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LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - ARTICOLO 2 COLLOCAMENTO MIRATO

LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - ARTICOLO 2 COLLOCAMENTO MIRATO.

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LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - ARTICOLO 2 COLLOCAMENTO MIRATO

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Presentation Transcript


  1. LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - ARTICOLO 2COLLOCAMENTO MIRATO Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione

  2. LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - ARTICOLO 6SERVIZI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI E MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469 Comma 1 - Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato.

  3. LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - ARTICOLO 6SERVIZI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI E MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469 Comma 2 - All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono aggiunte le seguenti modificazioni: • le parole “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti “comparativamente più rappresentative”; • sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi; “Nell’ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia della inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. …..

  4. INTESE DI COORDINAMENTO NELL’AMBITO DEI PIANI SOCIALI DI ZONA PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISABILITA’

  5. I SOGGETTI DELLE INTESE • LE PROVINCE • I COMUNI DEI DISTRETTI ZONALI • LE AZIENDE U.S.L. • GLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI • L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - SEDI PROVINCIALI

  6. I SOGGETTI DELLE INTESE LE PROVINCE, nell’ambito del sistema regionale integrato dell’istruzione, della formazione e del lavoro, esercitano, tra l’altro, funzioni di promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità anche attuando e sviluppando forme di sinergia e di collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni e delle Aziende U.S.L., con le sedi I.N.A.I.L. nonché con gli Istituti scolastici, gli Enti di formazione professionale e le realtà più significative del mondo cooperativo e di quello imprenditoriale

  7. I SOGGETTI DELLE INTESE I COMUNI DEI DISTRETTI ZONALI per realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità nella vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica e/o professionale e del lavoro, d’intesa con le Province e le Aziende U.S.L., predispongono progetti individuali che comprendono le prestazioni di servizi alla persona con particolare riferimento al recupero ed all’integrazione sociale. Nell’ambito della realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, promuovono e garantiscono, altresì, interventi di sostegno all’inserimento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità ed in stato di svantaggio

  8. I SOGGETTI DELLE INTESE LE AZIENDE U.S.L. si adoperano per la promozione del benessere e per il sostegno alle persone con disabilità, in particolare attraverso: • i Dipartimenti di Salute Mentale • Le Unità Operative di Psichiatria • Le Unità Operative di Neuropsichiatria infantile e Riabilitazione età evolutiva • i Ser.T – Servizi Tossicodipendenze • Le Unità Operative Medicina Fisica e Riabilitativa • Le Unità Operative di Igiene Pubblica

  9. I SOGGETTI DELLE INTESE GLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI hanno il compito, tra l’altro, di: • promuovere un’efficace integrazione scolastica delle persone con disabilità; • favorire il collegamento tra le esperienze scolastiche e il mondo del lavoro

  10. I SOGGETTI DELLE INTESE L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO esercita, tra l’altro, funzioni di: promozione dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità del lavoro attraverso il finanziamento di progetti formativi individuali di riqualificazione professionale e di progetti per il superamento/abbattimento delle barriere architettoniche presentati dalle piccole/medie imprese

  11. I COMITATI TECNICI ISTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999 OPERANTI PRESSO LE PROVINCE valutano e definiscono, nel quadro dei compiti assegnati, i progetti di inserimento lavorativo di persone in particolari condizioni di disabilità elaborati dagli stessi Servizi Provinciali o dagli altri Enti sottoscrittori delle Intese

  12. I DESTINATARI DEGLI INTERVENTI sono persone in età lavorativa in condizione di disabilità con particolare riferimento alla disabilità psichica e/o intellettiva, accertata e certificata da parte dei competenti organi, aventi un grado riconosciuto di riduzione della capacità lavorativa per cui, ai sensi di legge, possono fruire del collocamento mirato

  13. LA RETE DEI SERVIZI • Servizi Sociali ed Educativi dei Comuni ; • Servizi Sanitari, Riabilitativi e Socio-Sanitari delle Aziende U.S.L.; • Servizi Provinciali cui fanno capo i Centri per l’Impiego, gli Uffici del Collocamento Mirato e gli Uffici della Formazione Professionale; • Servizi Provinciali delle Politiche Sociali; • Uffici Scolastici Provinciali; • Servizi di riabilitazione e reinserimento dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

  14. LE RISORSE FINANZIARIE LE PROVINCE dispongono di risorse derivate da: • Fondo Sociale Europeo e fondi correlati; • Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili; • Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità

  15. LE RISORSE FINANZIARIE I COMUNI, nell’ambito dei Piani di Zona e nei relativi Piani Attuativi Annuali, dispongono di: • Fondi per il finanziamento del servizio di inserimento lavorativo inteso come attività di coordinamento di tutte le azioni e risorse della rete finalizzate al sostegno all’inserimento lavorativo dei disabili; • Fondi per promuovere le attività di supporto all’inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate nel sistema delle imprese sociali; • Borse lavoro e borse di frequenza.

