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XXI CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.OB . Cagliari THotel 25 ~ 27 aprile 2013

XXI CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.OB . Cagliari THotel 25 ~ 27 aprile 2013. Responsabilità penale e civile del chirurgo P. De Angelis (Magistrato, Tribunale di Cagliari) F. Paribello (Medicina Legale, Università di Cagliari).

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XXI CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.OB . Cagliari THotel 25 ~ 27 aprile 2013

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Presentation Transcript


  1. XXICONGRESSONAZIONALES.I.C.OB.Cagliari THotel25 ~ 27 aprile 2013 Responsabilità penale e civile del chirurgo P. De Angelis (Magistrato, Tribunale di Cagliari) F. Paribello (Medicina Legale, Università di Cagliari)

  2. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Relazione n. 157 Roma, 4 settembre 2012 LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL CHIRURGO NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

  3. Gli elementi della responsabilità civile del chirurgo. La responsabilità civile si compone di tre elementi: una condotta colposa, un danno ingiusto (cioè lesivo di un interesse giuridicamente protetto), ed un nesso di causalità tra la prima ed il secondo. La responsabilità del chirurgo non fa eccezione a questa regola.

  4. La colpa del chirurgo: principi generali. La colpa civile consiste nel tenere una condotta diversa da quella che, per legge o per comune prudenza, si sarebbe dovuta tenere. Criterio di valutazione della colpa è la diligenza (art. 1176 c.c.): è in colpa chi non ha tenuto una condotta diligente, cioè una condotta che qualsiasi altra persona, investita del medesimo incarico, avrebbe tenuto nelle stesse circostanze. Il chirurgo tuttavia, in quanto svolgente un’attività a contenuto professionale, nell’adempimento delle proprie obbligazioni è tenuto non già alla diligenza generica del bonus pater familias, ma alla più accurata diligenza esigibile dall’homo eiusdem generis et condicionis. Ciò vuol dire che tiene una condotta negligente il chirurgo il quale non si comporti come qualunque medico “ideale” avrebbe fatto nelle medesime circostanze (comportamento modello). A tal riguardo la Corte di cassazione viene ripetendo che la diligenza esigibile dal medico deve essere “superiore alla media”; che la diligenza che “deve impiegare il medico nello svolgimento della professione è quella del regolato ed accorto professionista, ossia del professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale”.

  5. A tale proposito “la prestazione professionale del chirurgo non si esaurisce nel compimento del puro e semplice atto operatorio, ma comprende tutto il complesso di cure e di rimedi cui il paziente deve essere assoggettato allo scopo di praticare l’intervento con il minore rischio e di assicurare in seguito un rapido e favorevole decorso dell’infermità, prevedendo o eliminando le possibili complicazioni attraverso le misure ritenute più opportune. Ne discende che, ove per il mancato compimento di tale attività, il paziente subisca un evento lesivo collegato all’insorgere di dette complicanze, non può negarsi la responsabilità del chirurgo, qualunque sia la natura, contrattuale o meno, dell’opera professionale da lui prestata nei confronti del paziente, trattandosi di compiti strettamente inerenti all’attività professionale del chirurgo, il quale e comunque tenuto al loro assolvimento

  6. Per la Corte di cassazione il medico “medio” di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., non è il medico “mediocre”, ma il medico “bravo”, anzi, “molto bravo”: un medico che si aggiorna, che va ai convegni, che studia, che si preoccupa della sorte del paziente anche quando non è tenuto ad essere presente in ospedale, che consiglia al paziente tutte le alternative terapeutiche possibili e ragionevoli - “quando procede ad un intervento chirurgico, indipendentemente dal rapporto giuridico in base al quale egli l’esegue e, quindi, anche se il paziente abbia concluso il contratto di prestazione d’opera professionale con il responsabile sanitario della clinica, in cui l’intervento chirurgico e stato poi effettuato. Ne tale responsabilità viene meno ove il chirurgo non abbia l’Obbligo di trattenersi nella clinica ove ha effettuato l’intervento operatorio, dal momento che dal compimento dell’intervento stesso discende il suo Obbligo di praticare tutti i necessari trattamenti post-operatori e quindi di fare in modo di essere prontamente avvertibile per apprestare i necessari rimedi contro possibili complicanze”

