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NOVITA’ FISCALI 2013. di Sandro Cerato. NOVIT À IVA FATTURAZIONE (art. 1, co. da 325 a 335 Legge Stabilità 2013). NOVITÀ IVA FATTURAZIONE. MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972. soggetti passivi (art. 17, co. 2 e 5); volume d’affari (art. 20, co. 1);
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NOVITA’ FISCALI 2013 di Sandro Cerato
NOVITÀ IVA FATTURAZIONE (art. 1, co. da 325 a 335 Legge Stabilità 2013)
NOVITÀ IVA FATTURAZIONE MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 • soggetti passivi (art. 17, co. 2 e 5); • volume d’affari (art. 20, co. 1); • fatturazione delle operazioni (art. 21, co. 1-6, 6-bis e 6-ter); • fattura semplificata (art. 21-bis); • tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art. 39, co. 3). 3
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17, CO. 2) • Nel caso di cessioni di beni (art. 7-bis) e prestazioni di servizi (artt. 7-ter e seguenti)effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il cessionario o committente è tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. • Cosa cambia: l’integrazione era circoscritta soltanto alle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8, co. 2, lett. g), della Legge n. 217/2011). 4
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 SOGGETTI PASSIVI (ART. 17, CO. 5) • È stato introdotto l’obbligo di indicazione, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta (operazioni in reverse charge), dell’annotazione “inversione contabile”, Cosa cambia: diventa meramente eventuale l’esposizione del riferimento normativo, che aveva, invece, sinora costituito un necessario adempimento. 5
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1) • È precisata la nozione di beni ammortizzabili, la cui cessione non concorre alla formazione del volume d’affari, richiamando le voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo di cui all’art. 2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili). • Cosa cambia: il riferimento normativo non è più l’art. 2425, n. 3). 6
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1) • È stata, inoltre, soppressa l’esclusione – originariamente inserita dall’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 18/2010 – delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. • Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, in virtù della modifica all’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983, operata dall’art. 1, co. 329, della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013). 7
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1) • Pertanto, dal 1°gennaio 2013: • Cessioni di beni e prestazioni di servizi fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, concorrono alla formazione del volume d’affari, in quanto operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (operazioni di cui all’art. 21, co. 6-bis) • Nel calcolo del plafond di esportatore abituale, il volume d’affari (denominatore del rapporto) deve essere depurato delle suddette operazioni 8
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS) • È stata introdotta una nuova disposizione, che stabilisce – in ossequio all’art. 219-bis della Direttiva 2006/112/CE – l’obbligo, in capo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, di emettere la fattura quando pongono in essere alcune operazioni non soggette a Iva per carenza del requisito territoriale (artt. da 7 a 7-sepites del D.P.R. n. 633/1972): • cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione Europea, riportando l’annotazione “operazione non soggetta”, ed eventualmente la fonte normativa; 9
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS) • cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle finanziarie esenti di cui all’art. 10, nn. 1)-4) e 9), del D.P.R. n. 633/1972 – effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato comunitario, in conformità con quanto previsto dagli artt. 220, par. 2, e 221, per. 2, della Direttiva 2006/112/CE. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura – in luogo dell’ammontare dell’Iva – deve essere apposta la dicitura “inversione contabile”, con l’eventuale specificazione della disposizione di riferimento. 10
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 21, CO. 6-BIS) • Nota bene • Controparte soggetto Ue (lett. a): si richiede la qualifica di soggetto passivo “debitore dell’imposta in un altro Stato membro” • Operazioni effettuate fuori Ue (lett. b): trattasi di operazioni per le quali il presupposto territoriale si verifica al di fuori della Ue 11
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4) • A recepimento dell’art. 223 della Direttiva 2006/112/CE, sono state introdotte alcune deroghe all’obbligo di emissione della fattura in base al momento di effettuazione dell’operazione (art. 21, co. 4, lett. da a) a d): • cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per iltramite del proprio cedente (triangolare interna) – lett. b): la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (conferma rispetto alla previgente disciplina); 12
