340 likes | 489 Views
L’APPARATO GIURISDIZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/. La Corte di Giustizia (CdG) e il Tribunale di primo grado (Tpg).
E N D
L’APPARATO GIURISDIZIONALEDELL’UNIONE EUROPEA http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
La Corte di Giustizia (CdG) e il Tribunale di primo grado (Tpg) • Corte di Giustizia (fin dal 1957) e Tribunale di primo grado (istituito con decisione del Consiglio del 1988, in funzione dal novembre 1989, esplicitamente previsto dal T. di Maastricht). • Attualmente regolati dagli artt. 220-248 CE (interamente modificati con il T. di Nizza) + Protocollo sullo Statuto della Corte (mod. con T. di Nizza). • La CdG e il Tpg assicurano il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati. • Le competenze loro assegnate dal Trattato non sono per questo sottratte alle giurisdizioni nazionali (i ricorsi possono essere presentati anche al giudice nazionale).
La giurisdizione nell’UE • Il suo compito fondamentale consiste nel verificare la legittimità degli atti comunitari e nel garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del diritto comunitario. • Garanzia dei diritti dei cittadini: obbligo per le amministrazioni e i giudici nazionali di applicare pienamente il diritto comunitario nell’ambito della loro sfera di competenza e di tutelare i diritti conferiti da quest’ultimo ai cittadini (applicazione diretta del diritto comunitario), disapplicando qualsiasi contraria disposizione del diritto nazionale, sia essa precedente o successiva alla norma comunitaria (supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale). • Responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario e conseguenti obblighi di indennizzo nonché sanzioni pecuniarie per l’inadempimento. • Uniforme interpretazione del diritto comunitario: rinvio pregiudiziale.
Alcuni principi fondamentali posti dalla giurisprudenza comunitaria • Nella sentenza Van Gend & Loos (1963), la Corte ha introdotto il principio dell’effetto diretto del diritto comunitario negli Stati membri, che consente ai cittadini europei di far valere direttamente norme comunitarie dinanzi ai loro giudici nazionali. • Nella la sentenza Costa vs. Enel (1964), la Corte ha stabilito la supremazia del diritto comunitario sulla legislazione nazionale. • Nella sentenza Francovich e a. (1991), la Corte ha elaborato il concetto di responsabilità di uno Stato membro nei confronti dei singoli per i danni che siano stati loro causati dalla violazione del diritto comunitario da parte dello Stato in questione. Dal 1991, i cittadini europei dispongono quindi di un’azione di risarcimento contro lo Stato che violi una norma comunitaria.
Alcuni principi fondamentali posti dalla giurisprudenza comunitaria • La sentenza Cassis de Dijion (1979) ha sancito il principio di completa liberalizzazione alla circolazione delle merci. • Varie importanti sentenze hanno sancito i seguenti principi: mutuo riconoscimento dei titoli e dei diplomi, libera prestazione dei servizi, parità uomo-donna nella retribuzione per lavoro di uguale valore (sent. Defrenne, 1973), tutela delle donne contro il licenziamento per maternità, diritto alle ferie annuali retribuite per tutti i lavoratori. • In varie sentenze la Corte ha precisato che il rispetto dei diritti fondamentali fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui essa garantisce l’osservanza; a tale proposito, essa si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e agli strumenti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo.
Le fonti normative • Le fonti normative su cui si basa la giurisdizione comunitaria NON sono specificate, però è evidente che si tratta di: • Trattati istitutivi e atti allegati. • Atti di integrazione e modifica dei Trattati istitutivi. • Accordi conclusi fra la Comunità e gli Stati terzi. • Atti normativi emanati dalle istituzioni comunitarie. • Principi comuni del diritto interno degli Stati membri (solo per colmare eventuali lacune oppure nel caso di responsabilità extracontrattuale ex art. 288). • Non sono attualmente soggetti alla giurisdizione della Corte e del Tribunale: • II pilastro TUE (Pesc). • Molti aspetti del III pilastro TUE (cooperazione giudiziaria). • Le disposizioni comuni. • Le dichiarazioni allegate ai Trattati.
La tipologia dei ricorsi • Di inadempimento: per controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto comunitario (procedura di infrazione). • Di annullamento: per chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione (regolamento, direttiva, decisione). • In carenza: per verificare la legittimità dell’inerzia delle istituzioni comunitarie. • Impugnazioni: la CdG può essere adita con impugnazioni limitate alle questioni di diritto contro le sentenze e ordinanze pronunciate dal Tribunale di primo grado. • Rinvio pregiudiziale: i giudici nazionali possono, e talvolta devono, rivolgersi alla Corte di giustizia per chiederle di precisare una questione di interpretazione del diritto comunitario.
