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La negoziazione e la gestione dei contratti nel VI Programma Quadro: le esperienze degli atenei italiani a confronto. 1 dicembre 2003, Aula Magna Rettorato Università degli studi di Roma Tre. Il personale di ricerca progetti finanziati nel VI P.Q.
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La negoziazione e la gestione dei contratti nel VI Programma Quadro:le esperienze degli atenei italiani a confronto 1 dicembre 2003, Aula Magna Rettorato Università degli studi di Roma Tre
Il personale di ricercaprogetti finanziati nel VI P.Q. La definizione del budget richiesta al coordinatore è strettamente collegata alla pianificazione delle attività descritte nell’allegato I: • contenuti (descrizione delle attività – Gantt) • tempistica (mesi/WP-Pert) • associazione fra WP e deliverables • mesi/uomo necessari per ottenerli • risorse di budget indispensabili
3 elementi da considerare nell’individuazione dei costi di progetto il costo deve essere a) reale b) economico c) necessario • reale = non stimato, sostenuto per realizzare il progetto, contabilizzato dal contraente, facilmente identificabile e verificabile da parte del certificatore esterno; • economico = minimizza il costo in rapporto alle risorse necessarie a realizzare l’attività; coniuga la qualità con l’ottenimento del risultato (efficienza) e il rapporto fra risultato da raggiungere e costo (efficacia) • necessario = è indispensabile per realizzare il progetto
Il personale di ricerca 6 tipologie di rapporto da formalizzare: • contratto di lavoro subordinato a t.d.: collaboratori di ricerca • contratto di lavoro subordinato a t.d.: supporto strumentale alla ricerca • contratti di collaborazione coordinata e continuativa • contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. • assegni di ricerca • borse di studio: dottorato di ricerca; borse di ricerca
Contratto di lavoro subordinato t.d.collaboratori di ricerca • necessario idoneo regolamento di Ateneo • D. Lgs. 368/2001 (accordo quadro sul lavoro a t.d.) – art.4 possibilità di proroga qualora il primo contratto attivato sia di durata inferiore a tre anni e la motivazione del rinnovo sia oggettiva e l’attività da svolgere la medesima • alcuni Atenei compreso Padova, non ammettono per questi contratti una durata superiore ai 3 anni • il C.C.N.L. attualmente in vigore rispetto al limite numerico citato all’art.19.7, esclude i contratti a t.d. attivati per lo svolgimento di progetti di di ricerca • D.L. n.105/2003 ha ammesso per gli enti di ricerca, le università e altre istituzioni la possibilità di attivare i contratti t.d. per attività di ricerca a valere di fondi comunitari ed internazionali (limite precedente posto dall’art.34 della finanziaria 2002) • D.L. N.126 – 29.09.03 – Art.11 c.11 (Legge finanziaria per il 2004) ribadisce la possibilità per i centri di ricerca, nonché per le Università di attivare contratti di lavoro. a progetto a t.d. i cui oneri non siano a carico dei F.F.O. delle Università
Contratto di lavoro subordinato t.d.Collaboratori di ricercacriticità L’attivazione di questa tipologia di contratti implica: • costo degli oneri a carico ente: circa il 43,5% • malattia e gravidanza, non consentono lo spostamento del termine del contratto • la durata max. di tre anni può rappresentare un problema se il coinvolgimento di un collaboratore di ricerca avviene ad es. nell’ambito di un Proget-to Integrato
Contratto di lavoro subordinato a t.d.:supporto strumentale alla ricerca • rispetto alla tipologia precedente, quella prevista dal C.C.N.L ex art. 19 c.6 sembra essere adatta per la formalizzazione del rapporto per un tecnico o per una figura da dedicare alla gestione amministrativa del contratto, il secondo, da adde-bitare alla categoria “consortium management activities” , laddove non si opti per l’imputazione del costo di un amministrativo strutturato (recurring staff costs)
