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Principio di sussidiarietà . Art. 3, comma 3 dello Statuto (principi generali) Art.58 dello Statuto Art.59 dello Statuto: sussidiarietà sociale Art.62 dello Statuto: sussidiarietà istituzionale. Conferenza delle Autonomie Sociali.
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Principio di sussidiarietà • Art. 3, comma 3 dello Statuto (principi generali) • Art.58 dello Statuto • Art.59 dello Statuto: sussidiarietà sociale • Art.62 dello Statuto: sussidiarietà istituzionale
Conferenza delle Autonomie Sociali • Art. 61 dello Statuto istituisce la conferenza permanente delle autonomie sociali presso il Consiglio regionale • E’ disciplinata con legge • Esprime proposte e pareri al Consiglio regionale per atti programmazione economica sociale e territoriale
Sussidiarietà istituzionale o verticale • E’ il principio in base al quale le funzioni devono essere svolte dall’ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati.
Art.118 ,comma1 Cost. • Il principio di sussidiarietà istituzionale si sostanzia nella previsione costituzionale per cui:”le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza”
Sussidiarietà istituzionale Art. 62 dello Statuto nel quale si fa riferimento anche ai principi di adeguatezza e differenziazione nel conferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative regionali
Enti Locali • Art.62 dello Statuto: • Sono gli enti di cui all’art.114 della Costituzione, ma il comma 2 si riferisce anche alle Comunità montane ed ai Circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale
ART.63: Regolamenti degli EE.LL. • Organizzazione e svolgimento delle funzioni conferite disciplinati dai regolamenti degli Enti locali. • Riserva di legge regionale per disciplinare , per esigenze unitarie, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità.
Corte Cost. su art.63 comma 2 • Non lo ha ritenuto incostituzionale in quanto è prevista una riserva assoluta di legge motivata dalla necessità di assicurare requisiti essenziali di uniformità e per non vanificare così il principio di sussidiarietà istituzionale.
FONDO UNICO • Art. 64 dello Statuto • In attesa dell’attuazione dell’art.119 Cost. il finanziamento delle funzioni conferite agli Enti locali avviene con risorse che affluiscono ad un unico fondo , ripartito secondo criteri previsti dalla legge.
Corte Cost. su art. 64, comma 2 • La norma non viola, come sostenuto dal Governo,l’art.119 della Cost. che dovrà essere attuato dal legislatore statale. • La legge regionale dovrà comunque attenersi ai principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario dettati dalla legislazione statale o desumibili dall’ordinamento.
Potere sostitutivo • Tema non espressamente affrontato dallo Statuto ma collegato all’attuazione del principio di sussidiarietà. • La Corte Cost. si è espressa sull’esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli Enti locali in diverse sentenze.
Sent. Corte Cost. 43/2004 e 70 /2004 • E’ legittima la previsione di eccezionali sostituzioni di un livello di governo ad un altro per il compimento di determinati atti o attività derivante dall’inerzia di uno degli enti competenti, si arriverebbe altrimenti alla paradossale compressione del principio di sussidiarietà, allocando la funzione in oggetto ad un livello di governo più comprensivo.”Conseguenza evidentemente sproporzionata e contraria al criterio generale insito nel principio di sussidiarietà”
Sent. Corte Cost.43/04,70/04,173/04 • Ipotesi di esercizio poteri sostitutivi previste e disciplinate dalla legge • Sostituzione prevista solo per compimento atti o attività “prive di discrezionalità nell’an”e quindi obbligatori • Deve essere esercitato da un organo di governo della Regione (non il difensore civico) • La legge deve prevedere garanzie procedimentali conformi al principio di leale collaborazione
Consiglio delle Autonomie Locali • Art.66 dello Statuto: • Istituito con legge • Presso il Consiglio Regionale • Organo di rappresentanza del sistema degli enti locali • Funzioni consultive e di proposta
Competenze CdAL • Art.66, comma 3 dello Statuto prevede: • Parere obbligatorio su : • Bilancio regionale • Atti della programmazione regionale • Proposte di legge • Proposte di regolamento • che riguardano competenze degli EE.LL.
