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CORSO ONLINE R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) (D. Lgs. nr. 81 del 9 Aprile 2008). Istituto Maria Montessori - Divisione Sicurezza sul Lavoro address _ via San Martino, 34 – Montesarchio (BN) phone/fax _ 0824.834153
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CORSO ONLINE R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) (D. Lgs. nr. 81 del 9 Aprile 2008) Istituto Maria Montessori - Divisione Sicurezza sul Lavoro address _ via San Martino, 34 – Montesarchio (BN)phone/fax _0824.834153 web _ www.istituto.montessori.it - e-mail _ info@ljdfksadjh.it
Capitolo 2 Organizzazione della sicurezza, tutela assicurativa, statistiche infortuni Istituto Maria Montessori - Divisione Sicurezza sul Lavoro address _ via San Martino, 34 – Montesarchio (BN)phone/fax _0824.834153 web _ www.istituto.montessori.it - e-mail _ info@ljdfksadjh.it
1 - Schema generale del corso • La salute e sicurezza sul lavoro • Obblighi e responsabilità • Valutare i rischi • La sorveglianza sanitaria • Assicurazione e indennizzo • Macchine e attrezzature • Impianti elettrici, certificazioni e rischi • Rischio incendi • Agenti fisici • Agenti chimici • Altri rischi professionali • Cantieri e coordinamento • DPI e segnaletica
Intro salute e sicurezza sul lavoro • Gli infortuni sono aumentati in Italia negli ultimi anni? Obiettivi di questa sezione • Inquadrare il fenomeno infortunistico • Differenza tra infortunio e malattia • Tracciare la legislazione generale
Quanti sono gli infortuni? • Ogni anno in Italia si verificano circa 1.200 infortuni mortali sul lavoro • Complessivamente ogni anno sono circa 900.000 gli infortuni denunciati • A questi si aggiungono circa 26.000 malattie professionali denunciate • Per il solo amianto si ammalano ancora in Italia circa 1.000 persone ogni anno
In quali attività ci si infortuna? Indici di frequenza da Rapporto annuale Inail 2007 (dati 2008 non ancora consolidati)
Quali sono i loro effetti? • Gli infortuni sul lavoro hanno un costo sociale enorme • E’ impossibile quantificare il loro impatto come lutti • E’ invece possibile stimare i costi diretti e indiretti sostenuti dal paese per questo fenomeno • Si stima che questo fenomeno costi all’Italia circa 25 miliardi di euro all’anno • Si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo.
E le malattie professionali? • Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.) • La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.) • Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall’esposizione • Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto) • Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato.
Quali patologie sono denunciate? Malattie denunciate da Rapporto annuale Inail 2007 (dati 2008 non ancora consolidati)
Costituzione, Codice Civile La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione e Codice Civile: • Art. 41 della Costituzione: l’iniziativa economica privata è libera ma “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” • Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che l’imprenditore adotti “nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Tante leggi, poca chiarezza • L’igiene e la sicurezza sul lavoro sono regolati in Italia da una mole enorme di leggi, decreti, regolamenti, circolari varie emanate dall’inizio del ‘900 a oggi • Questa abbondanza di riferimenti causa spesso confusione richiede l’intervento di specialisti del settore • Le competenze sono distribuite tra diversi enti (Stato, Regioni, ASL, Ispettorati del Lavoro, ISPESL, INAIL ecc.)
Normativa europea La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni ’90 anche grazie alle norme della comunità Europea: • direttive: devono essere recepite dai singoli stati membri; • regolamenti: sono cogenti e direttamente applicabili; • decisioni: sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari.
Un testo unico per l’igiene del lavoro? • Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la normativa di igiene e sicurezza in un unico provvedimento • Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta con questo scopo il D.Lgs. 81/2008 da molti definito come “testo unico” modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09 • In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal Testo Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti.
Andamento infortuni negli ultimi anni Andamento indici di incidenza 2001-2007 (dati 2007 non ancora consolidati)
Come si “contano” gli infortuni • Per effettuare dei confronti tra diversi periodi, nazioni, aree geografiche e comparti produttivi non basta “contare” gli infortuni • Bisogna calcolare qual è la loro incidenza in relazione al numero di ore che sono lavorate • Si usa “l’indice di frequenza” che esprime il n° di infortuni per milione di ore lavorate.