I soggetti abilitati a ricorrere • Le singole persone fisiche (cittadini Ue) o giuridiche (aventi sede legale nell’Ue), ma solo al Tpg e solo avverso atti delle istituzioni Ue di cui sono destinatari oppure atti o inerzia delle istituzioni che li riguardino direttamente e individualmente. • Gli Stati membri avverso altri Stati o le istituzioni comunitarie. • La Commissione europea avverso gli Stati membri. • Le istituzioni comunitarie avverso altre istituzioni (esclusa la CdG e il Tpg). • I giudici nazionali nell’ambito del rinvio pregiudiziale.
Il Tribunale di primo grado • E’ stato istituito originariamente per dirimere le controversie fra organi comunitari e funzionari CE; poi gli è stato attribuito il compito di conoscere anche dei ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche e rivolti contro le istituzioni comunitarie; poi le sue competenze sono state ampliate ed oggi è giudice di primo grado per un gran numero di ricorsi. • Le sue decisioni possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla CdG per i soli motivi di diritto (es. incompetenza del Tribunale, vizi procedurali, violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale) entro due mesi. • E’ composto da un giudice per ciascuno Stato membro (27), nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di 6 anni rinnovabile. Essi esercitano anche funzioni di avvocati generali, se necessario. I giudici designano un Presidente (ogni 3 anni) e un Cancelliere (ogni 6 anni). • Si riunisce, a seconda dei casi, in sezioni composte da 1 solo giudice, da 3 o da 5 giudici. Per cause molto complesse e importanti si può riunire in grande sezione (13 giudici) o in seduta plenaria.
Le competenze del Tribunale di primo grado • Ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche e rivolti contro gli atti delle istituzioni comunitarie (di cui esse sono destinatarie o che le riguardano direttamente e individualmente) o contro un'astensione dal pronunciarsi di dette istituzioni. • Ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione. • Ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti gli atti adottati nell'ambito degli aiuti di Stato e le misure di difesa commerciale («dumping») e gli atti emessi nell’ambito delle competenze di esecuzione. • Ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni comunitarie o dai loro dipendenti. • Ricorsi fondati su contratti stipulati dalle Comunità, che prevedono espressamente la competenza del Tribunale. • Ricorsi in materia di marchio comunitario. • Ricorsi in appello sulle decisioni del Tribunale della funzione pubblica.
Il procedimento dinanzi al Tpg • Ricorso scritto indirizzato alla cancelleria del Tpg e pubblicato sulla GUCE in tutte le lingue ufficiali. • Notifica alle parti, controricorso, replica, controreplica, eventuali interventi dei portatori di interesse (tutto per iscritto). • Fase orale: audizione delle parti, sintesi del giudice relatore e pronuncia della sentenza (in udienza pubblica). • Pubblicazione della sentenza sulla GUCE in tutte e lingue ufficiali. • Tramite un procedimento sommario, il Tpg può ordinare la sospensione dell’atto impugnato (in attesa della sentenza) o disporre altri provvedimenti provvisori. • In casi urgenti su può richiedere il procedimento accelerato. • Regime linguistico: la lingua in cui è proposto il ricorso è la lingua ufficiale; traduzioni simultanee durante l’udienza pubblica; i giudici si pronunciano di solito in francese, ma la sentenza è tradotta in tutte le lingue.
Le camere giurisdizionali • Il T. di Nizza ha previsto la possibilità di istituire camere giurisdizionali per talune categorie di ricorsi in settori specifici. • Le decisioni di queste camere sono appellabili dinanzi al Tribunale di primo grado per soli motivi di diritto. In casi eccezionali, questo tipo di decisioni del Tpg possono essere sottoposte a riesame alla Corte di Giustizia. • Procedura per istituire le Camere: decisione unanime del Consiglio (su richiesta della CdG e previa consultazione del P.E. e della Commissione oppure su richiesta della Commissione e previa consultazione del P. E. e della CdG). • Per ora è stato istituito solo il Tribunale della funzione pubblica (Tfp) (decisione 2004/752 CE del 2 novembre 2004, in funzione da dicembre 2005, regolamento di procedura in vigore dal 1° novembre 2007).