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4) • prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario (lett. c), non soggette all’imposta si sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (coincidente con l’ultimazione della prestazione); • prestazioni di servizi di cui all’art. 6, co. 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (lett. d), rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Europea: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (trattasi dei servizi 7-ter) 13
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 EMISSIONE DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 4) • Cessioni di beni la cui consegna risulti da Ddt, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura (differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse operazioni 14
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 CONTENUTO DELLA FATTURA (ART. 21, CO. 2) • Sono state aggiunte alcune ulteriori informazioni obbligatorie: • numero progressivo di univoca identificazione della fattura; • numero di partita Iva anche del cessionario o committente (prima prevista per il solo cedente o prestatore), oppure – in caso di soggetto stabilito in un altro Paese dell’Unione Europea – numero di identificazione Iva attribuito nello Stato estero. Se il cessionario o committente, residente o domiciliato in Italia, agisce come “privato” deve essere indicato il codice fiscale. 15
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6) • Obbligatoria indicazione della dicitura: • operazione non soggetta, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall’applicazione dell’Iva, a norma dell’art. 7-bis, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972; • operazione non imponibile, per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, del Decreto Iva); 16
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6) • Obbligatoria indicazione della dicitura: • operazione esente, con riferimento a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6) della medesima disposizione; • regime del margine – beni usati, regime del margine – oggetti d’arte, regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione, a seconda dei casi di cui al D.L. n. 41/1995; • regime del margine – agenzie di viaggio, per le operazioni soggette alla disciplina di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972. 17
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 ANNOTAZIONE IN FATTURA (ART. 21, CO. 6-TER) • Analogamente, le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l’annotazione “autofatturazione”. 18
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21, CO. 1) • È stata introdotta la definizione di “fattura elettronica”, stabilendo che è così qualificabile quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, accettata da parte del destinatario. • È stato, inoltre, stabilito che la fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa – oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione – all’atto della messa a disposizione del cessionario o committente. 19
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA ELETTRONICA (ART. 21, CO. 3) • Il soggetto passivo emittente deve assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione. L’autenticità dell’origine e l’integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati. 20
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) • È stata introdotta una nuova disposizione, che riconosce – fermo restando quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto Iva – la facoltà di emettere la fattura in forma semplificata, a condizione che sia di ammontare complessivo non superiore ad euro 100, oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art. 26 21
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) • È, tuttavia, attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze – a norma del co. 3 della nuova disposizione – il potere di ampliare l’ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte: • l’aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da euro 100 ad euro 400; • l’esclusione di qualsiasi soglia, per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 13, co. 4, e 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972. 22
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) • In ogni caso, l’emissione della fattura semplificata non è ammessa con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni: • cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/1993); • operazioni disciplinate dall’art. 21, co. 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi Ue) 23
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 FATTURA SEMPLIFICATA (ART. 21-BIS) • Diversamente, se sussistono i predetti presupposti oggettivi, è possibile emettere la fattura semplificata indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso: qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero. È altresì previsto che nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile Iva, essendo sufficiente l’esposizione del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (Iva inclusa) e l’aliquota d’imposta applicata. 24
MODIFICHE AL D.P.R. N. 633/1972 CONSERVAZIONE (ART. 39, CO. 3) • La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 21, co. 5, del D.Lgs. n. 82/2005. È, inoltre, stabilito che possono essere conservate elettronicamente lefatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario. 25
