1 / 30

Impugnazione atti comunitari

Impugnazione atti comunitari. Atti impugnabili 263, 1° par. Atti adottati congiuntamente da PE e Consiglio: codecisione Atti adottati da Consiglio, Commissione, BCE che non siano raccomandazione e pareri Atti del PE che producono effetti giuridici nei cfr di terzi Deliberazioni della BEI

nikita
Download Presentation

Impugnazione atti comunitari

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Impugnazione atti comunitari

  2. Atti impugnabili263, 1° par. • Atti adottati congiuntamente da PE e Consiglio: codecisione • Atti adottati da Consiglio, Commissione, BCE che non siano raccomandazione e pareri • Atti del PE che producono effetti giuridici nei cfr di terzi • Deliberazioni della BEI • Atti adottati in base alla coop. rafforzata ex art. 40 TUE • Atti relativi ad accordi: decisioni sulla conclusione

  3. Principio della Corte • Tutti gli atti comunitari che producono un effetto giuridico possono essere impugnati • Sentenza della Corte che ha ammesso ricorso c. Corte dei conti su un atto produttivo di effetti giuridici

  4. Principi • Non nome dell’atto (in questo caso raccomandazione o parere) ma contenuto sostanziale: verificare se l’atto impone obblighi alle persone o agli Stati: Francia c. Comm., 1993: parr. 22-23 • sent. AETS, 1971, parr. 38/43

  5. Atto preparatorio/definitivo • Illegittimità atto preparatorio: attesa atto definitivo e impugnazione sulla base di tali vizi • Atti italo-comunitari: Borelli 1992 (atti preparatori - parere; competenza g. nazionali anche se secondo l’ordinamento interno un certo atto non è impugnabile; intrasmissibilità del vizio); • Sentenza Greenpeace 2000, par. 55: trasmissibilità del vizio. Competenza del g.nazionale sull’atto nazionale e poi esame da parte della Corte sull’atto comunitario,

  6. Soggetti • Stati membri, istituzioni e PE • Corte dei Conti, BCE, Comitato delle Regioni per salvaguardare le proprie prerogative • Persone fisiche e giuridiche

  7. Persone fisiche o giuridiche • Destinatari delle decisioni • Apparentemente regolamento e decisione nei cfr di un’altra persona ma la riguardano direttamente e individualmente • Norme regolamentari senza esecuzione che le riguardino direttamente

  8. Formula Plauman, 1963p. 4 • Toccato dal provvedimento a causa di qualità personali che lo distinguono dalla generalità e lo identifichino alla stregua dei destinatari • Come se fosse il destinatario • Quasi che l’atto sia stato adottato tenendo conto della sua situazione specifica

  9. Codorniu 1994 • Regolamento su dicitura crémant nelle etichette vini • Pochi importatori che avevano registrato tale marchio facendone uso sin dal 1924 • Riserva ai francesi e lussemburghesi dell’uso si risolve in impedimento per la Codorniu • Solo questa ditta era stata autorizzata ad usare il marchio in Spagna dal 1924 e quindi la sua situazione è diversa da quella di tutti gli altri destinatari

  10. Stati - regioni • Regione Vallonia: alla stregua di pg • Solo gli Stati, le autorità di governo e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome • Non possono conteggiarsi più Stati di quelli parti: vantaggio per chi ha un’articolazione in autonomie. Superamento attraverso l’esclusione del ricorso centrale se promosso dall’autorità regionale

  11. Soluzione Italia – legge La Loggia • Richiesta agli organi centrali dello Stato di impugnare un atto comunitario • Art. 5, par. 2

  12. Esempi • Toepfer • Jégo-Quéré: parr. 21, 38, 41, 42, 49, 50, 51 • Cdg par. 34, 36, 37

  13. Particolari • Margine di apprezzamento lasciato agli Stati • Associazione di categoria: no per tutela di interessi diffusi; sì per tutela di interessi individuali degli associati o proprio dell’associazione: sentenza Union parr. 8, Greenpeace • Contro decisioni indirizzate ad altre pf o pg: direttamente e individualmente interessata; partecipazione al procedimento

  14. Aiuti di Statocaso TWD, par. 14 • Divieto ma in alcuni casi consentiti • A volte concessi ma poi dichiarati illegittimi e quindi oggetto di restituzione da parte dell’impresa allo Stato • L’impresa è legittimata a proporre ricorso in quanto direttamente e individualmente toccata dalla decisione della Commissione: individuata in maniera specifica rispetto alla generalità delle imprese in quanto essa ha ricevuto l’aiuto e deve restituirlo • Anche lo Stato può impugnare la decisione

