della trasparenza e della concorrenza • abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi • miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio • Per i Fornitori: • accesso al mercato della P.A. con elevato potenziale di vendita • possibilità di diventare fornitore per più Amministrazioni con unica • gara • garanzia di un processo negoziale improntato alla massima • trasparenza 16
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI Che cosa è il MEPA? Il Mercato Elettronico della P.A.(MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze. Tale modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche. 17
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI • I principali vantaggi del Mercato Elettronico • Per le Amministrazioni: • risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia di • rilevanza comunitaria • trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto • ampiamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale • soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta • Per i Fornitori: • diminuzione dei costi commerciali e ottimizzazione dei tempi di vendita • accesso al mercato della Pubblica Amministrazione • occasione per valorizzare la propria impresa anche se di piccole dimensioni • concorrenzialità e confronto diretto con il mercato di riferimento • opportunità di proporsi su tutto il territorio nazionale • leva per il rinnovamento dei processi di vendita 18
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP - MEPA - NOVITA MEPI • Le Istituzioni scolastiche dal 1° gennaio 2013 devono: • aderire, per i loro acquisti di beni e servizi, alle Convenzioni attivate dalla Consip in seguito all’espletamento delle relative gare per categorie merceologiche. • Le Istituzioni scolastiche dal 1° gennaio 2013 possono : • acquistare beni e servizi, attraverso “ORDINE DIRETTO” o “RICHIESTA DI OFFERTA”, dai cataloghi che costituiscono il MEPA. 19
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI Il comma 154 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013) ha previsto inoltre che all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza». 20
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI • Con la nota MIUR- Fondi Europei- n. 3354, del 20 marzo 2013 è stato precisato che le istituzioni scolastiche non sono obbligate ad acquisti di beni e servizi tramite Convenzione Consip quando: • il bene o il servizio non sia presente nelle Convenzioni Consip; • il prezzo del bene o del servizio presente nelle Convenzioni Consip sia superiore rispetto a quello realizzabile con l’acquisto presso fornitori esterni; • trattasi di acquisto unitario di un insieme di beni e di servizi che non siano facilmente scorporabili e non facciano parte, nell’insieme, di una convenzione Consip; • il quantitativo minimo da acquistare risulti superiore al budget disponibile. • In ogni caso bisogna curare di ben evidenziare e documentare o • la mancanza del bene in Convenzione (stampando le schermate visibili a video) • il fatto che quel bene o servizio è presente a ma ad un prezzo maggiore rispetto a quanto offerto al di fuori del sistema • che il quantitativo minimo da acquistare sia superiore alla somma disponibile (anche in questo caso stampando le schermate con le offerte o le schede di comparazione dove esistenti). 21
ACQUISTI CONVENZIONI CONSIP – MEPA - NOVITA MEPI i beni e i servizi da acquistare non sono presenti in Convenzione e, per motivata urgenza di acquisizione degli stessi, da evidenziare nella “determina a contrarre”, si procede comunque all’acquisizione mediante la procedura disciplinata dal Codice dei Contratti e dal proprio regolamento interno. In tal caso si prevederà nel contratto che, se in seguito sarà attivata dalla Consip una o più convenzioni, relativamente a quei beni e servizi, il contratto sarà risolto o adeguato alle migliori condizioni; contratti già in corso prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di acquisto (31 dicembre 2012) Consip (presumibilmentelegittimi non esistendo all’atto della stipula l’attuale obbligo ). In tal caso il D.S. cercherà di addivenire con il fornitore un accordo teso ad adeguare le condizioni a quelle previste nelle convenzioni Consip esistenti per la stessa tipologia di bene o servizio. In mancanza di accordo , con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già fornite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite , si procederà a recedere dal contratto Con la Circ. MIUR prot AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013- Fondi strutturali europei 2007/13) è stata altresì chiarita la prassi da seguire al verificarsi delle seguenti situazioni: 22
Me. Pi. Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione Il 26 marzo 2013 è stato pubblicato da CONSIP con scadenza 7 febbraio 2016, il bando “MePI Soluzioni per la scuola: Soluzioni integrate per la scuola digitale”, raggiungibile sul Portale degli acquisti (www.acquistinretepa.it) in base al quale le impreseche offrono soluzioni integrate per la scuola digitale possono pubblicare i loro cataloghi sul MePI, il Mercato elettronico della Pubblica Istruzione, l’area del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, a disposizione delle scuole italiane per acquistare on line beni e servizi destinati alla didattica ed alla gestione organizzativa della Scuola. 23
Me. Pi. Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione Una volta raggiunto un idoneo popolamento dei cataloghi, le istituzioni scolastiche potranno procedere alle operazioni di acquisto. L’iniziativa rientra nell’ambito della collaborazione già avviata negli anni scorsi tra MIUR-MEF e Consip. In particolare, il MIUR ha contribuito a definire le caratteristiche funzionali delle soluzioni integrate per la scuola digitale, in linea con gli indirizzi, gli obiettivi e i requisiti del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), mentre Consip, in esecuzione del mandato attribuito dal MEF, pubblica i cataloghi delle soluzioni offerte dai fornitori. 24