E in Europa… Confronto indici standardizzati in Europa anno 2005
Indici di frequenza per regioni in Italia Le più scure indici maggiori Sugli indici pesa la presenza di aziende a maggior rischio nel territorio Gli indici di frequenza in Italia
Domanda - riepilogo E’ più facile contare gli infortuni o le malattie professionali? • In Italia circa 1200 infortuni mortali ogni anno e 26000 malattie professionali denunciate • Infortunio: causa violenta, malattia causa progressiva • Normativa complessa, buona parte di questa compresa nel D.Lgs. 81/2008
2 - Schema generale del corso • La salute e sicurezza sul lavoro • Obblighi e responsabilità • Valutare i rischi • La sorveglianza sanitaria • Assicurazione e indennizzo • Macchine e attrezzature • Impianti elettrici, certificazioni e rischi • Rischio incendi • Agenti fisici • Agenti chimici • Altri rischi professionali • Cantieri e coordinamento • DPI e segnaletica.
Obblighi e responsabilità • Se un operaio va in cantiere senza casco e si infortuna alla testa di chi è la colpa? Obiettivi di questa sezione • Capire ruoli e responsabilità per infortuni e malattie professionali • Individuare le varie figure coinvolte
RSPP PREPOSTI ASPP ADDETTI EMERGENZE LAVORATORI DL ADDETTI PRIMO SOCCORSO RLS MEDICO COMPETENTE Generale
Datore di lavoro DL • Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell‘attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008) • il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione • Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza.
DL • L’individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri • Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere …, per eliminare o ridurre al minimo i rischi • Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l’infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende
Dirigente • Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL • Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette • In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti
Preposto • I preposti sono le interfacce tra DL / dirigenti e i lavoratori • I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo • Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi • Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività)
Preposto Il preposto: • verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, • verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, • istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, • sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, • segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.
Lavoratore • Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. • Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve: • rispettare le norme e le prescrizioni; • utilizzare correttamente; • segnalare le anomalie; • collaborare all’attuazione delle misure.
Servizio Prevenzione e Protezione Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di: • individuare e valutare i fattori di rischio; • definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati; • elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni; • proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.
RSPP e ASPP • Il RSPP non risponde direttamente per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto • Il RSPP può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l’infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata
RLS • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (definizione dell’art. 2 D.Lgs. 81/2008) • Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti • Viene eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti • Il n° degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000).
RLS Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione: • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; • è consultato sulla valutazione dei rischi; • è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; • riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione […]
MC Il medico competente (interno o esterno all’azienda) è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell’azienda. Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell’azienda.
Addetti compiti speciali • Addetti emergenze: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.) • Addetti primo soccorso: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso • Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all’uso necessari dei presidi.
Domanda - riepilogo • Un lavoratore si infortuna cadendo da un carrello elevatore, cosa va a verificare il giudice per individuare le colpe? • Funzione prevalente del DL • Dirigenti e preposti con adeguati poteri di controllo e di spesa • Ruolo di lavoratori, RLS, RSPP e MC
3 - Schema generale del corso • La salute e sicurezza sul lavoro • Obblighi e responsabilità • Valutare i rischi • La sorveglianza sanitaria • Assicurazione e indennizzo • Macchine e attrezzature • Impianti elettrici, certificazioni e rischi • Rischio incendi • Agenti fisici • Agenti chimici • Altri rischi professionali • Cantieri e coordinamento • DPI e segnaletica.
