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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA BIENNALE – PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO PERIODO: II SEMESTRE DOCENTE: LUIGI MIGLIAVACCA COLLABORATORE: LEONARDO CADEDDU. RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE [ 11].
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIAFACOLTA’ DI ECONOMIACORSO DI LAUREA BIENNALE – PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO PERIODO: II SEMESTRE DOCENTE: LUIGI MIGLIAVACCACOLLABORATORE: LEONARDO CADEDDU RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE[11]
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE [11] • OBIETTIVI DELLA SESSIONE • Introduzione • Definizioni e normativa • Criticità • Ruolo degli amministratori indipendenti • Informativa al pubblico e bilancio • Cenno agli aspetti fiscali
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Introduzione L’importanza crescente delle ‘parti correlate’ • Cosa sono le ‘parti correlate’? • Per quale motivo le operazioni effettuate con delle ‘parti correlate’ risultano particolarmente rilevanti? • Esempi?
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Introduzione L’importanza crescente delle ‘parti correlate’ • Salvaguardia degli azionisti di minoranza • Informazioni sulla ‘ripetibilità dei risultati’ • Rilevanza fiscale delle operazioni poste in essere
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Definizioni - Riferimenti normativi • Codice civile art. 2391 bis e art. 2427 • Principi Contabili Internazionali – IAS 24 • Decreto Legislativo n.58/1998 (Testo Unico della Finanza) • Regolamento Emittenti n.11971/2009 Consob • Banca d’Italia – Legge 28 dicembre 2005, n. 262 • Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 • Comunicazione CONSOB 24.9.2010 n. DEM/10078683 • Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2011 n. 166485 • Appendice al principio OIC 12 (marzo 2010)
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Definizioni • Codice civile Art. 2391-bis – Operazioni con parti correlate “Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea”. .
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Definizioni • Codice civile Art. 2427 c.22-bis – Contenuto della nota integrativa La nota deve indicare tra l’altro (comma aggiuntodalDecretoLegislativo 3 novembre 2008, n. 173): “Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società” .
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Definizioni La versione dello IAS 24, approvata nel novembre 2009 ed omologata con il reg. 632/2010, definisce parte correlata una persona o un'entità correlata a quella che redige il bilancio ("reporting entity").Una persona o un suo stretto familiare è parte correlata della reporting entity se tale persona: • controlla, anche congiuntamente, la reporting entity; • ha un'influenza notevole sulla reporting entity; • è un dirigente con responsabilità strategichedella reporting entity o di una sua controllante.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Definizioni Un'entità è parte correlata della reporting entity se si verifica una delle seguenti situazioni: • l'entità e la reporting entity fanno parte dello stesso gruppo (ciascuna entità controllante, controllata e le altre società del gruppo sono particorrelate); • una delle due entità è una società collegata dell'altra o partecipano in una joint venture (oppure è una società collegata di un membro del gruppo al quale appartiene l'altra entità o partecipa con tale membro in una joint venture); • entrambe le entità partecipano in una joint venture con la medesima parte terza; • una delle due entità partecipa in una joint venture con una parte terza e l'altra entità è una società collegata di tale parte terza; • l'entità è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della reporting entity o di una entità a quest'ultima correlata; • l'entità è controllata, anche congiuntamente, da una persona o stretto familiare; • una società o stretto familiare che controlla, anche congiuntamente la reporting entity ha influenza notevole sull'entità o è un dirigente con responsabilità strategiche della stessa (o di una sua controllante).
