180 likes | 279 Views
L’ALBO IMPRESE ARTIGIANE. Legge 08 agosto 1985 n.443. LA DEFINIZIONE. ISCRIZIONE AD APPOSITO ALBO. INDIVIDUAZIONE. EFFETTI ISCRIZIONE. IMPRENDITORE ARTIGIANO. Articolo 2: definizione
E N D
L’ALBO IMPRESE ARTIGIANE Legge 08 agosto 1985 n.443
LA DEFINIZIONE ISCRIZIONE AD APPOSITO ALBO INDIVIDUAZIONE
IMPRENDITORE ARTIGIANO Articolo 2: definizione Colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo
LIMITI DIMENSIONALI: CRITERI • Apprendisti passati in qualifica non contano per 2 anni; • Esclusi lavoratori a domicilio (se max 1/3 dipendenti non apprendisti); • Computati i familiari (lavoro prevalente); • Computati i soci, tranne 1 (lavoro prevalente); • Non computati portatori di handicap • Per i dipendenti non rileva la mansione
ISCRIZIONE CCIAA