  15. Critica • Tutela inadeguata • Criteri ristretti • Es. sentenza Stichting Greenpeace 1998 che ha escluso un’associazione ricorrente in difesa di un interesse collettivo, diffuso: manca l’interesse individuale e diretto • Union de Pequenos Agricultores 2002: principio di tutela effettiva per estendere le condizioni di ricevibilità. Impugnazione sentenza Tribunale • Tutela giurisdizionale effettiva • Garantita sul piano interno impugnando qls atto nazionale di applicazione dell’atto comunitario (regolamento o direttiva o decisione) illegittimo: rinvio pregiudiziale • Auspicio di modifica dell’art. 230 T CE

  16. Motivi di ricorso • Incompetenza • Comunità • Istituzioni

  17. Violazione forme sostanziali • Non sono state seguite le procedure previste dal Trattato per l’adozione degli atti • Non tutte ma quelle sostanziali che hanno, cioè, maggiore rilievo • Es.: mancanza del parere PE, mancanza proposta Commissione

  18. Violazione del Trattato • Atto non conforme ad una disposizione del Trattato • Es. principio di sussidiarietà

  19. Qualsiasi regola di diritto relativa all’applicazione del Trattato • Principi generali • Diritto internazionale • Generale • Trattati produttivi di effetti diretti

  20. Sviamento di potere • Poco invocato • Eccesso di potere: potere usato per una finalità diversa da quella per la quale è stato conferito • Potere diverso per fine consentito: violazione del Trattato che prevede la base giuridica per ogni atto e materia

  21. Procedura • Termine di due mesi • dalla pubblicazione dell’atto: 14 giorni dopo (art. 80 reg. di procedura) • dalla notificazione • dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza

  22. Sentenza art. 264 • Annullamento dell’atto • Effetti retroattivi (non avvenuto: ripristino situazione precedente) • Limitazione degli effetti nel tempo: precisazione degli effetti del regolamento annullato che devono considerarsi definitivi • Obbligo di adottare provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta, 233

  23. Effetti nel tempo • Consente alla Corte di far salvi gli effetti dell’atto fino alla sentenza che produrrà effetti per il futuro • Evitare un vuoto normativo: effetti fino all’adozione di un nuovo atto (Consiglio c. Parlamento, 1986, par. 48) • Dipende dal tipo di vizio: di solito potere usato in caso di vizi formali

  24. Effetti • Sentenza Kraft 1999: alcune imprese avevano ricorso e vinto contro decisioni della Commissione; altre imprese non lo avevano nei cfr delle decisioni a loro dirette e con identico contenuto: decorso termine di due mesi • Richiesta di revoca delle decisioni non impugnate rivolta alla Commissione; rifiuto; Tribunale I grado da ad esse ragione fondandosi sul 233 T CE • Impugnazione di fronte alla CdG: la sentenza non può avere effetto per soggetti non parti processuali • Il 233 impone di non adottare atti contenenti vizi analoghi ma non di riesaminare decisioni identiche o analoghe non impugnate

  25. Prescrizioni • Sentenza TWD 1994: • Dopo la scadenza del termine di due mesi il soggetto potenzialmente legittimato non può proporre la questione di fronte al g. nazionale per il ricorso in via pregiudiziale • Certezza del diritto • Preclusione anche del rinvio d’ufficio • Meglio affrettarsi ad impugnare e vedersi respinto il ricorso piuttosto che astenersi e vedersi poi preclusa anche la possibilità della pregiudiziale

  26. 277 • Controversia che metta in discussione la validità di un atto anche dopo lo scadere del termine ex art. 263 • Vizi ex art. 263, 2° comma, per invocare l’inapplicabilità del regolamento • Quando i soggetti non hanno potuto chiedere l’annullamento • Incidentale • Legame tra gli atti in questione

  27. Limiti • No da parte di pf o pg nei cfr di una decisione individuale di cui siano destinatari o che comunque doveva essere impugnata nei termini prescritti dall’art. 263 T CE • Occorre verificare che la pf o pg non poteva impugnare l’atto nei termini del 263: non può servire ad aggirare il 263 • Ultima ratio quando è ad essi preclusa ogni altra possibilità di contestare la legittimità dell’atto

  28. 278 • La regola è la non sospensione • Quando le circostanze lo richiedano la Corte può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato

  29. 278 • La Corte di Giustizia può ordinare i provvedimenti provvisori necessari

  30. Effetti • Inapplicabilità nel caso di specie • Rimozione dell’atto da parte dell’istituzione competente • Solo nei confronti delle parti

More Related