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LA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DELLA CARITAS DIOCESANA. Una definizione.
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Una definizione • la Caritas è “un ufficio che appartiene alla struttura della curia diocesana, finalizzato alla promozione e al coordinamento di tutte le attività caritative diocesane” (Istruzione in Materia Amministrativa 2005 della CEI, 89, punto c) • Non ha una autonomia contabile ed amministrativa rispetto all’Ente Diocesi • non esiste una “contabilità caritas” distinta da quella dell’Ente Diocesi
Il ruolo del Direttore • il compito specifico del Direttore Diocesano (IMA, 90) risulta essere: • proporre al Vescovo diocesano l’ordine di precedenza delle somme destinate alla carità, in considerazione delle necessità emergenti; • provvedere, all’interno della somma annualmente stabilita nel bilancio preventivo della diocesi, alle spese per le attività specifiche; • distribuire le offerte nei limiti della somma annualmente stabilita dalla diocesi; • essere sentito dal Vescovo in ordine alla ripartizione diocesana dell’otto per mille, (per gli interventi caritativi)
Caritas Diocesana e contabilità • “ogni movimento finanziario (…) deve far capo all’ente diocesi e il (…) bilancio – della Caritas Diocesana – costituisce una parte del bilancio diocesano. all’interno di un unico fondo denominato Fondo per la Carità • I singoli movimenti contabili devono entrare quindi analiticamente nella contabilità della diocesi, adottando il codice fiscale e l’eventuale partita IVA a essa attribuiti. • Anche i contratti e i documenti contabili relativi alle diverse attività devono fare capo alla titolarità dell’ente diocesi” (IMA, 90).
Il Fondo per la Carità e la sua gestione • sul Fondo il Direttore della Caritas non ha compiti di amministrazione, ma di promozione e coordinamento • gli oneri afferenti al funzionamento della Caritas, ivi compreso il personale dipendente assegnato all’Ufficio, dovranno trovare copertura all’interno delle diverse voci di costo dell’Ente Diocesi • Ruolo dell’Economo diocesano