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Seminario di Formazione Professionale ITCG «Aterno-Manthonè» Pescara venerdì 13 gennaio 2012
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Seminario di Formazione Professionale ITCG «Aterno-Manthonè» Pescara venerdì 13 gennaio 2012 • L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche per l’acquisizione di benie servizi ai sensi del D.L.vo n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” regole, procedure, competenze con riferimento specifico alle acquisizioni in economia ed all’adozione del relativo Regolamento d’istituto. • Aspetti giuridico-applicativi della “Tracciabilità dei flussi Finanziari pubblici”, Legge n. 136/2010. • DURC, CIG ,CUP. • OIL e firma Digitale. Elaborazione e Presentazione a cura: dott. SALVATORE GALLO Esperto legislazione e normativa scolastica - Dirigente Nazionale ANQUAP Responsabile Ufficio Nazionale Contabilità ANQUAP - Componente Comitato Nazionale Gestione FNADA - Autore PAIS 1
Codice dei contratti pubblici • Il Codice dei Contratti Pubblici all’art. 121 dispone “… ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II (contratti sopra soglia comunitaria), in quanto non derogate dalle norme del presente titolo…”. • Ne consegue che la normativa del C.C.P trova applicazione per i contratti di valore sia sotto che sopra soglia di rilevanza europea. 2
Codice dei contratti pubblici • Ne consegue dunque che mentre in precedenza le II.SS.AA. potevano seguire le procedure ordinarie di contrattazione ex art. 34 del D.I. n.44/2001, pur essendo previsto anche il ricorso facoltativo alle norme della contabilità di Stato, con l’entrata in vigore del “Codice dei Contratti Pubblici” in data 1° luglio 2006 sussiste l’obbligo di adeguamento a tale normativa di matrice europea in ottemperanza al rispetto dei principi di “libera concorrenza” ,“parità di trattamento”, “non discriminazione”, “trasparenza e pubblicità” pienamente recepiti e contemplati del predetto codice. 3
Codice dei contratti pubblici • Il Codice dei Contratti Pubblici che diventa un “Testo unico”, in quanto in esso confluisce tutta la normativa degli appalti sia al di sopra che al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, nel quale assume particolare rilevanza il principio della “concorrenzialità” che è caratterizzato da due aspetti fondamentali: 1) maggior rigore nella predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 2) contraddittorio più articolato nella fase di verifica delle offerte “anomale”. 4
Codice dei contratti pubblici • La contabilità dello Stato antecedente alle prime direttive sugli appalti pubblici, si ispirava sostanzialmente a due principi: “CONVENIENZA AMMINISTRATIVA” ed “IMPARZIALITÀ” • Oggi Il Codice dei Contratti Pubblici individua una stretta correlazione traconvenienza e concorrenza, dove la “concorrenza” ha valenza strumentale rispetto alla “convenienza” nel senso che attraverso laconcorrenza si deve tendere a raggiungere la massima convenienza. • “L’imparzialità” della“normativa di contabilità pubblica” tendeva a rendere impossibile la “collusione”tral’Amministrazione, gli imprenditori ed i fornitori mentre oggi “l’imparzialità” del “Diritto Comunitario” tende alla: • parità di trattamento, • apertura dei mercati, • possibilità per tutti gli operatori comunitari di accedere al mercato degli appalti, in modo da “abbattere il più possibile i costi attraverso la più ampia partecipazione” 5
Codice dei contratti pubblici Ma quale è la soglia comunitaria? Come stabilire il valore di un contratto? • L’art. 29 del Codice c.p. stabilisce che “Il calcolo del valore stimatodegli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull’importototale pagabile al netto dell’IVA (valutato dalle stazioni appaltanti). • NESSUN PROGETTO D’OPERA O D’ACQUISTO PUÒ ESSERE FRAZIONATO AL FINE DI ESCLUDERLO DALL’OSSERVANZA DELLE NORME. 6
Codice dei contratti pubblici PROCEDURE DA ADOTTARE DEFINITO IL VALORE DEL CONTRATTO • Valore di stima pari o superiore a €.200.000 (Iva esclusa) bisogna seguire isistemi di gara e le procedure previste e recepite nel “Codice dei contratti pubblici”. • Valore di stima inferiore a €.200.000 (Iva esclusa) bisogna fare riferimento a quanto previsto dal TITOLO II ( contratti sotto soglia comunitaria)art. 125 del codice stesso che prevede due diverse procedure, tenuto inoltre conto del disposto dell’art. 124 “… per i contratti sotto soglia non si applicano le norme di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale”: • 1) mediante amministrazione diretta • 2) mediante procedura di cottimo fiduciario (procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono con affidamento a terzi). 7