  16. LE RISORSE FINANZIARIE LE AZIENDE U.S.L. dispongono di risorse volte a: • sostenere l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e/o svantaggio • promuovere il benessere psico-fisico delle persone disabili

  17. LE RISORSE FINANZIARIE L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO dispone di risorse per la formulazione di progetti formativi individuali di riqualificazione professionale e di superamento/abbattimento delle barriere architettoniche.

  18. I TAVOLI INTERISTITUZIONALI DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO • individuano e coordinano le azioni da intraprendere, tra quelle già definite negli atti di programmazione dei singoli Enti sottoscrittori delle Intese; • individuano e definiscono gli strumenti e le modalità operative per l’attuazione delle Intese e per la presa in carico dei casi individuali; • utilizzano in modo integrato le risorse messe a disposizione dagli Enti sottoscrittori e la definizione dei rispettivi compiti; • valutano e determinano le azioni comuni di sensibilizzazione del territorio; • individuano e definiscono gli strumenti e le modalità per la costituzione e l’implementazione delle banche dati comuni; • segnalano agli Enti sottoscrittori le possibili priorità di cui tener conto in sede di programmazione

  19. LA GESTIONE OPERATIVA I Comitati Tecnici, già operanti presso le Province, integrati da rappresentanti designati dagli Enti sottoscrittori, sono deputati alla gestione operativa delle Intese

  20. LA GESTIONE OPERATIVA I Comitati Tecnici ampliati ai sensi delle Intese: • esaminano e valutano le proposte di intervento relative a persone con disabilità avanzate dagli Enti sottoscrittori; • definiscono ed approvano i progetti e le misure di intervento in coerenza con i singoli progetti di vita ed alla luce della programmazione dei relativi Tavoli Interistituzionali; • demandano agli Enti sottoscrittori titolari della specifica tipologia di intervento individuato l’attuazione del progetto approvato

  21. LA GESTIONE OPERATIVA • Le proposte di intervento vengono presentate da ciascun Ente sottoscrittore al Servizio Provinciale cui fa capo il Comitato Tecnico; • il Servizio Provinciale provvede a predisporre il caso da discutere, sistematizzando le informazioni agli atti; • in sede di riunione del Comitato Tecnico allargato l’Ente proponente relaziona supportato dal Servizio Provinciale; • il Comitato Tecnico valuta i possibili percorsi attuabili individuando specifiche priorità; • assegna, se già individuata, la messa in atto dell’azione all’Ente sottoscrittore competente; • rinvia alla riunione successiva l’individuazione dell’azione da adottare, ove siano necessarie attività preliminari; >segue>

  22. LA GESTIONE OPERATIVA >segue> • In conformità con quanto previsto dall’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la valutazione dei casi individuali prende avvio dalla scheda PEP compilata ed aggiornata, ove disponibile, e dalla diagnosi funzionale di cui al D.P.C.M. 13 gennaio 2000. • Il progetto e le misure di intervento definiti ed approvati sono sottoscritti dalla persona con disabilità e da almeno un componente della sua famiglia.

  23. PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DEL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI INVALIDI DEL LAVORO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA E L’INAIL SEDE PROVINCIALE DI FORLI’ E CESENA RICONOSCIUTA: • la sussistenza della convergenza di intenti e di interessi ad avviare forme di collaborazione finalizzate al conseguimento degli obiettivi del collocamento mirato di cui alla legge n. 68/1999 in sinergia con gli interventi previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 695/2000; • la sussistenza di comuni intenti ed interessi al sostegno, nell’ambito delle rispettive competenze, di ogni iniziativa capace di contribuire al diffondersi della cultura della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed, in particolare, utile a contenere il triste fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

  24. PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DEL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI INVALIDI DEL LAVORO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA E L’INAIL SEDE PROVINCIALE DI FORLI’ E CESENA OBIETTIVI • facilitare il reinserimento lavorativo delle persone divenute disabili a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale con invalidità superiore al 33 per cento, disoccupate ed iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999, anche attraverso percorsi di riqualificazione professionale; • incentivare l’eliminazione delle barriere architettoniche, come da definizione richiamata in premessa; • favorire la diffusione ed il radicamento della cultura della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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