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Definizioni Il controllo viene inteso come “…il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.” Lo IAS 27 (r) indica quando un’entità ne controlla un’altra: - Quando si presume che esista il controllo (> 50%); - Controllo di «diritto»; - Diritti di voto potenziali; - SpecialPurposeEntities. Il potere di partecipare alle scelte di cui sopra e definita influenza notevole, mentre si parla di controllo congiunto quando il controllo è contrattualmente condiviso.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa A partire dal 2014 è in vigore il nuovo principio IFRS 10 che sostituisce parte dello IAS 27 e il SIC 12 L’IFRS 10 introduce la relazione tra poteree risultatidellacontrollata: un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l’entità oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitareil proprio potere per incidere su tali rendimenti. - Il potere sulla controllatasi basa su una capacità e prescinde dal suo effettivo esercizio. - I risultati variabili (positivi o negativi) sono quelli non fissi e che poten-zialmente possono variare sulla base della performance della partecipata. Possono includere i dividendi, gli interessi, le commissioni per servizi, le variazioni di fair value di una attività, l’esposizione ad un rischio di credito o di liquidità, benefici fiscali, economie di scala, risparmio di costi, etc.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Nella sostanza il principio IAS 27 esprimeva un controllo “di diritto”, ovvero basato sul fatto che un investitore avesse più del 50% dei diritti di voto in assemblea o avesse il controllo sulla base di un accordo o di un contratto. Sulla base del nuovo principio invece il controllo viene esteso sostanzialmente al “controllo di fatto”.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Definizioni • Principi Contabili Internazionali (IAS 24) – Dirigenti con responsabilità strategiche “I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità , direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività delle entità, compresi gli amministratori dell’entità stessa.” • Principi Contabili Internazionali (IAS 24) – Operazioni con parti correlate E’ identificata operazione con parte correlata “…untrasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Definizioni • Consob – Parti correlate La nozione di parti correlate (Comunicazione Consob del 30 settembre 2002 n. 206423112) si distacca solo marginalmente dal modello costituito dallo IAS 24. Si è cercato di ricondurre alcune delle espressioni riportate nello IAS 24, di matrice tipicamente contabile, a categorie giuridiche già note all’ordinamento e di delineare con maggiore precisione concetti che nel principio contabile si presentavano con contorni non del tutto definiti. L’obiettivo della Consob è quello di fornire all’interprete dei parametri certi per un corretto adempimento degli obblighi posti dall’art. 71 bis del Regolamento Emittenti. In particolare, la nozione di “controllo” è stata individuata facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 93 del d. lgs. n. 58/98, il cui contenuto appare peraltro corrispondente alla definizione di controllo fornita dal principio contabile internazionale.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Definizioni • Consob – Amministratori indipendenti L’Amministratore indipendente deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenzadeterminati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4 del TUF e, se lo statuto lo prevede, dei requisiti previsti dai codici di comportamento promossi da società di gestione del mercato o da associazioni di categoria. • Consob – Operazioni con parti correlate Si fa riferimento alla definizione dello IAS 24 ed in particolare sono incluse le operazioni di fusione o scissione ed escluse le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (es.: aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione)
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Definizioni • Banca d’Italia Le operazioni con parti correlate, a seguito della legge 28 dicembre 2005, n. 262, hanno trovato ingresso nel T.U.B., ed in particolare agli artt. 53 e 136. L’art. 53 ha ad oggetto la disciplina delle esposizioni capaci di generare un rischio di carattere creditizio nei confronti di controparti in grado di condizionare i processi decisionali della banca o del gruppo o, infine, dei soggetti ad essi collegati. L’art. 136, invece, nel regolamentare le obbligazioni assunte dagli esponenti bancari, prevede che le operazioni compiute con il denaro, i beni o la garanzia della banca o società del gruppo a vantaggio dei titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo sulle stesse, ovvero di soggetti ai medesimi collegati, siano sottoposte ad una specifica valutazione degli organi di amministrazione e di controllo della banca, al fine di prevenire il conflitto che potrebbe sussistere tra l’interesse della banca o società del gruppo e il diverso interesse del quale l’esponente aziendale può essere portatore.