Codice dei contratti pubblici VALORI DELLA SOGLIA INDIVIDUATI DALL’ U.E. In vigore dal 1°gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 • L’Unione Europea ogni due anni indica con proprio Regolamentola nuova soglia • del valore, il Regolamento della Commissione Europea n. 1177 del 30.11.2009 ha Indicato, a valere dal 1° GENNAIO 2010, le seguenti soglie al netto dell’iva per i contratti pubblici nei settori ordinari : 1) €.125.000 per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali dello Stato; 2) €.193.000 per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da altre stazioni appaltanti (vi rientrano le II.SS.AA.); 3) €.4.845.000 per gli appalti e per le concessioni di lavori pubblici. • Per il biennio 2010/2011 la soglia di riferimento da tener presente in fase di appalto di servizi e forniture dalle II.SS.AA. è pari a €.193.000 8
Codice dei contratti pubblici VALORI DELLA SOGLIA INDIVIDUATI DALL’ U.E. In vigore dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 • L’Unione Europea ogni due anni indica con proprio Regolamentola nuova soglia del valore, il Regolamento della Commissione Europea n. 1251/2011 del 30.11.2011 ha indicato a valere dal 1° GENNAIO 2012, le seguenti soglie al netto dell’iva per i contratti pubblici nei settori ordinari : 1) €.130.000 per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali dello Stato; 2) €.200.000 per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da altre stazioni appaltanti (vi rientrano le II.SS.AA.); 3) €.5.000.000 per gli appalti e per le concessioni di lavori pubblici. • Per il biennio 2012/2013 la soglia di riferimento da tener presente in fase di appalto di servizi e forniture dalle II.SS.AA. è pari a €.200.000 9
Codice dei contratti pubblici • PER LAVORIdi valore pari o superiore a€.40.000 e non superiore a €.200.000 si procede all’affidamento mediante “cottimo fiduciario” nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” previa consultazione di “ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI” se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante stessa. • PER LAVORIdi valore inferiore a €.40.000 è consentito “l’affidamento diretto” da parte del “responsabile del procedimento”(art. 125, comma 8); 10
Codice dei contratti pubblici • PER SERVIZI O FORNITUREdi valore pari o superiore a €.40.000 ma non superiore a €.200.000, si procede all’affidamento mediante “cottimo fiduciario” nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione” e “parità di trattamento” previa consultazione di “ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI” se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante stessa. 11
Codice dei contratti pubblici PER SERVIZI O FORNITURE di importo inferiore a €.40.000 art.125 c. 11 è consentito “l’affidamento diretto” da parte del “responsabile del procedimento” (c 8). Il Codice prevede, inoltre, che l’affidatario di LAVORI, SERVIZI e FORNITURE in economia debbapossedereseguenti requisiti: • idoneità morale • capacità tecnico-professionale • capacità economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 12
Codice dei contratti pubblici La deliberazione del 3 novembre 2010 per l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, legge 23/12/2005 n.266 resa esecutiva con il D.P.C.M. 3/12/2010, in vigore dal 1°gennaio 2011, ha stabilito che:
Codice dei contratti pubblici Articolo 2Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: • a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero; • b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); • c) gli organismi di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Codice dei contratti pubblici Articolo 3 Esenzioni dalla contribuzione • 1. Sono esentate dall’obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie: • a) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per i soggetti di cui all’art. 2, lettera a); (STAZIONI APPALTANTI) • b) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro per i soggetti di cui all’art. 2, lettera b). (OPERATORI ECONOMICI) Articolo 4Entità della contribuzione • 1. I soggetti di cui all’articolo 2, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 5 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:
Codice dei contratti pubblici Importo a base di gara Stazioni Appaltanti Operatori Economici Inferiore a €. 40.000 Esente Esente da €. 40.000 a €. 150.000 €. 30,00 Esente da €. 150.000 a €. 300.000 €. 225,00 €. 20,00 da €. 300.000 a €. 500.000 €. 35,00 da €. 500.000 a €. 800.000 €. 375,00 €. 70,00 da €. 800.000 a €. 1.000.000 €. 80,00 da €. 1.000.000 a €. 5.000.000 €. 600,00 €. 140,00 da €. 5.000.000 a €. 20.000.000 €. 800,00 €. 200,00 da €. 20.000.000 in su €. 500,00