NOVITÀ IVA FATTURAZIONE MODIFICHE AL D.L. n. 331/1993 • momento di effettuazione (art. 39, co. 1, 2 e 3); • fatturazione (art. 46, co. 1, 2 e 5); • registrazione (art. 47, co. 1 e 4). 26
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1) • La disposizione è stata riformulata al fine di rispettare le disposizioni europee secondo cui l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un’analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al primo periodo del co. 1, che il momento di effettuazione sia della cessione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. 27
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1) • Cosa cambia: • - Fino al 31.12.2012 le cessioni seguivano le regole ordinarie di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72 (consegna o spedizione), mentre gli acquisti si consideravano effettuati “nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”. 28
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 2) • La disposizione è stata modificata per tenere conto dell’abrogazione – operata dalla Direttiva 2010/45/UE – dell’obbligo di emissione della fattura per gli acconti incassaticon riferimento alle operazioni intracomunitarie: “se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura”. 29
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 FATTURAZIONE (ART. 46, CO. 1) • È stata modificata, da obbligo a facoltà, l’indicazione in fattura della norma di riferimento (nazionale o comunitaria) dell’acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta, o non imponibile o esente. 30
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 FATTURAZIONE (ART. 46, CO. 2) • Coerentemente con la Direttiva 2010/45/UE, che ha imposto agli Stati membri di consentire – con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie – l’emissione della fattura entro il 15 del mese successivo, è stato altresì modificato, per le cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 46, co. 2, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina interna per le prestazioni di servizi intracomunitarie (art. 21, co. 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972): la fattura deve, inoltre, riportare l’annotazione“che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale”. 31
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 FATTURAZIONE (ART. 46, CO. 5) • Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui al precedente art. 38, co. 2 e 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993 che non ha ricevuto la relativa fatturaentro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve procedere all’emissione della stessa – in un unico esemplare – non oltre il 15 del terzo mese successivo a quello del predetto momento di effettuazione dell’operazione. Diversamente, qualora la fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risulta emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. 32
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 REGISTRAZIONE (ART. 47, CO. 1) • Il riferimento al “giorno 15 del mese successivo” è stato inserito anche nel co. 1 dell’art. 47 del D.L. n. 331/1993, per la distinta annotazione – rispetto alla data di ricezione, e con riguardo al mese precedente, nel registro dei documenti emessi (art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) – delle fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui al precedente art. 38, co. 2 e 3, lett. b), previa integrazione, a norma dell’art. 46, co. 1. Ai fini della detrazione, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 33
MODIFICHE AL D.L. N. 331/1993 REGISTRAZIONE (ART. 47, CO. 4) • La nuova formulazione della disposizione stabilisce che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. 34
Novita’ Irap 2012 • Art. 2 D.L. 201/2012 • deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo dell’Irap riferita al costo del lavoro • modifiche deduzione 10% Irap (presenza di interessi passivi) • rimborso maggiori imposte Ires/Irpef anni pregressi (Provv. AdE 17.12.2012) • incremento deduzioni per impiego lavoratori di sesso femminile
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Novità (con decorrenza 2012): • Deduzione integrale (dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo) dell’Irap riferita al costo del personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni spettanti • Incremento delle deduzioni per “cuneo” fiscale • Modifica alla deduzione forfetaria del 10% ex art. 6 del D.L. n. 185/2008 37
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Deduzione Irap costo del lavoro I soggetti interessati sono i seguenti: • Imprese individuali, snc, sas e società assimilate • Società di capitali ed enti commerciali • Banche e altri enti finanziari • Imprese di assicurazione • Persone fisiche, associazioni professionali e società semplici che svolgono attività di lavoro autonomo Restano esclusi i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo retributivo (enti non commerciali, pubbliche amministrazioni, ecc.) 38
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Deduzione Irap costo del lavoro • La deduzione è pari all’Irap riferibile al costo del lavoro ed assimilato indeducibile • La deduzione avviene per cassa C.M. 16/E/2009: • l’Irap deducibile è quella versata a saldo per l’anno precedente, più gli acconti dell’anno stesso, nei limiti dell’imposta dovuta • La deduzione spetta a condizione che nella base imponibile Irap vi sia costo del personale dipendente ed assimilato indeducibile 39