Il Tribunale della funzione pubblica (Tfp) • Composto da 7 giudici designati dal Consiglio, per un periodo rinnovabile di 6 anni, previo invito a presentare candidature e parere di un comitato composto di sette personalità tra ex membri della CdG e del Tpg nonché di giuristi in possesso di notorie competenze. Presidente designato dai giudici stessi ogni sei anni. • E’ l’organo giurisdizionale specializzato nell’ambito del contenzioso del pubblico impiego dell’Unione europea (circa 150 cause l’anno; i funzionari dell’Ue sono circa 35 mila). • E’ competente anche per le controversie relative al personale di Eurojust, Europol, della BCE e dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI). Non lo è però per le controversie tra amministrazioni nazionali e loro dipendenti. • Le decisioni emanate dal Tfp possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un’impugnazione dinanzi al Tpg limitata alle questioni di diritto. Eccezionalmente anche a riesame da parte della CdG.
La Corte di Giustizia:composizione • Un giudice per Stato membro (27) + otto avvocati generali (ma il numero può essere modificato dal Consiglio all’unanimità). • Mandato di 6 anni (rinnovabile), nomine di comune accordo fra gli Stati membri, garanzie di indipendenza. • Gli avvocati generali hanno il compito di presentare, in piena imparzialità e indipendenza, un parere giuridico, denominato «conclusioni», nelle cause di cui sono investiti. • Rinnovo parziale ogni 3 anni (8-9 giudici e 4 avvocati) • I membri nominano ogni tre anni il Presidente (mandato rinnovabile). • La Corte nomina il Cancelliere e stabilisce il suo statuto. • La Corte può riunirsi in seduta plenaria (nei casi specifici previsti dall’art. 16 dello Statuto o su richiesta di Stati membri o istituzioni comunitarie), ma generalmente si riunisce in sezioni composte da 13, 5 o 3 giudici.
La Corte di Giustizia:competenze • Emette sentenze o ordinanze nell’ambito del rinvio pregiudiziale. • Giudica dei ricorsi di inadempimento (procedura di infrazione) presentati dalla Commissione avverso gli Stati membri o dagli Stati membri avverso altri Stati membri • Giudica dei ricorsi di annullamento (regolamento, decisione, direttiva) proposto dagli Stati membri contro il Parlamento europeo o il Consiglio (escluse le materie di competenza del Tpg) oppure proposti da una istituzione comunitaria contro un’altra. • Giudica dei ricorsi in carenza proposti da Stati membri avverso il Parlamento europeo o il Consiglio (escluse le materie di competenza del Tpg) oppure proposti da un’istituzione comunitaria contro un’altra. • Giudica delle impugnazioni presentate per soli motivi di diritto avverso le decisioni del Tpg e riesamina eccezionalmente le decisioni del Tfp.
La Corte di Giustizia:la relazione annuale Ogni anno la CdG presenta una relazione annuale della propria attività, corredata da statistiche giudiziarie.
La procedura per ricorsi diretti e impugnazioni: fase scritta • Ricorso scritto, indirizzato alla cancelleria della Corte. • Designazione di giudice relatore e avvocato generale. • Notificazione del ricorso al convenuto. • Pubblicazione del ricorso sulla GUCE. • Controricorso. • Replica. • Controreplica.
La procedura per il rinvio pregiudiziale: fase scritta • Ordinanza o sentenza di rinvio del giudice nazionale. • Traduzione della domanda di pronuncia pregiudiziale in tutte le lingue comunitarie e notificazione alle parti, agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie. • Pubblicazione della domanda pregiudiziale sulla GUCE. • Designazione di giudice relatore e avvocato generale. • Osservazioni scritte delle parti, degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie.
La fase orale(udienza dibattimentale) • Per tutti i tipi di ricorso, una volta chiusa la fase scritta, le parti sono invitate ad indicare, entro un mese, se e perché chiedono che si tenga un’udienza dibattimentale. La Corte decide, su relazione del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, se la causa necessita di mezzi istruttori, a quale collegio giudicante occorre rinviarla e se si deve tenere un’udienza dibattimentale di cui il presidente stabilirà la data. Il giudice relatore riassume, in una relazione d’udienza, i fatti addotti nonché gli argomenti delle parti e, all’occorrenza, quelli degli intervenienti. Tale relazione è resa pubblica nella lingua processuale in sede di udienza.
La fase orale della procedura(per tutti i tipi di ricorso) • Designazione di giudice relatore e avvocato generale. • Udienza pubblica. • Conclusioni dell’avvocato generale. • Deliberazione della Corte. • Pronuncia della sentenza in udienza pubblica. • Pubblicazione della sentenza in tutte le lingue ufficiali.