Codice dei contratti pubblici PROCEDURA di Accreditamento AVCP PER APPALTI di SERVIZI E FORNITURE • La stazione appaltante che intende avviare una procedura per lavori, opere pubbliche o acquisizione di forniture e servizi deve procedere ad una richiesta di accreditamento, tramite l’indirizzo https://anagrafe.avcp.it. • Tale La richiesta deve essere inoltrata da un dipendente (o più dipendenti), che assumerà la figura di“Responsabile SIMOG stazione appaltante - RSSA”che dovrà provvedere all’inserimento del lotto (o dei lotti) che formano il bando di gara. • Il RSSA, dopo la predetta registrazione, si potrà collegare con il SIMOGall’indirizzo www.avcp.ite ricevere un numero identificativo che sarà denominato “ NUMERO di GARA” • Per le gare suddivise in lotti ci sarà un CIG per ogni lottocon l’importo di contribuzione a carico degli operatori che parteciperanno , poi, alla gara. 22
Codice dei contratti pubblici MODALITA’ di REGISTRAZIONE ALL’ ANAGRAFE PER L’ ACCESSO AI SERVIZI DELL’AUTORITÀ Procedura modulata in due fasi: • ISCRIZIONE UTENTE-Collegarsi al sito http://anagrafe.avcp.it, fornire il proprio codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica, compilare i vari campi e digitare una password di 4 caratteri. Il sistema in automatico invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato nel passo precedente, la seconda parte della password, sempre di 4 caratteri, da aggiungere ai 4 inseriti in precedenza. Entro 72 ore dall’ora di invio dell’e-mail accedendo all’apposito link indicato dal sistema si dovrà confermare l’iscrizione. In mancanza la richiesta di accreditamento sarà annullata in automatico dal sistema stesso. • DICHIARAZIONE COLLABORAZIONI E PROFILI UTENTE- Completata la prima fase della registrazione, riaccedere al sito http://anagrafe.avcp.it,inserire di nuovoil proprio codice fiscale e la password di 8 caratteri, fornire il codice fiscale dell’Amministrazione utilizzando la funzione“gestione stazioni appaltanti”. 23
Codice dei contratti pubblici A questo punto si visualizzerà una maschera contenente: • il codice fiscale validato dall’ Agenzia delle Entrate; • il nome dell’Amministrazione; • l’elenco delle Stazioni Appaltanti già conosciute al sistema; - Se l’operatore individua la Stazione appaltante con cui lavora tra quelle note al sistema cliccherà sulla sua denominazione per confermare/aggiornare i dati presenti al sistema; - Se l’operatore non individua la Stazione appaltante con cui lavora tra quelle note al sistema utilizzerà la funzione “ Inserisci Nuovo” per inserirla . • Una volta inseriti tutti i dati relativi alla Stazione appaltante di riferimento si deve indicare il ruolo rivestito dall’operatore all’interno di tale “Stazione”. • Qualora fosse necessario inviare, a mezzo fax, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia di in documento di riconoscimento in corso di validità si precisa che quest’ ultimo deve appartenere al legale rappresentante della Stazione Appaltante e non all’utente per il quale è richiesta l’abilitazione. 24
Codice dei contratti pubblici MODALITA’ di PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 1)Tramiteil “Servizio ON-LINE riscossione dei contributi” disponibile sul sito dell’Autorità (art.6) all’indirizzo http://www.avcp.itcon :. cartapostepay;conto Banco posta online; Banco posta impresa online;carta di credito Visa o Mastercard. Il servizio invierà in automatico una ricevuta scaricabilenella sezione “Archivio dei Pagamenti”. 2) Tramite versamento sul conto corrente postale nr. 73582561 – IBAN: IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPII-TRRXXX) intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” via Di Ripetta n.246 – 00186 ROMA – Cod. Fisc. 97163520584 , con causale : 1) codice fiscale della stazione appaltante, 2) il numero della gara che identifica tutta la procedura. In questa seconda ipotesi di pagamento gli estremi del versamento dovranno essere comunicati sempre utilizzando il “servizio riscossione tributi”. N.B. Su tale sito è attiva l’area “pagamento cumulativo” che consente di poter effettuare il pagamento a saldo di tutte le gare pagabili, rispettando comunque “cadenza trimestrale” o inferiore. Per Informazioni: contact center : 800896936 dal lunedì al venerdì – ore 08,00 / 18,00 25
Codice dei contratti pubblici Eseguiti tali adempimenti preliminari la stazione appaltante (I.S.A.) dovrà: • riportare il CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta e naturalmente nel contratto e nel mandato; • provvedere al versamento del contributo,oveprevisto, entro 30 giorni dalla data di creazione della gara; • restano escluse da tale obbligo, le gare delle I.S.A. di importo inferiore ad € 40.000. 26
Codice dei contratti pubblici Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, - d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta. 3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 27
Codice dei contratti pubblici Art. 82. Criterio del prezzo piu' basso (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17;) Il prezzo più' basso, inferiore a quello posto a base di gara, è così determinato Il bando di gara stabilisce: a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. Per i contratti da stipulare, parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento. 28
