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Il diritto del rapporto di lavoro (subordinato e non). LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO DEL LAVORO. La regolamentazione del rapporto individuale di lavoro La disciplina delle relazioni collettive di lavoro Ci sarebbe pure una terza dimensione il diritto previdenziale e del welfare.
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LA BIPARTIZIONE CONVENZIONALE DEL DIRITTO DEL LAVORO • La regolamentazione del rapporto individuale di lavoro • La disciplina delle relazioni collettive di lavoro • Ci sarebbe pure una terza dimensione il diritto previdenziale e del welfare.
1) quello dei rapporti di lavoro in senso proprio (tra datori di lavoro pubblici e privati e singoli lavoratori). Ma pure i lavoratori non in dipendenza funzionale da un datore di lavoro, ma in posizione di dipendenza socio economica 2) quello delle relazioni collettiveche si stabiliscono “a monte” dei rapporti di lavoro per la difesa e la rappresentanza degli interessi contrapposti del gruppo dei lavoratori e degli imprenditori (la disciplina dei sindacati e della relativa attività; della rappresentanza dei lavoratori nell’impresa; dei conflitti collettivi di lavoro e, dunque, dello sciopero, della contrattazionecollettiva) Il diritto del lavoro agisce su duelivelli di relazione
La successiva evoluzione storica del Diritto del rapporto di lavoro • I - La incorporazione del diritto del lavoro nel codice civile(artt. 2094 e ss.c.c.) • II - La “costituzionalizzazione” dei suoi principi fondamentali • III - Il diritto del lavoro post-costituzionale: le “leggi speciali” (alcune delle quali di fondamentale importanza: l. 604/66; L. 300/70 etc…)
Si può studiare il diritto del rapporto solo sul codice civile ATTUALMENTE NO MA C’E’ CHI de IURE CONDENDO CI CREDE
La proposta ICHINO DI SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO la bozza di disegno di legge sui rapporti individuali di lavoro (Codice del lavoro: artt. 2087-2134) la bozza di relazione introduttiva al disegno di legge sui rapporti individuali di lavoro la bozza di relazione introduttiva al disegno di legge sui rapporti sindacali (Codice del lavoro: artt. 2063-2078)- la presentazione del progetto sul Corriere della Sera del 9 settembre 200934)
L’idea della grande semplificazione (dal sito di Pietro Ichino) • • Oggi un codice del lavoro decente richiede più di mille pagine: è illeggibile senza il consulente • • E’ possibile ridurre il cuore del diritto del lavoro a una sessantina di articoli, a condizione che: • – si cerchi la semplicità e la leggibilità: ogni riga di testo in più è un costo per il Paese • – si rinunci a regolare tutto: in molti casi il mercato del lavoro endo‐aziendale funziona bene da solo • – si eviti di fare danni in 99 casi, per evitare un comportamento scorretto nell’1% restante dei casi
UN ESEMPIO CHE ICHINO CONSIDERA DI PERVASIVITA’ ECCESSIVA: il PART TIME La disciplina attuale La nuova disciplina proposta • D.lgs 61/2000 come modificato e integrato nel 2000 e nel 2007 (legislazione speciale ): 13 articoli 3803 parole • Sono disciplinati minuziosamente • Forma e contenuti del contratto e modalità esplicati ve • Commi 1-3 dell’art. 2108 c.c. 3 commi, 177 parole Regolati soltanto la forma scritta riproporzionamento degli standard non discriminazione
L’originaria regolazione codicistica del rapporto di lavoro Alle origini del capitalismo italiano
Il codice civile del 1865 e i principi dell’individualismo liberale Si ignora ancora il fenomeno del lavoro degli operai nell’industria come fenomeno sociale rilevante e si riconduce il lavoro prestato a favore di altri allo schema della locazione (art. 1568: il contratto di locazione ha per oggetto le cose o le opere; art. 1570: la locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede; art. 1628: nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo determinato o per una determinata impresa )
I - La disciplina del lavoro nel libro V del codice civile: prende atto della rivoluzione industriale intanto avvenuta anche in Italia • La disciplina del lavoro subordinato • La disciplina del lavoro autonomo nel titolo III: “Del lavoro autonomo” nel titolo II: “Del lavoro nell’impresa” stretto nessotra disciplina dell’impresa e disciplina del lavoro subordinato (art. 2239 c.c. sul lavoro subordinato fuori dell’impresa)
La disciplina del lavoro nel codice civile La concezionecorporativa dei rapporti di produzione e lavoro: la collaborazione istituzionale tra capitale e lavoro nell’ ”interesse unitario dell’economia nazionale” (art. 2085). I lavoratori subordinati come “collaboratori” dell’imprenditore Premessa: diversamente che in altri ordinamenti, non è mai esistito, in Italia, un codice del lavoro : la proposta ICHINO conferma Questa impostazione L’unico tentativo di sistemazione organica è rappresentato dall’inserimento delle norme sul lavoro nel libro V del codice civile
La codificazione civile del 1942 La regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato non è più limitata alla categoria degli impiegati (la precedente legge sull’impiego privato: r.d.l. 13/11/1924, n. 1825, conv. nella l. 562/1926) La tripartizione (ora quadripartizione: l. n. 190/1985) dell’art. 2095 c.c.