  7. Nella valutazione della diligenza del chirurgo, inoltre, non sempre costituisce una scusante la circostanza che questi sia stato chiamato ad affrontare una urgenza esulante dalle sue competenze, ovvero il cui trattamento esigeva strutture od apparati non disponibili presso quell’ospedale: anche in tali circostanze, infatti, il medico ha l’obbligo di “valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale”, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto se la situazione non è così urgente da sconsigliarlo. Egli, inoltre, deve adottare tutte le misure necessarie per ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell’intervento, ovvero, ove ciò non sia possibile, deve informare il paziente, consigliandogli, se manca l’urgenza di intervenire, il ricovero in una struttura più idonea. In applicazione di questi princìpi, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che aveva escluso la responsabilità dei medici del pronto soccorso i quali avevano proceduto, eseguendola scorrettamente, alla sutura del nervo ulnare di un ragazzo ricoverato per ferita da taglio al terzo inferiore del braccio destro con lesione muscolo - nervosa, senza interpellare il dirigente chirurgo, malgrado la loro inesperienza per tale tipo di intervento e la mancanza di strutture di ausilio per sopperire ad essa (Cass. civ., sez. III, 05-07-2004, n. 12273).

  8. Merita di essere ricordato come possa incorrere in responsabilità non solo il chirurgo il quale non esegua interventi necessari o richiesti dal paziente, ma anche quello che esegua interventi che il paziente ha espressamente rifiutato, a nulla rilevando che tale omissione esponga il paziente a pericolo di morte. Infatti…… una colpa civile del chirurgo può sorgere non solo dalla violazione delle legesartis, ma anche dalla violazione dell’obbligo di informare il paziente in merito ai rischi, ai vantaggi, alle alternative dell’intervento. Fondamento e limiti di tale colpa per negligenza sono ormai consolidati nella giurisprudenza, e possono così riassumersi:

  9. (a) l’obbligo di informazione scaturisce da un set di fonti normative diverse: dagli artt. 2, 13 e 32 della costituzione; dall’art. 5 della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 19.11.1996, ed aperta alla firma il 4.4.1997, il quale stabilisce che “un intervento nel campo della salute può essere effettuato dopo che la persona interessata ha dato un consenso libero ed informato. La persona interessata può liberamente revocare il consenso in qualsiasi momento”; dagli artt. da 33 a 39, e dall’art. 16, del “Codice di deontologia medica”; (b) il consenso all’atto medico non costituisce rimozione di un ostacolo all’esercizio di un’attività (quella medica) altrimenti illecita, ma rappresenta esercizio di un diritto di libertà; esso, pertanto, è necessario per qualsiasi intervento medico, sia esso di diagnosi o di cura (tali princìpi sono pacificamente affermati dalla S.C. a partire dalla sentenza 6.12.1968 n. 3906, inedita, in seguito sempre conforme: da ultimo in tal senso si vedano Cass. 28.11.2007 n. 24742; Cass. 2.7.2010 n. 15698).

  10. Perché la volontà del paziente di consentire all’intervento medico possa dirsi liberamente formata, è necessario che il paziente stesso abbia ricevuto una informazione completa e dettagliata. L’informazione fornita deve comprendere, in particolare: (a) la natura dell’intervento o dell’esame (se sia cioè distruttivo, invasivo, doloroso, farmacologico strumentale, manuale, ecc.); (b) la portata e l’estensione dell’intervento o dell’esame (quali distretti corporei interessi); (c) i rischi che comporta, anche se ridotti (come effetti collaterali, indebolimento di altri sensi od organi, ecc.); (d) la percentuale verosimile di successo; (e) la possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi, ed i rischi di questi ultimi; (f) le eventuali inadeguatezze della struttura ove l’intervento dovrà essere eseguito (Cass. 21.7.2003 n. 11316).

