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La manovra Monti. Prima di guardare il nuovo ….. ricordiamo il recente passato. Le manovre di Berlusconi 2010 – 2011 hanno introdotto: Per i futuri pensionati Adeguamento speranza vita Finestra mobile per tutti Finestra più lunga per i 40 anni Finestra scuola
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Prima di guardare il nuovo ….. ricordiamo il recente passato • Le manovre di Berlusconi 2010 – 2011 hanno introdotto: • Per i futuri pensionati • Adeguamento speranza vita • Finestra mobile per tutti • Finestra più lunga per i 40 anni • Finestra scuola • Equiparazione dell’età fra generi e settori di lavoro • Riduzione della pensione di reversibilità Allo scopo di accorciare il periodo di percezione delle pensioni future • Per i pensionati • Contributo straordinario • su pensioni superiori i 90 mila euro • Blocco della perequazione automatica diminuire la spesa relativa alle pensioni in atto
LA MANOVRA MONTI IMPERNIATA PER SANARE IL BILANCIO DELLO STATO RIGORE CHI PIU’ HA PIU’ PAGA EQUITA’ PER RISPONDERE ALLA CRISI PRODUTTIVA E ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE SVILUPPO
LA MANOVRA MONTI HA DIMOSTRATO SI SONO TRASFORMATI ESCLUSIVAMENTE IN SACRIFICI CHE COLPISCONO LAVORATORI E PENSIONATI RIGORE EQUITA’ ARRIVERA’ A MARZO FORSE SVILUPPO
Il calcolo pro-quota art. 24, c. 2, DL 201 - L 214/2011 • Dal 2012la pensione è calcolata, per tutti, secondo le regole del sistema contributivo. • Per chi attualmente ricade interamente nel sistema retributivo il nuovo calcolo si applica pro quota per le anzianità contributive maturate a partire dal 1.1. 2012. • Nulla cambia per chi si trova nel regime misto e contributivo. > 18 anni di contr. al 31.12.1995 1996 2012 calcolo contributivo calcolo retributivo < 18 anni di contr. al 31.12.1995 calcolo retributivo calcolo contributivo 0 anni di contr. al 31.12.1995 calcolo contributivo
Il calcolo pro-quota • Per chi ha raggiunto i 40 anni di contributi il contributivo è un vantaggio • perché il retributivo non avrebbe riconosciuto i periodi eccedenti il 40° anno • Per chi ne ha come minimo 35 (a lavoro costante) • La diminuzione dovuta al calcolo contributivo è trascurabile
Il calcolo pro-quota L’anno in più maturato entro il 31-12-2011 non concorre a determinare l’importo della pensione in nessun caso 7
Il calcolo contributivo • “per incentivare il proseguimento dell’attività lavorativa” i coefficienti di trasformazione sono calcolati fino all’età di 70 anni, indicizzati alla speranza di vita. • la tutela dell’articolo 18 della legge 300/1970 opera fino al massimo della flessibilità (70 anni e oltre?). • per i lavoratori soggetti al calcolo retributivo, l’incentivo sarà applicato sulla quota di pensione maturata a partire dal 2012, per gli altri su quella maturata a decorrere dal 1°gennaio 1996.
Pensione vecchiaia Pensione anzianità (quote) Pensione anzianità (40 anni) Le nuove pensioni art. 24, c. 3, DL 201 - L 214/2011 Pensione di vecchiaia nel regime retributivo Per i soggetti che non hanno raggiunto il diritto a pensione prima del 1° gennaio 2012 Pensione di vecchiaianel regime contributivo Pensione anticipata nel regime retributivo Pensione anticipatanel regime contributivo
requisito di età:minimo66 anniper tutti • requisito contributivo: 20 anni • per tutti • requisito di cessazione del rapporto di lavoro • solo per i lavoratori dipendenti pensione di vecchiaia – retributivo a regime dal 2018
requisito di età: minimo66 anni per tutti • requisito contributivo: 20 anni • per tutti • requisito di cessazione del rap-porto di lavoro • solo per i lavoratori dipendenti • requisito di importo: 1,5 X AS • per i lavoratori con meno di 70 anni d’età pensione di vecchiaia – contributivo a regime dal 2018
requisito di età: 63 anni per tutti • requisito contributivo: 20 anni • per tutti • requisito di cessazione del rap-porto di lavoro • solo per i lavoratori dipendenti • requisito di importo: 2,8 X AS • per i lavoratori con meno di 66 anni d’età pensione anticipata – contributivo a regime da subito
requisito di età: nessuno • requisito contributivo: • 41 anni e 3 mesi donne • 42 anni e 3 mesi uomini • requisito di cessazione del rapporto di lavoro lavoratori dipendenti pensione anticipata – retributivo pensione anticipata – contributivo a regime dal 2014 13/54
E’ necessario tenere conto di: • periodo transitorio • adeguamento alla speranza di vita • eccezioni, deroghe, norme di salvaguardia pensione di vecchiaia - retributivo pensione di vecchiaia - contributivo pensione anticipata “di vecchiaia” – contributivo pensione anticipata – retributivo pensione anticipata – contributivo