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa • l’entrata in vigore della Legge Biagi, per il momento esclude l’Università e le P.A. in genere dall’applicazione del così detto “lavoro a progetto” • resta ammesso per l’Università il ricorso al CO.CO.CO • dall’1/1/2004 gli oneri attualmente al 14% (2/3 a carico Ente 1/3 a carico collaboratore) passeranno al 17,39%, con un au-mento dello 0,20% ogni anno sino ad arrivare al 19%; resta invariato l’INAIL al 0,05% (2/3 a carico Ente , 1/3 a carico collaboratore) • Decreto Min.del Lavoro e delle Politiche Sociali art.4 c.5 e cir-colare n.138 INPS: per le lavoratrici madri iscritte alla gestio-ne separata è corrisposta indennità di maternità 2 mesi prima del parto e tre mesi dopo. l’indennità è corrisposta dall’INPS a seguito di apposita domanda
Contratti di collaborazione coordinata e continuativacriticità • sono necessari 5 anni di contributi per avere dirit-to al trattamento previdenziale, salvo l’ipotesi del-la maternità • per i cittadini stranieri l’eventuale ricongiunzione dei versamenti previdenziali effettuati in Stati diversi, c.d. “totalizzazione dei periodi” è soggetta a normativa diversa secondo quanto previsto dalla convenzione bilaterale in vigore con lo Stato di provenienza del lavoratore
Legge delega nr.30 del 14 febbraio 2003 D.Lgs. di attuazione nr. 276/2003 La nuova forma del “lavoro a progetto”: • durata determinata o determinabile; • programma di lavoro e fasi individuate dal committente; • autonomia di realizzazione da parte del lavoratore in funzione del risultato, senza vincoli di subordinazione; • corrispettivo in rapporto alla qualità e quantità del lavoro rea-lizzato; • tutela per la maternità, la malattia e l’infortunio; in caso di maternità, la durata del rapporto è prorogata di 180 gg • durata complessiva superiore a 30 gg. per anno solare con lo stesso committente o compenso superiore a 5.000 € Possibile armonizzazione in tempi relativamente brevi anche per le P.A. sino ad arrivare alla soppressione dei Co.co.co ed optare per la stipulazione di contratti di lavoro a “progetto”
Contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. • strumento applicabile per consulenze specialistiche finalizzate alla consegna di un prodotto necessario alla realizzazione del progetto di ricerca; • non crea criticità la sua attivazione con i cittadini comunitari; • per i cittadini extracomunitari è praticamente non attuabile in quanto questa tipologia contrattuale rientra nelle quote di im-migrazione; • per i cittadini stranieri non residenti : la ritenuta forfettaria è del 30%; anche ai CO.COC.CO.formalizzati con cittadini non residenti si applica la stessa ritenuta.
Assegni di ricerca • la forma di contratto è riconducibile alla tipologia CO.CO.CO. • diversamente dai CO.CO.CO., non sono soggetti ad IRPEF (in virtù di quanto previsto all’art.51 c.6 L.449/97 e art. 4 L.476/84; non sono soggetti ad IRAP, ma prevedono la contribuzione INPS; • l’importo dell’assegno e le modalità di attribuzione sono determinate dai regolamenti interni delle singole Università
Borse di studio • attivazione di borse di dottorato: non sono più soggette ad IRAP; sono esenti da ritenute fiscali, ma sono soggette a contribuzione INPS • sono di più semplice attivazione in un progetto IP o NoE, perché la durata di 5 anni assicura la loro possibile armo-nizzazione con i regolamenti e calendari di bando interni a ciascun Ateneo • attivazione di borse di studio/ricerca: selezione pubblica, livelli retributivi di mercato, sottoscrizione di apposito con-tratto: sono soggette ad IRAP e a ritenute fiscali a scaglioni di reddito .