  11. In altri termini, il paziente deve essere messo concretamente in condizione di valutare ogni rischio ed ogni alternativa: “nell’ambito degli interventi chirurgici, in particolare, il dovere di informazione concerne la portata dell’intervento, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, sì da porre il paziente in condizioni di decidere sull’opportunità di procedervi o di ometterlo, attraverso il bilanciamento di vantaggi e rischi. L’obbligo si estende ai rischi prevedibili e non anche agli esiti anomali, al limite del fortuito (...), non potendosi disconoscere che l’operatore sanitario deve contemperare l’esigenza di informazione con la necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi remotissima eventualità, eviti di sottoporsi anche ad un banale intervento”.

  12. Il giudice di legittimità ha dunque posto limiti rigorosi all’obbligo di informazione: esso comprende tutti i rischi prevedibili, anche se la loro probabilità è minima; mentre non comprende i rischi anomali, cioè quelli che possono essere ascritti solo al caso fortuito. E’ quindi in colpa (da inadempimento contrattuale) sia il medico che non fornisca al paziente le necessarie informazioni, sia quello che le fornisca in modo insufficiente, sia quello che le fornisca in modo errato (Cass. 28.11.2007 n. 24742). Deve aggiungersi che, in materia di completezza dell’informazione fornita al paziente, la giurisprudenza di legittimità ha distinto tra intervento a fini funzionali ed intervento di chirurgia estetica. Nel primo caso, il paziente deve essere informato soprattutto sui possibili rischi dell’operazione; nel secondo caso, invece, il paziente deve essere informato sulla effettiva conseguibilità di un miglioramento fisico (Cass., 12-06-1982 n. 3604). Pertanto, nel caso di chirurgia estetica, l’informazione da fornire deve essere assai più penetrante ed assai più completa (specie con riferimento ai rischi dell’operazione) di quella fornita in occasione di interventi terapeutici (Cass. 08-08-1985 n. 4394).

  13. UN CONSENSO CORRETTAMENTE ESPRESSO DEVE, OLTRE L’EFFETTUAZIONE DELLA STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO, ESSERE : a) PERSONALE b) INFORMATO c) ATTUALE d) SOMMINISTRATO IN RAPPORTO ALLA COMPETENZA DEL PZ. e) SPECIFICO f) CONTINUATO prof. Francesco Paribello

  14. A proposito della continuazione ……: Esso non può essere prestato una tantum all’inizio della cura, ma va richiesto e riformulato per ogni singolo atto terapeutico o diagnostico, il quale sia suscettibile di cagionare autonomi rischi. La Corte Suprema è stata su questo punto molto chiara: “è noto che interventi particolarmente complessi, specie nel lavoro in équipe, ormai normale negli interventi chirurgici, presentino, nelle varie fasi, rischi specifici e distinti. Allorché tali fasi assumano una propria autonomia gestionale e diano luogo, esse stesse a scelte operative diversificate, ognuna delle quali presenti rischi diversi, l’obbligo di informazione si estende anche alle singole fasi e ai rispettivi rischi” (Cass. 15.1.1997 n. 364, in Foro it. 1997, I, 771). A tale regola si fa eccezione nel caso di interventi urgenti, anche quando l’urgenza non sia assoluta: in tal caso, il consenso consapevole prestato dal paziente che si considera implicitamente esteso anche alle operazioni “complementari”, qual è quella di sostegno, durante l’intervento, delle risorse ematiche del paziente, che siano assolutamente necessarie e non sostituibili con tecniche più sicure (Cass. 26.9.2006 n. 20832).