Periodo transitorio art. 24, cc. 6 - 11, DL 201/2011 conv. L 214/2011 età in anni e mesi pensione di vecchiaia retributivo pensione di vecchiaia contributivo pensione anticipata “di vecchiaia” – contributivo a regime da subito pensione anticipata retributivo contribuzione in anni e mesi pensione anticipata contributivo 15/54 SPI – CGIL dipartimento nazionale fisco e previdenza
Adeguamento alla speranza di vitaart. 24, cc. 12-14, DL 201/2011 conv. L 214/2011 • dal 2013 • i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia • i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata • sono incrementati degli adeguamenti alla speranza di vita ogni 3 anni (già previsto dal DL 78/2010) • dal 2019 • l’adeguamento alla speranza di vita avrà cadenza biennale
Adeguamento alla speranza di vitaart. 24, cc. 12-14, DL 201/2011 conv. L 214/2011 Previsione degli scatti secondo la relazione economica alla legge 214/2011 17/54 SPI – CGIL dipartimento nazionale fisco e previdenza
Lavoratori dipendenti • settore privato: UOMINI • settore pubblico: DONNE E UOMINI • Lavoratori autonomi: UOMINI • Lavoratori dipendenti • settore privato: DONNE Lavoratori autonomi: DONNE • L’effetto dell’adeguamento sui requisiti • per prestazione • nel periodo transitorio • a regime dà risultati differenti per gruppi omogenei di lavoratori pensione di vecchiaia retributivo pensione di vecchiaia contributivo pensione anticipata “di vecchiaia” contributivo pensione anticipata retributivo pensione anticipata contributivo SPI – CGIL dipartimento nazionale fisco e previdenza
c.9 art. 24 i requisiti anagrafici nel 2021, opportunamente adeguati alla speranza di vita non possono essere inferiori a 67 anni • Lavoratori dipendenti • settore privato: UOMINI • settore pubblico: DONNE E UOMINI • Lavoratori autonomi: UOMINI pensione di vecchiaia retributivo
c.9 art. 24 i requisiti anagrafici nel 2021, opportunamente adeguati alla speranza di vita non possono essere inferiori a 67 anni pensione di vecchiaia retributivo • Lavoratori dipendenti • settore privato: DONNE
Un caso reale • Lavoratrice licenziata da un anno; età 58 anni a maggio 2012; anzianità contributiva 33 anni: • con le norme precedenti sarebbe andata in pensione di vecchiaia a maggio 2015, con 61 anni di età (60 anni più finestra) • con le norme attuali andrà in pensione a agosto 2021, all’età di 67 anni e 2 mesi (+ 6 anni) • con il solo requisito contributivo andrebbe in pensione a novembre 2021, con 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva. • in alternativa potrebbe andare in pensione nel 2015 versando due anni di contributi volontari e facendo poi l’opzione per il calcolo contributivo (entro il 2015)
pensione di vecchiaia retributivo • Lavoratori dipendenti • settore privato: DONNE art. 24, c. 15 bis, lett. b): ECCEZIONE AL REQUISITO ANAGRAFICO per le lavoratrici del settore privato attenzione! Le lavoratrici del settore privato possono conseguire il trattamento di vecchiaia con un’età non inferiore a 64 anni se maturano entro il 31.12.2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla stessa data conseguono un’età anagrafica di almeno 60 anni >60 anni età >20 contri-buti nel 2012 in pensione a 64 anni
c.9 art. 24 i requisiti anagrafici nel 2021, opportunamente adeguati alla speranza di vita non possono essere inferiori a 67 anni pensione di vecchiaia retributivo Lavoratori autonomi: DONNE
c.9 art. 24 i requisiti anagrafici nel 2021, opportunamente adeguati alla speranza di vita non possono essere inferiori a 67 anni • Lavoratori dipendenti • settore privato: UOMINI • settore pubblico: DONNE E UOMINI • Lavoratori autonomi: UOMINI pensione di vecchiaia contributivo
c.9 art. 24 i requisiti anagrafici nel 2021, opportunamente adeguati alla speranza di vita non possono essere inferiori a 67 anni pensione di vecchiaia contributivo • Lavoratori dipendenti • settore privato: DONNE
c.9 art. 24 i requisiti anagrafici nel 2021, opportunamente adeguati alla speranza di vita non possono essere inferiori a 67 anni pensione di vecchiaia contributivo Lavoratori autonomi: DONNE
pensione anticipata contributivo tutti i settori: DONNE E UOMINI Il requisito d’importo nella misura di 2,8 volte l’assegno sociale del 2012, poi pere-quato, è richiesto solo fino al compimento dell’età di vecchiaia (66 anni + adeguamento). Dopo tale età si applicano i requisiti per la pensione di vecchiaia, ivi compreso il requisito d’importo nella misura di 1,5 AS, non oltre il 70°anno di età.