Codice dei contratti pubblici Art. 83 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) 1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) prezzo; b) qualità; c) pregio tecnico; d) caratteristiche estetiche e funzionali; e) caratteristiche ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto. 29
Codice dei contratti pubblici Art. 83 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995) • f) il costo di utilizzazione e manutenzione; • g) la redditività; • h) il servizio successivo alla vendita; • i) l'assistenza tecnica; • l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; • m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; • n) la sicurezza di approvvigionamento; • o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 30
Codice dei contratti pubblici Art. 84 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, D.P.R. n. 554/1999) 1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione e' demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento. 2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 3. La commissione e' presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 31
Codice dei contratti pubblici Art. 86 (2) (6) (18) Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 21, c. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, c. 6 e art. 91, co 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995) 1.Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo più basso le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 2.Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. 32
Codice dei contratti pubblici Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n.158/1995; art. unico, legge n. 327/2000) • Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché , in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. • All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio . 33
Codice dei contratti pubblici Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, D.P.R. n. 554/1999) 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni. 1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti . 34
Codice dei contratti pubblici Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, D.P.R. n. 554/1999) 2) All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le precisazioni richieste; 3) Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. 4) Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. 35
Codice dei contratti pubblici Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia (D.P.R. n. 573/1994) Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e dei documenti complementari, si applicano l’art. 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte che decorre dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non puo'essere inferiore a quindici giorni. 36
Codice dei contratti pubblici Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia (D.P.R. n. 573/1994) b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di Invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni; 37
Codice dei contratti pubblici Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia (D.P.R. n. 573/1994) d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera d’invito. 38
Codice dei contratti pubblici Art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia (D.P.R. n. 573/1994) f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni. 39
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia • L’istituto delle acquisizioni in economia, da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche, previsto e normato dal nostro ordinamento giuridico già immediatamente dopo l’unità d’Italia ( artt. 328, 329, 341, legge 28 marzo 1865 n. 2248; art. 67, R.D. 25 maggio 1865 n. 350), trova oggi la sua disciplina di riferimento nell’art. 125 del d.l.gs.163/2006 “Codice dei contratti pubblici” che prevede che esse possano essere esperite utilizzando due procedure, quella di amministrazione diretta o quella di cottimo fiduciario. 40
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Amministrazione diretta • L’amministrazione diretta,riferibile soprattutto all'esecuzione di lavori e di servizi, è la procedura attraverso la quale le acquisizioni vengono effettuate delle stazioni appaltanti, con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimentoai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici. • L'amministrazione diretta, si sostanzia, da un lato, attraverso organizzazione ed esecuzione di opere con personale legato da rapporto di lavoro subordinato alla stazione appaltante e, dall’altro, facendo ricorso alla provvista di materiali e mezzi da terzi. 41