  15. Consenso informato Casi Particolari: Trattamenti obbligatori (vaccinazioni) gravi malattie infettive diffusive. Soggetti momentaneamente o permanentemente incapaci: indifferibilità del trattamento (agire nell’interesse del paziente); differibilità del trattamento: giudice tutelare; disaccordo fra sanitario ed esercente tutorato legale (caso del minorenne, dell’interdetto o dell’incapace): giudice tutelare. Richiesta nomina Amministratore di sostegno

  16. (Cass. Civ. 05.12.12)Anche il medico ha diritto al consenso informato. Il fatto: un medico radiologo ha citato in giudizio la struttura ospedaliera presso la quale lavorava per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una terapia cortisonica somministratagli, ritenendo di non essere stato reso edotto dei rischi della cura e messo nelle condizioni di prestare il prescritto consenso informato. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello, successivamente adita dalla Asl, ha ribaltato la sentenza, escludendo la responsabilità della struttura sul presupposto della rilevanza della qualità rivestita dal paziente - medico al fine di ritenere raggiunta la prova della sua consapevole adesione al trattamento. Il diritto: i giudici della Suprema Corte hanno precisato i punti essenziali in tema di consenso informato, chiarendo in particolare che la finalità dell'informazione che il medico è tenuto a dare è quella di assicurare il diritto all'autodeterminazione del malato, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione sanitaria. E', dunque, evidente come la qualità del paziente sia irrilevante al fine di escluderne la doverosità, mentre potrà incidere sulle modalità dell'informazione, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente-medico, potrà essere parametrato alle sue conoscenze scientifiche in materia. Esito del giudizio: La Corte di Cassazione civile ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte d'Appello in diversa composizione

  17. CONSENSO INFORMATO Fax-simile di richiesta amministratore di sostegno All’Ill.mo Sig. Giudice Tutelare . Si richiede la nomina di un amministratore di sostegno per il sig. nato a. il., ricoverato presso., affetto da e attualmente non in grado di esprimere un valido consenso relativamente ad indispensabili ed urgenti terapie, anche di mantenimento, per la salvaguardia della salute e/o della vita dello stesso paziente. A tal fine si comunica il nominativo del prossimo congiunto che ha espresso l’assenso ad essere nominato quale Amministratore di Sostegno o per le determinazioni che la S.V. vorrà adottare. In fede DR. Cagliari..

  18. LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL MEDICO IN AMBITO CIVILE L’attuale orientamento della giurisprudenza ha reso il rocedimento civile molto più difficile per il medico in quanto sono stati introdotte tre fondamentali modifiche: CONTRATTO SOCIALE: la responsabilità è sempre contrattuale; INVERSIONE DELL’ ONERE DELLA PROVA : spetta al sanitario dimostrare di non aver causato l’evento avverso; NESSO DI CAUSALITA’ : non è necessario un accertamento di alta probabilità scientifica ma solo “del più probabile che non”.

  19. A proposito di Linee Guida La Suprema corte nella sentenza della quarta Sezione penale (n. 8254 del 4 marzo 2011) ha affermato un principio nuovo (e assai problematico): il rispetto delle linee-guida non è sufficiente ad escludere la responsabilità del medico. Ha inoltre confermato un principio consolidato (ma non per questo meno problematico!) e cioè che il diritto alla salute non può essere subordinato a valutazioni di natura economica (di tipo ragionieristico).

  20. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 2 marzo 2011, n. 8254 Il medico non può disporre le dimissioni di un paziente facendosi condizionare da disposizioni o direttive che non sono pertinenti ai compiti affidatigli dalla legge e alle conseguenti relative responsabilità Pubblicato il: 16/03/2011 Nel praticare la professione, il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire l'unico fine della cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da disposizioni o direttive che non siano pertinenti ai compiti affidatigli dalla legge e alle conseguenti relative responsabilità. Ciò vale, in particolare, per le linee guida dettate dall'amministrazione sanitaria per garantire l'economicità della struttura ospedaliera (in ipotesi, per accelerare le dimissioni dall'ospedale non appena si raggiunga la stabilizzazione del quadro clinico del paziente), onde il medico, che ha il dovere anche deontologico di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza, e si pone rispetto a questo in una posizione di garanzia, non sarebbe tenuto al rispetto di tali direttive, laddove risultino in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non potrebbe andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, senza adottare le decisioni più opportune a tutela della salute del paziente.

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