Borse di studiocriticità • Svincolare il limite di durata e di entità vigente per le borse attribuite sui finanziamenti a valere del Bilancio di Ateneo • l’attivazione di un rapporto nell’ambito dell’azione Marie Curie, non consente l’attribuzione di una borsa di studio/ricerca: obbligo comunitario di riconoscere non solo la borsa “stipend” ma di assicurare anche la “social sicurity” : è necessario optare per un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato - Co.co.co • qualora si opti per un contratto a t.d. di tipo subordinato, in presenza di uno specifico regolamento, è necessario armo-nizzare eventuali limiti di corrispettivo imposti con l’ammon-tare della borsa M.C. costituito da: stipendo + mobility allowance + indennità per lo sviluppo della carriera
Ulteriore criticità • Obblighi che le Università assumono con la firma del contratto nei confronti della Commissione e dei partner in materia di proprietà intellettuale: L. 383/2001 art. 24 bis c.1: il ricer-catore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’in-venzione brevettabile di cui è autore • il diritto di essere riconosciuto autore o inventore è un diritto morale, i diritti economici sul bene prodotto nello svolgimento dell’azione di ricerca sono invece disponibili • il diritto attribuito al ricercatore non riguarda solo le inven-zioni brevettabili, ma anche le conoscenze preesistenti messe a disposizione del partenariato e quelle sviluppate durante l’attività di ricerca • la questione riguarda sia il personale strutturato che quello addizionale
Criticità per i rapporti di lavoro con cittadini extra comunitari • Ricorso alle convenzioni bilaterali per ovviare alla dop-pia imposizione fiscale ( normalmente art.20) • la residenza fiscale è riferita ai cittadini che operano in uno Stato per più di 183 gg • se si applica la convenzione bilaterale, il cittadino extra-comunitario reclutato con Co.co.co. non paga neanche INPS (v.circolare 124 del 12.6.1996: soggetti non residenti); se il ricercatore viene assunto con con-tratto subordinato a t.d. deve pagare l’INPDAP
Criticità per i rapporti di lavoro con cittadini extra comunitari • non tutte le convenzioni hanno le stesse norme: è necessaria un’ analisi caso per caso • D.Lgs. 286/1998 art. 3 c. 4: definizione delle quote max. di stranieri extracomunitari da ammettere: visti di ingresso rilasciati per lavoro subordinato e per lavoro autonomo entro il limite di tali quote • al di fuori delle quote la possibilità d’ingresso è definita all’ art.27 c.1 solo per rapporti di lavoro subordinato, per professori e ricercatori • 2005: prevista istituzione presso le Prefetture di Sportelli unici per l’immigrazione
Imputabilità costo personale di ricerca permanente per i contraenti “AC” • Art.20 II.20 c.2 contratto tipo RS&T : possibilità di imputare al contributo UE il costo del personale che dipende da fondi esterni addizionali: la nota 9 pre-cisa “contratti stipulati per consentire al personale permanente di svolgere attività addizionale neces-saria la progetto” • Lavoro addizionale significa compenso/salario addizionale, contratto/incarico addizionale!!! • L’attuale stato giuridico dei professori lo consente?
Imputabilità costo personale di ricerca permanente per i contraenti “AC” • Come stabilire quali attività svolte dai docenti sono a carico del corrispettivo coperto dall’ FFO ministeriale? • L’art.10 del DPR 382/80 indica l’impegno didattico dei docenti universitari (350/250 h) per la definizione del rapporto a tempo pieno e definito • L’art.18 richiama l’obbligo per i docenti di presentare ogni 3 anni al CdF di appartenenza una relazione sul lavoro scien-tifico realizzato • L.art.17 indica le modalità per la concessione dell’anno sa-batico da dedicare alle attività di ricerca scientifica: tale pe-riodo è valido sia ai fini della carriera che del trattamento economico
Imputabilità costo personale di ricerca permanente per i contraenti “AC” • Sembrerebbe esserci quindi anche un compito di attività di ricerca: come definire quale sia la ricerca imputabile ai “compiti istituzionali” dei docenti? • L. 448 del 23.12.98: possibilità di attribuire compensi incentivanti a valere dei Bilanci universitari per attività realizzata dai docenti nei progetti UE e internazionali • modalità di conferimento degli incarichi addizionali: possibile riferimento al D.Lgs. 165/2001 per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d’ufficio
Imputabilità costo personale di ricerca permanente per i contraenti “AC” • Nessun problema circa la legittimità dell’imputazione delle ore dedicate dai docenti all’attività di coordina-mento e gestione della ricerca, da addebitare alla ca-tegoria “consortium management costs” • criticità nella parametrazione del costo orario: l’indi-cazione del costo orario deve essere certa, non stima-ta; auspicabile l’adozione di tariffari ai quali ricorrere anche per l’eventuale imputazione di spese per l’uti-lizzo di attrezzature già presenti nella struttura di ricerca