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Quali possibili sviluppi per la giustizia riparativa nei progetti delle Caritas sull’area carcere?

d. i. k. h. dike. cooperativa per la mediazione. dei conflitti. Caritas italiana e la giustizia riparativa Giornata di riflessione sul carcere Roma, 17 Febbraio 2012. Quali possibili sviluppi per la giustizia riparativa nei progetti delle Caritas sull’area carcere?

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Quali possibili sviluppi per la giustizia riparativa nei progetti delle Caritas sull’area carcere?

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Presentation Transcript


  1. d i k h dike cooperativa per la mediazione dei conflitti Caritas italiana e la giustizia riparativaGiornata di riflessione sul carcere Roma, 17 Febbraio 2012 Quali possibili sviluppi per la giustizia riparativa nei progetti delle Caritas sull’area carcere? Francesco Di Ciò fdicio@irsonline.it

  2. I temi del mio intervento: I riferimenti normativi in materia di giustizia riparativa e carcere e alcune riflessioni su definizioni e concetti base Alcune attenzioni da tenere in considerazione Strumenti e buone pratiche di intervento Alcune questioni da discutere nei sottogruppi

  3. Giustizia riparativa “È il procedimento nel quale la vittima, l’autore di reato e/o altri soggetti o membri della comunità lesi da un reato partecipano attivamente insieme alla risoluzione della questione emersa dall’illecito, spesso con l’aiuto di un terzo equo e imparziale” Basic rules on the use of the restorative justice ONU 2000-2002

  4. Mediazione reo/vittima “E’ il procedimento che permette alla vittima, all’autore di reato di partecipare, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivati dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente, il mediatore ” Raccomandazione (99) 19 del Consiglio d’Europa

  5. Valori I percorsi di mediazione e giustizia riparativa si fondano sui seguenti valori e principi guida: • Centralità della vittima • Confidenzialità delle procedure • Non obbligatorietà dell’intervento • Lavoro in ottica riparativa e non punitiva • Professionalità dell’intervento • Puntualità e flessibilità dell’intervento

  6. Principi guida • Il riconoscimento della vittima • La riparazione dell’offesa nella sua dimensione "globale" • La responsabilizzazione del reo • Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione • Il rafforzamento degli standards morali collettivi • Il contenimento dell'allarme sociale

  7. I riferimenti normativi Internazionali : • la Raccomandazione (99)19 del Consiglio d'Europa • i Principi Base sulla giustizia riparativa in ambito penale delle Nazioni Unite (2002)

  8. I riferimenti normativi Nazionali : • Linee guida in materia di inclusione sociale a favore di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria emanate dal Ministero della Giustizia - Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato • Linee di indirizzo sull’applicazione della giustizia riparativa e della mediazione reo/vittima nell’ambito dell’esecuzione penale di condannati adulti (2005) emanate dalla Commissione di studio sulla “Mediazione penale e la giustizia riparativa”, istituita il 26 febbraio 2002

  9. Linee guida in materia di inclusione sociale a favore di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria • Sono un documento di indirizzo volto a rafforzare le politiche di inclusione sociale rivolte a categorie di cittadini che incontrano maggiori ostacoli nell’esercizio dei diritti come i detenuti, gli ex detenuti, le donne e i minori sottoposti a provvedimenti penali. • Prevedono una programmazione delle politiche e della gestione della esecuzione delle pene attraverso un’azione multilivello, che investa tutte le componenti sociali, dalla prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento. • Sottolineano il ruolo delle Regioni, degli Enti Locali e della società civile organizzata e fanno riferimento ai principi di compartecipazione e co-responsabilità nella lotta all’esclusione sociale quali strategie per rispondere a questi problemi. Propongono la sottoscrizione di un PATTO.

