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IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE. (PER IL SOLO CORSO DA 6 CFU). TRATTATO CEE (1957). DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITA’ PARITA’ RETRIBUTIVA PER LAVORI EQUIVALENTI A PRESCINDERE DAL SESSO. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE AL SESSO. EVOLUZIONE.

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IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

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Presentation Transcript


  1. IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (PER IL SOLO CORSO DA 6 CFU)

  2. TRATTATO CEE (1957) • DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITA’ • PARITA’ RETRIBUTIVA PER LAVORI EQUIVALENTI A PRESCINDERE DAL SESSO

  3. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE AL SESSO

  4. EVOLUZIONE • Estensione della parità di trattamento a tutte le condizioni di lavoro (direttiva 207/1976) • Estensione del divieto di discriminazione all’orientamento sessuale (sent. P. v. S., 1996; sent. K.B., 2004) • Divieto di discriminazione diretta • Divieto di discriminazione indiretta • Possibile adozione di azioni positive

  5. DISCRIMINAZIONE INDIRETTA Diverso impatto di discipline apparentemente neutre sui diversi gruppi sociali a causa delle loro diverse condizioni

  6. AZIONI POSITIVE Trattamenti di favore a vantaggio di gruppi socialmente svantaggiati per rimuovere l’inferiorità e realizzare un’effettiva parità

  7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DELLE QUOTE • LIMITAZIONE TEMPORALE (FINOLA SUPERAMENTO DELLO SVANTAGGIO ESISTENTE) • FLESSIBILITA’ (CONSIDERAZIONE ANCHE DELLE CONDIZIONIPERSONALI DEI CANDIDATI)

  8. TRATTATO DI AMSTERDAM ART. 13: Senza pregiudizio delle altre disposizioni del trattato ed entro i limiti dei poteri da esso conferiti alla Comunità, il Consiglio, agendo all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, adotta misure idonee a combattere le discriminazioni basate sul sesso, sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sul credo personale, sull’handicap, sull’età o sull’orientamento sessuale.

  9. TRATTATO DI LISBONA • Art. 2 TUE: L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto, del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri, in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità fra donne e uomini.

  10. segue • Art. 3 TUE: L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. • Art. 9: L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’eguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istitutizoni, organi e organismi.

  11. segue Art. 10 TFUE: Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione europea mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

  12. segue Art. 18 TFUE: Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

  13. segue Art. 19 TFUE: • Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. • In deroga al par. 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell’Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al par. 1.

  14. PER APPROFONDIRE • C. Favilli, La non discriminazione nell’Unione europea, Il Mulino, 2008

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