1 / 13

Gli Accordi di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 BIS L.F.

Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi. Gli Accordi di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 BIS L.F. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -.

sherri
Download Presentation

Gli Accordi di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 BIS L.F.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Gli Accordi di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 BIS L.F. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  2. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Art. 182 bis L.F. I comma – L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161 , l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei II comma – L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione III comma – Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l’art. 168 secondo comma. IV comma – Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  3. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi V comma – Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte d’appello ai sensi dell’art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese VI comma – Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accoro di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell’art. 9 la documentazione di cui all’art. 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  4. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi VII comma –Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di 30 giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessaNel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a nonna del primo comma.Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. VIII comma- A seguito del deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal Tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  5. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi - Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono stati indubbiamente una delle norme più innovative introdotte dalla riforma, evidenziando un indubbio favor che il Legislatore ha dimostrato per le soluzioni concordate, sia giudiziali che stragiudiziali della crisi d’impresa.-Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis consentono all’imprenditore in difficoltà (rectius in crisi) di formulare un contratto con taluni suoi creditori purchè rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali (indipendentemente se sono privilegiati o chirografari; inoltre è possibile stipulare l’accordo anche con un solo creditore che sia titolare di tale percentuale) al fine di modificare a suo vantaggio i termini contrattuali dei debiti originari, ma assicurando il regolare pagamento di quanto dovuto ai creditori che non sono parte dell’accordo.- L’espressione «ristrutturazione del debito» va interpretata estensivamente, non limitandola alla sola ristrutturazione di debiti in senso stretto, ovvero alla modifica degli elementi strutturali dei debiti, quali la scadenza gli interessi, la determinazione dell’importo e le garanzie, ma piuttosto ricomprendendo in essa anche quelle operazioni di ristrutturazione in senso lato menzionate dall’ art. 160 c.I lett. a) L.F. quali ad esempio la cessione dei beni, l’accollo di debiti, operazione societarie straordinarie (fusioni,scissioni, trasformazioni, newco), ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questa partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari partecipativi ( art. 1 comma II T.U.F. e art. 2346 comma VI c.c.) e titoli di debito. - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  6. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi L’accordo può inoltre prevedere a titolo esemplificativo: • consolidamento e rinegoziazione del debito con la quale ai debiti insoluti si sommano i debiti ancora a scadere prevedendo un nuovo piano di scadenze; • postergazione di alcuni creditori ad altri nel pagamento dei debiti; • remissione parziale del debito sia in relazione agli interessi che al capitale (cd. patti remissori o pactum de non petendo); • l’erogazione di nuovi finanziamenti per consentire la prosecuzione dell’attività ed il regolare pagamento dei creditori estranei; la conversione dei debiti in capitale, mediante l’attribuzione di azioni o quote ai creditori attraverso la procedura di aumento di capitale o costituzione di newco (vedi caso Parmalat); • la compensazione tra crediti e debiti; datio in solutum, la rinegoziazione dei tassi d’interesse; • l’emissione di prestiti obbligazionari; • la previsione di elementi accessori quali garanzie, tipiche o atipiche; • condizioni, rinunzie a chiedere il fallimento o a promuovere o a proseguire azioni esecutive individuali (cfr. automatic stay introdotto dal D.L. 31.05.2010 n. 78); • rinegoziazione dei contratti di fornitura per ridurre i costi per l’approvvigionamento di materie prime e di servizi - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  7. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi L’accordo di ristrutturazione può essere proposto: > dall’imprenditore persona fisica, dalla società o ente che esercitino un’ attività commerciale come prevista dall’art. 2195 c.c.;> dai soggetti sopra indicati che superino le soglie dimensionali di fallibilità e, quindi, sono soggetti fallibili;> versino in stato di crisi ( stato di insolvenza o difficoltà economica e finanziaria). Il Legislatore non specifica alcun trattamento differenziale tra crediti privilegiati e quelli chirografi e, quindi, si ritiene che l’accordo possa riferirsi a qualsiasi tipo di credito. > L’accordo deve indicare l’esatta percentuale di pagamento spettante ai singoli creditori.