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DIRITTO INTERNAZIONALE Università degli Studi di Parma. Prof. Marco Scarpati – Prof. Gabriele Catalini. I rapporti tra il diritto internazionale e il diritto interno. Tre principali teorie: 1) Monista (supremazia del diritto interno) 2) Dualista (due ordinamenti separati)
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DIRITTO INTERNAZIONALE Università degli Studi di Parma Prof. Marco Scarpati – Prof. Gabriele Catalini
I rapporti tra il diritto internazionale e il diritto interno Tre principali teorie: 1) Monista (supremazia del diritto interno) 2) Dualista (due ordinamenti separati) 3) Monista Internazionalista (pluralismo ma unità, con supremazia del diritto internazionale)
Quale è dunque il rapporto tra ordinamento internazionale e sistemi giuridici interni? Oggi il DI non costituisce più una sfera di diritto rigidamente separata e distinta dalla sfera di diritto degli ordinamenti giuridici interni. Oggi molte regole internazionali si indirizzano direttamente agli individui.
Attuazione del diritto internazionale nei sistemi giuridici interni Nonostante l’importanza non esiste una disciplina internazionale della materia. Non esiste neppure uniformità nelle modalità con cui i sistemi giuridici nazionali attuano al proprio interno le norme di DI.
Il DI si limita a stabilire che gli Stati non sono legittimati ad invocare procedure giuridiche interne a giustificazione dell’inadempimento degli obblighi internazionali. (Obbligo codificato anche dalla Convenzione di Vienna del 1969 – Art. 27) Tuttavia non esiste un obbligo internazionale degli Stati ad uniformarsi al DI.
Vi sono però alcune eccezioni: Alcuni trattati internazionali contengono l’obbligo per gli Stati parte di emanare la legislazione necessaria per l’attuazione di alcune norme stabilite nel trattato. • Convenzioni di Ginevra del 1949 - • Convenzione sul Genocidio del 1948 - • Statuto della CPI -
Caso Furundzjia del ICTY - 1998 La Corte ha sostenuto che una delle conseguenze della natura imperativa della norma internazionale che proibisce e criminalizza la tortura è che gli Stati sono obbligati ad emanare una legislazione interna conforme.
Il caso in esame ha rivestito anche un’importanza fondamentale in materia di repressione del crimine di stupro e violenza sessuale. Così come il caso Kunarac.
Caso Kunarac del ICTY - 1998 CRIMINI • Riduzione in schiavitù • Stupro • Tortura • Crimini che attentano alla dignità umana
I TRE IMPUTATI • Dragoljub kunarac • Radomir kovač • Zoran vuković
Tortura e violenza sessuale • Ha violentato tre vittime nel suo quartiere generale a Osmana Dikica Street no. 16 • Complice di violenze su quattro vittime compiute dai suoi soldati • Ha obbligato una vittima a avere un rapporto sessuale con lui malgrado non acconsentisse. • Ha minacciato di uccidere una vittima e suo figlio cercando di ottenere informazioni utili nella metà luglio del 1992 Riduzione in schiavitù Kunarac ha personalmente commesso atti di riduzione in schiavitù privando due donne della loro libertà portandole nel suo quartiere generale.
SENTENZA 1° GRADO: 22 FEBBRAIO 2001 RICORSO IN APPELLO: 6 MARZO 2001 SENTENZA CAMERA D’APPELLO: 12 MARZO 2002
CONDANNE: • Kunarac: 28 anni (attualmente sconta la pena in Germania) • Kovač: 20 anni ( pena in Norvegia) • Vukociv: 12 anni (pena in Norvegia).
Ogni paese è libero di stabilire in che modo adempiere, a livello interno, i propri obblighi internazionali.
I meccanismi di attuazione Due meccanismi principali: • L’incorporazione automatica permanente • L’incorporazione ad hoc
Rango delle norme internazionali Le norme internazionali hanno lo stesso rango dell’atto interno con cui si è provveduto alla loro attuazione all’interno dell’ordinamento. Alcuni Stati invece si dimostrano propensi a garantire la preminenza del DI rispetto al diritto interno.
LEGGE 27 maggio 1991 n. 176. • ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135 S.O. ) RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989. Art. 1. • Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Art. 2. • Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della Convenzione stessa. Art. 3. • La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Il rango del Diritto Consuetudinario Per il DI consuetudinario gli Stati, in generale, prediligono l’incorporazione automatica permanente. Per le norme non self-executing occorre ovviamente una specifica normativa di attuazione. Il rango varia comunque da paese a paese.
Il diritto consuetudinario nell’ordinamento italiano Art. 10, comma 1, Costituzione “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute” Procedimento automatico permanente
Il Rango delle norme consuetudinarie immesse nell’ordinamento italiano si basa su un criterio ratione materiae. Hanno efficacia di norme costituzionali, leggi ordinarie o di norme regolamentari a seconda della materia da esse regolata.
Corte Costituzionale Si è pronunciata più volte sulla conformità della legislazione ordinaria con l’Art. 10.1 Cost. Ma solo in rari casi essa a concluso nel senso che l’atto normativo impugnato era in contrasto con il diritto internazionale consuetudinario.
L’attuazione e il Rango dei Trattati negli ordinamenti interni Gli Stati tendono a recepire al loro interno le norme di origine convenzionale ricorrendo di volta in volta ad un o all’altro dei tre procedimenti di incorporazione: • Procedimento automatico • Incorporazione normativa • Incorporazione automatica ad hoc
Trattati Istitutivi delle Comunità Europee dell’Unione Europea (nonché il diritto comunitario con effetti diretti). Accordi in materia di trattamento degli stranieri Tutti gli altri trattati: 1) Art. 80 Cost. 2) Altri trattati
Atti vincolanti delle OO II Alcune OO II sono autorizzate ad emanare atti vincolanti produttivi di effetti “esterni” per gli Stati membri. A parte alcune eccezioni (Francia, Grecia, Spagan e Olanda) gli Stati, compresa l’Italia, procedono all’adozione di atti normativi di incorporazione ad hoc.