  10. Le linee guida prevedono le seguenti macro-azioni: • sensibilizzazione della collettività • miglioramento della qualità della vita in carcere • sostegno e accompagnamento nei percorsi di reinserimento • azioni specifiche per l’esecuzione penale esterna, per l’esecuzione penale minorile, per gli stranieri adulti e minori • formazione congiunta degli operatori • Nelle azioni di sensibilizzazione della collettività e per l’esecuzione penale esterna si fa riferimento alla necessità di sensibilizzare la collettività e sperimentare attività di giustizia riparativa e mediazione

  11. Sperimentazioni e nuove pratiche • Le pratiche di giustizia riparativa nell’ambito dell’esecuzione della pena sono ancora in via di sperimentazione. • Recentemente il DAP, TS hanno mostrato significativa apertura con particolare riferimento: - alla prescrizione riparatoria contenuta nell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 o.p. comma 7 - al contesto della “riflessione critica sul reato” per ciò che attiene agli aspetti riparativi di cui all’art. 27 d.p.r. 230/00 reg. att. O.p. • Dando vita ad azioni sperimentali svolte in accordo con le linee di indirizzo che il DAP ha predisposto, che contengono importanti principi che riflettono alcune delle indicazioni contenute nei documenti internazionali in materia

  12. Linee di indirizzo sull’applicazione della giustizia riparativa e della mediazione reo/vittimanell’ambito dell’esecuzione penale di condannati adulti(2005) Commissione di studio sulla “Mediazione penale e la giustizia riparativa”, istituita il 26 febbraio 2002

  13. Principi e nodi tematici1 Mediazione e riparazione come nozioni distinte dai concetti di restituzioni e risarcimento del danno previsti dall’art. 185 c.p. oltre che dagli articoli 2043 e 2059 del Codice civile.

  14. Restituzioni • Le restituzioni riguardano l’oggetto materiale della condotta criminosa e consistono nella sua consegna (non di un suo equivalente) al legittimo titolare. • Le restituzioni comportano, quindi, quando possibile, la reintegrazione e il ripristino del medesimo stato di fatto esistente prima della commissione del reato (es. consegna della refurtiva al derubato).

  15. Risarcimento del danno • Il risarcimento del danno prevede l’obbligo del pagamento di una somma di danaro quale ristoro della perdita patrimoniale subita (cd. danno patrimoniale). • Nel caso della commissione di un illecito penale è risarcibile anche il danno non patrimoniale (cd. danno morale) relativo sinteticamente alla sofferenza patita, al turbamento e all’angoscia generati dall’illecito.

  16. Risarcimento del danno • Il risarcimento del danno, che risponde a significati prettamente civilistici, non è in nessun modo una pena, cioè una risposta dell’ordinamento giuridico dello Stato al fatto criminoso. • L’importanza della distinzione fornisce lo spunto per una prima riflessione: la riparazionenon può coincidere, in senso stretto, con il mero risarcimento, con la monetizzazione del danno subito dalla vittima, né può integrare una modalità sanzionatoria. • Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza molto più profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento.

  17. Alcune riflessioni sulla riparazione Per riparazione intendiamo ogni gesto volto a ricostruire positivamente la relazione fra le parti e capace di testimoniare l’avvenuto cambiamento nel rapporto interpersonale tra i soggetti. La riparazione simbolica non può, in ogni caso, rappresentare una misura afflittiva. Senza pretendere che sia necessariamente proporzionato alla gravità del reato, il gesto riparativo deve essere equo, non deve in alcun modo rappresentare il risultato di una “legale vendetta” voluta discrezionalmente dalla parte offesa, ma deve testimoniare, quanto più possibile, l’esito dell’incontro tra le parti affinché possa anche essere oggetto di valutazione ai fini della decisione giudiziale.

  18. Principi e nodi tematici 2 • Distinguere: A) Pratiche di giustizia riparativa quali strumenti di responsabilizzazione per il condannato all’interno del percorso di revisione critica del reato B) Pratiche di mediazione reo/vittima come interventi specifici da parte di terzi esperti (mediatori)

  19. A) Pratiche di giustizia riparativa • La rilettura dell’art. 47 o.p in relazione alla giustizia riparativa ha aperto a una rilettura dei compiti degli operatori penitenziari, per recuperare il significato che la legge assegna al loro ruolo in ordine al “diritto” del condannato a ricevere sollecitazioni e l’aiuto per maturare la disponibilità/capacità a intraprendere un percorso trattamentale e riparativo. • Vale a dire, tali norme rappresentano un invito rivolto agli operatori per lavorare con il reo anche nella direzione dei temi della giustizia riparativa, superando il concetto di “mera osservazione del comportamento” del condannato per riconsegnare a quest’ultimo la dignità di soggetto capace di scelte e per ricollocarlo in una prospettiva progettuale nella quale può trovare spazio anche la domanda “come posso riparare?”.