Intro: Valutare i rischi E’ più rischiosa una bombola di gas o una bottiglia di alcool? Obiettivi di questa sezione Definire il concetto di rischio e pericolo Definire prevenzione e protezione Illustrare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione 36
Due infortuni (diversi?) Un addetto alle pulizie sta usando acido muriatico su una scala, il contenitore cade e si rompe, i vapori acidi gli provocano un’irritazione acuta reversibile alle mucose e 3 giorni di inabilità temporanea. Un altro addetto della stessa società cade urtando un secchio pieno d’acqua e si procura una distorsione alla caviglia e 3 giorni di inabilità temporanea. 37
Capitolo 2 – Organizzazione della sicurezza, tutela assicurativa, statistiche infortuni R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHI L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, é comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali che sono le aziende a rischio di incidenti rilevanti b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni, cioè aziende che lavorano sostanze definite ; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. 38
Capitolo 2 – Organizzazione della sicurezza, tutela assicurativa, statistiche infortuni R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) Compiti del servizio di prevenzione e protezione • Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; • b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure; • c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; • f) a fornire ai lavoratori le informazioni ai rischi presenti e alle prevenzioni attuate. • I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro. 39
Capitolo 2 – Organizzazione della sicurezza, tutela assicurativa, statistiche infortuni R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) VALUTAZIONE RISCHI: Per valutare i rischi bisogna conoscere i pericoli La valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; Per l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi conseguenti è necessario individuare i pericoli. 40
Capitolo 2 – Organizzazione della sicurezza, tutela assicurativa, statistiche infortuni R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) VALUTAZIONE RISCHI: • L’individuazione e la valutazione dei rischi è un’operazione complessa che richiede per ogni luogo di lavoro una serie di operazioni successive e conseguenti tra di loro, che dovranno provvedere l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo, l’individuazione dei potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni e la stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le condizioni lavorative individuali. • Il processo di individuazione dei fattori di rischio può portare per ogni ambiente o posto di lavoro a diversi risultati: • assenza di fattori di rischi da esposizione • 2) presenza dei fattori di rischi da esposizione • Nel 1° caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni. • Nel 2° caso si dovranno valutare i necessari interventi di protezione e prevenzione. 41
Capitolo 2 – Organizzazione della sicurezza, tutela assicurativa, statistiche infortuni R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) VALUTAZIONE RISCHI: Ciò detto appare necessario che l’espletamento dell’intervento finalizzato alla valutazione del rischio sia condotto secondo linee guida che devono prevedere precisi processi procedurali che devono consentire un omogeneo svolgimento delle fasi operative che costituiscono il processo di valutazione dei rischi. I rischi presenti nei luoghi di lavoro in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative possono essere divise in tre grandi categorie: a) rischi per la sicurezza che possiamo definirli come rischi di natura infortunistica e sono quelli responsabili di incidenti o infortuni ovvero di danni o menomazioni fisiche più o meno gravi subite dalle persone addette alle attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico traumatica di diversa natura: meccanica, elettrica ecc ..-. Le cause di tali rischi sono da ricercare in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti agli ambienti di lavoro, macchine, attrezzature, modalità operative, l’organizzazione del lavoro ecc … - Lo studio delle cause deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio biomeccanico tra l’uomo e la struttura .- 42
Capitolo 2 – Organizzazione della sicurezza, tutela assicurativa, statistiche infortuni R.L.S. ( Rappresentante dei Lavoratori) VALUTAZIONE RISCHI: b) rischi per la salute o rischi igienico- ambientali, che sono quelli responsabile delle potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazione o lavorazione che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischi di natura chimico, fisica o biologica con conseguente esposizione del personale addotto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generate dalle lavorazioni e dalle modalità operative lo studio delle cause vede mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio ambientale tra uomo e ambiente .- c) rischi trasversale o organizzativi sono da individuare tra il complesso rapporto di lavoro tra operatore /lavoratore e l’organizzazione del lavoro interno all’azienda in cui esso è inserito. Tale rapporto è immerso in un quadro di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico e organizzativo la coerenza di tale quadro può essere analizzato anche all’interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. 43
Pericolo e rischio Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni. Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo.
Pericolo e rischio Rischio: Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno. L’uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno. Dipende dalle condizioni di uso.
Danno Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo). Pericolo (potenziale): potrebbe succedere Rischio (quanto potrebbe succedere):Condizioni d’uso, esposizione, ecc. Danno (è successo):Alle persone, alle cose, agli impianti ecc.
Diversi tipi di Rischi Rischio per la sicurezza(macchine, impianti ecc.) Rischio per la salute(sostanza, rumore ecc.) Rischio trasversale(organizzazione ecc.) Occasione di lavoro Occasione di lavoro Occasione di lavoro Infortunio(evento traumatico) Malattia professionale(evento progressivo) Malattia professionale(stress, disagio ecc.) Riconoscimento “agevole” delle cause Riconoscimento complicato delle cause Riconoscimento complicatissimo delle cause
Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per: individuare i pericoli (fattori di rischio); individuare le persone potenzialmente esposte; valutare (stimare) i rischi; individuare i possibili effetti sulle persone; individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile. Valutazione dei rischi
Definizione del Rischio Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si manifesti un certo evento dannoso e la gravità (Magnitudo, M) associata all’evento stesso. R = f (P, M) Generalmente si considera R = P x M Si tratta di una indicazione generica che va associata al numero dei lavoratori esposti.
Prevenzione La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso R = f (P, M) Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi. La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di prevenzione per il rischio rumore …