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Esempi Il documento OIC 12 fornisce un'elencazione di alcune casistiche in relazione alle quali l'individuazione del rapporto di correlazione può risultare controversa. In particolare, difficoltà operative sono rinvenibili in mancanza di partecipazioni dirette tra i soggetti: 1) Vendita di merci a società correlate tramite stretti familiari • Si consideri, ad esempio, la vendita di merci da parte di una società A nei confronti di una società B. • Il socio di controllo della società A è uno stretto familiare del socio di controllo della società B. In considerazione delle definizioni fornite da entrambe le versioni del principio contabile IAS 24, le due società risultano reciprocamente correlate e sono pertanto soggette all'obbligo di informativa di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c. • Un'impostazione analoga riguarda, naturalmente, le prestazioni di servizi tra le due società.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Esempi 2) Prestazioni di servizi a società controllate da dirigenti con responsabilità strategiche Prendendo in esame in caso in cui il dirigente strategico della società capogruppo A sia anche socio di controllo della società B, qualora le due società stipulino un contratto, secondo la versione IAS (2003), si origina un rapporto di correlazione asimmetrica posto che nell'ipotesi in cui un dirigente strategico eserciti il controllo su un'altra società: • la società nella quale il dirigente strategico presta la propria opera (A) considera correlata la società controllata dallo stesso (B); • la società controllata dal dirigente strategico di un'altra società non considera quest'ultima come parte correlata. • Secondo la nuova versione del principio, le due società sono reciprocamente correlate.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Esempi 3) Finanziamenti infruttiferi concessi da soci o loro stretti familiari Nel caso di erogazione di finanziamento infruttifero da parte di un socio persona fisica nei confronti della propria controllata, una volta verificati i requisiti di rilevanza e non normalità delle condizioni di mercato, l'obbligo in parola ricade solamente sul soggetto controllato, in ragione dell'ambito di applicazione della disposizione legislativa in esame. 4) Distacco di personale Si consideri la seguente struttura societaria:
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Definizioni e normativa Esempi Nell'ipotesi di dislocamento di dipendenti da parte della società collegata A nei confronti della controllata B senza l'addebito di alcun corrispettivo nei confronti di B, si delinea anche in questo caso una correlazione asimmetrica, posto che la società controllata B è una parte correlata della collegata A, ma non viceversa. In virtù di quanto precisato dal § 9 dello IAS 24 (2003), infatti, nel caso in cui un'entità controlli una società e, contemporaneamente, eserciti un'influenza notevole su un'altra società: • la società collegata soggetta ad influenza notevole da parte della capogruppo deve considerare la società controllata come parte correlata; • la società controllata dalla capogruppo non deve considerare la società soggetta ad influenza notevole come parte correlata. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, la società collegata dovrà riportare in Nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c. Ad un esito diverso si perverrebbe invece in applicazione di quanto previsto dello IAS 24 (2009), in base al quale la società controllata e la società collegata sarebbero reciprocamente correlate. In base a tale impostazione, quindi, l'obbligo di informativa ricadrebbe su entrambi i soggetti coinvolti.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità Il tema delle operazioni con parti correlate può essere ricondotto a tre problematiche distinte: 1) le modalità con le quali gli amministratori assumono le decisioni riguardanti le operazioni con parti correlate; 2) le modalità di rappresentazione in bilancio di tali operazioni e, più in generale, dei rapporti intrattenuti con parti correlate. 3) Aspetti fiscali Il secondo aspetto si inquadra in quello più generale della trasparenza informativa delle operazioni con parti correlate, oggetto della regolamentazione Consob. L’evoluzione normativa prevede l’adozione di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate da parte degli organi di amministrazione delle società quotate.