  20. Sperimentazioni di incontri tra autori e vittime di reato • Da questo punto di vista si rileva che da qualche anno sono in corso alcune sperimentazioni di incontri di mediazione reo/vittima mediante l’intervento di un terzo indipendente rispetto agli operatori deputati al trattamento, su autorizzazione specifica del DAP mediante la stipula di convenzioni ad hoc con centri e uffici di mediazione sparsi sul territorio nazionale. Tali attività devono necessariamente conservare le caratteristiche loro proprie legate ai principi di confidenzialità, volontarietà e gratuità degli interventi.

  21. La prospettiva riparativa come strumento per connettere carcere e territorio • La prospettiva riparativa non può che nascere a seguito di un processo di responsabilizzazione del reo, della sua adesione al trattamento e della sua assunzione consapevole di una capacità progettuale “verso” le eventuali vittime e/o la collettività. • In questa prospettiva è anche la Comunità quindi che viene coinvolta quale soggetto che deve sviluppare e incentivare la diffusione di modelli rinnovati di prevenzione del crimine e di informazione sulla prevenzione efficace della criminalità, di modalità di tutela alle vittime, nonché di reinserimento sociale dei delinquenti. • La Comunità deve più in generale diffondere la cultura della soluzione dei conflitti, e tutte quelle iniziative che possano ridurre e dissipare i pregiudizi, provocare una presa di coscienza da parte di tutta la comunità e produrre un senso di maggiore sicurezza e benessere in tutti i cittadini (Risoluzione Assemblea generale Nazioni Unite n. 56/261/2002).

  22. Principi e nodi tematici 4 • Accordi e intese con istituzioni pubbliche o private del territorio al fine di realizzare attività di mediazione o, più in generale, di condotte riparatorie

  23. Accordi e intese con istituzioni pubbliche o private del territorio • Al di là delle specifiche sperimentazioni della “mediazione reo-vittima” nell’ambito dell’esecuzione penale di condannati adulti, si rileva l’importanza di attivare: • convenzioni tese alla realizzazione da parte dei condannati di attività riparative a favore della collettività (Community services), realisticamente praticabili • individuare modalità adeguate per costruire un sistema reticolare di rapporti con il territorio teso a: • promuovere incentivare lo sviluppo di una adeguata politica sociale che favorisca processi di reintegrazione sociale dei condannati • favorire in particolare la diffusione della cultura della giustizia riparativa quale occasione per rinsaldare il patto di cittadinanza e aumentare il senso di benessere dei cittadini

  24. Strumenti di giustizia riparativa e buone pratiche di intervento • l’invio di una lettera di scuse alla vittima da parte dell'autore del reato; • gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (the Victim/Community Impact Panel); • gli incontri di mediazione allargata che tendono a realizzare un dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (the Community/Family Group Conferencing); • l’espletamento di un'attività lavorativa a favore della vittima stessa (Personal Service to Victims); • la prestazione di una attività lavorativa a favore della collettività (Community Services); • la mediazione tra l’autore del reato e la sua vittima (Victim-Offender Mediation). • Percorsi di riflessione e confronto sul concetto di riparazione tra carcere e territorio (detenuti, personale penitenziario, cittadini, amministratori,…)

  25. Lavoro in sottogruppi : • Considerando il contesto nel quale intervenite, in quale ambito occorrerebbe sviluppare progetti relativi in linea con i principi di giustizia riparativa e con quali obiettivi? • Quali potrebbero essere gli ostacoli alla loro realizzazione? • Quali potrebbero essere le opportunità per il loro sviluppo? • Quali suggerimenti a Caritas Italiana per sviluppare percorsi in linea con i principi di giustizia riparativa nel contesti carcerari?

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