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LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA. LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA. Contrariamente a quel che si crede di solito, democrazia e rappresentanza sono cose diverse. La democrazia, come potere del popolo, richiede che i governanti coincidano con i governati.
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LA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA • Contrariamente a quel che si crede di solito, democrazia e rappresentanza sono cose diverse. • La democrazia, come potere del popolo, richiede che i governanti coincidano con i governati. • La rappresentanza si basa invece su una distinzione tra gli uni e gli altri. • Il rappresentante è colui che opera al posto di un altro (il rappresentato) e può vincolarlo con le sue decisioni; nella democrazia, invece, è il popolo stesso che decide.
SISTEMA rappresentativo • Il regime rappresentativo presuppone che si consideri il popolo inadatto a gestire i propri interessi, e che sia quindi necessario individuare qualcuno che agisce per lui. • La democrazia, invece, considera il popolo adulto e capace di badare a se stesso. • La teoria della rappresentanza, cioè dell'incapacità del popolo di fare da sé, fu elaborata anche da Montesquieu nello Spirito delle leggi.
Rousseau • Rousseau che, nel Contratto sociale (1762) aveva lanciato la famosa accusa contro il regime rappresentativo inglese (ma valida in generale): • Gli inglesi credono di essere liberi. In realtà essi lo sono solo una volta ogni quattro anni, quando eleggono i loro rappresentanti al Parlamento. • Per il resto, sono schiavi di quelli che hanno eletto.
Il sistema democratico previsto dalla Costituzione • è fondamentalmente ma non esclusivamente rappresentativo. • Accanto alla democrazia rappresentativa, cioè alle elezioni del Parlamento e alle leggi fatte da questo, esiste infatti uno strumento di democrazia diretta, il referendum abrogativo (art. 75 Cost.),
La Costituzione attribuisce al popolo altri due poteri, ma di scarsissima efficacia: • la petizione, con la quale tutti i cittadini possono rivolgersi al Parlamento, per chiedere provvedimenti legislativi ed esporre comuni necessità (art. 50 Cost.); • l'iniziativa legislativa, con la quale cinquantamila cittadini possono sottoporre alle Camere un progetto di legge perché venga esaminato (art. 71, secondo comma, Cost.) • Questi due poteri sono solo apparentemente di democrazia diretta. Al contrario, essi si indirizzano a promuovere la libera attività del Parlamento e perciò non fanno che sottolineare la subordinazione del popolo alle decisioni del proprio organo rappresentativo.
la Costituzione italiana prevede una forma di democrazia rappresentativa • come modo normale di decisione politica. • Infatti, la legge è deliberata in Parlamento, ma tra il Parlamento e il popolo esistono dei collegamenti. • Essi permettono di realizzare quella corrispondenza tra rappresentanti (i membri del Parlamento) e rappresentati (il popolo), senza la quale non vi sarebbe democrazia. • I mezzi necessari per garantire questa corrispondenza sono soprattutto due, non separabili tra loro: • le elezioni e • i partiti politici.
referendum abrogativo • Lo strumento di democrazia diretta, il referendum abrogativo (art. 75 Cost.), • Col referendum, il popolo può votare direttamente per decidere se mantenere o abolire (cioè "abrogare") leggi in vigore. • può servire, solo ad abrogare, cioè a eliminare, la legge approvata dal Parlamento.
I sistemi elettorali maggioritari • I sistemi elettorali maggioritari sono quelli che distribuiscono i seggi solo a coloro che hanno vinto le elezioni, cioè che hanno ottenuto più voti. • Tutti gli altri non hanno diritto ad alcun seggio. • L'esempio classico è rappresentato dal sistema maggioritario inglese. Il territorio è diviso in tanti collegi elettorali (o circoscrizioni) quanti sono i deputati da eleggere. Gli elettori di ciascun collegio sono chiamati a eleggere un solo deputato (per questo si parla di sistema elettorale maggioritario uninominale). • In ciascun collegio si presentano candidature individuali e viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Perciò, se vi sono tre candidati e il primo ottiene il 40% dei voti e gli altri due il 30% ciascuno, viene eletto il primo, anche se non ha ottenuto la maggioranza (assoluta) dei consensi dei votanti, mentre il residuo 60% dei voti va disperso.
sistemi proporzionali. • Essi mirano non a premiare il vincitore delle elezioni (a scapito dei perdenti) ma a rispecchiare i partiti in Parlamento, proporzionalmente al loro consenso elettorale. Ogni partito otterrà in seggi quanto ha ottenuto in voti. • Il Parlamento si configura perciò come una rappresentazione in miniatura del panorama partitico presente nel Paese.
plurinominali. • si parla di sistemi elettorali proporzionali di lista, e i collegi elettorali sono plurinominali.
