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Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico?

Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico?. Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, anche in ragione del numero rilevante di soggetti (privati, pubblici) che possono esservi coinvolti.

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Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico?

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Presentation Transcript


  1. Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, anche in ragione del numero rilevante di soggetti (privati, pubblici) che possono esservi coinvolti

  2. Il tentativo operato dal legislatore nell’ambito della c.d. “Riforma Biagi” Art. 75 d. lgs. n. 276 del 2003 (come modificato dall’art. 30, comma 4, l. n. 183 del 2010) Al  fine  di  ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti  possono  ottenere  la  certificazione dei contratti in cui sia dedotta,  direttamente  o  indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo

  3. Organi di certificazione (art. 76) • Gli enti bilaterali nell’ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale • Le direzioni provinciali del lavoro e le province • Le università pubbliche e private (previa procedura di registrazione in apposito albo)

  4. Procedimento di certificazione e sua natura giuridica (art. 78) • Istanza scritta delle parti del contratto di lavoro; • Certificazione da parte di uno degli organi prima indicati; • Si tratta di un atto di certazione amministrativa che esprime un parere valutativo da parte di un organo “terzo” circa la qualificazione del regolamento contrattuale posto in essere dalle parti

  5. Le fasi del procedimento certificatorio (ancora l’art. 78) • Inizio del procedimento • Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza • L’atto di certificazione è motivato e contiene termine e autorità innanzi alla quale si può proporre ricorso • L’atto di certificazione contiene esplicita menzione degli effetti (civili, amministrativi, previdenziali, fiscali) in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione • I contratti di lavoro “certificati” devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni a fare data dalla scadenza del contratto medesimo

  6. Efficacia giuridica dell’atto di certificazione (art. 79, comma 1) Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

  7. Efficacia giuridica dell’atto di certificazione (art. 79, comma 2) Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo e' stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita

  8. Art. 80 – Rimedi esperibili nei confronti della certificazione 1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso dinanzi al giudice del lavoro, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. 2. L’accertamento giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.

  9. Tuttavia, ai sensi dell’art. 30, comma 2, l. n. 183 del 2010 Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

  10. Le speciali regole processuali in caso di impugnazione dell’atto di certificazione (ancora l’art. 80) • Il ricorso giurisdizionale va preceduto da un tentativo di conciliazione da esperirsi obbligatoriamente dinanzi alla stessa commissione che ha adottato la certificazione; • Il giudice “può valutare” il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro; • Inoltre, l’eventuale ricorso per violazione del procedimento va inoltrato al tribunale amministrativo regionale e non al giudice del lavoro (cambia la giurisdizione)

  11. La certificazione ha raggiunto l’obiettivo di “deflazionare” il contenzioso? In verità, sembra che la normativa sia più orientata a rendere complessa per i lavoratori la strada della tutela giurisdizionale del proprio diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, in caso di certificazione. Le modifiche introdotte dalla l. n. 183 del 2010 mirano a rilanciare l’istituto.

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