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Diritto dell’UE Progredito

Diritto dell’UE Progredito. Prof. Massimiliano Montini Mercato Unico Europeo : L a libera circolazione dei capitali Lezione 13, 2/12/2013. La libera circolazione dei capitali.

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Presentation Transcript


  1. Diritto dell’UE Progredito Prof.MassimilianoMontini MercatoUnicoEuropeo: La liberacircolazionedeicapitali Lezione 13, 2/12/2013

  2. La libera circolazione dei capitali • La libera circolazione dei capitali é un elemento complementare per il buon funzionamento del mercato unico europeo • La libertà di svolgere un’attività in un altro paese (servizi), di spostarsi e stabilirsi (stabilimento), nonché di eseguire pagamenti (merci) sarebbero di difficile realizzazione senza la libertà di spostare capitali, e quindi di trasferire le risorse economiche necessarie

  3. La libera circolazione dei capitali: art. 63 TFUE ‘1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.’

  4. La libera circolazione dei capitali: evoluzione • Sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi (art. 63 TFUE) • Sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi (art. 63 TFUE) • Principio del trattamento nazionale e della non discriminazione

  5. La libera circolazione dei capitali: evoluzione • In origine il Trattato CE aveva lasciato un vasto campo di autonomia ai singoli Stati membri in tema di politica economica e monetaria • Il precedente art. 67 del Trattato CE (oggi abrogato) prevedeva la soppressione graduale da parte degli Stati membri delle restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri • L’ex art. 67 non aveva effetto diretto • Il primo impulso alla prevista liberalizzazione dei capitali fu dato da due direttive adottate negli anni ’60.

  6. La libera circolazione dei capitali: nozioni • Le nozioni di movimenti di capitali e di pagamenti sono diverse • Movimento di capitale: si riferisce alle operazioni finanziarie che si traducono in un investimento o allocazione di risorse senza alcun collegamento con una prestazione o scambio di beni e servizi • Pagamento: si riferisce alle controprestazioni in denaro degli scambi di beni o servizi • Nel Trattato di Roma la disciplina dei due movimenti era divisa in due parti (prediligendo la liberalizzazione dei trasferimenti di valuta che fossero il corrispettivo di scambi di merci e servizi)

  7. Libera circolazione dei capitali: il ruolo della Corte • Alcune decisioni della Corte sono state decisive anche per la disciplina della circolazione dei capitali • Sentenza Casati (1981): la liberalizzazione non riguardava trasferimenti di valuta non ‘necessari per la libera circolazione delle merci’ (Caso 203/80, punti 24-25) • Sentenza Luisi e Carbone (1984): (anche) i trasferimenti di valuta per scopi turistici rientravano tra quelli necessari all’esercizio della libertà di prestazione di servizi e, quindi, da liberalizzare • Col tempo la Corte ha dato una lettura ampia e sistematica della disciplina dei movimenti di capitali

  8. Libera circolazione dei capitali: disciplina attuale • La liberalizzazione completa dei movimenti dei capitali si è realizzata con la direttiva n.361/1988, che ha concluso il Programma di liberalizzazione iniziato negli anni ‘80 • La direttiva ha stabilito in termini generali e incondizionati il principio di libertà di movimento dei capitali, dunque anche anche dei movimenti a breve e dei semplici movimenti di valuta • Unica eccezione prevista: l'acquisto di case secondarie, oggetto di possibili restrizioni • La direttiva prevedeva anche l'applicazione dello stesso grado di liberalizzazione ai movimenti di capitali con i paesi terzi

  9. Il divieto di restrizioni alla libera circolazione dei capitali • I principi della direttiva sono stati poi inseriti nel Trattato di Maastricht, che ha introdotto la previsione del divieto di restrizioni alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti • Ogni restrizione diretta, indiretta o dissimulata alla libera circolazione dei capitali è quindi vietata • Per es. : una misura che rifiuti una esenzione fiscale ai dividendi di azioni emesse da società stabilite in un certo Stato membro, con lo scopo di favorire gli investimenti in società nazionali, è una restrizione ai movimenti di capitali e, quindi, vietata

  10. Deroghe ammesse (I) • Le sole deroghe ammesse al principio della libera circolazione dei capitali sono previste dagli art. 64 e 65 TFUE. • L’art. 64 (c.d. grandfather clause) si riferisce alla possibilità di mantenere le restrizioni relative a investimenti diretti con i paesi terzi (esistenti prima del 1993 in virtù di leggi nazionali o dell’Unione Europea), inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

  11. Deroghe ammesse (II) • L’art. 65 (c.d. exceptionclause) salvaguardia il diritto degli Stati membri di: • applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; • di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

  12. La golden share • Un’ipotesi particolare è quella che riguarda la c.d. golden share, cioè il possesso di tale quota azionaria che comporta un diritto di veto che lo Stato-azionista conserva per sé rispetto a talune deliberazioni di gestione della società ritenute rilevanti per gli interessi generali del Paese • La Corte di Giustizia l’ha ritenuta giustificabile dall’obiettivo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia in caso di crisi e nel rispetto del principio di proporzionalità.

  13. Deroghe ammesse (III) • In definitiva, anche per le restrizioni ai movimenti di capitali viene in rilievo l’eccezione fondata su ‘esigenze imperative’ • Per le misure concernenti i movimenti di capitali, un test di proporzionalità più rigoroso può essere necessario

  14. Misure di salvaguardia europee: art. 66 TFUE • Il Trattato prevede anche delle misure di salvaguardia europee. • L’art. 66 TFUE stabilisce che ‘Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi’.

  15. Il Libro Bianco sulla politica dei servizi finanziari • L’adozione nel 2005 del Libro Bianco sulla politica dei servizi finanziari (2005-2010), che ha fatto seguito al Piano di regolamentazione dei servizi finanziari (c.d. PASF) del 2000, ha dato un ulteriore impulso alla realizzazione del mercato unico dei capitali. • Il Libro Bianco riguarda il miglioramento della regolamentazione e l’armonizzazione nei settori dei servizi di investimento, bancario e assicurativo e di riforma del diritto societario.

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