>Non è previsto il rispetto del principio della par condicio creditorum e, quindi, è possibile stipulare accordi che non rispettino tali condizioni. La sottoscrizione dell’accordo da parte dei creditori comporta l’accettazione della modifica del trattamento del proprio credito e, conseguentemente, l’accettazione di eventualmente migliori trattamenti concessi ad altri - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  8. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Vantaggi dell’accordo> Mancanza del rispetto della par condicio creditorum> Mancanza della presenza di organi della procedura come il Commissario giudiziale> Mancanza di una organizzazione del voto in adunanza per il raggiungimento di una maggioranza qualificante in quanto gli accordi sono presi con la maggioranza e non a maggioranza> Mancanza del controllo nella fase esecutiva dell’accordo come nel concordato (art. 185 L.F.) - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  9. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi L’accordo di ristrutturazione può configurarsi:1) come serie di accordi bilaterali assunti dall’imprenditore separatamente con ciascuno dei creditori e fatti confluire materialmente in un unico patto per essere successivamente giudicato dal Tribunale (in tal caso ogni accordo è autonomo e diverso per natura e per contenuto);2) come unico negozio, nel quale ciascun creditore, pur dando sistemazione differenziata dagli altri alla propria posizione, aderisce ad un unico patto (contratto plurilaterale caratterizzato dalla coincidenza dei vari interessi) - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  10. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi L’accordo ha natura di contratto ed ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e, quindi, non può intaccare le posizioni degli estranei.L’esplicito riferimento al « regolare pagamento dei creditori estranei» implica infatti che tutti i creditori che non aderiscono all’accordo devono essere pagati integralmente secondo le scadenze pattuite (successivamente all’accordo) mentre i debiti scaduti devono essere onorati immediatamente a semplice richiesta (e per l’intero) ( cfr. Trib. Milano, 23 gennaio 2007). - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  11. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Il contenuto dell’accordo è totalmente rimesso all’autonomia delle parti, nell’ambito, in genere, di un processo di risanamento, il più delle volte compatibile con una prosecuzione dell’attività imprenditoriale (ipotesi non necessaria perché potrebbe comunque trattarsi di accordo liquidatorio). Alle parti è lasciata piena libertà di individuare le modalità ritenute più opportune e/o convenienti per procedere alla ristrutturazione delle posizioni debitorie. L’unico limite è rappresentato dalla circostanza che l’accordo deve essere idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.Sono possibili trattamenti diversificati anche tra creditori privilegiati e a prescindere dalla divisione in classi: ciascun creditore accetta individualmente e liberamente la miscela sacrifici/cautele che reputa migliore per la propria situazione - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  12. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Con il giudizio di omologazione il Tribunale non svolge funzioni meramente notarili ma entra nel merito. • Deve, in primo luogo, vagliare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni procedurali di accesso (accordo con il 60 % dei creditori, deposito presso il Registro delle imprese, competenza del Tribunale, redazione della relazione da parte di soggetto qualificato qualifica di imprenditore commerciale del debitore, presupposto della crisi). • Il Tribunale deve comunque controllare la regolarità dell’iter procedurale e la circostanza che i creditori esterni godano della effettiva sicurezza circa il pagamento dei propri crediti (attuabilità dell’accordo a prescindere che siano o meno state proposte opposizioni da parte dei creditori e di ogni altro interessato). • Il controllo non esclude la consulenza tecnica. • Il Tribunale non può comunque modificare l’accordo: il suo provvedimento può essere solo di accoglimento o di rigetto. • È possibile chiedere chiarimenti al professionista che ha redatto la relazione • In caso di rigetto di omologazione, il Tribunale non puòdichiarare contestualmente il fallimento (non coincidono i presupposti dei due istituti : crisi e stato di insolvenza; non c’è più il fallimento d’ufficio). • Se viene emanato il decreto di omologazione, l’imprenditore debitore deve provvedere alla pubblicazione del decreto stesso presso il Registro delle imprese. • È possibile presentare reclamo avanti la Corte d’Appello - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

  13. Gli istituti di composizione concordata della crisi alla luce della riforma fallimentare: profili normativi Nel caso in cui sia dichiarato il fallimento dell’impresa debitrice in presenza di un accordo omologato non saranno soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo stesso, mentre i creditori estranei potranno subire azioni revocatorie.I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche ed intermediari finanziari nel corso degli accordi di ristrutturazione (al pari del concordato preventivo) sono prededucibili ex art. 111, L. Fall. (cfr. 182 quater L.F.) - Ivrea, 12 ottobre 2011 -

More Related