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Legge forestale del 1923. Riconosce il ruolo protettivo del bosco contro l’erosione del suolo e i pericoli naturali Stabilisce il vincolo idrogeologico. Boschi pubblici. Boschi privati. Demani nazionale, comunali e collettivi. Moltissime piccole proprietà. Piani di assestamento.
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Legge forestale del 1923 • Riconosce il ruolo protettivo del bosco contro l’erosione del suolo e i pericoli naturali • Stabilisce il vincolo idrogeologico Boschi pubblici Boschi privati Demani nazionale, comunali e collettivi Moltissime piccole proprietà Piani di assestamento Prescrizioni di massima e polizia forestale
R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 Art. 130 I boschi appartenenti ai comuni e ad altri Enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato … I piani suddetti saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all’art. 10. R.D 16 maggio 1926 n. 1126 REGOLAM. Art. 137 I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti agli enti indicati nell’art.130 del RD 3267/1923 (Patrimoni silvopastorali dei Comuni o di altri Enti), qualora gli interessati non vi abbiano provveduto, saranno compilati a spese di questi e a cura dell’Ispettorato forestale e da questo trasmesso al comitato per l’approvazione.
Legge 10 febbraio 1992 n.152 ordinamento della professione di dottore agronomo e forestale (modif. e integraz. Legge 7 gennaio 1976 n.3) Art. 2 Sono di competenza dei dottori agronomi e forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali… In particolare : ….. c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere inerenti i rimboschimenti, le utilizzazioni forestali e l’assestamento forestale; g) l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni forestali … ; h) la meccanizzazione agrario-forestale … ; p) … le attività relative alla commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ...
GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D.L. 3267/23 LEGGE FORESTALE ATTI DI VINCOLO IDROGEOLOGICO P.M.P.F. D.l.vo 227/2001 ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE SETTORE FORESTALE C.F.S. 1948 C.C.I.A.A. 1944 D.l.vo 149/97 D.l.vo 112/98 REGIONI PROVINCIE COMUNI 1999 REGIONI PROVINCIE 1999
Principali strumenti normativi forestali della Regione Lazio 1) Legge Regionale 28 ottobre 2002, n° 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” 2) Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale n°39/02 3) Deliberazione della giunta regionale 14 febbraio 2005, n° 126 “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-pastorale regionale e schema generale della pinificazione sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, cofinanziamento e attuazione”.
Strumenti di gestione forestale della Regione Lazio PGAF = Piano di assestamento e gestione forestale RF = regolamento forestale. PPT = Piano poliennale dei tagli PUF = Progetto di utilizzazione forestale DT = Dichiarazione di taglio
Turni minimi dettati dal regolamento forestale della Regione Lazio (articolo 32 del Regolamento 18 aprile 2005, n° 7, di attuazione della L.R. 28 ottobre 2002) fustaie di faggio sopra i 1200 m s.l.m. 110 anni fustaie di faggio sotto i 1200 m s.l.m. 90 anni fustaie di querce 90 anni fustaie di castagno 60 anni Fustaie di douglasia 50 anni Fustaie di conifere 70 anni
Turni minimi del ceduo • Nel Lazio il regolamento forestale prescrive per i cedui matricinati i seguenti turni minimi (art. 38): • 25 anni per il faggio • 16 anni per le quercie caducifoglie • 20 anni per il leccio e le specie della macchia mediterranea • 14 anni per il castagno • 12 anni per la robinia • 10 anni per l’ontano, il nocciolo e il salice • 10 anni per gli eucalitti • per i cedui misti fa fede la specie predominante in termini di area basimetrica
Estensione massima delle tagliate a raso dettate dal regolamento forestale della Regione Lazio (articolo 19 del Regolamento 18 aprile 2005, n° 7, di attuazione della L.R. 28 ottobre 2002) 2,5 ettari, da sole o in contiguità con le tagliate effettuate nei precedenti 10 anni Da notare è quanto previsto dall’art. 30 dello stesso Regolamento: “Le fustaie coetanee trattate a taglio raso per le quali, a distanza di tre anni dal taglio, risulti assente o carente la rinnovazione naturale, devono essere rimboschite ....”
Estensione massima delle tagliate • Il regolamento forestale del Lazio prescrive per i cedui matricinati le seguenti estensioni massime della tagliata (art. 19): • 20 ettari per il castagno • 10 ettari per tutte le altre specie • In caso di tagliate più estese è d’obbligo rilasciare cinque matricine per ettaro in più per ogni 5 ettari o frazione di essi eccedenti i limiti su indicati.
Il progetto di utilizzazione forestale art. 11 Regolamento Forestale del Lazio • relazione • rilievi ed elaborazioni • cartografia • documenti ed allegati
Il progetto di utilizzazione forestale art. 11 Regolamento Forestale del Lazio • RELAZIONE • generalità dell’azienda e dell’area ogetto di utilizzazione; • superficie oggetto dell’utilizzazione (etremi catastali, criteri di confinamento); • descrizione del soprassuolo (composizione, forma di governo e trattamento in atto, stato generale del popolamento e della rinnovazione, età, densità, struttura, stratificazione, provvigione legnosa, processi di degrado, condizioni dei popolamenti circostanti; • dati tecnici sull’utilizzazione: stima della massa legnosa al taglio e della provvigione residua, criteri proposti per garantire la rinnovazione, quadro delle contiguità con le utlizzazioni effettuate nei soprassuoli adiacenti, modalità di taglio ed esbosco; • forma di governo e trattamento che si prevede di adottare.
Il progetto di utilizzazione forestale art. 11 Regolamento Forestale del Lazio • - presenza di aree percorse da incendi e misure di prevenzione; • conformità con la pianificazione territoriale vigente. • RILIEVI ED ELABORAZIONI • modalità e risultati dei rilievi dendrometrici con relative elaborazioni; • piedilista di martellata. • CARTOGRAFIA • indicazione dell’area oggetto dell’intervento su cartografia catastale e sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000; • eventuale zonizzazione del bosco (diversità di struttura o densità, aree vincolate, ecc.); • viabilità principale e imposti se presenti all’interno dell’area oggetto dell’intervento.
Il progetto di utilizzazione forestale art. 11 Regolamento Forestale del Lazio • DOCUMENTI E ALLEGATI • per i boschi di proprietà pubblica il provvedimento di adozione del progetto; • ulteriori informazioni necessarie per la valutazione del progetto.