Le norme contenute nella Costituzione che hanno a che fare con le elezioni politiche sono: • - gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, i quali prevedono che le Camere siano elette a suffragio universale diretto; • l'art. 56, quarto comma, secondo il quale le elezioni della Camera dei deputati si basano su -circoscrizioni- (o collegi) plurinominali; • l'art. 57, primo comma, secondo il quale il Senato è eletto -su base regionale»; • le norme dedicate al voto dei residenti all'estero nell'apposita -circoscrizione Estero-- (arti. 48, 56, 57). • Ma queste norme sono compatibili tanto con i sistemi elettorali proporzionali che con quelli maggioritari. La scelta è quindi libera ed è rimessa alla legge ordinaria.
Evoluzione • Per quasi cinquanta anni (1948-1993) il popolo italiano ha eletto i propri rappresentanti in Parlamento mediante un sistema elettorale proporzionale. • tramite una abrogazione parziale della 1. 6.2.1948 n. 29, ha determinato il passaggio dal metodo proporzionale a un innovativo sistema elettorale "misto" ma prevalentemente maggioritario per il Senato; sistema che, successivamente, il legislatore ha esteso con piccole varianti alla Camera dei deputati.
Terminologia • Corpo elettorale: l'insieme dei cittadini che godono del diritto di voto. • Sistema elettorale: criterio usato per trasformare i voti in seggi, cioè per distribuire i seggi tra coloro che partecipano alla competizione elettorale. • Sistema elettorale di lista: in ogni collegio, si presentano liste cli candidati. Di regola, le liste si accordano con i sistemi elettorali proporzionali. • Sistema elettorale uninominale: in ogni collegio si elegge un solo candidato. Si accorda solo con i sistemi elettorali maggioritari. • Sistema maggioritario: assegna il seggio al candidato che, nel collegio, ha ottenuto il maggior numero di voti. • Sistema proporzionale: assegna a ciascuna lista di candidati un numero di seggi proporzionale al numero di voti ottenuto
diritto di associarsi liberamente in partiti • L'art. 49 Cost. riconosce a tutti i cittadini il «diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
I partiti sono dunque delle associazioni di cittadini garantite dall'art. 18 Cost.. Essi non sono perciò organi dello Stato (come invece avviene nei regimi dittatoriali a partito unico). Essi raccolgono e organizzano coloro che professano le stesse idee politiche e intendono unirsi per farle valere in modo più efficace. Ma queste associazioni "private", a differenza di tutte le altre, sono indispensabili al funzionamento della nostra democrazia e assumono perciò un importante rilievo pubblico.
La costituzione • l’articolo 18, stabilisce che i cittadini possono associarsi liberamente, senza un’autorizzazione, per raggiungere tutti quegli obiettivi che non siano vietati alle singole persone dalla legge penale. • L’unica norma costituzionale che riguarda direttamente i partiti politici è l’articolo 49, secondo il quale tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere "con metodo democratico" a determinare la politica nazionale.
Compiti dei partiti • I loro compiti tipici sono: - organizzare politicamente i cittadini, elaborando le proprie proposte politiche e, sulla base di queste, chiedere adesioni; • -selezionare i candidati per le elezioni; • -organizzare gli eletti, in modo che essi agiscano conformemente alle indicazioni dei partiti ai quali appartengono; • -mantenere vivo il collegamento tra gli eletti e gli elettori, nell'intervallo tra una elezione e quella successiva
Natura giuridica • Dal punto di vista civilistico, i partiti ricadono tra le associazioni non riconosciute, previste dagli artt. 36 ss. c.c. • Questa loro natura, oggettivamente in contrasto con la loro funzione pubblica, è però funzionale alla loro massima autonomia.
I Partiti politici nell’organizzazione costituzionale • La presenza dei partiti politici fa sì che gli eletti in Parlamento siano prevalentemente uomini dei partiti. Solo a questa condizione, infatti, essi sono di solito proposti come candidati nelle elezioni. • Perciò il Parlamento, all'epoca attuale, è un Parlamento di partiti