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Rapporti con deduzione forfetaria 10% La deduzione forfetaria del 10%, dal 2012, spetta se nella base imponibile Irap confluiscono oneri finanziari indeducibili • soggetti sia con costi del lavoro dipendente ed assimilato, sia con oneri finanziari indeducibili ai fini Irap: a tali soggetti spetta la deduzione integrale dell’Irap riferita al costo del lavoro, di cui all’art. 2 del D.L. 201/2011, nonché quella forfetaria del 10%, di cui all’art. 6 del D.L. 185/2008 • soggetti con solo costi del lavoro dipendente ed assimilato indeducibili ai fini Irap: a tali soggetti spetta “solamente” la deduzione integrale della quota di Irap riferita al costo del lavoro indeducibile ai fini del tributo regionale. • soggetti senza costi del lavoro dipendente ed assimilato indeducibili ai fini Irap, né oneri finanziari: a tali soggetti non spetta alcuna deduzione, 40
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Incremento deduzioni cuneo fiscale Le modifiche introdotte riguardano (con decorrenza 2012): • la deduzione forfetaria di euro 4.600, di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 446/97, che viene portata ad euro 10.600 per ciascun lavoratore di sesso femminile, ovvero under 35, impiegato a tempo indeterminato nel periodo d’imposta; • la deduzione forfetaria di euro 9.200, di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 446/97, che viene portata ad euro 15.200 per ciascun lavoratore di sesso femminile, ovvero under 35, impiegato a tempo indeterminato nel periodo d’imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 41
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Rimborso Ires/Irpef anni pregressi • Presupposto identico alla deducibilità a regime: presenza di costi relativi al personale dipendente o assimilato, indeducibile ai fini Irap • Maggiori imposte rimborsabili: versamenti Ires/Irpef per i quali alla data del 28 dicembre 2011 era ancora pendente il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso, e quindi per i versamenti effettuati dal 28 dicembre 2007, tenendo conto che il termine di 48 mesi decorre dalla data di versamento del saldo (R.M. 459/E/2008). Rientrano, quindi, anche gli acconti 2007 42
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Rimborso Ires/Irpef anni pregressi - Base di calcolo Irap deducibile: Irap versata nel periodo d’imposta (criterio di cassa), tenendo conto tuttavia che: • per l’Irap a saldo va computato l’intero importo versato • per gli acconti, invece, si deve tener conto del limite massimo dell’Irap di competenza del periodo d’imposta • Incidenza del costo del lavoro: calcolo della percentuale di incidenza del costo del lavoro indeducibile (al netto delle deduzioni) rispetto alla base imponibile Irap (anch’essa al netto delle deduzioni). Tale percentuale va applicata al saldo ed agli acconti versati, tenendo conto dei due diversi periodi d’imposta (calcolo di due percentuali di incidenza) 43
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Rimborso Ires/Irpef anni pregressi • Rapporto con deduzione 10%: le istruzioni all’istanza stabiliscono la cumulabilità delle due deduzioni nelle ipotesi in cui: • la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di soli interessi passivi • la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di interessi passivi e costi per il personale • Solamente nel caso in cui la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del solo sostenimento di costi del personale, le due deduzioni non sono cumulabili, ragion per cui la quota di Irap deducibile deve essere determinata al netto dell’Irap 10% già dedotta 44
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Rimborso Ires/Irpef anni pregressi • Calcolo imposte rimborsabili: l’Irap deducibile (in base alla percentuale d’incidenza del costo del lavoro) va sottratta al reddito imponibile dell’anno, con conseguente ricalcolo dell’imposta. La differenza tra imposta originaria e imposta ricalcolata costituisce l’importo rimborsabile (minor debito o maggior credito) 45
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Rimborso Ires/Irpef anni pregressi • Perdite: in presenza di perdite, è necessario distinguere: • Incremento della perdita (senza compensazione): si deve segnalare solo la maggior perdita riportabile (rigo RI4) • Incremento della perdita (che non trova capienza nell’intero reddito): si deve segnalare solo la maggior perdita nel rigo RI4 (esempio: reddito 2009 euro 30.000, compensato da una perdita pregressa di 50.000, con riporto di euro 20.000. Se dalla richiesta di rimborso, la perdita si incrementa di euro 3.000, va indicato solo tale importo) • Incremento della perdita (che ha trovato capienza nel reddito): in tal caso si ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata 46
Irap Art. 2 D.L. 201/2011 Rimborso Ires/Irpef anni pregressi • rientrano le somme versate in sede di acconto dal 2007 (i 48 mesi decorrono dal termine del saldo 2007, avvenuto a giugno/luglio 2008) al 2011 • il versamento del saldo 2011, avvenuto in giugno/luglio 2012, rientra nella deduzione a regime in sede di modello Unico 2013 per il periodo d’imposta 2012 47