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – 1) Decisioni degli amministratori La Direzione della società ha la responsabilità di identificare ed evidenziare le parti correlate e le operazioni poste in essere con tali parti. Questa responsabilità richiede che la Direzione adotti un sistema contabile ed un sistema di controllo interno atti ad assicurare che le operazioni con le parti correlate siano adeguatamente identificate nella contabilità ed evidenziate in bilancio. La Banca d’Italia, in data 4 marzo 2008, ha emanato le nuove Disposizioni di vigilanza in tema di organizzazione e governo societario delle banche, e relativamente ai “Sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario”, precisa che il progetto di governo societario deve: “descrivere le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (compiti, poteri e composizione degli organi aziendali; sistema delle deleghe; regime di controllo contabile; sistemi di incentivazione e remunerazione; flussi informativi), ai diritti degli azionisti (in materia di recesso, quorum deliberativi dell’assemblea e per l’impugnativa delle delibere assembleari e consiliari, rappresentanza, etc.), alla struttura finanziaria (categorie di azioni e limiti alla loro circolazione, strumenti finanziari partecipativi, patrimoni destinati, etc.), alle modalità di gestione dei conflitti di interesse (ad esempio, operazioni con parti correlate, obbligazioni degli esponenti aziendali, etc.)”.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – obiettivi • Obiettivi dell’evoluzione normativa Definire principi che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate Rafforzare presidi interni in quanto puntare sulla sola trasparenza e sulle sanzioni di mercato non è risultato sufficiente Garantire una più efficace trasparenza al mercato delle operazioni con parti correlate
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – obiettivi • Obiettivi dell’evoluzione normativa - Trasparenza Trasparenza immediata (non realizzabile tramite la sola esposizione in bilancio) delle operazioni rilevanti: • diffusione di un documento dopo la delibera di approvazione • Caratteristiche • Motivazioni • Modalità determinazione corrispettivo • Pubblicazione di eventuali pareri degli amministratori indipendenti e degli esperti Trasparenza periodica delle operazioni rilevanti: • inserire nella relazione sulla gestione (periodica e annuale) l’informativa analitica sulle singole operazioni rilevanti con parti correlate concluse nel periodo di riferimento (art. 154-ter TUF) (va bene anche il richiamo ai doc informativi già pubblicati, “incorporationbyreference” )
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In particolare, tali procedure stabiliscono: - Soglie di identificazione di operazioni di “maggiore rilevanza” (rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto > 5%); - In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società devono predisporre un documento informativo messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall’approvazione dell'operazione;
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti Regolamento Consob n. 17221 (segue) - Che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria; - Che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato o in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati; - Che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l’avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall’assemblea - Contengono regole volte ad impedire il compimento dell’operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento dell’operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti Regolamento Consob n. 17221 (segue) Il Regolamento prevede che siano oggetto di informazione al pubblico, mediante apposito documento, le operazioni diverse da quelle "di maggiore rilevanza" tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse con la stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società quotata, qualora esse superino cumulativamente, nel corso dell'esercizio, le soglie di rilevanza. L'articolo 13, comma 3, lettera c), prevede la possibilità di escludere dall'applicazione del Regolamento (fatti salvi gli obblighi in materia di informativa contabile periodica) le operazioni ordinarie (sulle quali v. il par. 3). Tra le operazioni da comunicare alla Consob ai sensi di tale ultima disposizione non rientrano, pertanto, le operazioni di minore rilevanza ordinarie che, beneficiando dell'esenzione, non concorrono al cumulo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti Amministratori indipendenti Nell’ambito dei cambiamenti sul tema delle operazioni con parti correlate la novità di maggior rilievo è certamente la centralità della posizione attribuita agli amministratori indipendenti, ai quali è affidata la responsabilità di seguire le trattative e svolgere la relativa istruttoria in connessione alle operazioni che rientrano entro certe soglie di rilevanza. Il ruolo attribuito agli amministratori indipendenti è benvenuto, tenuto conto che un loro coinvolgimento diretto nelle diverse fasi delle operazioni con parti correlate dovrebbe ridurre il rischio che queste siano sbilanciate a favore degli amministratori interessati o del gruppo di controllo. Infatti, l’affidamento della conduzione dell’intera operazione agli amministratori indipendenti è cosa ben diversa dal dover esprimere un parere ex post dinnanzi a un’operazione definita in tutti i suoi aspetti dagli amministratori esecutivi. In tal modo dovrebbero attenuarsi le difficoltà in capo agli amministratori disinteressati di monitorare le operazioni in conflitto di interessi e, se necessario, impedire comportamenti espropriativi.