pensione anticipata retributivo tutti i settori: DONNE E UOMINI Non è un requisito ma è il limite di età sotto il quale la pensione subisce una riduzione. La riduzione è pari all’1% della quota anteriore al 2012 per i primi due anni mancanti al limite e al 2% per ogni anno mancante in più
pensione anticipata retributivo • Lavoratori dipendenti • settore privato: DONNE e UOMINI pensione anticipata contributivo art. 24, c. 15 bis, lett. a): ECCEZIONE AL REQUISITO CONTRIBUTIVO per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato attenzione! Le lavoratrici e i lavoratori che nel 2012 raggiungono un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60, possono conseguire il trattamento di pensione anticipata al compimento del 64° anno di età con l’anzianità contributiva che avranno. >60 anni età >35 contri-buti nel 2012 in pensione a 64 anni
Le deroghe art. 24 , c. 14, DL 201/2011 conv. L 214/ 2011 attenzione! Il lavoratore che ha raggiunto i requisiti di età e di anzianità contributiva entro il 31.12.2011conserva il diritto alla prestazione pensionistica con la normativa vigente al 31-12-2011 e può chiedere all’ente previdenziale di appartenenza la certificazione di tale diritto. • E inoltre i requisiti (e le finestre) vigenti al 31.12.2011 rimangono confermati: • per le lavoratrici che optano per il sistema calcolo contributivo (modalità sperimentale 2008 - 2015) • per i lavoratori che raggiungono i requisito grazie alla totalizzazione dei periodi assicurativi
Le deroghe art. 24 , c. 14, DL 201/2011 conv. L 214/ 2011 • I requisiti (e le finestre) vigenti al 31.12.2011 rimangono confermati anche nei seguenti casi ma entro un determinato numero da stabilire in base alle risorse disponibili: • nei casi di mobilità ordinaria, mobilità lunga, fondi di solidarietà ed esonero dal servizio alla data del 4.12.2011 • per i lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi antecedentemente al 4.12.2011 • ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011 a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo • per i quali la decorrenza del trattamento pensionistico fosse prevista entro il 6 dicembre 2013 in base ai vecchi requisiti; • ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 fossero in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 42 del TU 151 del 2001) • per i quali il raggiungimento del requisito contributivo di 40 anni fosse previsto entro due anni dall’inizio del congedo.
Le deroghe art. 24 , c. 14, DL 201/2011 conv. L 214/ 2011 attenzione! Entro 30 giugno sarà emanato un decreto del Ministero delle politiche sociali che stabilirà le modalità di attuazione del comma 14 (derogati) compreso il limite massimo dei beneficiari. • I requisiti (e le finestre) vigenti al 31.12.2011 rimangono confermati: • per chi ha raggiunto il requisito entro il 31.12.2011 • per le lavoratrici che optano per il sistema calcolo contributivo (modalità sperimentale 2008 - 2015) • nei casi di mobilità ordinaria, mobilità lunga e fondi di solidarietà da prima del 4.12.2011 • per i lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi antecedentemente al 4.12.2011 • per i lavoratori che raggiungono i requisito grazie alla totalizzazione dei periodi assicurativi
Le deroghe art. 24 , c. 18, DL 201/2011 conv. L 214/ 2011 categorie speciali Forze armate, PS, VVFF, lavoratori iscritti al fondo speciale ferrovie dello Stato. Con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012 saranno emanate norme di armonizzazione con il regime generale obbligatorio. Fino a quella data i requisiti attualmente previsti rimangono confermati
Le eccezioni attenzione! Secondo le anticipazioni dell’INPS sembrerebbe che rimangano in vigore le eccezioni legge Amato
le eccezioni al requisito di età gli invalidi (almeno 80%) e i non vedenti MANTENGONO requisito ante 1992 (AGO = donne 55 – uomini 60)
le eccezioni al requisito di contribuzione continuano a valere solo 15 anni di contributi nei seguenti casi: • lavoratori che al 31/12/92 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi • lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 31/12/92 • lavoratori dipendenti saltuari • lavoratori dipendenti che al 31/12/92 avevano già compiuto l’età pensionabile
Le deroghe art. 24 , c. 14, DL 201/2011 conv. L 214/ 2011 sospesa l’applicazione della penalizzazione: • la riduzione percentualeper età inferiori a 62 anni non si applica • ai soggetti che maturino il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017; • sempre che l’anzianità derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, ivi compresi i periodi obbligatori di maternità, per l’assolvimento dell’obbligo di leva, infortunio, malattia e CIG ordinaria.