Me. Pi. Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione Nell’ambito del MePI le imprese fornitrici presenteranno i beni e i servizi aggregati secondo logiche coerenti con la destinazione d’uso scolastica e gli istituti scolastici di ogni ordine e gradopotranno selezionare sistemi integrati o singoli prodotti e soluzioni, con requisiti tecnici e di servizio personalizzati. Sarà quindi favorita la standardizzazione e l’interoperabilità delle soluzioni, semplificando e velocizzando il processo d’acquisto attraverso la piattaforma elettronica. 25
Me. Pi. Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione Le soluzioni integrate per la scuola digitale oggetto del bando sono costituite da prodotti, applicazioni e contenuti specifici per la Scuola digitale. Ogni soluzione tecnologica integrata proposta nel MePI sarà aperta, interoperabile e collegabile con altri dispositivi. La soluzione integrata proposta deve risultare in linea con le finalità del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e quindi deve essere rivolta ad una delle azioni di cui consta il PNSD (“LIM in Classe”, “Cl@ssi 2.0“, “Scuol@ 2.0” , “Centri Scolastici Digitali”). 26
CERTIFICAZIONE CREDITI – CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 A decorrere dal1°gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare i fornitori per somministrazioni, forniture ed appalti di beni e servizi, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o, a seconda delle specificità dell’oggetto fornitura, dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 09.11.2012 (G.U. n. 267 del 15.11.2012 – modifiche al D.L.vo n. 231 del 09.10.2002), che ha recepito la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo. 27 27
CERTIFICAZIONE CREDITI circolare MEF n. 35 del 27 novembre 2012 D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64 circolare n.30 del 28 giungo 2013 della R.G.S. & SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DURC D.L. 21 giugno 2013,n. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 28 28
CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 Il Decreto MEF 22.05.2012 reca le modalità applicative di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali – lo stesso è stato poi modificato dal DECRETO attuativo MEF DEL 24.09.2012 e sono state impartite successive disposizioni dalla CIRCOLARE MEF N. 35 del 27/11/ 2012 . 29 29
CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 Dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma2 del D.L.vo n.165 2001, dunque anche le Istituzioni scolastiche ed educative autonome, devono procedere a pagare i loro fornitori entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o, a seconda delle specificità, dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi. LE ECCEZIONI Sono previste deroghe a 2 mesi (60 giorni) per le imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria (asl e ospedali). Le altre P.A. potranno pagare a 60 giorni in casi eccezionali, giustificati «dalla natura o dall'oggetto del contratto» cioè casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni - 30 30
CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 LE SANZIONI Decorrenza automatica degli interessi di mora. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento. Il tasso degli interessi legali di mora passa dal 7% all'8%. Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme dovute dalla P.A. 31 31
CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 • TERMINI PER L’APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI • trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine suddetto richieste di integrazione o di modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; 32 32
CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 • TERMINI PER L’APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriorea quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; • trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica, eventualmente previste dalla legge o dal contratto, ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 33 33
CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 TERMINI PER L’APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il pagamento. Si applica unamaggiorazione di8 puntipercentuali rispetto al tasso fissato dallaBancaCentrale Europea operazione che, in sostanza, farà attestare il tasso finale intorno alla soglia del 10%complessivo. Il tasso di riferimento per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore a decorrere dal 1° gennaio di quel determinato anno. Il tasso di riferimento per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore a decorrere dal 1° luglio di quel determinato anno. 34 34
CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 • INTERVENTO DEL GIUDICE • Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola che esclude il risarcimento dei costi di recupero, avuto riguardo alle circostanze del caso, tra cui : • il gravescostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, • la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, • l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. • Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione di interessi di mora e non è ammessa prova contraria. • Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una P.A. la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura è nulla. 35 35
CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., i “decreti certificazione” attuano l’obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (definizioni recate dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163. «Codice dei Contratti Pubblici») L’istanza di certificazione può essere presentata da società, imprese individuali o persone fisiche, che vantino un credito non prescritto, certo, liquidoedesigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A. 36 36
CERTIFICAZIONE CREDITI - CIRCOLARE MEF n. 35 - 27/11/ 2012 • REQUISITI DEI CREDITI E SOGGETTI TENUTI ALL’ ACCERTAMENTO • L’Ente pubblico prima di procedere alla certificazioni deve verificare (entro i 30 giorni previsti) che il credito sia connotato dai requisiti della non prescrizione, certezza, liquidità ed esigibilità. • Questo riscontro deve essere effettuato : • dall’Ufficio centrale del bilancio, per gli Enti statali; • dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, per le P.A. locali; • dal Dirigente Scolastico, per le Istituzioni scolastiche ed educative autonome. 37 37