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LE RETI D’IMPRESA ALLA LUCE DEL DECRETO SVILUPPO. “Aspetti fiscali del contratto di rete”. Erika Cresti. Firenze, 16 Ottobre 2012. Obiettivo dell’intervento. Delineare i profili fiscali della disciplina delle reti d’impresa, ponendo l’attenzione su alcune criticità ancora non risolte.
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LE RETI D’IMPRESA ALLA LUCE DEL DECRETO SVILUPPO “Aspetti fiscali del contratto di rete” Erika Cresti Firenze, 16 Ottobre 2012
Obiettivo dell’intervento Delineare i profili fiscali della disciplina delle reti d’impresa, ponendo l’attenzione su alcune criticità ancora non risolte
Indice • Natura dell’agevolazione fiscale • Condizioni, requisiti e limiti per fruire dell’agevolazione • Modalità di fruizione dell’agevolazione • Cause di revoca • Analisi di alcuni profili problematici, anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Sviluppo
Il contratto di rete Rappresenta un importante strumento che contribuisce allo sviluppo di rapporti collaborativi tra le imprese, nell’ottica di migliorarne la competitività
Agevolazione fiscale per le imprese aderenti alla rete • Introdotta con art. 42 D.L. 78 del 31 maggio 2010 (convertito con modificazioni dalla L. 122/2010) • Obiettivo: agevolare il completamento del programma comune di rete previsto nel contratto • Decisione della Commissione Europea C(2010) 8939 del 26 gennaio 2011: tale agevolazione non costituisce aiuto di Stato
Natura dell’agevolazione fiscale Regime di sospensione di imposta (temporanea e moderata) degli utili di esercizio realizzati dalle singole imprese, accantonati ad appositariserva, e destinati alla realizzazione degli investimentiprevisti dal programma comune di rete asseverato
Condizioni per la fruizione dell’agevolazione fiscale Adesione al contratto di rete Accantonamento degli utili in apposita riserva di patrimonio netto, destinandoli al fondo patrimoniale comune Asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati
D.M. 25 febbraio 2011 Atto conclusivo del procedimento mediante il quale gli organismi di asseverazione attestano il possesso dei requisiti da parte delle imprese aderenti alla rete per fruire dei benefici fiscali Comporta la verifica preventiva della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto È attestata entro 30 gg. dalla richiesta di rilascio dell’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete o del rappresentante della rete risultante dalla stipula del contratto È comunicata contestualmente anche all’Agenzia delle Entrate Soggetti abilitati: gli organismi espressi dalla Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che comunicano all’Agenzia il possesso dei requisiti L’asseverazione del programma di rete
Ulteriore requisito per la fruizione dell’agevolazione fiscale Gli investimenti, risultanti dal programma comune di rete asseverato, devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello in cui si è assunta la delibera di accantonamento degli utili di esercizio “L’ Agenzia delle entratevigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti. […] In tal senso, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate può effettuare tra l’altro: […] c) la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi” Art. 6, D.M. 25 febbraio 2011
Limiti per la fruizione dell’agevolazione fiscale • Si applica agli utili d’esercizio relativi ai periodi di imposta 2010, 2011 e 2012 • Limite € 1.000.000 degli utili detassati, per ciascuna impresa, per ciascun periodo di imposta • Tetto di risorse stanziate dal Governo, pari a 20 milioni di € per 2011 e 14 milioni di € per il 2012 e il 2013 (comma 2-quinquies) • Agevolazione fruibile nei limiti degli stanziamenti previsti – % di spettanza pubblicata sul sito dell’Agenzia
Modalità di fruizione e calcolo del risparmio fiscale • Trasmissione dell’apposita comunicazione all’Agenziadelle Entrate (modello RETI) tra il 2 e il 23 maggio di ogni anno • Esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte (Ires/Irpef) dovute • Variazione in diminuzione della base imponibile (RF50, colonna 4 – Unico 2012 SC) • L’eventuale risultato negativo dell’esercizio è riportabile secondo le regole ordinarie di cui all’art. 84 Tuir
Cause di revoca • Mancata realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete asseverato, entro l’esercizio successivo • Utilizzo della riserva per scopi diversi dalla copertura delle perdite d’esercizio • Venir meno dell’adesione al contratto di rete: • la singola impresa viene meno all’adesione al contratto in mancanza del completamento del programma comune di rete (es. recesso anticipato), ma senza conseguenze sulla prosecuzione del contratto per le altre imprese aderenti; • il venir meno dell’adesione dell’impresa al contratto di rete sia contestuale per tutte le imprese aderenti in mancanza del completamento del programma comune di rete.
Rete d’impresa e soggettività tributaria unica “[…] l’adesioneal contratto di retenon comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso” Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, par. 20.2 Possibilità per la rete di richiedere l’attribuzione del codice fiscale (Risoluzione 70 del 30 giugno 2011) Nonostante l’introduzione dell’obbligo di redazione della situazione patrimoniale, ad oggi la natura tributaria della rete non risulta ancora così chiara!
Rete d’impresa e soggettività tributaria unica – alcuni dubbi Art. 73, comma 2 Tuir: “Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo”
Rete d’impresa e soggettività tributaria unica – alcuni dubbi Art. 73, comma 2 Tuir: “Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo” Evidente difformità rispetto a quanto stabilito dalla legislazione in merito ad altre forme di aggregazione imprenditoriale (es. distretti produttivi – art. 1, comma 366 L. 266/2005, modificato da art. 3 DL 5/2009) Diversa posizione dell’A.F. per fattispecie analoghe (es. soggettività tributaria dell’associazione temporanea di impresa, nel caso in cui tale aggregazione comporti l’esecuzione di un’opera unitaria, oggettivamente indivisibile e la realizzazione di un unico reddito, Ris. 13 agosto 1982, n. 2147 – Ris. n. 172/2007 Vs sentenza Cassazione 6791/2009 )
Ulteriori problematiche operative nell’ombra Problematiche di gestione ordinaria della rete – la fatturazione Il fatto che la rete non abbia soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi, non comporta automaticamente che debba mancare anche la soggettività passiva ai fini IVA Pregnanza e dimensioni dei controlli - Responsabilità solidale o meno in sede di accertamento
Riferimenti normativi e di prassi • art. 42 D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 • D.M. del 25 febbraio 2011 • Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011 • Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 14 aprile 2011 • Risoluzione n. 70 del 30 giugno 2011 • Risoluzione n. 89 del 12 settembre 2011 • Provvedimenti Agenzia delle Entrate 14 aprile 2011 • Provvedimento Agenzia delle Entrate 13 giugno 2011 • Provvedimento Agenzia delle Entrate 14 giugno 2012