la decorrenza per chi raggiunge i requisiti richiesti dalle norme entrate in vigore al 1° gennaio 2012 abolite tutte le finestre personale comparto scuola Abolito l’allungamento della finestra. La decorrenza e’ confermata alla data di inizio dell’anno scolastico nell’anno in cui si raggiungono i requisiti.
Lavori usuranti art. 24, c. 17 DL 201 - L 214/2011 • Dal 1 gennaio 2012 non avranno più requisiti ridotti. • I requisiti richiesti saranno quelli ordinari (sistema delle quote Tab A legge 247/2007). • Resta confermato • l’adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita • l’applicazione delle “finestre”. • Dal 2012 un aumento secco di tre anni!
Vecchi e nuovi requisiti per i lavori usuranti Più la finestra di un anno!
Soppressione Inpdap e Enpals art. 21, DL 201 - L 214/2011 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO A far data dal 1° gennaio 2012 l’Inpdap e l’Enpals sono soppressi. L’Inps subentra in tutte le attività e funzioni degli enti soppressi succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi. super
Perequazione art. 24, c. 25, DL 201 - L 214/2011 La perequazione è riconosciuta per gli anni 2012-2013 solo ai trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo
Perequazione art. 24, c. 25, DL 201 - L 214/2011 la norma di salvaguardia Per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo ma inferiore a tale limite incrementato dalla rivalutazione automatica (1.405,05 x 2,6% = 36,53; 1.405,05 + 36,53 = 1.441,58) …la rivalutazione automatica è garantita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. ESEMPIO: una pensione di importo lordo pari a 1.410 euro riceve 31,58 euro invece di 36,53 (1.441,58 – 1.410 = 31,58). Le pensioni di importo lordo superiore a 1.441,58 euro non sono rivalutate.
Perequazione art. 24, c. 25, DL 201 - L 214/2011 gli esclusi dall’adeguamento Spostando il limite da due a tre volte il minimo INPS la platea è aumentata di circa 3 milioni di pensionati (si tutela così il 70% dei pensionati - 11.726.247 su 16.733.031). Il blocco della perequazione non è un contributo straordinario ma un danno permanente
Perequazione art. 24, c. 25, DL 201 - L 214/2011 Il blocco della perequazione è regressivo
La Totalizzazione art. 24, c. 19, DL 201 - L 214/2011 • Dal 1° gennaio 2012, per la totalizzazione dei periodi è abolito il limite di tre anni di anzianità contributiva. • Restano ferme le altre disposizioni previste dal D.L.vo 42/2006. • Di conseguenza • il requisito per la pensione di vecchiaia totalizzata si dovrebbe maturare con almeno 20 anni di contributi all’età di 65 anni; • quello per la pensione di anzianità con 40 anni di contributi; • dovrebbe continuare a trovare applicazione il regime delle decorrenze di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per il diritto.
Il contributo di solidarietà art. 24 c. 21, DL 201 – L.214/2011 • Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017: • è istituito un contributo a carico dei lavoratori iscritti e dei pensionati (Fondi Speciali) delle gestioni confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo volo; • l'ammontare del contributo é determinato dal periodo di iscrizione al 31.12.1995 e dalla quota di pensione calcolata sulla base di parametri più favorevoli di quelli del FPLD. • Il contributo é dovuto solo se l'importo del trattamento pensionistico supera 5 volte il trattamento minimo Inps. A carico dei lavoratori è previsto un contributo dello 0,5%. • La formulazione generica e imprecisa della norma darà luogo a diversi contrasti.
Il contributo di solidarietà art. 24 c.19, DL 201 – L.214/2011
L’incremento delle aliquote contributive art. 24 cc. 22-23, DL 201 – L. 214/2011 • Con effetto dal 1° gennaio 2012 • le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento edi computo dei lavoratori iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate fino a raggiungere il 24% nel 2018.
L’incremento delle aliquote contributive art. 24 cc. 22-23, DL 201 – L. 214/2011 Gestione artigiani e commercianti