30 likes | 251 Views
ART. 106 TFUE. 1) DIVIETO PER GLI STATI DI EMANARE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE PUBBLICHE O DELLE IMPRESE ALLE QUALI RICONOSCONO DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI MISURE CONTRARIE ALLE NORME IN MATERIA DI CONCORRENZA
E N D
ART. 106 TFUE 1) DIVIETO PER GLI STATI DI EMANARE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE PUBBLICHE O DELLE IMPRESE ALLE QUALI RICONOSCONO DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI MISURE CONTRARIE ALLE NORME IN MATERIA DI CONCORRENZA 2) APPLICABILITA’ NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE GESTISCONO SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE DELLE NORME IN MATERIA DI CONCORRENZA 3) POTERE NORMATIVO DELLA COMMISSIONE IN MATERIA
ART. 106.1: GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA SENTENZA SACCHI (155/73): PREVALENZA DEGLI INTERESSI DEGLI STATI. IL CONFERIMENTO DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI E’ DI PER SE’ LEGITTIMO. SENTENZA TERMINALI: IL CONFERIMENTO DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI NON E’ SEMPRE LEGITTIMO. SENTENZE HÖFNER E ERT: LO STATO, PARALLELAMENTE AL CONFERIMENTO DI UN DIRITTO SPECIALE O ESCLUSIVO, DEVE FISSARE LE REGOLE DI CONDOTTA CHE L’IMPRESA DOVRA’ RISPETTARE
LE IMPRESE CHE GESTISCONO SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE LIMITI DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA LA NOZIONE DI SERVIZIO DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE SENTENZA CORBEAU SENTENZA CORBEAU DECISIONE UER