Altre competenze CdAL • Può proporre al Presidente della Giunta il ricorso alla Corte Costituzionale • Provvede alle nomine e designazioni dei rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali
Art.57 Statuto: Collegio di garanzia • Il CdAL può chiedere l’intervento del Collegio di garanzia quando la verifica della rispondenza delle fonti normative allo Statuto riguardi la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali. • Dei sette membri che lo compongono uno è scelto in una rosa di tre esperti designati dal CdAL
CdAL • Istituito per la prima volta con legge regionale 21 aprile 1998 n.22 • Riforma del CdAL con legge regionale n.36 del 2000, con la quale la durata in carica del CdAL è stata rapportata a quella del mandato amministrativo anziché alla legislatura regionale.
Maggioranza qualificata • Lo Statuto avrebbe dovuto prevedere una maggioranza qualificata per proposte di legge e di programmi sui quali ci sia stato un parere contrario o condizionato del CdAL, ma è stato previsto soltanto un mero obbligo di motivazione espressa.
Nello Statuto • Il CDAL ha chiesto che nello Statuto fosse valorizzata la sussidiarietà istituzionale rispetto ai rapporti fra sistema pubblico ed autonomie private, sociali e funzionali (sussidiarietà c.d. sociale) • Conseguente distinzione fra preventiva concertazione istituzionale e quella economico-sociale
Concertazione e consultazione • Nell’esperienza toscana le fasi di concertazione (Tavolo istituzionale presso la Giunta regionale ) e di consultazione (presso il Consiglio regionale mediante il Cdal) si sono integrate fra loro senza contrapporsi ed anzi integrandosi a vicenda.
Concertazione e confronto • Art.48 dello Statuto: • Tavolo di concertazione istituzionale • Tavolo di concertazione generale • Consiglio delle Autonomie locali
Tavolo di concertazione istituzionale • Attualmente il Tavolo di concertazione istituzionale è previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto l’11 settembre 2002 che ha sostituito il precedente Protocollo dell’aprile 2001. • Al Tavolo di concertazione istituzionale partecipano: Il Presidente della G.R. che lo presiede, i Presidenti di ANCI,UNCEM e URPT , il Presidente del CdAL
Collaborazione,concertazione e confronto istituzionale • Art.46 dello Statuto: Programmazione • Art.48 dello Statuto: Concertazione e confronto • Art.65 dello Statuto: Concorso degli enti locali
Art. 48 dello Statuto • Prevede, per gli atti di competenza del C.R. l’obbligo di informare preventivamente il Consiglio regionale per consentire l’eventuale adozione di atti di indirizzo al Presidente o alla Giunta regionale. • Non è possibile formalizzare intese
Concertazione e confronto • Per gli atti della programmazione appare possibile che sia la legge che li disciplina a prevedere uno specifico percorso di concertazione , secondo quanto stabilisce l’art.46, comma 2.
Concertazione e confronto • Dovrà essere rivisto e modificato il Protocollo d’intesa sottoscritto l’11 settembre 2002 che ha istituito il Tavolo di concertazione istituzionale per adeguarlo alle previsioni statutarie.
Attività del Tavolo di concertazione istituzionale • Dall’11 settembre 2002 al 14 gennaio 2005: • 64 riunioni • 272 provvedimenti esaminati (di cui 32 comunicazioni) • Dei provvedimenti esaminati: 88 proposte di legge, 23 proposte di regolamento, 52 proposte di deliberazioni di G.R. e 63 proposte di deliberazioni al C.R.
Concertazione e confronto • Per le proposte di legge e altri atti di competenza consiliare: • Preventiva informazione al Consiglio regionale • Recepimento di eventuali indirizzi • Acquisizione delle valutazioni dei soggetti partecipanti al Tavolo • Per gli atti della programmazione, se espressamente previsto dalla legge,potrebbe essere acquisita anche l’eventuale formale ”intesa”.
Concertazione e confronto • Per le proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale: • Confronto o concertazione su documento o sul testo • Acquisizione dell’intesa formale o delle valutazioni dei partecipanti al Tavolo.
Concertazione e confronto • Per i regolamenti: • Confronto o concertazione sul documento normativo previsto dal “processo trasversale” regolamentare • Acquisizione dell’intesa o delle valutazioni dei partecipanti al Tavolo, prima dell’acquisizione dei pareri della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie locali previsti dallo Statuto