La sentenza(per tutti i tipi di ricorso) I giudici deliberano sulla base di un progetto di sentenza redatto dal giudice relatore. Ciascun giudice del collegio giudicante interessato può proporre modifiche. Le decisioni della Corte di giustizia sono adottate a maggioranza e non si fa menzione di eventuali opinioni dissenzienti. Le sentenze sono firmate da tutti i giudici che hanno partecipato alla deliberazione e il loro dispositivo viene pronunciato in pubblica udienza. Le sentenze e le conclusioni degli avvocati generali sono disponibili sul sito Internet della Corte il giorno stesso della loro pronuncia o della loro lettura. Nella maggior parte dei casi esse vengono successivamente pubblicate nella Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.
L’udienza pubblica(per tutti i tipi di ricorso) La causa viene dibattuta nel corso di un’udienza pubblica, dinanzi al collegio giudicante e all’avvocato generale. I giudici e l’avvocato generale possono rivolgere alle parti i quesiti che ritengono opportuni. Qualche settimana più tardi sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia le conclusioni dell’avvocato generale, nuovamente nell’ambito di un’udienza pubblica. Quest’ultimo analizza nel dettaglio gli aspetti, in particolare giuridici, della controversia e propone in piena indipendenza alla Corte di giustizia la risposta che reputa si debba fornire al problema posto. Così termina la fase orale. Qualora si ritenga che la causa non sollevi alcuna nuova questione di diritto, la Corte può decidere, sentito l’avvocato generale, che la stessa venga giudicata senza conclusioni.
I procedimenti speciali Nel tempo il loro utilizzo è stato incrementato. • Procedimento di decisione con ordinanza motivata (quando una questione pregiudiziale è identica ad un’altra precedente o quando la risposta a detta questione non lascia spazio ad alcun ragionevole dubbio o può essere desunta dalla giurisprudenza) • Procedimento accelerato (nelle cause di estrema urgenza). • Procedimento sommario (mira ad ottenere la sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione, anch’esso oggetto di un ricorso, o qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario al fine di prevenire un danno grave e irreparabile per una delle parti).
Tipi di ricorsi: per inadempimento • E’ definito anche “procedura di infrazione”. • La Commissione reputa che uno Stato non abbia adempiuto agli obblighi e chiede allo Stato di presentare le proprie osservazioni tramite una lettera di messa in mora. Si apre la fase pre-contenziosa dinanzi alla Commissione e lo Stato può presentare le proprie osservazioni: alla fine la Commissione emette un parere motivato. • Lo Stato può adeguarsi al parere oppure no si apre quindi la fase contenziosa. • La Commissione può adire la Corte di giustizia: la controversia riguarderà solo i fatti contenuti nel parere motivato della Commissione. • Anche gli Stati membri possono adire la Corte se reputano che uno Stato membro non abbia adempiuto agli obblighi, ma prima devono rivolgersi alla Commissione e attendere un suo parere motivato. Se dopo tre mesi la Commissione non ha emesso il parere, essi possono adire la Corte.
L’inadempimento nellaesecuzione della sentenza • Se la CdG accerta l’inadempimento, lo Stato membro è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta (indennizzo, atti riparatori, eventuali sanzioni pecuniarie). • Se lo Stato non adempie, la Commissione con parere motivato precisa i punti “critici” e fissa un termine entro cui lo Stato deve dare esecuzione alla sentenza. • Se lo Stato non adempie, la Commissione può adire la CdG suggerendo l’importo di una somma forfettaria o di una penalità. • Si avvia un nuovo giudizio di inadempimento: se lo Stato è riconosciuto inadempiente dalla CdG, può essere condannato al pagamento. • Se lo Stato però non paga la sanzione, la CdG non è competente salvo diverse indicazioni contenute nei regolamenti del Consiglio e del P.E.
Tipi di ricorsi: per annullamento • Il ricorrente chiede l’annullamento di atti normativi vincolanti delle istituzioni comunitarie. • A tale proposito, può pronunciarsi su: incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o delle regole relative alla sua applicazione, sviamento di potere. • Ricorsi in merito possono essere proposti da: Stati membri, Consiglio, Commissione, Parlamento europeo, Corte dei Conti e BCE (ma solo per proprie prerogative), persone fisiche e giuridiche (ma solo per interesse diretto e individuale e solo al Tpg). • Il ricorso deve essere proposto entro due mesi (dall’emanazione dell’atto, dalla sua pubblicazione o dal momento della conoscenza). • La CdG annulla gli atti illegittimi e (solo per i regolamenti) precisa gli effetti definitivi dell’annullamento. • Le istituzioni i cui atti sono stati annullati devono prendere provvedimenti per l’esecuzione della sentenza, altrimenti si può presentare un nuovo ricorso in carenza.