La disciplina del lavoro subordinato nel codice civile (artt. 2094-2134) Ratio dell’inserimento delle norme sul lavoro nel libro V… impresa …e non nel libro IV (su obbligazioni e contratti)
Una norma chiave (non definisce un contratto ma una fattispecie sociale tipica): L’art. 2094 c.c.: “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbligamediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” OCCHIO ai diversi colori : La norma va destrutturata
II- La “costituzionalizzazione” del diritto del lavoro • Il rapporto di lavoro è uno dei pochi rapporti interprivati di cui si occupa la Costituzione • Quest’ultima contrappone alla concezione a-conflittuale e organicistica dei rapporti di lavoro presente nel codice civile una prospettiva dei rapporti tra capitale e lavoro incentrata sul riconoscimento di una contrapposizione di interessi (cfr. gli artt. 39 e 40 Cost.) Biagi (2002)
La “costituzionalizzazione” del diritto del lavoro “Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro si raccorda direttamente al modello di sistema economico configurato dalla costituzione”(Ghera)
...segue: il lavoro nella Costituzione(Principi fondamentali e Titolo III della Parte I) : La costituzione come costituzione laburista • Art. 1 - Fondata sul lavoro • Art. 4 - Riconoscimento del diritto sociale al lavoro • Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni • Art. 36 - Diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro e sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa. Diritto alle ferie annuali • Art. 37 – Parità retributiva tra donne e uomini e tra lavoratori maggiorenni e lavoratori in minore età • Art. 38 – Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale • Artt. 39 e 40 - rapporti collettivi di lavoro (libertà sindacale e contrattazione collettiva, sciopero)
Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del lavoro: • I - Il comma 2 dell’art. 3 Cost.: Proprio perché il costituente era cosciente del fatto che i cittadini non sono di fatto pienamente uguali, ha sentito il bisogno di affidare allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” IL COMMA 2 RICONOSCE IMPLICITAMENTE CHE – IN ASSENZA DI INTERVENTI CORRETTIVI - IL COMMA 1 RISCHIA DI RIMANERE UNA MERA AFFERMAZIONE DI PRINCIPIO Richiama oggi il concetto di capacità (Sen) : la libertà di fare,, basata non soltanto sulla distribuzione eguale di reddito o di mezzi, ma di “agency” di costruire progetti di vita: la necessità di infrastrutture collettive e pubbliche
Altre norme costituzionali “chiave” per il diritto del lavoro: • II- Il comma 2 dell’art. 41: L’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana
Piano tendenziale delle lezioni Novembre • Oggi: il diritto del lavoro nella fase post costituzionale, dalla rigidità alla flessibilità. Cosa si intende per flessibilità. • 3-4 novembre: la subordinazione: 1) perché si identifica la subordinazione; 2) cosa è e come si identifica; 3) chi identifica la subordinazione • 9-10-11: problemi connessi alla subordinazione la certificazione, i rapporti di lavoro esterni alla collaborazione, ma connessi (coc0co, copropro, rapporti associativi • 17-18 il lavoro esterno all’impresa (somministrazione appalto e trasferimento di impresa) (il 16 non ci sarà lezione) • 23-24 : il mercato di lavoro • 25-30: il contratto a tempo determinato
Le norme costituzionali come stelle polari interpretative La funzione della Corte Costituzionale e il diritto del lavoro vivente
La fase post-costituzionale del Diritto del lavoro La fase del “garantismo rigido” • La l. 230 del 1962 (sull’uso limitato del contratto a tempo determinato) • La l. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione nel rapporto di lavoro • La l. 604 del 1966 sul principio di causalità del recesso del datore di lavoro • La l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori) • La l. n. 533 del 1973 sul processo del lavoro
Il diritto del lavoro e i suoi mutamenti (dagli anni ’80 al nuovo millennio) Rispetto a questa configurazione tradizionale del diritto del lavoro (tutela del contraente debole, inderogabilità delle norme di legge etc…) cominciano a farsi strada – a partire dagli anni ’80 – alcune nuove tendenze Letture Consigliate: Caruso, La flessibilità e il diritto del lavoro italiano: storia di un incontro tra politica, ideologia e prassi, in scritti in onore di Ghezzi, Cedam, 2005.