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Amministrazione diretta • È dunque un sistema di acquisto di tipo misto, con una prima fase di tipo burocratico, per la realizzazione degli obiettivi, ed una seconda fase di tipo contrattuale, per l'acquisizione dei beni da impiegare. • L’attività, in vista della sua realizzazione, fa capo al funzionario della pubblica amministrazione (nelle scuole il D.S.) competente ad organizzare le risorse umane e strumentali così diversamente assortite, mentre il rapporto con il personale proprio o appositamente assunto viene sottoposto alla disciplina dalle norme di legge in materia di lavoro subordinato. 42
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Amministrazione diretta • La acquisizioni di beni e/o servizi si formalizza con la stipula, in forma semplificata, di specifici contratti con i fornitori quali ad esempio la compravendita o la somministrazione. • Il ricorso all'amministrazione diretta per quanto attiene le forniture è, invece, molto infrequente • Tuttavia tale procedura è esperibile. 43
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Cottimo fiduciario • Il cottimo fiduciario è la procedura attraverso la quale le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi, siano essi imprese o singoli contraenti. • La vigente normativa configura e definisce il cottimo fiduciario quale procedura negoziata, in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, che viene adottata per particolari tipologie di lavori la cui individuazione rientra nella competenza di ciascuna stazione appaltante. 44
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Cottimo fiduciario Nel cottimo fiduciario assume risalto il fatto che l’accordo tra il funzionario dell’amministrazione pubblica e il terzo contraente di fiducia dallo stesso prescelto rivesta, non solo, i tratti i caratteristici sostanziali dell’appalto così come previsto e regolato dall’ art. 1655 c.c. ma, anche, quelli propri del diritto comunitario dal quale trae diretta ispirazione ed origine il testo dei commi 6,7,8 e 9 dell’art.3 del d.lgs 163/2006 ”Codice dei Contratti Pubblici”. 45
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Cottimo fiduciario La differenza tra il cottimo fiduciario e gli appalti pubblici ordinari consiste, soprattutto, nelle modalità di aggiudicazione, giacché la scelta della controparte privata, in base alla “fiduciarietà” che la connota, è affidata alla valutazione del funzionario incaricato che non è obbligato a ricorrere a procedure concorsuali. Attraverso l’utilizzo di questo strumento contrattuale Il cottimista dal canto suo si obbliga, contro un corrispettivo, ad eseguire l’opera richiestagli provvedendo all’organizzazione dei mezzi necessari e assumendone il relativo rischio d’impresa. 46
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia • Chiarito dunque che sussistono due distinte modalità di acquisizione in economia quali l’amministrazione diretta ed il cottimo fiduciario, si deve rispetto alla loro applicabilità distinguere tra : • Lavori eseguibili in economia • Acquisizioni in economia di forniture e servizi 47
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia • Lavori eseguibili in economia • A norma dell’art. 125 comma 5, d.lgs. 163/06, i lavori eseguibili in economia non possono superare importi superiori ad €.200.000,00 e vengono individuati, da ciascuna stazione appaltante, in base alle proprie competenze specifiche tra categorie generali previste dallo stesso articolo del codice. 48
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Lavori eseguibili in economia • In caso di ricorso all’amministrazione diretta la stazione appaltante provvede direttamente all’esecuzione del lavoro assumendo operai o utilizzando il proprio personale , mentre se utilizza la procedura del cottimo fiduciario stipula direttamente accordi con ditte di fiducia. • I contratti stipulati per entrambi gli istituti, in forma semplificata, hanno la nota comune che originano e vengono eseguiti attraverso un responsabile unico del procedimento , cui compete la diretta responsabilità dell’esecuzione del contratto , che impegna se stesso come persona fisica, non solo come organo della Stazione Appaltante la quale con l’esecuzione dei lavori in economia tende a garantire una sua più diretta e puntuale partecipazione alla loro realizzazione. 49
Codice dei contratti pubblici Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia Lavori eseguibili in economia • Concludendo, secondo quanto previsto e regolato dal comma 8 dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, quando il valore dei lavori da affidare in economia è di importo pari o superiore a €. 40.000,00 e non superiore ad €.200.000,00, l’affidamento deve avvenire secondo la procedura sopra descritta del cottimo fiduciario; quando invece il valore dei lavori da affidare in economia è di importo inferiore a €. 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 50