Tipi di ricorsi: in carenza • Può essere proposto da Stati membri, istituzioni comunitarie (compresa la BCE nei settori di sua competenza), persone fisiche e giuridiche risiedenti nell’Ue (dinanzi al Tpg). • Riguarda comportamenti omissivi da parte del Consiglio, della Commissione, del Parlamento europeo. • L’omissione deve consistere mancata emanazione di atti vincolanti (non raccomandazioni e pareri) che riguardano il ricorrente direttamente e individualmente. • Prima di proporre il ricorso dinanzi alla CdG, l’interessato deve formalmente chiedere all’istituzione di agire. Il ricorso può essere proposto allo scadere di due mesi dalla richiesta. • La sentenza della Corte comporta per l’istituzione un obbligo generico di esecuzione.
Tipi di ricorsi:il rinvio pregiudiziale • E’ una facoltà per qualsiasi giudice nazionale e un obbligo per i giudici di ultima istanza. • In linea di principio spetta alla competenza esclusiva della CdG e riguarda: • Interpretazione dei Trattati. • Validità e interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni comunitarie e dalla BCE. • Interpretazione degli Statuti degli organismi creati dal Consiglio. • La domanda pregiudiziale e la relativa sentenza della Corte sono pubblicate sulla GUCE in tutte lelingue ufficiali
Il regime linguistico nei procedimenti Nei ricorsi diretti, la lingua utilizzata per il ricorso (che può essere una delle 23 lingue ufficiali dell’Unione europea) costituirà la lingua processuale della causa, ossia la lingua in cui quest’ultima sarà trattata. Nei rinvii pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice nazionale che si rivolge alla Corte di giustizia. I dibattimenti che intervengono in sede di udienza sono oggetto di interpretazione simultanea, in funzione delle esigenze, nelle varie lingue ufficiali dell’Unione europea. I giudici deliberano, senza l’ausilio di interpreti, in una lingua comune che, tradizionalmente, è il francese.
Le spese processuali Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia è gratuito. Per contro, la Corte non si accolla le spese dell’avvocato abilitato ad esercitare dinanzi a un giudice di uno Stato membro, dal quale le parti devono farsi rappresentare. Tuttavia, se una parte è impossibilitata a far fronte totalmente o parzialmente alle spese del procedimento, essa, senza essere rappresentata da un avvocato, può chiedere il beneficio del gratuito patrocinio. La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni da cui risulti la stato di bisogno.
La CdG e il Tpg nel Trattato di Lisbona (1) • La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la CdG, il Tpg e i tribunali specializzati (le camere giurisdizionali diventano tribunali specializzati, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Tpg). • Corte e Tribunali sono composti da un giudice per Stato membro. Poi ci sono 8 avvocati generali nella Corte (non nel Tpg). Il Consiglio potrà decidere all’unanimità, su richiesta della Corte, di aumentare di tre il numero degli avvocati generali. • E’ istituito un comitato per esprimere pareri sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio della funzione di giudice e di avvocato prima che gli Stati membri procedano alla nomina. • Competenza generale del Tpg, le cui sentenze possono essere impugnate per motivi di diritto dinanzi alla Corte.
La CdG e il Tpg nel Trattato di Lisbona (2) • E’ previsto che “gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto del’Unione”. • Questo significa che le istituzioni europee potranno verificare l’adeguatezza delle discipline nazionali a tal fine. • Potranno ricorrere alla Corte per la salvaguardia delle proprie prerogative anche il PE, la BCE, la Corte dei Conti e il Comitato delle Regioni. • La Corte può controllare la legittimità di tutti gli atti delle istituzioni/organi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi (quindi anche del Consiglio o del Consiglio europeo). • Può farlo anche per gli atti adottati nel corso della procedura per violazione grave e persistente dei diritti umani su richiesta dello Stato oggetto della contestazione.
La CdG e il Tpg nel Trattato di Lisbona (3) • Aumento competenze della Corte, sia in ambito materiale che in materia sanzionatoria. • Tuttavia è chiaramente enunciato che essa non è competente nel settore Pesc e nemmeno circa la validità/proporzionalità delle azioni di polizia. • Deroghe a UK e Polonia per la Carta dei diritti e opting-out UK per controllo della Corte in materia di cooperazione giudiziaria, di polizia e di giustizia penale. • In una prima fase transitoria, la Corte non avrà competenze per le materie dell’ex III pilastro. • La Corte ottiene però il diritto di iniziativa legislativa. • Potrà inoltre pronunciarsi sui ricorsi per violazione del principio di sussidiarietà proposti dagli Stati membri a nome dei parlamenti nazionali.