Il diritto del lavoro tradizionale presupponeva un modello di economia, di organizzazione del lavoro, di professionalità, di società ormai tramontato La connessione tra diritto del lavoro e processi sociali ed economici Il dialogo tra diritto del lavoro e scienze sociali: economia e sociologia del lavoro
Come cambia l’identità del diritto del lavoro tradizionale Il progressivo dissolvimento del contesto tradizionale fondato su: • Lo stato nazione • La grande fabbrica tayloristica • La piena occupazione • La rappresentanza generale del lavoro attraverso un sindacalismo tendenzialmente unitario
Letture (sul sito) Saggio di Massimo D’Antona, “Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?”
L’evoluzione del diritto del lavoro dagli anni ottanta • Dal diritto del lavoro “rigido” al diritto del lavoro “flessibile” • O, forse meglio, dal diritto del lavoro “uniforme” al diritto del lavoro “differenziato”
Una parola chiave Flessibilità
L’identificazione tra diritto del lavoro e rapporto di lavoro subordinato “standard” = Operario-massa della grande industria tayloristica Modello empirico Lavoratore subordinato definito dall’art. 2094 cod. civ. Modello normativo
Il diritto del lavoro della società industriale Questo era il Novecento: tutti ci alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri, settimanali, annui e tutti pensavamo che la vita lavorativa si svolgesse su tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione (A. Accornero)
Diritto del lavoro e flessibilità. Flessibilità interna ed esterna Flessibilità esterna (o numerica): Possibilità di adattamento della dimensione quantitativa della forza lavoro; capacità dell’impresa di adattarsi al ciclo economico attraverso assunzioni e licenziamenti (contratti di lavoro cdd. leggeri, o per riduzione degli oneri contributivi o per riduzione del tempo complessivo di lavoro). Flessibilità interna (o funzionale): possibilità di adattare le condizioni di impiego o la dislocazione dei lavoratori in ragione delle esigenze tecnico-produttive e dei cambiamentitecnologici (gestione flessibile dei tempi di lavoro; rotazione nelle mansioni etc…)
Diritto del lavoro e flessibilità Già negli anni ’80 si comincia a parlare in termini di “diritto del lavoro della flessibilità” Dal “garantismo rigido” al “garantismo flessibile”
La legislazione degli anni ’80 e ’90: le forme flessibili di impiego della manodopera (la flessibilità come male necessario e la flessibilità come necessità oggettiva) • La l. n. 863/1984: part-time e contratti di formazione-lavoro • L’art. 23 della l. n. 56/1987 (ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo ai contratti di lavoro a tempo determinato) • La l. n. 196/1997 (cd. “Pacchetto Treu” sull’occupazione): il lavoro interinale tramite agenzia La flessibilità “normata” o controllata dall’autonomia collettiva: il ruolo del sindacato
Crisi del (e critiche al) diritto del lavoro tradizionale • Il diritto del lavoro sarebbe fonte di rigidità e di costi eccessivi per le imprese • La tesi del diritto del lavoro responsabile della disoccupazione • Il diritto del lavoro responsabile del c.d. dualismo del mercato del lavoro: garantiti e non garantiti
Tendenze assunte dal diritto del lavoro nelle ultime legislature • Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia (ottobre 2001): ampio documento programmatico del Governo contenente una serie di proposte ad ampio raggio sui rapporti individuali e collettivi di lavoro, sui servizi all’impiego, sulle tipologie contrattuali • Il Patto per l’Italia del luglio 2002 • La legge n. 30 del 2003 • Il d. lgs. n. 276 del 2003 • I provvedimenti della XV legislatura (ritorno alle rigidità?) • I provvedimenti nell’era Berlusconi
Dal diritto del lavoro al “diritto dell’impiego” tendenza del diritto del lavoro a creare nuove occupazioni ovvero a realizzare una politica attiva dell’occupazione soprattutto attraverso la creazione di nuove figure contrattuali diverse dal tipo generale del contratto a tempo pieno e indeterminato Dal diritto del rapporto di lavoro al diritto del mercato del lavoro
Conseguenza: poderoso aumento delle norme che hanno ad oggetto la promozione dell’occupazione (l’impiego) • Il diritto del lavoro – non solo in Italia, ma anche in molti Paesi dell’UE - si è fatto veicolo di promozione dell’occupazione e - a scapito del tipo più tradizionale di norme, garantistiche ed inderogabili – ha incorporato, al suo interno, un ampio corpus di norme riguardanti l’occupazione e l’impiego (es. importanti, per l’Italia, la legge sul lavoro interinale (l. n. 196/97), la nuova disciplina del part-time (d. lgs. n. 61 del 2000) e del contratto a termine (d. lgs. n. 368/2001), la riforma cd. Biagi (l. n. 30/2003 e d. lgs. n. 276/2003)
Per riprendere un’espressione usata da un celebre studioso di diritto del lavoro francese … … ”l’intero diritto del lavoro non sarà forse diventato un diritto dell’impiego come fine?”
La perdita di centralità del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato E’ una delle conseguenze più vistose delle tendenze descritte ed, in particolare, della legislazione che promuove l’occupazione Dal diritto del lavoro al diritto dei lavori