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti Amministratori indipendenti Sia le disposizioni di legge (art. 147-ter decreto legislativo 58/1998) sia i principi contenuti nel Codice di autodisciplina delle società quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A (art. 3), contengono la definizione di "amministratore indipendente". In estrema sintesi è indipendente l’amministratore che non intrattiene né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emittente relazioni tali da condizionarne nel presente l’autonomia di giudizio. Le scelte normative (TUF e Codice di autodisciplina delle società quotate) sono in linea con l’evoluzione dei sistemi di governancevolta a valorizzare il loro ruolo nelle operazioni in conflitto di interesse.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti Amministratori indipendenti L’amministratore indipendente : • non deve possedere azioni della società in misura tale da consentirgli di esercitare il controllo sulla stessa, o comunque in misura tale da interferire con la sua indipendenza; • non deve ricoprire altre cariche che lo pongano in conflitto di interessi con la società; • non deve ricoprire la carica di amministratore della società per periodi di tempo tale da consentire l’instaurazione di legami che sviliscano la sua indipendenza; • non deve essere, o essere stato, dipendente della società, o di una sua affiliata o sussidiaria; • non deve fornire o aver fornito alla società o a una sua affiliata o sussidiaria, alcun servizio o prodotto, o essere dipendente di un’impresa che li fornisce o li ha forniti; • non deve essere parente o affine di alcun dipendente, amministratore o azionista di controllo della società.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Ruolo degli Amministratori indipendenti Amministratori indipendenti Gli amministratori indipendenti non sarebbero sistematicamente coinvolti nella gestione corrente ma solo su specifiche e circostanziate operazioni rilevanti senza perdere pertanto l’indipendenza e la qualifica di non esecutivi. Il coinvolgimento nelle fasi precedenti l’approvazione riduce le asimmetrie informative presenti negli organi di amministrazione favorendo delle scelte consapevoli e quindi realmente indipendenti Specifiche competenze e professionalità legate all’attività della società sono comunque richieste agli amministratori indipendenti per assicurare “l’autonomia di giudizio” che qualifica il loro ruolo I possibili maggiori costi legati alla valorizzazione del loro ruolo (remunerazioni e pareri) sono stati valutati nell’analisi costi/benefici delle diverse opzioni
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – 2. Rappresentazione in bilancio (1/6) • Scopo dell’ informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate • Le parti correlate potrebbero concludere con l’impresa transazioni che altri soggetti non avrebbero concluso o avrebbero concluso a condizioni economiche differenti. • Il risultato economico e la posizione finanziaria di un’impresa potrebbero essere influenzate da relazioni con parti correlate anche se non intervengono transazioni con le suddette. • La conoscenza delle transazioni con parti correlate, i relativi saldi economici e patrimoniali e le relazioni con le parti correlate possono influenzare la valutazione dell’attività dell’impresa da parte degli utilizzatori del bilancio, ivi inclusa la valutazione dei rischi e delle opportunità per l’impresa.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – Rappresentazione in bilancio (2/6) • Operazioni con parti correlate - informativa Delibera Consob 15519 gli schemi di stato patrimoniale, conto economico separato, conto economico complessivo e rendiconto finanziario devono indicare per ogni saldo il «di cui con parte correlata». Comunicazione Consob 6064293: indicazione analitica in nota integrativa di tutte le operazione effettuate con parti correlate
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – Rappresentazione in bilancio (3/6) • Operazioni con parti correlate - informativa L’articolo 71bis del regolamento 11971 stabilisce che l’impresa quotata che conclude operazioni con parti correlate, anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all’emittente, deve mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all’allegato 3B del regolamento 11971. Per l’articolo 2391bis del codice civile “gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano […] regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione”
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – Rappresentazione in bilancio (4/6) • Operazioni con parti correlate – informativa (segue) Il codice civile prevede che “in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine” (art. 2424, ultimo comma, c.c.) Relativamente al contenuto della relazione semestrale, obbligatoria per le società quotate, il comma 4 dell’art. 154ter del TUF dice: “La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi 6 mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i 6 mesi restanti dell’esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.”
