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Corso di Tecnica Professionale 2013/2014. Dott. Prof.ssa Cecchini Silvia. D.Lgs- 28-6-05 N.139 Costituzione Ord . Dott Commercialisti ed Esp . contabili. DPR 137/12 Riordino degli ALBI- In attuazione dell’art.3,co.5°DL 138/11 convertito in L 148/11-tratta anche del tirocinio
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Corso di Tecnica Professionale 2013/2014 Dott. Prof.ssa Cecchini Silvia
D.Lgs- 28-6-05 N.139Costituzione Ord. Dott Commercialisti ed Esp. contabili DPR 137/12 Riordino degli ALBI- In attuazione dell’art.3,co.5°DL 138/11 convertito in L 148/11-tratta anche del tirocinio • ART.1 OGGETTO DELLA PROFESSIONE • ART.2 ESERCIZIO PROFESSIONALE • ART.4 INCOMPATIBILITA’ • Art.34 albo ed elenco • Art.36 requisiti per l’iscrizione
Art.1 Oggetto della professione • È riconosciuta competenza specifica (prima era tecnica) nelle materie economia aziendale e diritto di impresa e comunque in materie economiche finanziarie, tributarie, societarie e amministrative. In particolare formano oggetto della attività:
Continua art.1 • Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni, di singoli beni • Le perizie e le consulenze tecniche • Le ispezioni e le revisioni amministrative • La verificazione e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d’ogni altro documento contabile delle imprese • I regolamenti e le liquidazioni di avarie • Le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici
Continua art.1 • Novità assoluta è l’introduzione di un ALBO NAZIONALE UNICO Che è poi l’insieme degli albi territoriali • Vi è espressa una distinzione tra ciò che puo’ svolgere l’iscritto alla sezione A COMMERCIALISTI e l’iscritto alla sezione B : ESPERTI CONTABILI
SOLI Iscritti sez.A • revisione e formulazione di GIUDIZI o attestazioni in merito a bilanci di imprese ed enti pubblici o privati non soggetti a controllo legale dei conti ove prevista dalla legge o richiesta dalla autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, nonché asseverazione della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche
Sez.A • B) Valutazioni di aziende • C) assistenza e rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria • D) curatore, C.Giud.le, comm.liquidatore nelle procedure concorsuali e amministrative,nelle procedure di A.Straord.nonchè incarico di ausiliario del Giudice di amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali
SEZ.A • Funzioni di sindacoe quelle di componente di altri organi di controllo o sorveglianza, in società o enti nonché di amministratore, qualora il requisito sia l’indipendenza o l’iscrizione in ALBI professionali
Sez A • Funzioni di ispettore o di amministratoregiudiziario nei casi previsti dall’art 2409 cc • la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
Sez A • la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
Sez.A • il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 2,Co. 3, lett. e) del d.legge 14/3/ 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L.14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'art. 2, co. 3-quater, del medesimo decreto
Sez.A • l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; • l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; • il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
Sez A • redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; • la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti
SEZIONE B • tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; • b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
Sezione B • rilascio dei visti di conformità, • asseverazione ai fini degli studi di settore • e certificazione tributaria, • nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
B • la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;
Sezione B • la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
Sez.B il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e loro successive modificazioni;
B • l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili
Per l'iscrizione nell'Albo è necessario: • essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità; • b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
C ) essere di condotta Irreprensibile; d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento.
3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario: a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia, ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico aziendali b) ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127;
avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.
Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario:
a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche; b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.
1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di «dottore commercialista», agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di «esperto contabile». 2. Il termine «commercialista» può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.
ART. 4 L’esercizio della professione di D.C. è incompatibile con l’esercizio della professione di Notaio, con l’esercizio della attività di impresa in nome proprio o per conto di altri, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista,di mediatore, di agente di cambio,di ricevitore del lotto, di appaltatore di servizio pubblico,di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali, di promotore finanziario.
ART.37 • La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo. 139/05
Art.42 Tirocinio • Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni. E’ oggi fissato a 18 mesi. • Il registro praticanti è tenuto presso gli ordini territoriali. Il tirocinio può essere svolto in misura NON superiore a 6 mesi presso enti o professionisti di altri paesi e per i primi sei mesi anche in concomitanza con l’ultimo anno di Università (anche P.A. ove ci sia la convenzione con l’ordine.
Continua art 42 • L’interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi senza giustificato motivo comporta l’inefficacia. • Il tirocinio oltre che nella pratica svolta presso un professionista può consistere nella frequenza con profitto per non più di sei mesi di specifici corsi di formazione professionale organizzati da specifici ordini.
Art.44 svolgimento tirocinio • Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42,comma 2
Art 46. Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente; b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie • oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.
Art.47 • Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a), consistono in: • a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
Art-47 • una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica
Art.47 • una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.
D.L 24 gennaio 2012 n.1sulle liberalizzazioni • E’ stato azzerato ogni riferimento normativo alle tariffe. L’onorario è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico e preceduto da un preventivo.tutti i professionisti devono concordare in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta e che la redazione del preventivo è un obbligo deontologico e la sua omissione costituisce illecito disciplinare. Fanno eccezione gli ausiliari del Giudice -Tabella Dpr 115/02- • Il professionista deve anche comunicare i dati della polizza ass.(da agosto 2013)
D.L 24 gennaio 2012 n.1sulle liberalizzazioni • Il tirocinio potrà iniziare anche dalla università i primi sei mesi (gratuiti) potranno essere svolti durante il corso di laurea. Poi previsto RIMBORSO SPESE. Il tirocinio non supera i 18 mesi.
SOCIETA’ PROFESSIONALI • La legge di stabilità (183/2011) ha ammesso la costituzione di società per l’esercizio di attività professionale :“società tra professionisti” (stp) anche con 1 euro di capitale sociale (srl semplificata)
SOCIETA’ PROFESSIONALI • La legge è molto stringata. • Soggetti NON professionisti sono solo per prestazioni tecniche (la legge non è chiara) ma si può immaginare un socio d’opera non professionista in una stp di persone oppure a un socio amministratore in una stp di capitali
SOCIETA’ PROFESSIONALI • Obbligo dei 2/3 di iscritti a un Albo per chi decide di sottoscrivere il capitale ai soci senza titolo va la quota di minoranza • La legge vieta al professionista di partecipare a più stp
SOCIETA’ PROFESSIONALI • La stp deve stabilire i criteri e le modalità perché la esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci abilitati con designazione del professionista da parte del cliente o in mancanza con comunicazione scritta all’utente da parte del professionista prescelto.
SOCIETA’ PROFESSIONALI • Questa designazione dell’incarico a uno specifico professionista dovrà riguardare solo attività riservate e solo per le attività riservate il professionista incaricato è personalmente responsabile verso il cliente( norme deont. Art.2229 e ss. cc.).Attività tipo = perizie,relazioni asseverate processi tributari.
SOCIETA’ PROFESSIONALI • Quindi solo per le attività riservate il professionista che deve eseguire personalmente l’incarico è personalmente responsabile e risponde dei danni in caso di dolo o errore o colpa
SOCIETA’ PROFESSIONALI • Potranno essere svolte dai dipendenti della società o dai professionisti NON designati le attività NON riservate ( tenuta contabilità, elaborazione dichiarazioni e bilanci depositi dei ricorsi in Commissioni tributarie…) • E’ la società qui che risponde dei danni MA nei limiti del capitale sociale
SOCIETA’ PROFESSIONALI • Sulla FALLIBILITA’ di spa o srl,NEL SILENZIO DELLA LEGGE, dovrà essere chiarito se l’attività che prevale è oggettivamente commerciale o professionale…e quindi se con l’attività organizzata POI prevale la natura commerciale
Soc.prof. la necessità di rendere inequivocabile l’assoggettamento al reddito professionale dell’intera attività della STP, e di escluderla espressamente dall’applicazione della legge fallimentare, per distinguerla dall’attività d’impresa
Soc.prof. • Gli studi associati che ora ci sono strutture più leggere : con costi inferiori. Non chiedono un formale atto costitutivo né una iscrizione Reg.Imprese. • La scrittura privata autenticata serve solo per definire la ripartizione degli utili in misura diversa da una suddivisione per teste. Non vi è obbligo di redazione bilanci
Ammessa la pubblicità • Abolite le tariffe, il professionista può aumentare la comunicazione attraverso la pubblicità che deve essere TRASPARENTE /VERITIERA /CORRETTA NON EQUIVOCA/ NE’ DENIGRATORIA
Ammessa la pubblicità • Possibile utilizzare negozi,corner di strutture commerciali,insegne e inserzioni sui giornali. E’ ammesso il marketing postale a potenziali clienti,anche senza richiesta di interesse da parte loro.Presenza su internet