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – Rappresentazione in bilancio (5/6) • Operazioni con parti correlate – voci dello stato patrimoniale Nella classificazione delle voci dello stato patrimoniale si devono tenere in considerazione i crediti e i debiti nei confronti di controllate, collegate, controllanti ed altre consociate (schemi specifici previsti per i bilanci delle società quotate), che saranno esposti separatamente in apposite voci. Il principio OIC12 precisa che ai fini della classificazione in bilancio dei conti e delle operazioni con le consociate: • Il termine “rapporti” si estende non solo alle operazioni che danno origine a costi, ricavi ed investimenti di cui al 1° comma, bensì a tutti i rapporti qualitativi e quantitativi con le categorie di imprese menzionate: quindi per “rapporti” si considerano tutti i costi e i ricavi, tutti i debiti e i crediti e tutti i valori di conti o di operazioni con dette imprese; • Il significato di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime deve essere inteso in senso lato, considerando sia i rapporti diretti che quelli indiretti. Quindi devono essere indicati i rapporti: con tutte le controllate e le collegate (anche con quelle per via indiretta incluse quelle per interposta persona o per società fiduciarie); con tutte le controllanti (e non solo con la prima in ordine gerarchico); con tutte le società sottoposte al controllo di queste ultime (e non solo con la prima)
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – Rappresentazione in bilancio (6/6) • Compensi agli amministratori Il Regolamento Emittenti n.11971/99 della Consob prevede relativamente all’informazione periodica che: Art.78, comma 1: “Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, nominativamente, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate. I compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate, sono indicati a livello aggregato.” Art. 84bis, comma 4: “Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 114,c.2 del Testo unico, informano il pubblico, con le modalità previste […] in merito ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione o dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del Testo unico. […]”
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – Rappresentazione in bilancio - Recap 1)Società quotate: • Gli schemi di bilancio evidenziano per tutte le voci quanto è realizzato con parti correlate • Indicazione del principio utilizzato ai fini della effettuazione e rilevazione delle operazioni svolte con parti correlate • Riepilogo quantitativo di tutte le operazioni con parti correlate effettuate • Descrizione delle operazioni di maggiore rilevanza effettuata e della modalità di approvazione • Dettaglio dei compensi ad amministratori • Dettaglio dei piani di stock options che coinvolgono amministratori e dirigenti della società
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità ES. Bilancio Pirelli 2011
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità ES. Bilancio Pirelli 2011
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità ES. Bilancio Pirelli 2011 “ […] Operazioni con parti correlate Ai sensi dell’art. 5 comma 8 del regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, concernente le operazioni con parti correlate, e della successiva Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, si rileva che l’unica operazione di maggiore rilevanza avvenuta nel perido 1.1.2011 – 31.12 2011, così come definita dall’art. 3 comma 1, lett. a) del suddetto regolamento, è il rinnovo fino a luglio 2017 del finanziamento in favore di PreliosSpA (già Pirelli RE). Il finanziamento è pari a 160 milioni di euro, in aumento di 10 milioni di euro rispetto ai 150 milioni di euro precedenti, e prevede il rimborso integrale a scadenza. Il rinnovo è avvenuto in esecuzione degli impegni assunti nel 2010 da Pirelli & C. nei confronti delle banche finanziatrici di Pirelli RE (oggi Prelios Spa) al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte delle stesse per dare corso all’operazione di separazione di Pirelli RE dal Gruppo Pirelli, come peraltro rappresentato nel comunicato del 4 maggio 2010 e nella documentazione messa a disposizione del pubblico in occasione dell’assemblea straordinaria degli Azionisti del 15 luglio 2010.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità ES. Bilancio Pirelli 2011 ……L’operazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole, anch’esso unanime, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto interamente da amministratori indipendenti. Il finanziamento è da qualificarsi come operazione con parte correlata in ragione della correlazione esistente tra Pirelli e Prelios per il tramite di Camfin che, ai sensi del Regolamento, esercita su Prelios una “influenza notevole” e di “maggiore rilevanza”, in quanto supera le soglie identificate ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a) del citato Regolamento Consob. Condizioni e termini del finanziamento sono riportati nel documento informativo sull’operazione che, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede della società e di Borsa Italiana SpA nonché pubblicato sul sito internet della società www.pirelli.comil 30 dicembre 2011.”
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – Rappresentazione in bilancio - Recap 2)Società non quotate: • Gli schemi di bilancio devono indicare crediti e debiti verso società controllate, collegate e controllanti e crediti e debiti verso soci • la Nota integrativa deve recare indicazione delle sole operazioni con parti correlate rilevanti e concluse a non normali condizioni di mercato. • Per quanto concerne i parametri di valutazione del secondo dei suddetti requisiti, al cui riscontro è connesso l’obbligo di informativa di cui all’art. 2427 n. 22-bis c.c., particolare attenzione deve essere prestata a quelle condizioni non in linea con quelle che verrebbero praticate in una medesima transazione con una parte non correlata, allo scopo di favorire uno dei due contraenti.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – Rappresentazione in bilancio - Recap Esempio le operazioni:- che presentano condizioni anomale, quali prezzi, tassi di interesse, garanzie o termini di rimborso;- che sembrano essere state effettuate senza apparenti motivazioni di logica economica;- nelle quali la sostanza differisce dalla forma;- eseguite con procedure non usuali;- numerose o rilevanti concentrate su alcuni clienti o fornitori;- non contabilizzate, quali prestazioni professionali fornite o ricevute senza corrispettivo;- atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa, soprattutto se effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio. Appare doveroso segnalare come l’esposizione nella Nota integrativa di operazioni effettuate a condizioni che si discostano da quelle di mercato apra problematiche potenzialmente rilevanti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, in quanto vengono evidenziate transazioni delle quali quest’ultima potrebbe eccepire la congruità dei corrispettivi
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità ES. Bilancio in forma abbreviata Operazioni realizzate con parti correlate In merito alle informazioni richieste ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 22 bis del codice civile si riferisce che la società non ha effettuato operazioni con parti correlate, nell’accezione prevista dall’art. 2427 comma 2 codice civile, per importi di rilievo e a condizioni che si discostano da quelli di mercato.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – Aspetti fiscali Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” a società di beni utilizzati a titolo personale dai soci o dai loro familiari, in sede di conversione in legge del D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) sono stati introdotti nell’art. 2 i commi da 36-terdecies a 36-duodevicies. • Ne consegue che , con decorrenza dal 2012, viene previsto che: - in capo al concedente (società), i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento all’utilizzatore (socio/familiare) sono indeducibili dal reddito d’impresa, se il corrispettivo annuo incassato per il loro godimento risulta inferiore a quello di mercato; - in capo all’utilizzatore persona fisica (socio/familiare), va tassata, come reddito diverso ai sensi della nuova lett. h ter) del comma 1, dell'art. 67 del TUIR, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pagato al concedente (società) per il godimento di beni lui intestati.
RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE – Criticità Criticità – Aspetti fiscali • Quindi, ipotizzando che una società possieda un determinato bene e che lo stesso venga messo a disposizione di un socio o di un suo familiare, con la nuova disposizione viene espressamente previsto che, a fronte di tale utilizzo, la società debba ricevere dal socio o dal suo familiare un corrispettivo e che tale corrispettivo sia allineato a quelli di mercato. • In caso contrario, si configura un reddito in capo al socio e un costo indeducibile in capo alla società. • I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicare all’agenzia delle entrate i dati anagrafici dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente